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Giovanni La Croce, Dottore Commercialista in Milano

La richiesta cautelare d’inibizione dell’escussione delle garanzie statali: l’harakiri del ristrutturatore.

19 Settembre 2025

Il nostro Paese, come sosteneva il geniale Ennio Flaiano, è noto per prediligere gli arabeschi. 

In particolare, piacciono ai suoi legislatori.

Le regole, secondo manzoniana memoria, devono essere astruse per definizione a marcare il confine sociologico tra chi le scrive/le applica e chi le deve solamente rispettare. 

Se il precetto è chiaro il rapporto Stato - cittadino è un rapporto democratico-partecipativo, se la disposizione è oscura il rapporto è di sudditanza. 

E si sa, i sudditi, rispetto ai cittadini, sono più facili da gestire.

Abbandonando ogni ulteriore premessa e andando al sodo non c’è disposizione più astrusa e irrazionale di quella che regola i crediti bancari assistiti da garanzia MCC o Sace.

Questi crediti nascono chirografi, ma se la banca escute la garanzia, il credito di regresso – un po’ come se si compisse un miracolo simile a quello delle nozze di Cana – si tramuta, pur in assenza di nostro Signore Gesù, in credito super privilegiato.

La ratio di questo miracoloso arabesco giuridico non è mai stata chiarita, dato che – per chi è dotato di un minimo di razionalità – o il prestito garantito è rimborsato integralmente, e allora la sua natura privilegiata o chirografaria poco conta, o il prestito non è rimborsato nella misura garantita e la garanzia sarà giocoforza oggetto di escussione e con essa la trasmutazione del chirografo in privilegio.

E allora, il credito sotto il profilo economico – che è quello che conta – è sostanzialmente un credito privilegiato ancor prima dell’escussione, poiché l’escussione è un evento inevitabile. L’unica variabile è quella temporale, cioè quando in concreto la banca si rivolgerà, dopo l’inadempimento del suo debitore, al garante per recuperarlo, ovviamente nei limiti della quota garantita.

Se così è – e non vedo come così non possa essere – mi sono sempre domandato perché nell’ambito di un processo di ristrutturazione si debba ragionare facendo prevalere la forma sulla sostanza. 

Ossia considerare l’escussione non una certezza e, in conseguenza, classificare il credito come chirografo, stanziando un corrispondente fondo rischi di escussione, quando si sa a priori che l’escussione interverrà.

Invero, un illustre autore (Massimo Fabiani, I crediti SACE per le garanzie ai finanziamenti alle imprese: la contraddizione del sistema dei privilegi e la ragione di Stato, in Il Fallimento, 2022, 497) aveva cercato di risolvere il mistero dell’arabesco, ipotizzando, con tesi tutt’affatto ardita, che perché si potesse legittimamente produrre la miracolosa trasmutazione da chirografo a super privilegio, occorreva l’anteriorità temporale dell’escussione rispetto all’apertura del concorso.

Tale tesi, purtroppo, è rimasta minoritaria in dottrina e del tutto ignorata in giurisprudenza. 

Eppure, se tale ricostruzione ermeneutica, che a mio parere è una delle più felici intuizioni dell’illustre autore, fosse stata condivisa, molte delle problematiche che la norma riflette nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali sarebbero state eliminate a monte, quanto meno in tutti quei casi in cui l’ambiente fosse stato di tipo concorsuale. 

Ma tant’è.

In ogni caso quella ricostruzione che a me tanto convinceva – e convince tutt’ora - non sarebbe stata applicabile alla Composizione negoziata, dato che il suo avvio non determina giammai l’apertura di alcun concorso.

Bene, tra le maggiori complessità che il consulente dell’impresa che chiede l’accesso alla Composizione negoziata deve affrontare vi è quella delle trattative con i creditori finanziari garantiti da MCC e/o Sace. Semplificando, come si vedrà infra, come portare al tavolo delle trattative gli enti garanti non escussi.

Tale complessità a mio modesto avviso è spesso affrontata in modo del tutto inadeguato, ossia chiedendo al tribunale l’emissione di un provvedimento che vieti alle banche di rivolgersi allo Stato garante.

Se ciò, infatti, è una opzione ragionevole, per quanto non necessaria, nel caso in cui il piano preveda esclusivamente un riscadenziamento della facilitazione garantita, oppure un rimborso di entità pari al suo importo garantito, in ogni altra diversa circostanza la misura cautelare rischia di produrre un effetto boomerang.

Innanzi tutto, c’è il problema, come accennavo sopra, di come portare al tavolo delle trattative un creditore che tale non è (da ultimo: Cass. 6 marzo 2025, n. 5964), tanto che di norma non vi partecipa, ma la cui decisione finale, a tempo ormai scaduto, potrebbe incidere negativamente sulla conclusione positiva della ristrutturazione.

In secondo luogo, come ho prima sottolineato, solo l’escussione determina il miracolo della trasmutazione della natura del credito da chirografario a super-privilegiato. 

Circostanza questa che, sola, pone l’ente garante nella condizione di valutare la convenienza di un trattamento deteriore rispetto a quello che il super privilegio teoricamente gli assicurerebbe.

Facciamo un esempio: credito 100, garanzia statale 80, soddisfacimento previsto a piano 40.

Se nell’analisi del caso ipotizzato si procedesse facendo prevalere la sostanza economica sulla forma giuridica, sarebbe in re ipsaid quod plerumque accidit – che il piano avrebbe dovuto scontare che la banca chirografaria escutesse la garanzia, incassando 80 e perdendo 20, mentre il garante super privilegiato avrebbe dovuto accettare di incassare solo 40 al soddisfo del credito regresso super privilegiato, magari in dispregio della graduazione delle legittime cause di prelazione.

Di certo non si può ipotizzare che qualsiasi organo deliberativo bancario – pena la sua chiamata in responsabilità – accetti di rinunciare a parte della garanzia, oltre a perdere totalmente la quota non garantita (nel caso ipotizzato 20).

Capite, dunque, come il complesso arabesco disegnato dal nostro legislatore – bellissimo a guardarsi – alla conta dei fatti si rivela un labirinto senza uscita di sicurezza: il super-privilegio accordato al garante e non al garantito è solo teorico - il chirografo, a fronte di un credito di 100, incassa 80, mentre il super privilegiato, a fronte di un credito di 80, ne incassa solo 40. 

Altro che super privilegio per ragioni di Stato.

Di tal che diventa indispensabile che l’ente fideiussore sia oggetto di immediata escussione, sicché possa dire la sua sulla proposta che lo riguarda gioco forza sin da subito; cioè se è disponibile ad accettare, o no, un compromesso sul suo super privilegio. 

Ed allora, venendo a conclusione: ogni volta che il piano preveda il soddisfacimento del credito garantito dallo Stato per un importo inferiore alla garanzia, la stessa, nell’interesse dell’impresa in crisi medesima, dovrebbe essere immediatamente escussa anzi dovrebbe essere lo stesso piano a prevedere l’escussione come assunzione imprescindibile.

Al contrario, sempre più spesso i consulenti dell’imprenditore in crisi instano per la richiesta d’inibizione cautelare all’escussione delle garanzie statali e, con il parere favorevole dell’esperto riescono, nei tribunali che ritengono giuridicamente ammissibile una simile richiesta (Trib. Bologna, 12 Maggio 2025, in ilcaso.it, ad esempio, pretende la dimostrazione di un pericolo concreto e attuale), ad ottenere il provvedimento inibitorio.

Nessuno – non i consulenti dell’impresa, non gli esperti, non i tribunali – si rende, però, conto che in tal modo – e fatte salve le ipotesi del mero riscadenziamento del debito o la sua soddisfazione per l’intera parte garantita (l’80 di cui all’esemplificazione di cui sopra) – si introduce un profilo d’incertezza non misurabile sulle prospettive di buon esito delle trattive di ristrutturazione, stante l’assenza al tavolo dei negoziati, non diversamente coercibile, di uno dei creditori principali: MCC e/o Sace.

Se si condividessero le superiori prospettazioni, un esperto avveduto dovrebbe, al contrario, spiegare al tribunale, sollecitato dai consulenti del debitore a emettere il provvedimento inibitorio, che accogliendo l’istanza si finirebbe per ostacolare, e non agevolare, il processo di ristrutturazione.

Chiudo, anticipando un’eccezione che sicuramente mi sarà sollevata: “al momento della richiesta dell’inibitoria il piano potrebbe non essere definito, quanto meno riguardo al perimetro delle proposte da avanzare ai creditori".

Si tratterebbe di un’eccezione facile da superare. 

Se così fosse, infatti, sarebbe la mancanza di una base concreta, compatibile con il piano economico, per avviare tempestivamente le trattative con i creditori a dover indurre l’esperto, non solo ad esprimere il proprio parere negativo sull’inibitoria per le ragioni sopra dette, bensì anche a richiedere al segretario generale della Camera di commercio l’archiviazione del procedimento per assenza delle necessarie ragionevoli condizioni per il perseguimento del risanamento.
Edoardo Staunovo Polacco, Avvocato in Milano

22 Settembre 2025 9:13

Caro Giovanni, non posso che condividere totalmente quanto hai scritto. Un caro saluto. Edoardo
CARLO PIROZZI, DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CNC IN NAPOLI

4 Ottobre 2025 20:57

Pregiatissimo Giovanni La Croce 
ti ho sempre apprezzato quando mi è capitato di leggerti per la precisione e la franchezza dei tuoi ragionamenti.
 
Introduci il blog trasportandoci nel ‘600 manzoniano. L’Italia di adesso continua a prediligere gli arabeschi con una novità. La chiesa oggi non ha il potere temporale del ‘600  ma ci sono altre forme di potere che generano sudditanza: sto pensando alla UE, all’INPS (uno stato nello stato) e alle banche.
 
Nel mettere i piedi per terra consideriamo un ristrutturatore (azzeccagarbugli ?) e una PMI (Renzo ?).
 
Consentimi allora di dirti che la tua soluzione presta il fianco a delle obiezioni (da blog ma non da bar)  che sarai sicuramente in grado di risolvere.
 
A)    Il buon ristrutturatore che ha letto le disposizioni operative MCC come un codicillo importante (o se vuoi come una norma regolamentare secondaria) sottopone alla banca chirografa quell’accordo transattivo previsto nel paragrafo H.1.5 delle Disposizioni Operative MCC. Quella forma di accordo nella quale la banca tratta da chirografo e coinvolge MCC nella decisione è l’unico modo per evitare la trasmutazione genetica del credito. Su tale punto la mia posizione trova conforto anche in quanto previsto dal paragrafo 5.2.2.2 delle linee guida dell’associazione KRINO, dove si legge che, a seguito dell’accordo con l’assenso di MCC, quest’ultimo non può attivare il regresso nei confronti del debitore.
 
B)    MCC non partecipa mai alle composizioni negoziate quand’anche l’escussione sia già avvenuta e l’istituto riceve l’invito dall’esperto come creditore in proprio. Non oso pensare come farebbe a partecipare in generale laddove si pensi che deve gestire una massa di garanzie di 320 miliardi di euro. 
 
In piena onestà intellettuale ritengo che nessun interprete abbia una soluzione ottimale applicabile in tutte le diverse situazioni. Sono fermamente convinto che chiedere misure cautelari tese all’inibizione dell’escussione sia un dovere anche in funzione del fatto che la banca finanziatrice dovrebbe autonomamente astenersi da questa escussione per non compromettere il tentativo di risanamento.
 
Metto all’attenzione di chi voglia alimentare questo stimolante BLOG che a mio parere esistono tre punti critici rispetto al trattamento del credito garantito nei procedimenti e nelle procedure “consensuali” CNC e ARD:
 
1)     Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
 
2)     Le tempistiche di valutazione delle proposte da parte di MCC che le disposizioni operative limitano a 30+10 giorni dovrebbero effettivamente prodursi secondo questo lasso temporale;
 
3)     Le banche non dovrebbero in nessun caso dilatare i tempi delle loro delibere sulle proposte transattive. Questo atteggiamento assolutamente incompatibile con il generale principio di correttezza e buona fede svela il loro effettivo intendimento di far scadere i termini di una CNC o di un ARD, onde poter escutere la garanzia.
 
Questi accorgimenti che fanno parte di un regolare comportamento secondo correttezza e buona fede non avrebbero nemmeno bisogno di nuovi codicilli ma solo di un rapporto più equilibrato tra gli interessi delle parti. 
 
In una buona CNC non deve esserci nessun Harakiri e se proprio dovesse verificarsi ciò il buon ristrutturatore e l’impresa risanabile dovranno mettersi in salvo. 
 
Giovanni La Croce, dottore commercialista

5 Ottobre 2025 18:28

Pregiatissimo Giovanni La Croce 
ti ho sempre apprezzato quando mi è capitato di leggerti per la precisione e la franchezza dei tuoi ragionamenti.
 
Introduci il blog trasportandoci nel ‘600 manzoniano. L’Italia di adesso continua a prediligere gli arabeschi con una novità. La chiesa oggi non ha il potere temporale del ‘600  ma ci sono altre forme di potere che generano sudditanza: sto pensando alla UE, all’INPS (uno stato nello stato) e alle banche.
 
Nel mettere i piedi per terra consideriamo un ristrutturatore (azzeccagarbugli ?) e una PMI (Renzo ?).
 
Consentimi allora di dirti che la tua soluzione presta il fianco a delle obiezioni (da blog ma non da bar)  che sarai sicuramente in grado di risolvere.
 
A)    Il buon ristrutturatore che ha letto le disposizioni operative MCC come un codicillo importante (o se vuoi come una norma regolamentare secondaria) sottopone alla banca chirografa quell’accordo transattivo previsto nel paragrafo H.1.5 delle Disposizioni Operative MCC. Quella forma di accordo nella quale la banca tratta da chirografo e coinvolge MCC nella decisione è l’unico modo per evitare la trasmutazione genetica del credito. Su tale punto la mia posizione trova conforto anche in quanto previsto dal paragrafo 5.2.2.2 delle linee guida dell’associazione KRINO, dove si legge che, a seguito dell’accordo con l’assenso di MCC, quest’ultimo non può attivare il regresso nei confronti del debitore.
 
B)    MCC non partecipa mai alle composizioni negoziate quand’anche l’escussione sia già avvenuta e l’istituto riceve l’invito dall’esperto come creditore in proprio. Non oso pensare come farebbe a partecipare in generale laddove si pensi che deve gestire una massa di garanzie di 320 miliardi di euro. 
 
In piena onestà intellettuale ritengo che nessun interprete abbia una soluzione ottimale applicabile in tutte le diverse situazioni. Sono fermamente convinto che chiedere misure cautelari tese all’inibizione dell’escussione sia un dovere anche in funzione del fatto che la banca finanziatrice dovrebbe autonomamente astenersi da questa escussione per non compromettere il tentativo di risanamento.
 
Metto all’attenzione di chi voglia alimentare questo stimolante BLOG che a mio parere esistono tre punti critici rispetto al trattamento del credito garantito nei procedimenti e nelle procedure “consensuali” CNC e ARD:
 
1)     Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
 
2)     Le tempistiche di valutazione delle proposte da parte di MCC che le disposizioni operative limitano a 30+10 giorni dovrebbero effettivamente prodursi secondo questo lasso temporale;
 
3)     Le banche non dovrebbero in nessun caso dilatare i tempi delle loro delibere sulle proposte transattive. Questo atteggiamento assolutamente incompatibile con il generale principio di correttezza e buona fede svela il loro effettivo intendimento di far scadere i termini di una CNC o di un ARD, onde poter escutere la garanzia.
 
Questi accorgimenti che fanno parte di un regolare comportamento secondo correttezza e buona fede non avrebbero nemmeno bisogno di nuovi codicilli ma solo di un rapporto più equilibrato tra gli interessi delle parti. 
 
In una buona CNC non deve esserci nessun Harakiri e se proprio dovesse verificarsi ciò il buon ristrutturatore e l’impresa risanabile dovranno mettersi in salvo. 
 
Gentile Pirozzi,
Grazie per avermi segnalato l’esistenza di una parte nascosta dell’arabescato. Ma temo, come cercherò di spiegare, che si sia trattato di un miraggio. Gli stessi arzigogoli del legislatore spesso li inducono in tutti noi.

Per restare in ambito manzoniano - quale termine maggiormente vi si attaglia del “codicillo” - la prassi comportamentale interna di MCC (par. H15), secondo l’interpretazione da te mutuata da KRINO, vorrebbe che una volta approvato l’accordo sottoscritto dalla banca con il suo creditore MCC perda automaticamente il proprio diritto di regresso/surroga assistito dal super privilegio che miracolosamente  sorgerebbe a seguito dell’escussione. 

Dunque, secondo l’interpretazione proposta, il pubblico funzionario (pubblico ufficiale?), pur cosciente che MCC sarà escussa dalla banca rinuncerebbe,  approvando l’accordo sottoscritto da quest’ultima con il proprio debitore, ancor prima che l’escussione avvenga, a rivalersi sul debitore principale, ciò nonostante la disposizione di legge glielo consenta. Glielo imponga, come chiarirò.

Orbene, la prima questione che si dovrebbe indagare è la natura del codicillo. È una norma di legge?

Sarei portato a ritenere di no, e a ciò aggiungerei che non potrebbe mai porsi in contrasto con la norma principale a cui deve dare attuazione:  ➡️ escussa la garanzia, scatta ➡️  il diritto/obbligo di rivalsa assistito dal super privilegio generale. Obbligo,  perché si tratta di una norma che riguarda un ente pubblico che amministra pubbliche risorse e che deve improntare la propria attività al principio costituzionale (art. 97 Cost.) di efficienza. 

La norma principale non consente discrezionalità quanto a esercizio della rivalsa/surroga.  È ciò perché qualsiasi rinuncia preventiva si pone in contrasto ontologico con la protezione accordata dal legislatore alla garanzia statale. Cosa diversa sarebbe la negoziazione del credito super privilegiato sorto a seguito dell’escussione.

La garanzia pubblica è concessa alle condizioni di legge e nessun funzionario, o comitato di funzionari, vi può rinunciare, pena doverne rispondere alla Corte dei conti e, forse, non solo alla magistratura contabile.

Un esempio numerico aiuta sempre: credito banca 100, accordo a 50, escussione 30. Secondo la lettura che proponi, MCC potrebbe rinunciare non tanto al super privilegio, quanto al credito di regresso in sé, facendo venir meno il sinallagma stesso del contratto di garanzia.

Una lettura che a me pare del tutto improponibile, totalmente essa è eversiva delle finalità del precetto legislativo, ossia di una (la più importante) delle condizioni per cui può essere concessa la garanzia statale.

Non solo, alla teorizzazione della possibilità di rinunciare al credito di regresso da parte di MCC corrisponderebbe  automaticamente la legittimazione di un aiuto di Stato in favore delle aziende italiane in crisi, che sappiamo essere in contrasto con il diritto UE. 

Anzi, riflettendoci bene, il diritto di regresso con super privilegio fu pensato proprio per evitare un’ impugnativa sotto tale profilo da parte della Commissione UE.

Ma v’è di più. 

Maggiore è lo stralcio accettato dalla banca, maggiore sarebbe il sacrificio imposto a MCC, con un pericoloso effetto regressivo al di fuori da qualsiasi cornice normativa. 

Tutto su base puramente discrezionale, poi! 

Se è pur vero, infatti, che vi è più di una traccia nel nostro ordinamento di norme di stampo regressivo - pensiamo a quelle del regime forfettario in campo tributario, o  a quelle sull’apporto di finanza esterna nel concordato preventivo liquidatorio - è altrettanto vero che tale loro discutibile effetto discende dalla legge, mentre nel nostro lo si farebbe discendere da un semplice “codicillo” di prassi interno di MCC, così interpretato da KRINO quanto a effetti.

 A proposito, cosa dice la “sura” di Sace?

Ma vi sono ulteriori argomenti di segno contrario alla lettura che proponi. 

Ad esempio essa sarebbe praticabile solo nella CN e negli AdR base, non in quelli a efficacia estesa, e non nel concordato preventivo, né tanto meno nella liquidazione giudiziale.

Ciò vuol dire che il creditore pubblico -  che in un concordato o in una liquidazione giudiziale, dove non approva  alcun accordo raggiunto dalla banca garantita con il suo debitore, avrebbe il diritto di regresso accompagnato dalla super-garanzia - lo perderebbe solo perché il debitore sceglie di utilizzare la CN o gli AdR base.

A me pare, questa, una ricaduta del tutto irragionevole sotto il profilo costituzionale che destituisce di totale fondamento la lettura da cui deriva

Evidente, poi, che, perché una simile scelta non determini una responsabilità patrimoniale per danno erariale a carico del funzionario di MCC che la praticasse, occorrerebbe che il super privilegio che assisterebbe il credito di regresso della banca pubblica nel CP o nella LG (le due alternative praticabili) sia, in quei diversi contesti, del tutto incapiente. Diversamente sarebbe una scelta gravida di responsabilità.

Ulteriormente, senza dilungarmi ancora (potrei), occorrerebbe domandarsi, dandosi una risposta razionale, come l’esperto possa monitorare le possibilità di successo della CN se un attore fondamentale non vi partecipa. È vero che il diritto della crisi è connaturato da molte venature predittive, ma pur sempre ancorate a una qualche fattualità, che sarebbe invece del tutto assente nel caso di specie.

Concludo affermando che una norma, quand’anche irrazionale come quella che regola le garanzie pubbliche sulle facilitazioni bancarie alle imprese, non può essere, a motivo della sua irrazionalità,  applicata a discrezione.  Al più la si può, come argutamente fatto dal prof. Massimo Fabiani,  interpretarla in guisa da renderla razionale, come avevo spiegato in dettaglio nel mio blog introduttivo, chiarendo che da quella condivisibile lettura ne era esclusa, in assenza di concorso,  la CN.

A te la parola, dunque.
Linda Morellini, Avvocato

7 Ottobre 2025 19:24

Gentile Pirozzi,
Grazie per avermi segnalato l’esistenza di una parte nascosta dell’arabescato. Ma temo, come cercherò di spiegare, che si sia trattato di un miraggio. Gli stessi arzigogoli del legislatore spesso li inducono in tutti noi.

Per restare in ambito manzoniano - quale termine maggiormente vi si attaglia del “codicillo” - la prassi comportamentale interna di MCC (par. H15), secondo l’interpretazione da te mutuata da KRINO, vorrebbe che una volta approvato l’accordo sottoscritto dalla banca con il suo creditore MCC perda automaticamente il proprio diritto di regresso/surroga assistito dal super privilegio che miracolosamente  sorgerebbe a seguito dell’escussione. 

Dunque, secondo l’interpretazione proposta, il pubblico funzionario (pubblico ufficiale?), pur cosciente che MCC sarà escussa dalla banca rinuncerebbe,  approvando l’accordo sottoscritto da quest’ultima con il proprio debitore, ancor prima che l’escussione avvenga, a rivalersi sul debitore principale, ciò nonostante la disposizione di legge glielo consenta. Glielo imponga, come chiarirò.

Orbene, la prima questione che si dovrebbe indagare è la natura del codicillo. È una norma di legge?

Sarei portato a ritenere di no, e a ciò aggiungerei che non potrebbe mai porsi in contrasto con la norma principale a cui deve dare attuazione:  ➡️ escussa la garanzia, scatta ➡️  il diritto/obbligo di rivalsa assistito dal super privilegio generale. Obbligo,  perché si tratta di una norma che riguarda un ente pubblico che amministra pubbliche risorse e che deve improntare la propria attività al principio costituzionale (art. 97 Cost.) di efficienza. 

La norma principale non consente discrezionalità quanto a esercizio della rivalsa/surroga.  È ciò perché qualsiasi rinuncia preventiva si pone in contrasto ontologico con la protezione accordata dal legislatore alla garanzia statale. Cosa diversa sarebbe la negoziazione del credito super privilegiato sorto a seguito dell’escussione.

La garanzia pubblica è concessa alle condizioni di legge e nessun funzionario, o comitato di funzionari, vi può rinunciare, pena doverne rispondere alla Corte dei conti e, forse, non solo alla magistratura contabile.

Un esempio numerico aiuta sempre: credito banca 100, accordo a 50, escussione 30. Secondo la lettura che proponi, MCC potrebbe rinunciare non tanto al super privilegio, quanto al credito di regresso in sé, facendo venir meno il sinallagma stesso del contratto di garanzia.

Una lettura che a me pare del tutto improponibile, totalmente essa è eversiva delle finalità del precetto legislativo, ossia di una (la più importante) delle condizioni per cui può essere concessa la garanzia statale.

Non solo, alla teorizzazione della possibilità di rinunciare al credito di regresso da parte di MCC corrisponderebbe  automaticamente la legittimazione di un aiuto di Stato in favore delle aziende italiane in crisi, che sappiamo essere in contrasto con il diritto UE. 

Anzi, riflettendoci bene, il diritto di regresso con super privilegio fu pensato proprio per evitare un’ impugnativa sotto tale profilo da parte della Commissione UE.

Ma v’è di più. 

Maggiore è lo stralcio accettato dalla banca, maggiore sarebbe il sacrificio imposto a MCC, con un pericoloso effetto regressivo al di fuori da qualsiasi cornice normativa. 

Tutto su base puramente discrezionale, poi! 

Se è pur vero, infatti, che vi è più di una traccia nel nostro ordinamento di norme di stampo regressivo - pensiamo a quelle del regime forfettario in campo tributario, o  a quelle sull’apporto di finanza esterna nel concordato preventivo liquidatorio - è altrettanto vero che tale loro discutibile effetto discende dalla legge, mentre nel nostro lo si farebbe discendere da un semplice “codicillo” di prassi interno di MCC, così interpretato da KRINO quanto a effetti.

 A proposito, cosa dice la “sura” di Sace?

Ma vi sono ulteriori argomenti di segno contrario alla lettura che proponi. 

Ad esempio essa sarebbe praticabile solo nella CN e negli AdR base, non in quelli a efficacia estesa, e non nel concordato preventivo, né tanto meno nella liquidazione giudiziale.

Ciò vuol dire che il creditore pubblico -  che in un concordato o in una liquidazione giudiziale, dove non approva  alcun accordo raggiunto dalla banca garantita con il suo debitore, avrebbe il diritto di regresso accompagnato dalla super-garanzia - lo perderebbe solo perché il debitore sceglie di utilizzare la CN o gli AdR base.

A me pare, questa, una ricaduta del tutto irragionevole sotto il profilo costituzionale che destituisce di totale fondamento la lettura da cui deriva

Evidente, poi, che, perché una simile scelta non determini una responsabilità patrimoniale per danno erariale a carico del funzionario di MCC che la praticasse, occorrerebbe che il super privilegio che assisterebbe il credito di regresso della banca pubblica nel CP o nella LG (le due alternative praticabili) sia, in quei diversi contesti, del tutto incapiente. Diversamente sarebbe una scelta gravida di responsabilità.

Ulteriormente, senza dilungarmi ancora (potrei), occorrerebbe domandarsi, dandosi una risposta razionale, come l’esperto possa monitorare le possibilità di successo della CN se un attore fondamentale non vi partecipa. È vero che il diritto della crisi è connaturato da molte venature predittive, ma pur sempre ancorate a una qualche fattualità, che sarebbe invece del tutto assente nel caso di specie.

Concludo affermando che una norma, quand’anche irrazionale come quella che regola le garanzie pubbliche sulle facilitazioni bancarie alle imprese, non può essere, a motivo della sua irrazionalità,  applicata a discrezione.  Al più la si può, come argutamente fatto dal prof. Massimo Fabiani,  interpretarla in guisa da renderla razionale, come avevo spiegato in dettaglio nel mio blog introduttivo, chiarendo che da quella condivisibile lettura ne era esclusa, in assenza di concorso,  la CN.

A te la parola, dunque.
Caro Giovanni ed Egregio Dott. Pirozzi,
concordo anzitutto con il fatto che le Disposizioni Operative dovrebbero essere aggiornate in coerenza con le modifiche introdotte e con le novità apportate dal Codice della Crisi.
Allo stato della normativa, anche regolamentare, ritengo che l'ipotesi di responsabiltà erariale da parte dell'ente garante possa essere esclusa nella misura in cui, a fronte di proposte di accordo a saldo e stralcio, è necessario che le stesse siano corredate da un parere motivato di un professionista indipendente circa la reale convenienza di tale proposta rispetto ad altri scenari alternativi. In questo modo, l'accoglimento della proposta di saldo e stralcio da parte dell'ente garante, se è vero che diminuisce la recovery finale, tuttavia consente una minima forma di soddisfazione ed evita all'ente medesimo di vedersi riconosciuto un super privilegio sulla carta, ma senza alcuna possibilità di essere soddisfatto. 
CARLO PIROZZI, DOTTORE COMMERCIALISTA - ESPERTO CNC

7 Ottobre 2025 23:13

Caro Giovanni ed Egregio Dott. Pirozzi,
concordo anzitutto con il fatto che le Disposizioni Operative dovrebbero essere aggiornate in coerenza con le modifiche introdotte e con le novità apportate dal Codice della Crisi.
Allo stato della normativa, anche regolamentare, ritengo che l'ipotesi di responsabiltà erariale da parte dell'ente garante possa essere esclusa nella misura in cui, a fronte di proposte di accordo a saldo e stralcio, è necessario che le stesse siano corredate da un parere motivato di un professionista indipendente circa la reale convenienza di tale proposta rispetto ad altri scenari alternativi. In questo modo, l'accoglimento della proposta di saldo e stralcio da parte dell'ente garante, se è vero che diminuisce la recovery finale, tuttavia consente una minima forma di soddisfazione ed evita all'ente medesimo di vedersi riconosciuto un super privilegio sulla carta, ma senza alcuna possibilità di essere soddisfatto. 
Egregia Avv. Linda Morellini

La ringrazio per aver posto fine alla singolar tenzone in cui ci eravamo imbarcati. 
Non mi compiaccio del fatto che la sua interpretazione sia sovrapponibile alla mia, ma colgo la sua giusta riflessione sulla possibilità per il funzionario di basarsi sull'attestazione di convenienza.

Diversamente ragionando non vedo come colui che funzionario pubblico lo è senza ombra di dubbio (direttore regionale ADE) dovrebbe poter sottoscrivere una transazione fiscale mentre il funzionario MCC non potrebbe farlo.

Mi dispiace insistere sulla fallacia di alcuni argomenti giustapposti nella tesi dell'esimio collega La Croce. 
Non posso tacere che l'appellativo di "eversiva" dato alla mia interpretazione mi sembra altisonante quanto immeritato.

Circa il contrasto normativo tra la norma secondaria regolamento disposizioni operative MCC ( ex DM MIMIT  decreto ministeriale del 2 agosto 2023 ) norma primaria e disciplina unionale, lascio l'interpretazione agli uffici legali delle banche ed agli organi giurisdizionali in quanto io mi limito a ragionare de jure condito.

Nel mio sommesso e circoscritto intervento intendo ribadire che :

1)     Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste (proprio per una armonizzazione al nuovo CCII)  per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
 
2)     Le tempistiche di valutazione delle proposte da parte di MCC che le disposizioni operative limitano a 30+10 giorni dovrebbero effettivamente prodursi secondo questo lasso temporale;
 
3)     Le banche non dovrebbero in nessun caso dilatare i tempi delle loro delibere sulle proposte transattive. Questo atteggiamento assolutamente incompatibile con il generale principio di correttezza e buona fede svela il loro effettivo intendimento di far scadere i termini di una CNC o di un ARD, onde poter escutere la garanzia. Questo atteggiamento dilatorio è tanto più riscontrabile nel segmento dello small business dove dedicare uno staff di personale bancario alla gestione della pratica è considerato inefficiente..

 
Ripeto che nessuno di noi dispone della verità e che il nuovo codice dell'insolvenza mette tutti davanti ad un notevole sforzo interpretativo.  Con questo spirito vi invito tutti a leggere "IL RUOLO DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI NEL FILM DELLA CRISI DI IMPRESA" del prof. Fabiani su questa rivista.  Con questa lettura possiamo meglio interpretare la sceneggiatura della crisi che può vedere il singolo professionista vestire i panni di Advisor in un procedimento, di Attestatore in altro e di Esperto in altro ancora. Forse il grande interprete deve sapersi calare nelle diverse parti abbandonando ogni preconcetto, ogni ragionamento apodittico (lo dico anche a me stesso, of course).

Lorenzo Marcello del Majno, Avvocato

8 Ottobre 2025 14:45

Egregia Avv. Linda Morellini

La ringrazio per aver posto fine alla singolar tenzone in cui ci eravamo imbarcati. 
Non mi compiaccio del fatto che la sua interpretazione sia sovrapponibile alla mia, ma colgo la sua giusta riflessione sulla possibilità per il funzionario di basarsi sull'attestazione di convenienza.

Diversamente ragionando non vedo come colui che funzionario pubblico lo è senza ombra di dubbio (direttore regionale ADE) dovrebbe poter sottoscrivere una transazione fiscale mentre il funzionario MCC non potrebbe farlo.

Mi dispiace insistere sulla fallacia di alcuni argomenti giustapposti nella tesi dell'esimio collega La Croce. 
Non posso tacere che l'appellativo di "eversiva" dato alla mia interpretazione mi sembra altisonante quanto immeritato.

Circa il contrasto normativo tra la norma secondaria regolamento disposizioni operative MCC ( ex DM MIMIT  decreto ministeriale del 2 agosto 2023 ) norma primaria e disciplina unionale, lascio l'interpretazione agli uffici legali delle banche ed agli organi giurisdizionali in quanto io mi limito a ragionare de jure condito.

Nel mio sommesso e circoscritto intervento intendo ribadire che :

1)     Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste (proprio per una armonizzazione al nuovo CCII)  per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
 
2)     Le tempistiche di valutazione delle proposte da parte di MCC che le disposizioni operative limitano a 30+10 giorni dovrebbero effettivamente prodursi secondo questo lasso temporale;
 
3)     Le banche non dovrebbero in nessun caso dilatare i tempi delle loro delibere sulle proposte transattive. Questo atteggiamento assolutamente incompatibile con il generale principio di correttezza e buona fede svela il loro effettivo intendimento di far scadere i termini di una CNC o di un ARD, onde poter escutere la garanzia. Questo atteggiamento dilatorio è tanto più riscontrabile nel segmento dello small business dove dedicare uno staff di personale bancario alla gestione della pratica è considerato inefficiente..

 
Ripeto che nessuno di noi dispone della verità e che il nuovo codice dell'insolvenza mette tutti davanti ad un notevole sforzo interpretativo.  Con questo spirito vi invito tutti a leggere "IL RUOLO DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI NEL FILM DELLA CRISI DI IMPRESA" del prof. Fabiani su questa rivista.  Con questa lettura possiamo meglio interpretare la sceneggiatura della crisi che può vedere il singolo professionista vestire i panni di Advisor in un procedimento, di Attestatore in altro e di Esperto in altro ancora. Forse il grande interprete deve sapersi calare nelle diverse parti abbandonando ogni preconcetto, ogni ragionamento apodittico (lo dico anche a me stesso, of course).

Cara Linda, Caro Giovanni, Cari tutti,
alcune chiose operative a margine delle vostre riflessioni.
A mio avviso, ante escussione (rectius ante pagamento della Garanzia da parte del Fondo in favore della Banca), il garante MCC non può né deve essere “portato al tavolo” (discorso, in parte diverso, vale per SACE). 
Non può, perché MCC (rectius il Fondo di Garanzia) non è creditore della Società.
Non deve, perché non è destinatario diretto di alcuna proposta.
Lo schema dei rapporti prevede che il debitore formuli una proposta alla Banca, quest’ultima la valuti e, al fine di mantenere la Garanzia e/o escuterla, sottopone la proposta a MCC, che, con i suoi tempi, la valuterà.
In caso di proposta a saldo e stralcio, deliberata favorevolmente dalla Banca e da MCC, non ci sarà alcun regresso/surroga: MCC “metterà a perdita” del Fondo l’importo da pagare alla Banca e nessun regresso/surroga verrà azionato nei confronti della Società. 
(Esempio numerico (a) linea di 100, garanzia 80% (b) la Società propone un rimborso di 60 (c) la Banca verrà rimborsata per 60 dalla Società (d) la Banca escuterà la Garanzia per l’80% del residuo 40, ossia 32, (e) la Banca stralcia il residuo 18 (d) l’importo di 32 pagato da MCC alla Banca sarà rinunciato da MCC e non richiesto alla Società).
Nel caso diverso, in cui la Società presuppone l’escussione della garanzia MCC da parte della Banca, dovrà essere previsto nel Piano (i) il rimborso integrale dell’importo oggetto di escussione (i.e. che assumerà la natura di credito privilegiato) post notifica della cartella esattoriale (modalità con la quale MCC riscuote i suoi crediti) ed, eventualmente, con le modalità di rateizzazione previste da Agenzia della Riscossione, ove e nei limiti applicabili e (ii) lo stralcio integrale o il rimborso parziale in favore della Banca anche della parte non coperta dalla Garanzia.
(Esempio numerico (a) linea di 100, garanzia 80% (b) la Società presuppone l’escussione di 80 e quindi il rimborso di 80 in favore di MCC (c) la Banca escute e verrà rimborsata per 80 da MCC (d) MCC azionerà il credito privilegiato di 80 nei confronti della Società tramite Agenzia della Riscossione e che verrà rimborsato integralmente da parte della Società (e) la Banca rinuncia al residuo 20 non coperto dalla Garanzia ovvero ottiene un rimborso parziale di questo importo).
Come commento finale, aggiungo che gli advisor hanno un’enorme responsabilità nel far sì che le proposte possano essere tecnicamente “deliberabili” (secondo lo schema sopra riportato) e soprattutto che i tempi della CNC “combacino” con quelli del percorso di attivazione/escussione della Garanzia MCC, il che è difficile ma non impossibile.
Un caro saluto,
Lorenzo
Giovanni La Croce, dottore commercialista

10 Ottobre 2025 9:13

Cara Linda, Caro Giovanni, Cari tutti,
alcune chiose operative a margine delle vostre riflessioni.
A mio avviso, ante escussione (rectius ante pagamento della Garanzia da parte del Fondo in favore della Banca), il garante MCC non può né deve essere “portato al tavolo” (discorso, in parte diverso, vale per SACE). 
Non può, perché MCC (rectius il Fondo di Garanzia) non è creditore della Società.
Non deve, perché non è destinatario diretto di alcuna proposta.
Lo schema dei rapporti prevede che il debitore formuli una proposta alla Banca, quest’ultima la valuti e, al fine di mantenere la Garanzia e/o escuterla, sottopone la proposta a MCC, che, con i suoi tempi, la valuterà.
In caso di proposta a saldo e stralcio, deliberata favorevolmente dalla Banca e da MCC, non ci sarà alcun regresso/surroga: MCC “metterà a perdita” del Fondo l’importo da pagare alla Banca e nessun regresso/surroga verrà azionato nei confronti della Società. 
(Esempio numerico (a) linea di 100, garanzia 80% (b) la Società propone un rimborso di 60 (c) la Banca verrà rimborsata per 60 dalla Società (d) la Banca escuterà la Garanzia per l’80% del residuo 40, ossia 32, (e) la Banca stralcia il residuo 18 (d) l’importo di 32 pagato da MCC alla Banca sarà rinunciato da MCC e non richiesto alla Società).
Nel caso diverso, in cui la Società presuppone l’escussione della garanzia MCC da parte della Banca, dovrà essere previsto nel Piano (i) il rimborso integrale dell’importo oggetto di escussione (i.e. che assumerà la natura di credito privilegiato) post notifica della cartella esattoriale (modalità con la quale MCC riscuote i suoi crediti) ed, eventualmente, con le modalità di rateizzazione previste da Agenzia della Riscossione, ove e nei limiti applicabili e (ii) lo stralcio integrale o il rimborso parziale in favore della Banca anche della parte non coperta dalla Garanzia.
(Esempio numerico (a) linea di 100, garanzia 80% (b) la Società presuppone l’escussione di 80 e quindi il rimborso di 80 in favore di MCC (c) la Banca escute e verrà rimborsata per 80 da MCC (d) MCC azionerà il credito privilegiato di 80 nei confronti della Società tramite Agenzia della Riscossione e che verrà rimborsato integralmente da parte della Società (e) la Banca rinuncia al residuo 20 non coperto dalla Garanzia ovvero ottiene un rimborso parziale di questo importo).
Come commento finale, aggiungo che gli advisor hanno un’enorme responsabilità nel far sì che le proposte possano essere tecnicamente “deliberabili” (secondo lo schema sopra riportato) e soprattutto che i tempi della CNC “combacino” con quelli del percorso di attivazione/escussione della Garanzia MCC, il che è difficile ma non impossibile.
Un caro saluto,
Lorenzo
In attesa di articolare nel corso del we una risposta esaustiva alle varie eccezioni che sono state poste alla mia ricostruzione sull’operatività “in concreto” delle garanzie statali nell’ambito della Composizione negoziata, segnalo un articolo di ieri del Corriere della Sera riguardante la manovra finanziaria che il Governo si appresta a varare, nel quale si fa il quadro sulla dimensione delle garanzie in circolazione - 294 miliardi (!!), un valore prossimo al vulnus inflitto alle pubbliche finanze dal bonus 110% - e sulla stretta che ne deriverà.
La mia risposta partirà proprio da questo dato e da quello che indica al 2% (6 miliardi, il fabbisogno minimo ulteriore della sanità pubblica) il tasso di escussione.
Nell’articolo non v’è traccia di rinunce al regresso da parte degli enti statali garanti, che sarebbero antinomiche rispetto alla preoccupata attenzione del Governo al tema.
Chiudo questo primo flash introduttivo segnando che a guidare le nostre strategie di “risanatori” non dovrebbe essere il perseguimento di un obiettivo “insicuro”, incerto nella sua realizzabilità, bensì il perseguimento di obiettivi ragionevoli. Nel senso che se l’esistenza di chance di risanamento devono essere ragionevoli, gli obiettivi dovrebbero essere “sicuri”.
Non aggiungo altro per non privare di organicità la mia replica che spero di chiudere nel we.
 

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