Loading…
Torna alla lista discussioni

Giuseppe Rebecca, Dottore commercialista in Vicenza

Le anticipazioni bancarie nelle procedure concorsuali: tra recenti sentenze della Cassazione e la Riforma

27 Marzo 2022

Sommario:
1. Introduzione.
2. Le sentenze della Cassazione n. 11524 e 11523 del 2020, relative ad un concordato preventivo.
3. La sentenza della Cassazione n. 42008 del 2021 relativa ad un  fallimento.
4. Le anticipazioni bancarie nel quadro della riforma concorsuale.
5. Conclusioni.

  1. Introduzione.
La sorte delle anticipazioni bancarie nelle procedure concorsuali è stata da sempre oggetto di grandi analisi, in dottrina, con soluzioni della giurisprudenza spesso anche contrastanti. 
La discussione è stata particolarmente vivace per le procedure di concordato preventivo (ed anche per la  da tempo abolita amministrazione controllata), mentre per i fallimenti la produzione giurisprudenziale è stata assai scarna. 
Ritorniamo su un tema da noi già qui  trattato (Le anticipazioni bancarie nel concordato preventivo nel quadro della riforma del diritto concorsuale, Giuseppe Rebecca,  27 luglio 2021 e La revocatoria delle anticipazioni bancarie, Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti, 23 settembre 2021)  a ciò spinti da tre sentenze di Cassazione che si sono pronunciate tutte  nello stesso senso. 
Le prime due sono relative ad un concordato preventivo, la terza ad un fallimento. Ci riferiamo alle sentenze n. 11524 del 15 giugno 2020, rel. Andrea Fidanzia, e la n. 11523 in pari data, estensore Guido Mercolino,  già da noi commentate, e la n. 42008 del 30 dicembre 2021 , rel. Marco Vannucci. 
La questione è stabilire se, in presenza di un patto di compensazione, dotato di data certa, l’istituto di credito abbia o meno il diritto di incassare legittimamente il credito  anticipato alla scadenza, al momento del pagamento da parte del debitore della impresa che ha appunto  goduto della anticipazione. Questo qualora l'evento avvenga con l’impresa a suo tempo finanziata in procedura concorsuale, concordato preventivo o fallimento. 
L’istituto di credito compenserebbe così, in tutto o in parte, il suo credito.
In mancanza di  una norma specifica che tratti questa particolare fattispecie,  la giurisprudenza ha dovuto supplire, peraltro in modo ondivago, come si vedrà, e a nostro personale avviso con soluzioni non ancora definitive. 
In calce, una sintesi delle sentenze ad oggi note (1).

2 . Le sentenze della Cassazione  n. 11524 e 11523 del 2020, relative ad un concordato preventivo.

Dal nostro precedente articolo riprendiamo  in parte  una sintesi del commento alle sentenze nn. 11524 e 11523 del 2020. 

Ricordiamo innanzitutto come la Cassazione si sia pronunciata su questa specifica  situazione , prima del 2020,  sia in un senso che nell’altro. 
Per la non applicabilità del patto di compensazione, queste sono le  sentenze , tutte peraltro riferite a casi sorti ante l’11 settembre 2012, della prima sezione (salvo quella del  1999, a Sezioni Unite): Cass., 25 settembre 2017, n. 22277; Cass., 7 maggio 2009, n. 10548; Cass., 12 gennaio 2007, n. 578; Cass., Sez. Un. n. 7751 del 1999; Cass., 28 agosto 1995, n. 9030; Cass., 18 dicembre 1990 n. 11988 ; Cass., 28 giugno 1985 n. 3879; Cass., 26 febbraio 1981 n. 1182.

Per l’applicabilità, invece, del patto di compensazione,  queste sono le sentenze  sempre relative a casi sorti anteriormente alla data dell’11 settembre 2012, della prima sezione:  Cass., 10 aprile 2019, n. 10091; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3336 (relativamente ad una amministrazione controllata); Cass., 1 settembre 2011, n. 17999 (relativamente ad una amministrazione controllata); Cass., 15 aprile 2011, n. 8752; Cass., 23 marzo 2001, n. 4205; Cass., 7 marzo 1998 n. 2539; Cass. 5 agosto 1997 n. 7194; Cass. 17 luglio 1997 n, 6558; Cass. 23 luglio 1994 n. 6870.

Il riferimento alla data dell’11 settembre 2012 è motivato dalla modifica normativa, con effetto appunto da tale data, dell’art. 169 bis l. fall. (art. 33 D.L. n. 83/2012,  conv. con modificazioni dalla L. 134/2012), articolo che  ha trattato ex novo i contratti pendenti nel concordato preventivo.

Ora, con la sentenza  n. 11524 del 15 giugno 2020, Pres. Didone, rel. Fidanzia, la Cassazione  si è pronunciata per la compensabilità tra anticipazione e successivo incasso.

Si tratta di una sentenza che ha ritenuto di pronunciare un principio di diritto, ex art. 363 c.p.c., ancorchè il caso sottopostole fosse stato dichiarato inammissibile .

Questi i principi di diritto pronunciati:

“L’art. 169 bis L. fall., che consente al debitore proponente un concordato di chiedere al giudice delegato lo scioglimento dei contratti pendenti, è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all’incasso ed annesso patto di compensazione, fino quando la banca, nell’anticipare al cliente l’importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest’ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti.

L’art. 169 bis L. fall. è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell’apertura del concordato, avendo la banca, con l’erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all’incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall’incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l’applicazione dell’istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente ínoperatività del principio di “cristallizzazione” dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l’attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all’apertura della procedura di concordato preventivo”.

Merita comunque osservare come la motivazione, a supporto della tesi avanzata, probabilmente non avvertita così sicura, abbia ritenuto di intrattenersi anche su quella che al momento era solo una bozza di un provvedimento futuro, la bozza del decreto correttivo della Crisi di Impresa. Riferimento quindi doppiamente non adeguato, sia in quanto solo futuro, ovviamente, sia in quanto a semplice livello di bozza. In pratica, si è aggrappata sul nulla. 

L’altra sentenza dello stesso giorno, la n. 11523  (rel.  Guido Mercolino) si è pronunciata nello stesso senso, senza comunque pronunciare principi di diritto;  questa la massima: ”In tema di anticipazione di credito in conto corrente, nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall., è ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla banca per il rimborso dell'anticipazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito invece posteriore, in quanto, non operando il principio della "cristallizzazione dei crediti", né l'imprenditore in costanza di procedura, né gli organi concorsuali vantano il diritto a che la banca riversi loro le somme riscosse anziché compensarle.”.

Certo che, con la affermazione dei principi di diritto di cui alla sentenza n, 11524 del 15 giugno 2020, l’orientamento  per i concordati preventivi sembrerebbe oramai segnato, anche se una pronuncia a Sezioni Unite non stonerebbe di certo. 

(segue nel primo commento)
Giuseppe Rebecca, Dottore commercialista in Vicenza

26 Marzo 2022 20:02

(Segue dal Blog "Le anticipazioni bancarie nelle procedure concorsuali: tra recenti sentenze della Cassazione e la Riforma")

3.       La sentenza della Cassazione  n. 42008 del 2021 relativa ad un  fallimento.
 
La Cassazione si è ora pronunciata sulla questione delle anticipazioni bancarie nel fallimento, e ha sposato la tesi da poco fatta propria nell’ambito del concordato preventivo, come sopra riportato .
 
Questa la massima della sentenza n. 42008 del 30 dicembre 2021, estensore  Marco Vannucci: “ In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da parte della banca, anche nell’interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un’obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente.
 
Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest’ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall’art. 56 l. fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista.
 
Come risulta evidente, si è seguita la stessa tesi evidenziata dalle due sentenze del 2020, peraltro riferite ad un caso di concordato preventivo, e non ad un fallimento. E’ esplicitamente richiesta in ogni caso la prova della data certa al patto di compensazione. 

A supporto della tesi evidenziata in questa sentenza si citano anche molte altre sentenze conformi di Cassazione. In merito tre osservazioni che ci paiono dirompenti:  la prima è che sono sentenze che si riferiscono  alle procedure di concordato preventivo ed anche alla amministrazione controllata. Qui siamo invece in presenza di un fallimento . La seconda  osservazione è che in ogni caso sono  tutte riferite a casi anteriori al 2012, data  di variazione dell’articolo 169 bis l. fall. relativo ai contratti pendenti nel concordato preventivo. Infine la terza è che stranamente vengono invece omesse, nell’elencazione, le numerose sentenze contrarie, anche a Sezioni Unite, più sopra citate.  
Si citano solo quelle nello stesso senso, anche se riferite a procedure concorsuali minori. 
Per una esemplificazione dal nostro punti di vista rimandiamo al nostro precedente articolo del  23 settembre 2021. 
 
4.       Le anticipazioni bancarie nel quadro della riforma concorsuale.
 
Riprendiamo, dal nostro precedente intervento sopra citato del  27 luglio 2021,  quanto precisato in merito a questo particolare aspetto.
 
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza non tratta specificatamente delle anticipazioni bancarie.
 
Invero l’articolo 155 di tale codice non consente la compensazione fra un credito della massa (ed è quello verso il mandatario per la restituzione delle somme pagate al terzo, appunto) ed un credito concorsuale (che è quello del mandatario per precedenti finanziamenti o anticipazioni al mandante anteriormente alla dichiarazione di fallimento).

Ne tratta invece specificatamente il decreto correttivo (D. Lgs. 147/2020) il quale interviene , con l’articolo 15, sulla questione incassi da parte della banca su anticipazioni fatte ante la presentazione di una procedura di concordato preventivo, variando in modo particolarmente significativo l’art. 97 del D. Lgs. n. 14/2019.
 
Innanzitutto sono dichiarati inefficaci eventuali patti contrari alla prosecuzione di contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti, con l’aggiunta del comma 14 che così recita: “Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”.
 
La relazione illustrativa, poi, meglio specifica: “Infine, viene introdotto il comma 14 al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario c.d. “autoliquidanti”. Si tratta dei rapporti nei quali una parte, il cui interesse è quello di fruire dell’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati verso soggetti terzi, cede in varie forme tali crediti ad un intermediario a fronte del finanziamento erogato. Tra le operazioni autoliquidanti rientrano, ad esempio (e senza pretesa di esaustività), le operazioni di anticipo su fatture, le anticipazioni al salvo buon fine, i finanziamenti a fronte di cessioni di credito, altri anticipi su crediti commerciali e lo sconto di portafoglio commerciale. In tutte tali ipotesi la restituzione di quanto anticipato richiede un ruolo attivo da parte dell’istituto di credito che ha erogato il finanziamento. L’attività di riscossione, in questo ambito, è certamente ancillare alla prestazione principale, ma, al tempo stesso, ne costituisce una modalità essenziale. In materia esiste un vivace contrasto giurisprudenziale e dunque esistono incertezze sul piano interpretativo che incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere l’attività delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, anche in considerazione di condotte opportunistiche che nella prassi si sono a volte riscontrate da parte dei debitori beneficiari del finanziamento. La nuova disposizione, al fine di sanare i contrasti interpretativi, prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi dell'art 97, comma 1. Ciò vuol dire che l’erogazione dell’anticipazione da parte del finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico e che, tra queste, vi è quella di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato, sicché, fino a quando l’attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente. Diviene conseguentemente superflua la regola posta dall’(originario) art. 99, comma 2, secondo la quale anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti costituisce, se autorizzato, finanziamento prededucibile. I contratti pendenti, infatti, proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione alcuna e la prosecuzione genera debiti che devono essere soddisfatti in prededuzione. In questa prospettiva, è apparso invece necessario disciplinare gli effetti dello scioglimento del contratto, ove autorizzato dal tribunale. Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori”.
 
Questa nuova norma pone una specifica limitazione temporale alle operazioni di anticipazione compiute nel periodo compreso tra i 120 giorni prima del deposito della domanda di concordato preventivo e la notificazione della sospensione o dello scioglimento del contratto. Solo queste anticipazioni, infatti, potranno essere compensate.
 
Si tratta, a nostro avviso, di una impostazione eccedente la legge delega, che non aveva assolutamente previsto soluzioni di questo tipo.
 
La relazione Illustrativa dà atto delle diverse tesi fino ad ora sostenute e segnala come la norma disponga, al fine di sanare i contrasti, di sposare la tesi delle prestazioni non ancora del tutto eseguite. Si tratta in ogni caso di disposizioni nuove, tra l’altro applicabili solo con riferimento ad un preciso e limitato lasso temporale, e conseguentemente, come si è già anticipato, si è per la tesi della novità, non certamente della interpretazione autentica. La norma varrà solo per il futuro, non certamente per il passato. Aver considerato compensabili gli incassi successivi solo se ed in quanto derivanti da operazioni di anticipazione effettuate in un determinato lasso temporale, aver posto questa condizione specifica, sta a significare che si tratta di una norma del tutto nuova, e pertanto inapplicabile al pregresso. E a maggior ragione nemmeno applicabile in via analogica, trattandosi appunto di norma del tutto nuova e con certi specifici requisiti. La compensazione sarà possibile solo per determinate anticipazioni, e questo sta a significare. a nostro avviso, che oggi, in mancanza di una norma specifica, tale compensazione non pare poter essere effettuata.
 
La relazione si allarga, e specifica anche che le attuali incertezze incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere le imprese in concordato. Non ne condividiamo l’incipit. Di norma si hanno operazioni a cavallo, rispetto alla domanda di concordato preventivo; anticipazioni avute ante procedura e riscossioni effettuate post, per le quali non vale certamente quanto affermato. Altra cosa sarebbero operazioni successive alla presentazione della domanda di concordato preventivo, operazioni che però non sono frequenti, nella realtà operativa.
 
Si rende dovuta una precisazione: le somme delle quali si discute sono esattamente quelle anticipate; qualora la banca avesse anticipato solo una parte del credito, come di norma accade, (l’80%, o altra percentuale) solo per la parte anticipata la banca avrà diritto a trattenere l’importo, non per l’eventuale differenza, che dovrà essere resa all’impresa in concordato. 
 
(segue nel secondo commento)
Giuseppe Rebecca, Dottore commercialista in Vicenza

26 Marzo 2022 20:06

(Segue dal Blog "Le anticipazioni bancarie nelle procedure concorsuali: tra recenti sentenze della Cassazione e la Riforma")

3.       La sentenza della Cassazione  n. 42008 del 2021 relativa ad un  fallimento.
 
La Cassazione si è ora pronunciata sulla questione delle anticipazioni bancarie nel fallimento, e ha sposato la tesi da poco fatta propria nell’ambito del concordato preventivo, come sopra riportato .
 
Questa la massima della sentenza n. 42008 del 30 dicembre 2021, estensore  Marco Vannucci: “ In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da parte della banca, anche nell’interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un’obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente.
 
Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest’ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall’art. 56 l. fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista.
 
Come risulta evidente, si è seguita la stessa tesi evidenziata dalle due sentenze del 2020, peraltro riferite ad un caso di concordato preventivo, e non ad un fallimento. E’ esplicitamente richiesta in ogni caso la prova della data certa al patto di compensazione. 

A supporto della tesi evidenziata in questa sentenza si citano anche molte altre sentenze conformi di Cassazione. In merito tre osservazioni che ci paiono dirompenti:  la prima è che sono sentenze che si riferiscono  alle procedure di concordato preventivo ed anche alla amministrazione controllata. Qui siamo invece in presenza di un fallimento . La seconda  osservazione è che in ogni caso sono  tutte riferite a casi anteriori al 2012, data  di variazione dell’articolo 169 bis l. fall. relativo ai contratti pendenti nel concordato preventivo. Infine la terza è che stranamente vengono invece omesse, nell’elencazione, le numerose sentenze contrarie, anche a Sezioni Unite, più sopra citate.  
Si citano solo quelle nello stesso senso, anche se riferite a procedure concorsuali minori. 
Per una esemplificazione dal nostro punti di vista rimandiamo al nostro precedente articolo del  23 settembre 2021. 
 
4.       Le anticipazioni bancarie nel quadro della riforma concorsuale.
 
Riprendiamo, dal nostro precedente intervento sopra citato del  27 luglio 2021,  quanto precisato in merito a questo particolare aspetto.
 
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza non tratta specificatamente delle anticipazioni bancarie.
 
Invero l’articolo 155 di tale codice non consente la compensazione fra un credito della massa (ed è quello verso il mandatario per la restituzione delle somme pagate al terzo, appunto) ed un credito concorsuale (che è quello del mandatario per precedenti finanziamenti o anticipazioni al mandante anteriormente alla dichiarazione di fallimento).

Ne tratta invece specificatamente il decreto correttivo (D. Lgs. 147/2020) il quale interviene , con l’articolo 15, sulla questione incassi da parte della banca su anticipazioni fatte ante la presentazione di una procedura di concordato preventivo, variando in modo particolarmente significativo l’art. 97 del D. Lgs. n. 14/2019.
 
Innanzitutto sono dichiarati inefficaci eventuali patti contrari alla prosecuzione di contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti, con l’aggiunta del comma 14 che così recita: “Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”.
 
La relazione illustrativa, poi, meglio specifica: “Infine, viene introdotto il comma 14 al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario c.d. “autoliquidanti”. Si tratta dei rapporti nei quali una parte, il cui interesse è quello di fruire dell’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati verso soggetti terzi, cede in varie forme tali crediti ad un intermediario a fronte del finanziamento erogato. Tra le operazioni autoliquidanti rientrano, ad esempio (e senza pretesa di esaustività), le operazioni di anticipo su fatture, le anticipazioni al salvo buon fine, i finanziamenti a fronte di cessioni di credito, altri anticipi su crediti commerciali e lo sconto di portafoglio commerciale. In tutte tali ipotesi la restituzione di quanto anticipato richiede un ruolo attivo da parte dell’istituto di credito che ha erogato il finanziamento. L’attività di riscossione, in questo ambito, è certamente ancillare alla prestazione principale, ma, al tempo stesso, ne costituisce una modalità essenziale. In materia esiste un vivace contrasto giurisprudenziale e dunque esistono incertezze sul piano interpretativo che incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere l’attività delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, anche in considerazione di condotte opportunistiche che nella prassi si sono a volte riscontrate da parte dei debitori beneficiari del finanziamento. La nuova disposizione, al fine di sanare i contrasti interpretativi, prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi dell'art 97, comma 1. Ciò vuol dire che l’erogazione dell’anticipazione da parte del finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico e che, tra queste, vi è quella di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato, sicché, fino a quando l’attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente. Diviene conseguentemente superflua la regola posta dall’(originario) art. 99, comma 2, secondo la quale anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti costituisce, se autorizzato, finanziamento prededucibile. I contratti pendenti, infatti, proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione alcuna e la prosecuzione genera debiti che devono essere soddisfatti in prededuzione. In questa prospettiva, è apparso invece necessario disciplinare gli effetti dello scioglimento del contratto, ove autorizzato dal tribunale. Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori”.
 
Questa nuova norma pone una specifica limitazione temporale alle operazioni di anticipazione compiute nel periodo compreso tra i 120 giorni prima del deposito della domanda di concordato preventivo e la notificazione della sospensione o dello scioglimento del contratto. Solo queste anticipazioni, infatti, potranno essere compensate.
 
Si tratta, a nostro avviso, di una impostazione eccedente la legge delega, che non aveva assolutamente previsto soluzioni di questo tipo.
 
La relazione Illustrativa dà atto delle diverse tesi fino ad ora sostenute e segnala come la norma disponga, al fine di sanare i contrasti, di sposare la tesi delle prestazioni non ancora del tutto eseguite. Si tratta in ogni caso di disposizioni nuove, tra l’altro applicabili solo con riferimento ad un preciso e limitato lasso temporale, e conseguentemente, come si è già anticipato, si è per la tesi della novità, non certamente della interpretazione autentica. La norma varrà solo per il futuro, non certamente per il passato. Aver considerato compensabili gli incassi successivi solo se ed in quanto derivanti da operazioni di anticipazione effettuate in un determinato lasso temporale, aver posto questa condizione specifica, sta a significare che si tratta di una norma del tutto nuova, e pertanto inapplicabile al pregresso. E a maggior ragione nemmeno applicabile in via analogica, trattandosi appunto di norma del tutto nuova e con certi specifici requisiti. La compensazione sarà possibile solo per determinate anticipazioni, e questo sta a significare. a nostro avviso, che oggi, in mancanza di una norma specifica, tale compensazione non pare poter essere effettuata.
 
La relazione si allarga, e specifica anche che le attuali incertezze incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere le imprese in concordato. Non ne condividiamo l’incipit. Di norma si hanno operazioni a cavallo, rispetto alla domanda di concordato preventivo; anticipazioni avute ante procedura e riscossioni effettuate post, per le quali non vale certamente quanto affermato. Altra cosa sarebbero operazioni successive alla presentazione della domanda di concordato preventivo, operazioni che però non sono frequenti, nella realtà operativa.
 
Si rende dovuta una precisazione: le somme delle quali si discute sono esattamente quelle anticipate; qualora la banca avesse anticipato solo una parte del credito, come di norma accade, (l’80%, o altra percentuale) solo per la parte anticipata la banca avrà diritto a trattenere l’importo, non per l’eventuale differenza, che dovrà essere resa all’impresa in concordato. 
 
(segue nel secondo commento)
(Segue dal primo commento al Blog "Le anticipazioni bancarie nelle procedure concorsuali: tra recenti sentenze della Cassazione e la Riforma")

5. Conclusioni.

Prima che il codice della crisi possa entrare in vigore, al di là della problematica dell’eccesso di delega, per noi del tutto evidente,  ci si augura che la Cassazione si pronunci a Sezioni Unite circa la eventuale compensabilità degli importi che ne derivano. Con ciò chiarendo una volta per tutte se la banca possa trattenere o meno quanto successivamente incassato da parte di terzi su anticipazioni a suo tempo effettuate al cliente. Le sentenze n. 11524 e 11523 del 2020, da taluno ritenute risolutive, relative ad un concordato preventivo, purtroppo non aiutano, ed anzi a nostro avviso creano ancora maggior confusione, su un argomento che meriterebbe una chiara presa di posizione. Specificatamente per la sentenza n. 11524, poi, la dottrina inserita in una sentenza non fa testo, come è ovvio, anzi depotenzia la sentenza stessa. La sentenza n. 42008 del 2021, relativa ad un fallimento, non appare convincente, richiamando solo sentenze  nello stesso senso riferite a procedure concorsuali minori, ed omettendo di richiamare le numerose sentenze contrarie, sempre per concordati preventivi, di cui una anche a Sezioni Unite, ancorché datata.
 
                                                         
 
1.        Dettaglio delle sentenze che si sono pronunciate per la NON applicabilità del patto di compensazione, sentenze della Cassazione Civile tutte riferite a casi sorti ante l’11 settembre 2012.
  • Cassazione 25 settembre 2017 n. 22277;
  • Cassazione 7 maggio 2009 n. 10548;
  • Cassazione 12 gennaio 2007 n. 578;
  • Cassazione S.U. n. 7751 del 1999;
  • Cassazione 28 agosto 1995 n. 9030;
  • Cassazione 18 dicembre 1990 n. 11988;
  • Cassazione 28 giugno 1985 n. 3879;
  • Cassazione 26 febbraio 1981 n. 1182.
Corti di merito
Dettaglio sentenze per l’applicabilità del patto di compensazione, sentenze della Cassazione Civile tutte riferite, eccetto le prime tre, a casi ante l’11 settembre 2012:
  • Cassazione 30 dicembre 2021 n. 42008, per un fallimento ;
  • Cassazione 15 giugno 2020 n. 11524  e n. 11523;
  • Cassazione 10 aprile 2019 n. 10091 ;
  • Cassazione 19 febbraio 2016 n. 3336 (relativamente ad una amministrazione controllata);
  • Cassazione 1 settembre 2011 n. 17999 (relativamente ad una amministrazione controllata);
  • Cassazione 15 aprile 2011 n. 8752;
  • Cassazione 23 marzo 2001 n. 4205;
  • Cassazione 7 marzo 1998 n. 2539;
  • Cassazione 5 agosto 1997 n. 7194;
  • Cassazione 17 luglio 1997 n. 6558;
  • Cassazione 23 luglio 1994 n. 6870.
Corti di merito:

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02