Loading…

Saggio

La revocatoria delle anticipazioni bancarie*

Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti, Dottori Commercialisti in Vicenza

23 Settembre 2021

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Un focus ad ampio spettro sul tema complesso della revocabilità delle anticipazioni bancarie alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione
Le anticipazioni bancarie (le cosiddette anticipazioni salvo buon fine, SBF) sono state ampiamente trattate dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativamente al concordato preventivo (le abbiamo analizzate anche nel nostro recente articolo in questa rivista). Nello specifico si tratta infatti di stabilire se la banca possa legittimamente incassare il credito, già anticipato prima dell’inizio della procedura, dopo l’avvio della stessa, e quindi compensare, in tutto o in parte, il suo credito.
Per i fallimenti, invece, pochi sono stati gli interventi, della giurisprudenza e anche della dottrina. Anticipiamo fin da subito che, a nostro avviso, le rimesse effettuate da terzi relativamente ad importi già anticipati dalla banca, al di là del meccanismo contabile adottato dalla stessa banca, sono sempre revocabili, ovviamente in presenza dei presupposti di cui all’art. 67 L. fall. (consistenza e durevolezza) e all’art. 70 L. fall. (rientro).
In questa analisi tratteremo dapprima la questione degli affidamenti, il meccanismo del salvo buon fine, o SBF, e infine la revocabilità ai sensi della normativa successiva alla riforma del 2005.
2 . Il fido
C’è una sostanziale differenza tra l’apertura di credito (c.d. fido di cassa) e i fidi SBF, denominati, in senso giuridicamente atecnico, “di portafoglio commerciale”, “anticipi su export”, “anticipi su portafoglio”, “castelletto di sconto” “foglio”, ecc.
L’apertura di credito produce effetti diretti ed immediati, mentre le operazioni bancarie legate al foglio non concretizzano invece alcuna apertura di credito.
La concessione dell’affidamento non fa conseguire, direttamente, l’insorgere dell’obbligo, da parte della banca, di mettere a disposizione una determinata somma, con il correlato diritto di utilizzo da parte del cliente.
Con la riforma della revocatoria, dal 2005 il tema del cumulo dei fidi ha perso di importanza, o meglio è stato superato dalle diverse problematiche legate a consistenza, durevolezza, rientro.
Nella pratica però la questione è rimasta sempre viva, e le banche continuano a sostenere la rilevanza dei fidi, sia di cassa che SBF, al fine di cercare di limitare le rimesse revocabili.
Noi riteniamo comunque che i nuovi criteri di calcolo delle rimesse revocabili non vadano più influenzati dall’esistenza o meno dei vari tipi di affidamenti.
3 . La disponibilità SBF
Le modalità di calcolo da effettuare per arrivare alla determinazione del saldo disponibile non sono univoche, relativamente al foglio.
L’iter prevede, innanzitutto, che la banca accordi un fido al correntista per poter effettuare queste operazioni. Il fido si chiama comunemente “castelletto”.
Il fido SBF (o castelletto SBF), come già detto, indica l’importo massimo di titoli che il correntista può presentare in banca ottenendone la “messa a disposizione” in via anticipata. 
Il conto di appoggio può essere lo stesso conto ordinario, o altro. 
Si hanno quindi 4 diverse modalità pratiche di comportamento, da parte del sistema bancario, per l’accredito del foglio, ed in particolare per la disponibilità. Più precisamente:
-    disponibilità immediata con conto specifico SBF;
-    disponibilità immediata con conto unico;
-    disponibilità differita con contabilizzazione immediata (conto unico);
-    disponibilità differita con contabilizzazione alla scadenza.
 
Disponibilità immediata con conto specifico SBF:
Il cliente presenta una distinta delle ricevute alla banca e questa ne anticipa l’importo.
Nel conto SBF in Dare, a debito, viene riportato l’importo di tali ricevute e il relativo importo viene registrato a credito nel conto ordinario, in Avere. Essendo questo il caso della disponibilità immediata, la data valuta di accredito è immediata. Alla scadenza la banca accredita l’importo sul conto SBF, chiudendo così l’operazione di anticipo.
Gli interessi sono calcolati sul conto SBF dalla data di anticipazione fino alla data di scadenza più i cosiddetti giorni banca (da 4 a 10 giorni oltre la scadenza, generalmente 8, secondo la forza contrattuale del cliente), e poi sono addebitati sul c/c ordinario.
In caso di insoluto la banca addebiterà l’importo sul c/c ordinario con data valuta solitamente coincidente con la scadenza del titolo.
In sintesi:
-    l’accredito SBF con disponibilità immediata è revocabile ricorrendone i presupposti;
-    la data di disponibilità è la data valuta;
-    gli insoluti incidono sul precedente accredito, riducendolo.
 
Disponibilità immediata con conto unico:
Qualche banca non utilizza un conto di appoggio, e a fronte dell’accredito sempre immediato, degli effetti presentati al SBF, con conteggi interni calcola gli interessi passivi, sul conto ordinario. È un po’ come se si trattasse di uno sconto.
Nulla di diverso rispetto al caso precedente.
 
Disponibilità differita con contabilizzazione immediata (conto unico):
Non esiste conto SBF. L’accredito sul c/c ordinario è fatto al momento della presentazione degli effetti (o ricevute bancarie), ma con data valuta alla scadenza, posticipata per via dei giorni banca.
Il conto è coperto contabilmente, scoperto per valuta (e ciò conta, tra l’altro, per via degli interessi).
Eventuali insoluti potrebbero avere una data valuta leggermente diversa da quella dell’accredito, ancorché vicina a quella di scadenza. 
Per il calcolo del saldo disponibile in questi casi si farà riferimento alla valuta dell’accredito, e non alla data contabile. Ciò comporterà effetti di estrema rilevanza.
In caso di buon fine della ricevuta nessuna contabilizzazione sui conti del correntista. 
 
Disponibilità differita con contabilizzazione alla scadenza:
In questo caso, data contabile e data valuta vengono praticamente a coincidere ovvero la valuta può essere successiva di qualche giorno per effetto dei cosiddetti giorni banca.
Il saldo disponibile va calcolato con riferimento alla data valuta.
Eventuali insoluti possono avere una data valuta leggermente diversa da quella dell’accredito, ancorché vicina a quella di scadenza.
Si dovranno comunque compensare con l’accredito, anche se le date, come detto, possono essere leggermente diverse.
I conti possono essere uno solo o anche due.
Questa tipologia di affidamento porta la banca, di norma, a concedere comunque degli utilizzi oltre al fido di cassa.
È solitamente questa la configurazione del c.d. fido mobile, che si ribadisce essere la migliore soluzione per risolvere in modo pratico ed efficace la problematica della sommatoria dei fidi. In assenza di fido mobile, si tratta di impostazione che comporta un aumento sensibile dello scoperto. 
4 . Gli insoluti
Solo quanto effettivamente incassato dalla banca si rende concretamente disponibile, ed è pertanto necessario sottrarre al totale degli effetti l’importo dei relativi insoluti, che si manifestano successivamente all’accredito. Solo il netto effettivamente incassato potrà essere quindi considerato revocabile.
Sul punto si è espressa chiaramente la sentenza della Corte di Appello di Ancona n 112/2009 del 14 febbraio 2009: “In tema di revocatoria fallimentare di accrediti relativi ad effetti s.b.f., una volta dimostrato l’accredito del titolo da parte della banca, con conseguente riduzione dello scoperto di conto, incombe sull’istituto di credito l’onere di provare l’esistenza di un insoluto riferibile all’anticipazione effettuata e tale da incidere negativamente sulla funzione solutoria della medesima. Nel caso di giroconto dal conto s.b.f. al conto corrente ordinario, il riaccredito della somma sul conto scoperto non ha natura meramente contabile, ma assume funzione satisfattoria, tale da integrare, a seconda dei casi, una rimessa ripristinatoria o solutoria”. 
Come vedremo, però, questo principio non può essere applicato sic et simpliciter nella nuova revocatoria.
5 . Il mandato in rem propriam
Per completezza, si tratta anche questo tema, che però è cosa del tutto differente dalla revocatoria. 
Nel caso di mandato in rem propriam, il correntista rilascia alla banca un mandato all’incasso in base al quale la banca è legittimata, nei rapporti interni, ad incassare determinati crediti, compensabili con eventuali suoi crediti (artt. 1241 – 1252 c.c.).
Si dice che il mandato è “in rem propriam”, cioè anche nell’interesse del mandatario, in quanto è evidente l’interesse che la banca ha nell’eseguire l’operazione.
Molte volte gli istituti bancari in presenza di foglio con scadenza successiva all’inizio della procedura, (che può essere anche una procedura concorsuale minore poi sfociata in fallimento), eccepiscono che si tratta di un mandato all’incasso, un mandato “in rem propriam“, e quindi che può detenere quanto legittimamente incassato.
Non è così, come pressoché uniformemente ha riconosciuto la giurisprudenza; l’istituto bancario è legittimato all’incasso, questo è vero, ma nel contempo è obbligato a restituire al mandante (ora in procedura) quanto incassato.
In questo senso, Cassazione 22 maggio 2003 n. 8042 (Il fallimento 6/2004): “la banca, creditrice del cliente per saldo passivo di conto corrente, la quale sia incaricata da quest’ultimo di riscuotere un credito verso terzi, non in forza di negozio solutorio implicante la cessione del credito stesso, né comunque in forza di accordo comportante il diritto incondizionato di incamerare le somme riscosse, ma in base ad un mandato in senso stretto, ancorchè irrevocabile (cosiddetto mandato in rem propriam), mantiene la legittimazione alla riscossione del credito anche dopo il fallimento del cliente, in considerazione di detta irrevocabilità (art. 1723 codice civile), ma è obbligata a rimettere al mandante e, quindi, alla curatela del suo fallimento, le somme riscosse (art. 1713 codice civile), senza potere invocare l’estinzione di tale obbligo per compensazione, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di conto corrente per effetto della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 78 legge fallimentare, e della non applicabilità della compensazione fallimentare, di cui all’art. 56 del citato decreto, con riguardo a debiti sorti dopo detta dichiarazione”. 
Si segnala infine la recentissima ordinanza di Cassazione, n.19186 del 6 luglio 2021 (sul sito dirittobancario.it), che prevede sia “onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede, e conseguentemente, che l’eventuale mancato incasso del credito del terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile”.
6 . La revocatoria dal 2005
La riforma del 2005 ha di fatto escluso ogni riferimento agli affidamenti.
Oggigiorno sono revocabili le rimesse consistenti e durevoli (art. 67 L. fall.) effettuate sul conto, nel limite del rientro (art. 70 L. fall.) realizzato dalla banca, nei sei mesi che precedono il fallimento.
In caso di consecuzione di procedure, il riferimento è alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo.
In ogni caso è sempre richiesta la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
Non riportiamo in questa sede l’ampio dibattito che ha interessato i concetti di consistenza e durevolezza, come pure la prevalenza dell’art. 70 rispetto al 67 L. fall., ma intendiamo trattare l’impatto che gli accrediti di effetti al SBF hanno sulla quantificazione del c.d. rientro.
L’art. 70 L. fall. non fa alcun riferimento ad accrediti e/o rimesse, utilizzando invece il termine “pretese”: “Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”. 
A nostro avviso le “pretese” corrispondono all’esposizione del soggetto in procedura verso la banca, e questa esposizione è data dalla posizione complessiva del correntista, che può avere più conti e più rapporti di finanziamento con la stessa banca.
Si pensi allo schema tipico di un rapporto di conto corrente a cui si affianchi un conto SBF per gestire gli anticipi che la banca concede al correntista (disponibilità immediata con conto specifico SBF):
- sul c/c ordinario vengono accreditati gli anticipi concessi dalla banca (ad es. su crediti per fatture), e quando alla scadenza il terzo debitore effettua il pagamento (normalmente con bonifico a favore del correntista) la banca procede a riaddebitare la somma in precedenza anticipata;
- sul c/SBF viene registrato l’addebito dell’anticipazione, che alla scadenza viene chiusa con l’accredito della somma addebitata sul c/c ordinario;
- in caso di insoluto, sul c/c mancherà l’accredito dal terzo ma si avrà comunque l’addebito per chiudere l’anticipazione sul c/SBF.
La questione è se il primo accredito (anticipazione) possa essere considerato rimessa revocabile, se ciò sia influenzato dall’eventuale insoluto, e se sia revocabile l’accredito del pagamento effettuato dal terzo, il tutto nel limite del rientro.
7 . Una sentenza
Riportiamo una sentenza abbastanza recente che tratta esplicitamente del tema, ed è nella falsariga della nostra interpretazione. 
Tribunale di Cuneo, 6 novembre 2020, est. Paola Elefante (dal sito ilcaso.it):
“Le rimesse suscettibili di revocatoria sono pertanto tutte le operazioni in accredito sul conto corrente, sia che si tratti di versamenti diretti o di accrediti di disponibilità anticipata SBF, che abbiano veste di pagamento e quindi valenza solutoria, vale a dire che consentano una riduzione consistente e durevole della esposizione debitoria del correntista fallito. In sostanza è la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca a conferire natura solutoria alle rimesse, che saranno pertanto revocabili.”
Questa decisione afferma con chiarezza che nella fattispecie sono revocabili tutti gli accrediti SBF, e la loro consistenza e durevolezza è messa in relazione alla riduzione dell’esposizione debitoria, ovvero al rientro. Inoltre, viene chiarito che il rientro va calcolato anche sui conti SBF.
Infine, viene precisato che non può essere eccepita la compensazione per assenza di data certa opponibile.
8 . Una esemplificazione
Si è costruito un caso pratico tratto dalla realtà operativa. Si ipotizzi un rapporto così regolato:
- rapporto di c/c ordinario affidato, abbinato a c/SBF gestito a parte, con accredito immediato dell’anticipo e chiusura dell’operazione alla scadenza;
- alla presentazione, la Banca anticipa l’80% delle fatture presentate; l’importo anticipato viene addebitato sul c/SBF e accreditato sul c/c, con descrizione “Accredito Anticipo”; l’accredito sul c/c avviene con data valuta pari alla data contabile (e corrispondente alla data di presentazione della fattura);
- alla scadenza, in caso di buon fine, il pagamento del cliente arriva con bonifico sul c/c; l’importo a suo tempo anticipato viene addebitato sul c/c con descrizione “Rimborso Anticipo” e accreditato sul c/SBF, a chiusura dell’operazione; 
- in caso di insoluto, viene semplicemente contabilizzata la chiusura dell’anticipo, e l’importo a suo tempo anticipato viene addebitato sul c/c con descrizione “Rimborso Anticipo” e accreditato sul c/SBF, a chiusura dell’operazione.
La presenza di un conto corrente ordinario e di una linea per anticipi SBF rende necessario tener conto dei collegamenti tra i diversi rapporti e dell’andamento dell’esposizione complessiva verso la Banca, anziché limitare l’analisi al solo c/ordinario. 
In pratica:
- un addebito sul c/c ordinario, se destinato a chiusura di un anticipo SBF, non incrementa l’esposizione complessiva della Banca;
- un accredito sul c/c ordinario che deriva dalla concessione di un anticipo SBF non realizza un effettivo rientro, in quanto il miglioramento del saldo del c/c comporta una maggiore esposizione sulla linea per anticipi SBF;
- l’accredito del pagamento effettuato dal terzo sul c/c non va ridotto dall’addebito che giroconta la cifra anticipata sul c/SBF, nella verifica sulla consistenza e durevolezza degli accrediti.
Queste considerazioni sono fondamentali per comprendere l’effettivo “rientro” che viene realizzato dalla Banca, che costituisce il limite della revocabilità ex art. 70 L. fall.
Il rientro si realizza solo con risorse che affluiscono dall’esterno, ovvero da terzi o da altre banche, così limitando la revocatoria alle somme effettivamente “rientrate” nella disponibilità della Banca riducendo il debito del correntista.
Parimenti, il rientro non può essere individuato nella sola riduzione del saldo disponibile del conto corrente ordinario, ma deve riguardare l’intero ammontare del credito della Banca, ovvero delle sue “pretese”, e quindi la riduzione dell’esposizione debitoria complessiva nel semestre in esame.
Per quanto riguarda gli insoluti, l’addebito degli stessi va ad aumentare l’esposizione debitoria del correntista, e quindi a ridurre il rientro, così di fatto riducendo la cifra revocabile.
Analoghe considerazioni vanno effettuate nell’individuazione delle rimesse revocabili ex art. 67 L.F., quando si verifica la durevolezza degli accrediti quantificando gli addebiti verso terzi che li hanno effettivamente ridotti, senza considerare gli addebiti che la Banca ha effettuato per chiudere le anticipazioni SBF concesse al correntista.
Non ci addentriamo in discussioni circa l’orizzonte temporale della durevolezza degli accrediti, o la consistenza dei medesimi, dato che sul tema esiste copiosa dottrina e giurisprudenza.
Esemplificando quanto sopra, e supponendo per semplicità che tutti gli accrediti per anticipi su c/c ordinario siano avvenuti prima del semestre sospetto (quindi esclusi dalle verifiche e non revocabili), vediamo la revocabilità di un’operazione di pagamento da parte del terzo debitore e l’effetto della chiusura dell’anticipazione (anticipo di 80, a fronte di una fattura presentata al SBF di 100):

Ai fini di consistenza e durevolezza, l’accredito di 100 va considerato per intero, e non ridotto dall’addebito di 80, visto che tale addebito è un giroconto che resta nella disponibilità della banca.
Ragionando in termini di (riduzione delle) pretese, ossia di esposizione complessiva, si ha che:
-    sul c/c ordinario il rientro è pari a 20 (920 – 900);
-    la banca è inoltre rientrata del proprio credito di 80, a seguito dell’addebito sul c/ordinario e della chiusura dell’anticipo (il saldo del c/SBF è passato da -80 a zero);
-    il rientro totale (20 + 80) di 100 è pari alla riduzione dell’esposizione complessiva (1.000 – 900).
In pratica, sarà revocabile l’intero accredito di 100, che coincide con il rientro.
Si può inoltre notare che anche l’accredito dell’anticipo iniziale, sommando i due conti, non riduce l’esposizione complessiva, e quindi anche nel semestre non sarebbe stato revocabile.
9 . Conclusione
Riteniamo che la revocatoria delle operazioni SBF sia sicuramente possibile, e che il rientro, calcolato sulla sommatoria delle posizioni del correntista, risolva automaticamente la questione della duplicazione degli accrediti e degli insoluti. Di fatto sarà revocabile solo l’accredito effettuato dal terzo debitore:
- l’accredito dell’anticipazione sul c/c non realizza di fatto alcun rientro;
- perde così di importanza l’eventuale insoluto, poiché in concreto non è possibile considerare rimessa consistente e durevole l’anticipazione accreditata sul c/c;
- l’accredito del pagamento effettuato dal terzo non va ridotto dal contestuale addebito con cui la banca chiude l’operazione sul c/SBF;
- il rientro va calcolato sulla posizione complessiva del correntista nei confronti della banca;
- il fido SBF non ha alcuna rilevanza nella revocatoria attuale.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02