
Giovanni La Croce, Dottore Commercialista in Milano
La richiesta cautelare d’inibizione dell’escussione delle garanzie statali: l’harakiri del ristrutturatore.
19 Settembre 2025
In particolare, piacciono ai suoi legislatori.
Se il precetto è chiaro il rapporto Stato - cittadino è un rapporto democratico-partecipativo, se la disposizione è oscura il rapporto è di sudditanza.
E si sa, i sudditi, rispetto ai cittadini, sono più facili da gestire.
Ossia considerare l’escussione non una certezza e, in conseguenza, classificare il credito come chirografo, stanziando un corrispondente fondo rischi di escussione, quando si sa a priori che l’escussione interverrà.
Eppure, se tale ricostruzione ermeneutica, che a mio parere è una delle più felici intuizioni dell’illustre autore, fosse stata condivisa, molte delle problematiche che la norma riflette nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali sarebbero state eliminate a monte, quanto meno in tutti quei casi in cui l’ambiente fosse stato di tipo concorsuale.
Ma tant’è.
Circostanza questa che, sola, pone l’ente garante nella condizione di valutare la convenienza di un trattamento deteriore rispetto a quello che il super privilegio teoricamente gli assicurerebbe.
Altro che super privilegio per ragioni di Stato.
Se così fosse, infatti, sarebbe la mancanza di una base concreta, compatibile con il piano economico, per avviare tempestivamente le trattative con i creditori a dover indurre l’esperto, non solo ad esprimere il proprio parere negativo sull’inibitoria per le ragioni sopra dette, bensì anche a richiedere al segretario generale della Camera di commercio l’archiviazione del procedimento per assenza delle necessarie ragionevoli condizioni per il perseguimento del risanamento.
22 Settembre 2025 9:13
4 Ottobre 2025 20:57
5 Ottobre 2025 18:28
Anzi, riflettendoci bene, il diritto di regresso con super privilegio fu pensato proprio per evitare un’ impugnativa sotto tale profilo da parte della Commissione UE.
Maggiore è lo stralcio accettato dalla banca, maggiore sarebbe il sacrificio imposto a MCC, con un pericoloso effetto regressivo al di fuori da qualsiasi cornice normativa.
Tutto su base puramente discrezionale, poi!
A proposito, cosa dice la “sura” di Sace?
Ad esempio essa sarebbe praticabile solo nella CN e negli AdR base, non in quelli a efficacia estesa, e non nel concordato preventivo, né tanto meno nella liquidazione giudiziale.
7 Ottobre 2025 19:24
Anzi, riflettendoci bene, il diritto di regresso con super privilegio fu pensato proprio per evitare un’ impugnativa sotto tale profilo da parte della Commissione UE.
Maggiore è lo stralcio accettato dalla banca, maggiore sarebbe il sacrificio imposto a MCC, con un pericoloso effetto regressivo al di fuori da qualsiasi cornice normativa.
Tutto su base puramente discrezionale, poi!
A proposito, cosa dice la “sura” di Sace?
Ad esempio essa sarebbe praticabile solo nella CN e negli AdR base, non in quelli a efficacia estesa, e non nel concordato preventivo, né tanto meno nella liquidazione giudiziale.
concordo anzitutto con il fatto che le Disposizioni Operative dovrebbero essere aggiornate in coerenza con le modifiche introdotte e con le novità apportate dal Codice della Crisi.
Allo stato della normativa, anche regolamentare, ritengo che l'ipotesi di responsabiltà erariale da parte dell'ente garante possa essere esclusa nella misura in cui, a fronte di proposte di accordo a saldo e stralcio, è necessario che le stesse siano corredate da un parere motivato di un professionista indipendente circa la reale convenienza di tale proposta rispetto ad altri scenari alternativi. In questo modo, l'accoglimento della proposta di saldo e stralcio da parte dell'ente garante, se è vero che diminuisce la recovery finale, tuttavia consente una minima forma di soddisfazione ed evita all'ente medesimo di vedersi riconosciuto un super privilegio sulla carta, ma senza alcuna possibilità di essere soddisfatto.
7 Ottobre 2025 23:13
concordo anzitutto con il fatto che le Disposizioni Operative dovrebbero essere aggiornate in coerenza con le modifiche introdotte e con le novità apportate dal Codice della Crisi.
Allo stato della normativa, anche regolamentare, ritengo che l'ipotesi di responsabiltà erariale da parte dell'ente garante possa essere esclusa nella misura in cui, a fronte di proposte di accordo a saldo e stralcio, è necessario che le stesse siano corredate da un parere motivato di un professionista indipendente circa la reale convenienza di tale proposta rispetto ad altri scenari alternativi. In questo modo, l'accoglimento della proposta di saldo e stralcio da parte dell'ente garante, se è vero che diminuisce la recovery finale, tuttavia consente una minima forma di soddisfazione ed evita all'ente medesimo di vedersi riconosciuto un super privilegio sulla carta, ma senza alcuna possibilità di essere soddisfatto.
La ringrazio per aver posto fine alla singolar tenzone in cui ci eravamo imbarcati.
Non mi compiaccio del fatto che la sua interpretazione sia sovrapponibile alla mia, ma colgo la sua giusta riflessione sulla possibilità per il funzionario di basarsi sull'attestazione di convenienza.
Diversamente ragionando non vedo come colui che funzionario pubblico lo è senza ombra di dubbio (direttore regionale ADE) dovrebbe poter sottoscrivere una transazione fiscale mentre il funzionario MCC non potrebbe farlo.
Mi dispiace insistere sulla fallacia di alcuni argomenti giustapposti nella tesi dell'esimio collega La Croce.
Non posso tacere che l'appellativo di "eversiva" dato alla mia interpretazione mi sembra altisonante quanto immeritato.
Circa il contrasto normativo tra la norma secondaria regolamento disposizioni operative MCC ( ex DM MIMIT decreto ministeriale del 2 agosto 2023 ) norma primaria e disciplina unionale, lascio l'interpretazione agli uffici legali delle banche ed agli organi giurisdizionali in quanto io mi limito a ragionare de jure condito.
Nel mio sommesso e circoscritto intervento intendo ribadire che :
1) Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste (proprio per una armonizzazione al nuovo CCII) per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
Ripeto che nessuno di noi dispone della verità e che il nuovo codice dell'insolvenza mette tutti davanti ad un notevole sforzo interpretativo. Con questo spirito vi invito tutti a leggere "IL RUOLO DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI NEL FILM DELLA CRISI DI IMPRESA" del prof. Fabiani su questa rivista. Con questa lettura possiamo meglio interpretare la sceneggiatura della crisi che può vedere il singolo professionista vestire i panni di Advisor in un procedimento, di Attestatore in altro e di Esperto in altro ancora. Forse il grande interprete deve sapersi calare nelle diverse parti abbandonando ogni preconcetto, ogni ragionamento apodittico (lo dico anche a me stesso, of course).
8 Ottobre 2025 14:45
La ringrazio per aver posto fine alla singolar tenzone in cui ci eravamo imbarcati.
Non mi compiaccio del fatto che la sua interpretazione sia sovrapponibile alla mia, ma colgo la sua giusta riflessione sulla possibilità per il funzionario di basarsi sull'attestazione di convenienza.
Diversamente ragionando non vedo come colui che funzionario pubblico lo è senza ombra di dubbio (direttore regionale ADE) dovrebbe poter sottoscrivere una transazione fiscale mentre il funzionario MCC non potrebbe farlo.
Mi dispiace insistere sulla fallacia di alcuni argomenti giustapposti nella tesi dell'esimio collega La Croce.
Non posso tacere che l'appellativo di "eversiva" dato alla mia interpretazione mi sembra altisonante quanto immeritato.
Circa il contrasto normativo tra la norma secondaria regolamento disposizioni operative MCC ( ex DM MIMIT decreto ministeriale del 2 agosto 2023 ) norma primaria e disciplina unionale, lascio l'interpretazione agli uffici legali delle banche ed agli organi giurisdizionali in quanto io mi limito a ragionare de jure condito.
Nel mio sommesso e circoscritto intervento intendo ribadire che :
1) Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste (proprio per una armonizzazione al nuovo CCII) per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
Ripeto che nessuno di noi dispone della verità e che il nuovo codice dell'insolvenza mette tutti davanti ad un notevole sforzo interpretativo. Con questo spirito vi invito tutti a leggere "IL RUOLO DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI NEL FILM DELLA CRISI DI IMPRESA" del prof. Fabiani su questa rivista. Con questa lettura possiamo meglio interpretare la sceneggiatura della crisi che può vedere il singolo professionista vestire i panni di Advisor in un procedimento, di Attestatore in altro e di Esperto in altro ancora. Forse il grande interprete deve sapersi calare nelle diverse parti abbandonando ogni preconcetto, ogni ragionamento apodittico (lo dico anche a me stesso, of course).
10 Ottobre 2025 9:13
La mia risposta partirà proprio da questo dato e da quello che indica al 2% (6 miliardi, il fabbisogno minimo ulteriore della sanità pubblica) il tasso di escussione.
Nell’articolo non v’è traccia di rinunce al regresso da parte degli enti statali garanti, che sarebbero antinomiche rispetto alla preoccupata attenzione del Governo al tema.
Chiudo questo primo flash introduttivo segnando che a guidare le nostre strategie di “risanatori” non dovrebbe essere il perseguimento di un obiettivo “insicuro”, incerto nella sua realizzabilità, bensì il perseguimento di obiettivi ragionevoli. Nel senso che se l’esistenza di chance di risanamento devono essere ragionevoli, gli obiettivi dovrebbero essere “sicuri”.
Non aggiungo altro per non privare di organicità la mia replica che spero di chiudere nel we.
