Loading…
Torna alla lista discussioni

Luigi Lucchetti, Dottore commercialista in Roma

L'Evoluzione della Relazione Finale dell'Esperto nella Composizione Negoziata alla luce del Decreto Dirigenziale del 23 Aprile 2026

9 Giugno 2026

Abstract
Il presente contributo analizza l'evoluzione strutturale della relazione finale dell'esperto nella composizione negoziata della crisi (CNC), a seguito delle novità introdotte dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026. L'intervento ministeriale, ponendosi in ideale coordinamento e necessaria attuazione rispetto al Correttivo-ter (D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136), ha ridisegnato i contenuti del "test pratico" e della "lista di controllo", formalizzando i requisiti della relazione conclusiva. L'indagine si sofferma sull’approccio prognostico e dinamico, focalizzato sulla sostenibilità del risanamento e sul confronto stringente con lo scenario di liquidazione coatta (best interest of creditors test). Vengono infine esaminati i riflessi in tema di responsabilità civile dell'ausiliario e le modalità operative di deposito telematico.

1. Introduzione e coordinamento

In un mio precedente contributo (“Funzione, Struttura e Valenza Giuridica della Relazione Finale dell'Esperto" pubblicato nella sezione Blog di questa rivista l’11 maggio 2026), si era evidenziata la natura asseverativa e la valenza di "passaporto di stabilità" che la relazione dell'esperto riveste nell'architettura della composizione negoziata della crisi (CNC), regolata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

Tuttavia, il quadro di riferimento ha subito un mutamento profondo che impone oggi una rigorosa riscrittura e un aggiornamento di quell'analisi.
L'entrata in vigore del c.d. "Correttivo-ter" (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha infatti consolidato la centralità della continuità aziendale e la flessibilizzazione degli strumenti di regolazione della crisi, ridefinendo i poteri-doveri dell'esperto e le dinamiche protettive del patrimonio.

In questo solco si inserisce il recente Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 (pubblicato nel B.U. n. 10 del 31 maggio 2026), che ha formalmente integrato il previgente D.D. del 21 marzo 2023.

Tale provvedimento non rappresenta una mera revisione amministrativa o tecnologica, bensì l'atto di consacrazione di un nuovo paradigma basato sulla "prognosi dinamica", sulla standardizzazione dei processi di negoziazione e sulla quantificazione rigorosa dei flussi finanziari.

Il presente lavoro si propone, dunque, di guidare il lettore attraverso le novità strutturali della relazione conclusiva e del test pratico, evidenziando l'impatto di tali riforme sulla responsabilità e sull'operatività dell'esperto.

2. La metamorfosi del "Test Pratico": dalla stima aritmetica al "Dynamic Flow Stress Test"

Il fulcro su cui poggia l'intera prognosi di risanabilità della CNC è rappresentato dal test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, originariamente concepito dal legislatore come uno strumento di auto-diagnosi preliminare.

Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 supera la concezione del test pratico quale mero calcolo aritmetico statico.

Nella previgente impostazione, l'indice di sostenibilità del risanamento si esprimeva principalmente attraverso il rapporto quantitativo tra l'ammontare del debito complessivo da servire e i flussi finanziari annui operativi posti al suo servizio, volto a individuare il numero teorico di anni necessari per il rientro.

L'aggiornamento del 2026 impone una formulazione dinamica che tiene conto della "normalizzazione" dei flussi di cassa e della distinzione tra flussi da core business ed effetti derivanti da operazioni straordinarie o dismissioni patrimoniali.

L'esperto deve ora svolgere un vero e proprio stress test sulle proiezioni economico-finanziarie dell'impresa, verificando la sostenibilità del debito residuo dopo l'applicazione delle falcidie convenzionali o dei meccanismi di flessibilità (come le clausole di earn-out o i correttivi earn-in operativi).

La stima dei flussi finanziari operativi netti deve essere depurata dai costi straordinari legati alla conduzione della medesima CNC (spese legali, advisor, compenso dell'esperto) e deve considerare l'effetto delle sopravvenienze derivanti dalla rinegoziazione dei contratti pendenti. L'esperto, nella propria relazione finale, deve dare conto analiticamente di come il test pratico iniziale sia stato rielaborato e "sottoposto a verifica di resistenza" alla luce dell'andamento reale delle trattative.

3. I nuovi contenuti obbligatori della Relazione Finale dell'Esperto post-Decreto 2026

Il decreto dirigenziale ha stabilizzato e uniformato la struttura formale della relazione finale, superando le asimmetrie applicative che si erano registrate nei primi anni di vigenza della CNC. L'esperto è ora chiamato a redigere un elaborato rigorosamente scansionato nei seguenti capitoli:

A. Sintesi dell'attività e disamina dei fatti gestori
L'esperto deve descrivere cronologicamente lo svolgimento delle trattative, ma con un focus rafforzato sull'adeguatezza degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. e art. 3 CCII. Non è più sufficiente attestare la disponibilità di dati, ma occorre valutare se i sistemi di early warning implementati dall'imprenditore siano stati in grado di rilevare tempestivamente le deviazioni rispetto alle metriche di piano.

B. La prognosi biennale di sostenibilità economico-finanziaria
La relazione deve contenere un giudizio esplicito sulla capacità dell'impresa di mantenere l'equilibrio patrimoniale e finanziario per un orizzonte minimo di 24 mesi successivi alla conclusione delle trattative. Tale giudizio si fonda sull'analisi di sostenibilità del debito ristrutturato.

C. L'analisi degli accordi ex art. 23 CCII e la clausola di idoneità
In caso di esito positivo della CNC, qualora le parti intendano stipulare il contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (art. 23, comma 1, lett. c, CCII), l'esperto deve rilasciare una formale dichiarazione di idoneità dell'accordo a superare lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Questa dichiarazione assume una valenza quasi-attestativa, che funge da scudo protettivo rispetto a future azioni revocatorie o contestazioni penali in caso di successiva e infausta declinazione dell'impresa verso la liquidazione giudiziale.

D. Lo scenario alternativo e la quantificazione del "Best Interest of Creditors Test"
Il Decreto Dirigenziale del 2026 impone all'esperto di includere un paragrafo rigorosamente analitico dedicato alla stima del valore di realizzo dell'attivo nello scenario liquidatorio alternativo. L'esperto non può limitarsi a stime peritali teoriche, ma deve applicare correttivi di attualizzazione temporale e decurtazioni forzose legati all'interruzione dell'attività.

La relazione deve dimostrare matematicamente che il tasso di recupero dei creditori in regime di continuità e accordo sia superiore o quantomeno non deteriore rispetto al tasso di recupero stimato in sede di liquidazione giudiziale.

Nel fare ciò, l'esperto convalida le clausole di salvaguardia (come la soglia minima o Floor di soddisfazione) contrattualizzate tra debitore e creditori, accertandone la convenienza economica.

4. Il ruolo di asseveratore e i profili di responsabilità civile dell'ausiliario

Un nodo teorico di straordinaria rilevanza riguarda la qualificazione della responsabilità dell'esperto alla luce del nuovo decreto dirigenziale e del Correttivo-ter.

Come evidenziato nella mia precedente trattazione, l'esperto non è un "attestatore" in senso stretto ai sensi dell'art. 342 CCII (figura che certifica in via esclusiva la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, assumendo su di sé pesanti e specifiche responsabilità civili e penali). Tuttavia, il ruolo dell'esperto si è progressivamente evoluto da quello di mero "facilitatore neutrale delle trattative" a quello di "garante qualificato del processo".

La sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 23, comma 1, lett. c) CCII e il rilascio della relazione finale determinano la nascita di un affidamento qualificato in capo ai terzi creditori (nonché alle banche chiamate a erogare nuova finanza o a consolidare le linee di credito).

La giurisprudenza di merito più recente e la dottrina commercialistica concordano nel ritenere che l'esperto che appone la propria firma su un accordo palesemente insostenibile o che redige una relazione finale carente sotto il profilo del rigore prognostico risponda a titolo di responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti dei creditori danneggiati.

La diligenza richiesta all'esperto nell'adempimento delle sue funzioni valutative non è quella del generico buon padre di famiglia, bensì la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., parametrata sulla complessità della crisi aziendale e sulle migliori pratiche aziendalistiche e giuridiche codificate nei Principi di comportamento emanati dal CNDCEC.

5. Profili operativi e adempimenti pubblicitari: la Nota di deposito Modello A99

Sotto il profilo strettamente operativo e procedurale, la formalizzazione della conclusione della CNC richiede l'adempimento di precisi oneri pubblicitari presso il Registro delle Imprese, onde garantire la stabilità giuridica degli atti compiuti e l'efficacia delle misure premiali fiscali.
Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 conferma e standardizza la procedura telematica basata sulla piattaforma Unioncamere. Una volta completata la redazione, l'esperto deve:
1. Sottoscrivere digitalmente la relazione conclusiva in formato PDF/A con firma digitale forte (CAdES o PAdES).
2. Caricare l'elaborato sulla piattaforma telematica nazionale.
3. Trasmettere la relazione via PEC all'impresa e al Tribunale competente (qualora siano state attivate e confermate le misure protettive del patrimonio).
4. Procedere, per il tramite dell'impresa o direttamente ove consentito, al deposito collettivo degli accordi raggiunti unitamente alla relazione mediante l'utilizzo della Nota di deposito (Modello A99) al Registro delle Imprese.

La Nota di deposito Modello A99 assume una rilevanza fondamentale in presenza di accordi plurimi e frammentati con decine di creditori (si pensi alle transazioni con i fornitori strategici dotate di clausole di earn-out o floor). In tal caso, la relazione finale dell'esperto funge da asseverazione collettiva e consente l'iscrizione al Registro delle Imprese di un pacchetto unitario di contratti, riducendo i costi transattivi e accelerando il consolidamento degli effetti del risanamento.

6. Conclusioni: la nuova fisionomia dell'esperto


In conclusione, l'aggiornamento normativo recato dal Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 rappresenta un passo importante verso la maturità della composizione negoziata della crisi d'impresa. L'esperto esce da questa riforma profondamente trasformato: non è più un semplice mediatore che assiste passivamente alle dinamiche negoziali, ma assume il ruolo di un vero e proprio certificatore della sostenibilità del percorso e della razionalità economica delle soluzioni adottate.

La relazione finale cessa di essere un adempimento burocratico di chiusura per assurgere a documento cardine dell'intera procedura, all'interno del quale la finanza d'impresa si sposa con il diritto concorsuale.

La quantificazione del best interest of creditors test, l'analisi dei flussi normalizzati e la validazione delle clausole di salvaguardia e di flessibilità rappresentano i nuovi pilastri metodologici sui quali l'esperto deve poggiare la propria prognosi biennale di risanabilità.

Solo attraverso un'applicazione rigorosa di queste nuove direttive sarà possibile garantire quella stabilità degli atti di risanamento che costituisce l'obiettivo primario del legislatore della crisi.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02