
Giovanni La Croce, Dottore Commercialista in Milano
I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO NON SONO PREDEDUCIBILI (così come quelli per l'accesso alla liquidazione giudiziale).
14 Febbraio 2024
Meglio, nell'integrare le ipotesi di prededuzione, includendovi i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione - istituto dell'ultim'ora - il legislatore si è dimenticato del contemporaneo innesto nel CCII della composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021, che, non essendo istituto del tutto nuovo, come i PRO, potrebbe non avere suscitato le necessarie attenzioni.
Ne è prova che la prededuzione del compenso dell'esperto non è stata convogliata all'art. 6, bensì è rimasta normata, come in origine, all'articolo rubricato "Compenso dell'esperto", ora art. 12 CCII, comma 12.
Se, però, osserviamo che anche i crediti dei professionisti che affiancano il debitore nella presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale sono esclusi dalla prededuzione potremmo ritenere che si sia trattato, al contrario, di una scelta cosciente del legislatore; d'altro canto ho sempre sostenuto che più di un "concordato semplificato" l'istituto disegnato all'art. 25 sexies CCII sia nella sostanza una "liquidazione giudiziale semplificata".
19 Febbraio 2024 16:48
V. Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023, Est. Stanzani Maserati, già pubblicata su questo sito:
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-emilia-2-maggio-2023-est-stanzani-maserati#ricerca=stanzani%20maserati
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - Domanda di liquidazione giudiziale in proprio - Credito del professionista che assiste il debitore - Prededuzione senza limite del 75% ex art. 6 CCII - Spettanza.
A volte dei giudici illuminati arrivano là dove il legislatore ha taciuto, altre volte no. Chissà se arriverà prima la SC o il legislatore a fare chiarezza? Che il legislatore abbia volutamente ragionato sull'esclusione, nutro davvero forti dubbi.
A presto
FR
20 Febbraio 2024 8:25
V. Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023, Est. Stanzani Maserati, già pubblicata su questo sito:
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-emilia-2-maggio-2023-est-stanzani-maserati#ricerca=stanzani%20maserati
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - Domanda di liquidazione giudiziale in proprio - Credito del professionista che assiste il debitore - Prededuzione senza limite del 75% ex art. 6 CCII - Spettanza.
A volte dei giudici illuminati arrivano là dove il legislatore ha taciuto, altre volte no. Chissà se arriverà prima la SC o il legislatore a fare chiarezza? Che il legislatore abbia volutamente ragionato sull'esclusione, nutro davvero forti dubbi.
A presto
FR
20 Febbraio 2024 11:50
V. Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023, Est. Stanzani Maserati, già pubblicata su questo sito:
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-emilia-2-maggio-2023-est-stanzani-maserati#ricerca=stanzani%20maserati
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - Domanda di liquidazione giudiziale in proprio - Credito del professionista che assiste il debitore - Prededuzione senza limite del 75% ex art. 6 CCII - Spettanza.
A volte dei giudici illuminati arrivano là dove il legislatore ha taciuto, altre volte no. Chissà se arriverà prima la SC o il legislatore a fare chiarezza? Che il legislatore abbia volutamente ragionato sull'esclusione, nutro davvero forti dubbi.
A presto
FR
Poi, allorquando il legislatore ampliò la casistica delle prededuzioni, si ritenne, mi pare senza dissensi, che anche ad esse - qualificate da molti come super privilegi - si dovesse applicare il principio della tassativitità, di qui il dibattito dottrinario e giurisprudenziale su cosa si dovesse intendere per “in funzione” e “in occasione”, giacché l’analogia non era permessa.
In questo quadro l’arresto reggio-emiliano si pone al pari di una rivoluzione copernicana.
Ammissibile, però?
20 Febbraio 2024 12:52
Pur apprezzabile lo sforzo “sovrumano” profuso nel ricercare plurimi agganci testuali per giustificare l’esistenza del privilegio dei compensi dei professionisti del concordato semplificato, quanto al richiamo all’art. 6 - in tema di effetti prodotti ( “Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96”) - osservo che se gli “effetti” decorrono dalla data di “pubblicazione del ricorso” gli stessi non possono riguardare certo le attività professionali svolte ante.
Così ragionando, poi, si ritornerebbe a sposare la tesi, a me tanto cara ma ampiamente superata dalla Corte di cassazione, della natura processuale e non sostanziale della prededuzione.
La prededuzione, voglio dire, può mai essere un effetto della pubblicazione del ricorso, se, ai sensi del richiamato art. 6, essa è una qualità del credito❓
Diverso sarebbe stato se, anziché parlare di effetti di tipo processuale, il legislatore avesse distinto tra art 6 e artt. 46, 94 e 96, affermando l’applicabilità piena dell’art .6 e di effetti per gli altri articoli.
Ma, ammettiamo pure che la complessa e articolatissima ricostruzione proposta sia quella corretta e il tribunale di Udine abbia errato clamorosamente, come, per altro, ha fatto nelle altre questioni che ha affrontato in quella pronuncia, mi domando se sia possibile che per affermare un principio che, giustamente da un punto di vista costituzionale meriterebbe quell’interpretazione - per quanto la Corte si sia più volte espressa sulla possibilità per il legislatore di trattare diversamente, quanto a tutela, crediti assimilabili - si debba compiere un percorso esegetico così arabescato, una sorta di caccia al tesoro all’interno un vero e proprio labirinto.
Se il tribunale di Udine avesse torto, infatti, a uscire sconfitto sarebbe il legislatore che avendo integrato le disposizioni dell’art. 6 con il richiamo ai PRO, non lo ha fatto per il concordato semplificato data la contemporaneità dell’addizione dei due istituti.
Resta, a riguardo, il mistero del perché, se la formulazione prescelta in sede di ultimo correttivo per il riconoscimento della prededuzione ai nuovi istituti fosse stata quella di effetto della pubblicazione del relativo ricorso, in quella sede, la scelta non sia stata adottata anche per i PRO.