di Annapaola Tonelli, Avvocato in Bologna
Sommario:
1. Premessa: il trust liquidatorio
2. Il fatto e le pronunce giudiziali precedenti
3. La vicenda giudiziale: le tesi difensive prospettate dalle parti
3.1 Il ricorso del beneficiario
3.2 La difesa del trust
3.3 Le argomentazioni successive del ricorrente
3.4 Le domande poste dal Giudice e le risposte delle parti
4. Il decreto del Tribunale di Modena 28 gennaio 2026
5. Riflessioni conclusive
5.1 La tracciata differenza fra trust liquidatorio e trust sovraindebitato
5.2 Il trust liquidatorio e le prelazioni ex lege
1. Premesse: il trust liquidatorio
La prassi professionale nell’ambito del trust interno ha visto proliferare, a partire dalla prima decade di questo secolo, l’impiego del trust con finalità esclusivamente liquidatoria, ossia caratterizzato dall’obbligazione fiduciaria conferita dal disponente, al trust, di liquidare i beni in trust per poi corrisponderne il ricavato ai beneficiari, coincidenti con i creditori del disponente.
Tuttavia, se per un verso alla struttura teorica sopra evidenziata, nulla si può opporre in termini di validità e meritevolezza della causa, per altro verso, nella loro declinazione pratica, i trust liquidatori che circolavano in quegli anni risultavano in larga parte tutt’altro che meritevoli.
Istituiti da società in liquidazione, di fatto già in stato di acclarata insolvenza, venivano ad esistenza secondo uno schema comune a tutti: confluiva nel fondo in trust il poco attivo sociale rimasto, al preciso fine di sottrarlo ai creditori, mentre l’attività liquidatoria che il trust avrebbe dovuto avviare sulla carta, in concreto restava lettera morta.
Immediatamente dopo l’istituzione del trust (spesso lo stesso giorno) la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese, confidando sullo spirare indenne del termine annuale, decorrente dalla data di cancellazione, entro il quale poteva esserne richiesto il fallimento.
Come può facilmente intuirsi, molte delle società non scampavano al redde rationem e quando ciò accadeva, l’intera operazione, palesemente fraudolenta, finiva al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.
Molteplici furono in quegli anni le decisioni di tribunali italiani
[1] che, sebbene con diverse soluzioni
[2], alcune anche prospettate dalla dottrina,
[3] fecero giustizia di questi atti, eliminandoli in radice; anche il dibattito dottrinale fu molto acceso
[4].
La parola “fine” l’appose la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014
[5], che ha costituito un vero e proprio spartiacque in tema.
Questo precedente, determinante per il
trust interno, anche per temi diversi dalle questioni attinenti al
trust liquidatorio
[6], chiarì come non fosse illegittima la fattispecie del
trust liquidatorio istituito al fine di avviare un percorso alternativo alla liquidazione civilistica
[7], purché la società non fosse in stato di insolvenza
[8].
Del pari si pronunciò in favore anche del
trust istituito per la buona riuscita di procedure fallimentari o concordatarie che nominò “
trust endo-concorsuale”
[9].
Per contro, il trust istituito da società insolvente, quali i trust liquidatori qui in esame, che il giudice di legittimità distinse con il termine di “trust anti-concorsuale”, venne ritenuto un atto, non semplicemente assoggettabile ad azione revocatoria, ma segnatamente non riconoscibile da parte dell’ordinamento in forza degli artt. 13 e 15, lett. e) della Convenzione.
La Corte ravvisò infatti come il trust anti- concorsuale esprimesse una causa volta ad impedire l’assoggettamento della società insolvente al processo fallimentare che è, invece, norma di ordine pubblico.
Venne così tratta un’importante distinzione fra la sanzione di non riconoscibilità di un trust e la nullità, soluzione percorsa da alcuni tribunali di merito.
Riprendendo in particolare le parole del Giudice di legittimità: “la sanzione di nullità presuppone che l’atto sia stato riconosciuto dal nostro ordinamento; il conflitto con la disciplina concorsuale inderogabile determina invece la stessa inesistenza giuridica del trust nel diritto interno”.
Fu così sancito il principio di diritto ai sensi del quale l’atto istitutivo di
trust liquidatorio
anti- concorsuale è inesistente per l’ordinamento
[10], in quanto contrario ad un principio di ordine pubblico, mentre il negozio di dotazione dei beni in proprietà del
trust risulta radicalmente nullo, per violazione dell’art. 1418, secondo comma, prima parte c.c.
Da questo momento, mentre alcuni tribunali sono rimasti sulla scia tracciata dalla Cassazione
[11], altri hanno continuato a dichiarare semplicemente nullo il
trust liquidatorio anti-concorsuale, senza fare la distinzione fra inesistenza dell’atto istitutivo e nullità dell’atto di dotazione
[12].
La legittimità dei trust liquidatori validamente istituiti ha dato il via ad interessanti applicazioni pratiche, alcune scrutinate dai giudici.
È il caso, ad esempio, di un trust liquidatorio nel cui fondo era confluito l’intero patrimonio di una S.r.l., poi cancellatasi dal registro imprese, senza la previa messa in liquidazione.
L’atto rimetteva al
trust la scelta in ordine agli strumenti attraverso i quali avrebbe potuto assicurare la continuità aziendale, conferendogli anche il potere di cedere l’azienda. Giunto al vaglio del giudice di legittimità, il
trust è stato giudicato meritevole di tutela in quanto ritenuto una forma efficiente ed efficace per tutelare i diritti dei creditori, non essendo impedito loro, in quanto beneficiari del
trust, di far valere i rispettivi diritti sul fondo in
trust[13].
In un’altra vicenda, la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto in capo al
trust di un
trust liquidatorio, incaricato di pagare i creditori secondo le scritture contabili, il diritto di contestare pagamenti che gli venivano richiesti e che non avesse ritenuto legittimi, essendo gravato dall’obbligo di vigilanza e verifica delle somme spettanti ai beneficiari/creditori; così come, per contro, nulla avrebbe impedito ai creditori di soddisfare le loro ragioni in via esecutiva, agendo a carico dei beni in
trust[14].
2. Il fatto e le pronunce giudiziali precedenti
Nel contesto sopra delineato, si colloca il trust liquidatorio di specie, istituito nel 2005 e che ha dato origine ad una lunga vicenda, anche giudiziaria, alla quale si aggiunge da ultimo il decreto qui commentato, che tuttavia non può dirsi conclusivo, rimanendo ancora aperte numerose questioni.
Il decreto del Tribunale di Modena 28 gennaio 2026 segue due importanti provvedimenti
[15] già oggetto di note in questa Rivista
[16].
Riassumendo brevemente i fatti
[17], la vicenda ha inizio con l’istituzione di un
trust autodichiarato da parte del socio accomandatario, residente in provincia di Reggio Emilia, di una società modenese in liquidazione. I beni in
trust sono esclusivamente costituiti da beni di proprietà personale del disponente: un immobile e i suoi arredi.
La finalità del trust è squisitamente liquidatoria e consta, laddove i beni dell’attivo societario non fossero stati sufficienti a soddisfare i creditori, nell’obbligo del trust di vendere l’immobile e i mobili e di corrisponderne il ricavato ai creditori sociali, coincidenti con i beneficiari del trust.
Alcuni beneficiari promuovono azione legale chiedendo al giudice reggiano di accertare la nullità del trust, in quanto esclusivamente destinato a sottrarre i beni ai creditori sociali.
La domanda viene rigettata dal Tribunale
[18] che ritiene, invece, che il
trust assicuri maggiormente i diritti dei creditori in quanto risulta apposto, sui beni di proprietà personale del socio accomandatario/disponente, un vincolo di destinazione che assicura ai creditori una garanzia di soddisfacimento che, altrimenti, non avrebbero avuto
[19].
La sentenza reggiana passa in giudicato.
Nel 2014 sopravviene il fallimento della S.a.s. e del disponente in proprio, avanti il Tribunale di Modena e, a detta data, i beni in trust non erano stati ancora venduti.
Dopo un periodo in cui il disponente ha svolto l’ufficio di
trust, alcuni beneficiari del
trust ne hanno chiesto la revoca al Tribunale modenese, chiedendo altresì di nominare un nuovo
trust nonché, in aggiunta, anche il guardiano del
trust (figura sino a quel momento non prevista); il Tribunale ha provveduto con decreto del 27 marzo 2018, nominando due avvocati
[20].
Nel frattempo, siamo nel 2016, il curatore fallimentare della S.a.s. adisce il Tribunale di Modena, chiedendo di poter acquisire i beni in
trust all’attivo della procedura in quanto, per effetto del fallimento, la curatela ritiene di aver assunto in capo a sé tutte le posizioni creditorie verso la fallita, risultando pertanto il solo soggetto legittimato a pagare i creditori, nelle forme previste dal concorso
[21].
La domanda della curatela fallimentare viene rigettata dal Tribunale
[22] il quale ritiene che la validità del
trust risulti accertata dal passaggio in giudicato della sentenza reggiana del 2011.
In particolare, afferma che, essendo venute ad esistenza due categorie di creditori: quelli del trust e quelli concorsuali, i beneficiari appartenenti al primo gruppo, hanno acquisito una certezza sulla loro posizione e sul diritto di essere soddisfatti per mezzo del fondo in trust, che non può più essere messa in discussione.
Nel frattempo, il trust e il guardiano nominati dal Tribunale hanno venduto la totalità dei beni in trust, sicché il fondo risulta esclusivamente composto da denaro liquido.
Essendosi pertanto conclusa la fase liquidatoria dei beni, trust e guardiano si accingono a dar corso alla seconda fase: quella solutoria e quindi il trust redige il piano di riparto, secondo criteri rigorosamente proporzionali, che sottopone all’approvazione dei beneficiari.
Uno dei beneficiari si oppone, chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 c.c. A completezza dei fatti, giova rammentare che, qualora tale richiesta fosse stata accolta, gli altri beneficiari, salvi taluni pure dotati di analogo privilegio, nulla avrebbero preso, risultando la pretesa, superiore alle liquidità presenti nel fondo in trust.
Il trust, per contro, contesta la fondatezza della pretesa del beneficiario, sia nell’ an, sia nel quantum.
Quanto all’ an, il trust ritiene che l’absolutely priority rule non trovi applicazione nei trust liquidatori privatistici, qual è quello di specie, mentre, con riferimento al quantum, il trust afferma che nella nota di precisazione del credito inviatagli dal creditore, l’importo è stato indicato per una somma pari alla metà di quella da ultimo richiesta.
3. La vicenda giudiziale: le tesi difensive prospettate dalle parti
Nel luglio 2025, il beneficiario ricorre avanti il Tribunale di Modena chiedendo che: “verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 268 c.c.i.i. e ai sensi dell’art. 270 c.c.i.i. dichiari con sentenza l’apertura della liquidazione controllata nei confronti del Trust … con sede in Modena, ..., in persona del trust ovvero del trust stesso nella sua qualità (previa nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c.)”.
Il trust resiste, costituendosi in giudizio, e le argomentazioni spese dalle parti risultano particolarmente significative, toccando temi del tutto nuovi nel rapporto trust e procedure concorsuali.
Riteniamo pertanto utile proporle.
3.1 Il ricorso del beneficiario
A sostegno della sua pretesa, il ricorrente pone le seguenti argomentazioni: (i) assume di essere creditore del
trust “
in persona del trust” dell’importo complessivo di € ….; (ii) precisa che il
trust, completato il procedimento di liquidazione dei beni “
di proprietà del Trust”, ha ricavato un importo inferiore all’indebitamento complessivo (su questo aspetto vale sin d’ora evidenziare che il ricorso non precisa a quale indebitamento faccia riferimento o, per meglio dire, non identifica la persona del “debitore”) divenendo quindi insolvente, sicché “
si configura la fattispecie del sovraindebitamento di cui art. 2, comma 1°, lett. c), c.c.i.i.” ovvero si trova
“
in quello stato di crisi o di insolvenza che può riguardare qualsiasi debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”; (iii.) “
sotto il profilo soggettivo è stato di recente dimostrato come non vi siano ragioni per le quali il trust non possa accedere alla liquidazione controllata in base ai principi regolatori della disciplina del trust e tanto a prescindere dalla legge regolatrice dello specifico trust, posto che il debitore, per le obbligazioni riferibili ai beni in trust, è sempre solo il trust” ed infine, dando atto dell’assenza di precedenti a riguardo, richiama una nota della scrivente
[23].
Passando al merito della vicenda, il ricorrente afferma che le modalità previste dal trust, per la suddivisione del ricavato fra i beneficiari, sono, a suo parere, contrarie alla legge in quanto, oltre al sussistente dissenso sul quantum, gli negano il diritto al privilegio di cui all’art. 2751 bis, comma 1°, n. 2, c.c. che invece vorrebbe gli venisse riconosciuto.
Per tali ragioni, afferma che l’apertura della procedura di liquidazione controllata garantirebbe a tutti i beneficiari il rispetto dei precetti concorsuali nella fase di ripartizione del ricavato, grazie alla nomina di un organo terzo: il liquidatore.
Da quest’ultima argomentazione, il ricorrente trae le motivazioni a supporto della richiesta di nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc in quanto, a suo dire, il trust verserebbe in una situazione di conflitto di interessi tale da rendere: “opportuna – se non necessaria – “la nomina richiesta. Nello specifico: “Il fisiologico interesse del trust sarà ovviamente quello di sostenere la correttezza del suo operato, e probabilmente di opporsi all’apertura della liquidazione controllata, mentre è opportuno che gli interessi della “massa dei creditori” siano tutelati da un soggetto terzo ed indipendente”.
3.2 La difesa del trust
Il trust contesta in toto la fondatezza del ricorso.
Le argomentazioni in rito riguardano: (i.) il difetto di interesse ad agire del ricorrente, essendo già avvenuta la liquidazione dei beni all’attivo del
trust; (ii) il difetto di legittimazione passiva in capo al “
Trust” in quanto, per giurisprudenza unanime di legittimità,
[24] i
trust sono privi di soggettività giuridica, rendendo impossibile l’apertura della liquidazione controllata a carico di un soggetto inesistente per l’ordinamento.
Nel merito, le argomentazioni del trust attengono alla infondatezza della domanda per difetto del presupposto soggettivo e di quello oggettivo.
Per quanto attiene alla carenza del presupposto soggettivo, il trust richiama la nozione di sovraindebitamento di cui all’art. 2, comma 1, CCII, evidenziando come la norma presupponga l’incapacità del debitore a far fronte ad obbligazioni dal medesimo contratte; nulla a che fare con il trust liquidatorio dove il trust deve liquidare i beni in trust, per pagare debiti, non dal medesimo contratto, ma assunti dal disponente prima dell’istituzione del trust.
Con riferimento alla carenza del requisito oggettivo, le contestazioni del trust sono più articolate.
In primo evidenzia come i trust liquidatori siano portatori di una causa prima liquidatoria, dal che il dovere del trust di trasformare in danaro liquido i beni in trust, poi solutoria, costituita dall’obbligo di corrispondere il ricavato derivante dalla liquidazione, ai beneficiari.
Assume allora il trust che le due sentenze passate in giudicato (quella reggiana e quella modenese citate) hanno confermato la validità del trust, ricordando come a tale conclusione fosse pervenuto lo stesso ricorrente, costituitosi in entrambi i procedimenti per sostenere la validità del trust.
Senza contare, rileva ancora il resistente, il paradosso che si creerebbe qualora venisse accolta la domanda del ricorrente che farebbe venire ad esistenza due procedure concorsuali (liquidazione giudiziale e controllata) a carico della medesima persona.
Contestando poi la sussistenza di un conflitto di interessi a suo carico, evidenzia come tale conflitto dipendesse dalla opposta posizione in punto alla ripartizione dell’attivo fra i beneficiari, atteso che il ricorrente assume di aver diritto al privilegio, mentre il resistente ritiene che l’ abosolutely priority rule non trovi imperativamente applicazione in un contesto liquidatorio privatistico, salva l’espressa volontà di tutti i beneficiari di effettuare il riparto sulla base di tale regola (che non ricorreva nel caso specifico).
Soprassedendo sulle questioni che attengono alle diverse posizioni sul quantum, il trust conclude chiedendo in rito l’accertamento e dichiarazione del difetto di interesse ad agire del ricorrente e, nel merito, il rigetto della domanda.
3.3 Le argomentazioni successive del ricorrente
Un tema in parte nuovo emerge in una successiva memoria del ricorrente.
A suo dire, infatti, l’avvenuta liquidazione dei beni da parte del trust, non può pregiudicare l’apertura della liquidazione controllata, non risultando nessuna norma che imponga l’esistenza di beni materiali per poter accedere alla procedura concorsuale minore, valendo il solo requisito del sovraindebitamento.
Sostiene poi che la carenza di soggettività giuridica del
trust non costituisca un pregiudizio in quanto, argomentando in via analogica, i fondi comuni d'investimento, disciplinati nel TUF, sono privi di autonoma soggettività
[25] e, pur costituendo patrimoni separati della società di gestione,
[26] soggiacciono alle procedure concorsuali.
In punto alla carenza del presupposto soggettivo, a parere del ricorrente, la lettera della norma non esplicita una distinzione fra debiti contratti dal trust, o da altri, facendo pertanto permanere lo stato di sovraindebitamento, anche in caso di debiti contratti da altri, facendo l’esempio dell’erede che “ha accettato una eredità che pensava “positiva” ma che così non era e quindi si è trovato dei debiti non suoi”.
Rifacendosi quindi agli scritti dell’autore che aveva ritenuto possibile l’accesso ad una procedura di sovraindebitamento, da parte del
trust[27], evidenzia come la titolarità del credito del quale sono portatori i beneficiari del
trust, renda implicito il loro diritto a chiedere l’apertura della liquidazione a carico del
trust, ancor più in ragione del fatto che l’insolvenza è emersa solo in esito alla liquidazione, quando il patrimonio in
trust è risultato insufficiente a soddisfarli.
Per superare infine l’impasse rappresentata dalle sentenze precedenti che avevano ritenuto valido il trust, afferma che la causa petendi non sia la declaratoria di invalidità del trust, resa impossibile dalla definitività di dette decisioni, ma la sopravvenuta incapacità del trust di pagare i beneficiari.
3.4 Le domande poste dal Giudice e le risposte delle parti
A scioglimento della riserva espressa dopo la prima udienza, il Giudice ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti dalle parti che considera utili alla decisione.
Il primo quesito è diretto esclusivamente al ricorrente, al quale chiede: “se l’odierno ricorrente, pacificamente beneficiario del trust, abbia insinuato il proprio credito (o parte di esso) al fallimento della S.a.s. e/o del disponente; se e in che misura il predetto credito sia stato ammesso; se il creditore abbia beneficiato di riparti; se la società e/o il socio abbiano beneficiato di esdebitazione”.
Ad esso, il ricorrente così risponde: (i) di essersi insinuato al passivo del fallimento della Sas e del socio accomandatario; (ii) che in esito alla sua opposizione allo stato passivo, è stato ammesso in privilegio per una somma inferiore a quella richiesta, perché la restante parte del credito è risultata afferente attività professionale svolta, non nell’interesse del fallito in proprio, ma del trust; (iii) che nella transazione raggiunta con il curatore ha precisato che la medesima non comportava rinuncia al credito vantato nei confronti del trust; (iv) che non vi sono stati riparti perché il fallimento si è chiuso senza attivo disponibile (v) che il fallito in proprio non ha beneficiato dell’esdebitazione perché deceduto prima della chiusura del fallimento.
Il secondo ed il terzo quesito sono invece rivolti ad entrambe le parti, alle quali giudice chiede di prendere posizione, ciascuna dal proprio punto di vista, sulle seguenti questioni:
a) “…
gli effetti, sulla posizione particolare dell’odierno ricorrente, di quanto affermato dalla sentenza (oggi irretrattabile) del Tribunale di Modena …al “Capo C[28] della pronuncia;” b) “se il beneficiario di un trust possa agire in executiviis contro (e quindi domandare la liquidazione controllata de) il trust per soddisfare il proprio credito “originario” (e non quello eventualmente contratto dal trust nella qualità) aggredendo il patrimonio conferito nel trust”.
Il ricorrente, per quanto attiene alla domanda a), afferma che l’azione promossa dal Curatore era differente dal tema oggetto del procedimento.
In particolare, mentre il Curatore, avendo ritenuto di rappresentare gli interessi di tutti i creditori del fallito, e quindi anche dei beneficiari, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione del trust, per acquisirne all’attivo i relativi beni, la domanda del ricorrente non vuole inficiare il trust che continuerebbe ad esistere sino al pagamento dei beneficiari.
Con riferimento invece alla domanda b), il ricorrente articola un complesso ragionamento che parte dalla premessa che i beni in trust appartengono ad una fattispecie (denaro liquido) non rientrante nella categoria di beni ritenuti non pignorabili e non assoggettabili ad esecuzione dalla legge, come avverrebbe se fossero parte di un attivo fallimentare, se fossero oggetto di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., o comunque sottratti alla liquidazione individuale ex art. 506, comma 1 c.c.
Premesso ciò, il ricorrente si sofferma sull’art.11 della Convenzione che enuncia la natura degli effetti segregativi che vengono ad imprimersi sui beni in trust: (i) impignorabilità da parte di creditori personali del trust; (ii) separazione dal patrimonio personale del trust; (iii) estraneità dei beni in trust alla successione e al regime matrimoniale del trust; (iv) recuperabilità dei beni ove il trust li abbia confusi con i propri o abbia compiuto atti negoziali in violazione delle obbligazioni risultanti dal trust.
In ragione di ciò, sostiene che non sussistano ostacoli per il beneficiario di agire esecutivamente sul patrimonio segregato, il cui scopo è segnatamente soddisfare i creditori. Afferma pertanto che il beneficiario non possa non avere il pari diritto di pretendere il rispetto delle regole sulla par condicio, essendo sopravvenuta l’insolvenza del trust dopo la liquidazione esperita; dal che la domanda di avvio della liquidazione controllata.
Diverse le prospettazioni del
trust, il quale, per dare risposta alle domande del giudice, versa in atti un parere
pro veritate a firma della dottrina fra le più autorevoli in materia di diritto dei
trust[29], il cui contenuto riassume nella sua nota.
Partendo dalla fattispecie generale dei
trust liquidatori leciti, secondo la conclusione tratta dalla Cassazione
[30], rappresenta in via preliminare come la cessazione di qualsivoglia
trust coincida con l’esaurimento del fondo in
trust[31].
Nel caso di specie, ciò avverrà quando il trust avrà pagato l’ultimo dei beneficiari, non avendo il trust più ragione di esistere a detta data.
Pertanto, la cessazione di un trust liquidatorio non potrà mai coincidere con una data specifica, ma con l’avveramento di un fatto.
Del tutto diverso il fine perseguito dal legislatore con le norme sul sovraindebitamento, fattispecie del tutto indipendente rispetto alla durata della procedura ma incentrata dalla possibilità, riconosciuta dalla legge al sovraindebitato, di potersi esdebitare ai sensi dell’art. 282 CCII.
Permettere quindi al debitore di beneficiare del cd. fresh start, pilastro di portata sociale sul quale si basa l’intera impalcatura del sovraindebitamento, ha senso, come rileva l’autore del parere: “solo per i soggetti che guardano al futuro”, risultando tale aspetto radicalmenteincompatibile con i trust liquidatori che, soddisfatto l’ultimo creditore, cessano di esistere, avendo il trust esaurito il suo compito.
Si tratta quindi di una circostanza, sottolinea il trust, che ulteriormente concorre a comprovare la carenza del presupposto soggettivo che possa permettere, al trust di un trust liquidatorio, di accedere alla liquidazione controllata.
Ancora più significativa è la successiva argomentazione prospettata dal trust, sulla scorta del parere prodotto: la totale insussistenza del presupposto dell’insolvenza per un trust liquidatorio, trattandosi di evenienza del tutto estranea alla fattispecie.
Difatti, nel momento in cui il trust liquidatorio è istituito, il patrimonio di cui dispone il trust, per far fronte all’obbligazione fiduciaria assunta verso il disponente, è rappresentato dai beni che questi gli ha trasferito (o che, nel trust autodichiarato, ha vincolato allo scopo) che sono divenuti beni in trust.
Detti beni perimetrano esattamente l’oggetto e i limiti della prestazione alla quale il trust è tenuto ad adempiere che non può, pertanto, determinare né uno stato di crisi, né l’insolvenza.
Come infatti ha precisato l’autore del parere, il resistente rammenta che le obbligazioni che ha assunto verso i beneficiari sono: “esattamente contenute nei limiti dei beni in trustdi cui dispone, non potendo sopravvenire nessun perdurante “squilibrio” fra le obbligazioni assunte o una manifesta impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte”, facendo cadere nel nulla il presupposto oggettivo che deve ricorrere per accedere alla liquidazione controllata.
Venendo poi alla posizione beneficiaria spettante ai beneficiari di un trust liquidatorio, il trust sottolinea come sia di estrema importanza evidenziare che essi non hanno affatto diritto all’integrale soddisfacimento dell’intero debito vantato verso il disponente, ma solo il diritto alla ripartizione fra essi, del ricavato derivante dalla vendita dei beni in trust. Questa è infatti la corretta interpretazione da darsi alla causa solutoria che caratterizza i trust liquidatori.
Per rispondere quindi al quesito del Giudice, ovvero se possa il beneficiario di un trust liquidatorio agire in executiviis contro il trust, sino a domandarne la liquidazione controllata, il trust evidenzia il momento, a partire dal quale i beneficiari diventano titolari di una posizione beneficiaria vested o, meglio, absolutely entitled, traducibile in diritto civile nella titolarità di un diritto certo, liquido ed esigibile.
Rifacendosi nuovamente al contenuto del parere, il trust precisa che tale situazione verrà ad esistenza solo quando il trust, dopo aver detratto dalle liquidità presenti nel fondo, i costi del trust (ossia il suo compenso, quello del guardiano e i costi sostenuti per potere procedere alla vendita dei beni in trust: il perito, il notaio) avrà suddiviso fra i beneficiari l’ammontare netto risultante, determinando l’importo di spettanza di ciascun beneficiario.
Da questo momento, il beneficiario diviene absolutely entitled e potrà pertanto avviare esecuzione forzata a carico del trust, pignorando il fondo in trust sino alla concorrenza dell’ammontare del suo credito, risultante dal piano di riparto definitivo.
Il parere contiene infine alcune considerazioni che inducono il resistente a fornire al Tribunale un’ulteriore argomentazione a sostegno della sua tesi.
Come espone l’autore del parere, l’oggetto dell’obbligazione fiduciaria che grava sul
trust è limitato al solo importo ricavato dalla vendita dei beni in
trust, a prescindere dal suo ammontare, rispetto al credito originario vantato dal beneficiario verso il disponente, tanto che non rileva: “
la modestia della somma ricavata dalla vendita che potrebbe essere un millesimo dei crediti o la metà: nulla cambierebbe nel rapporto fra i creditori e il trust del Trust e certamente in nessun caso potrebbe ipotizzarsi un qualsiasi residuo credito dei creditori verso il trust”
[32].
Tale assunto permette allora al trust di evidenziare un ulteriore aspetto che rende inconciliabile la liquazione controllata, con il trust liquidatorio.
Mentre nella prima, infatti, il liquidatore invita tutti i creditori del sovraindebitato ad insinuarsi al passivo sicché, il creditore che venisse dimenticato dal liquidatore (ad esempio perché il debitore non gliene ha dato comunicazione) conserva il credito anche in caso di esdebitazione del debitore, risultando rispetto a questo creditore, inefficace l’esdebitazione, per contro nel trust liquidatorio, i beneficiari sono, e rimangono, creditori del solo disponenti. Difatti, nel trust liquidatorio, il creditore rimasto estraneo alla classe dei beneficiari, per ragioni non dipendenti da negligenza del trust, conserva il credito verso il disponente, ma non certo verso il trust, quando il trust è cessato.
4. Il decreto del Tribunale di Modena 28 gennaio 2026
Il Giudice modenese ricostruisce sommariamente il trust rappresentando come: (i) individui una classe chiusa di beneficiari identificati nei creditori del disponente; (ii) abbia una prima “fase statica” gravata dall’onere del trust di custodire e preservare i beni (fase che, sottolinea il Giudice, non priva i beneficiari del diritto di pretenderne da parte del trust l’adempimento; correttamente, rispetto al diritto dei trust, parla di diritto “enforceable” dai beneficiari; (iii) una fase dinamica in cui il trust ha il compito di liquidare i beni in trust e pagare i creditori.
A seguire il Giudice riassume le questioni giuridiche da dirimersi, precisando che: “Il carattere controvertibile di ogni questione ….induce il Collegio a soprassedere dall’adozione di una decisione fondata sulla ragione “più liquida” della stessa”
In punto all’eccepita carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, il Tribunale ritiene l’eccezione infondata in quanto l’art. 100 c.p.c.) deve valutarsi “sotto il profilo della prospettazione”, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa.
Ritiene infatti il Collegio che se si aprisse la liquidazione controllata, il credito del ricorrente, accertato dal liquidatore, sarebbe soggetto, in punto alla distribuzione, alla absolute priority rule e non a quella proporzionale proposta “(motivatamente: …)” dal trust, legittimando pertanto il suo interesse ad agire.
A seguire il Tribunale ritiene inammissibile la domanda in via principale di: “
assoggettabilità a liquidazione controllata del Trust” per carenza di soggettività giuridica secondo, afferma espressamente il Giudice, una giurisprudenza
“a riguardo ...granitica”[33]. Conferma pertanto che l’unico soggetto titolare dei diritti ed obblighi che discendono da un
trust, può essere solo il
trust, ritendo tuttavia superato il problema in quanto il ricorrente, in via subordinata, ha chiesto l’apertura della liquidazione a carico anche del
trust.
Soffermandosi poi sulla questione di carattere generale, di estremo interesse nel caso di specie, il Collegio conviene con il ricorrente sull’astratta possibilità che un trust, in tale sua qualità, possa essere ammesso ad una liquidazione controllata, fornendo argomentazioni del tutto logiche: “se è vero, come è vero, che per il beneficiario è possibile agire in esecuzione singolare nei confronti del trust, non può negarsi al creditore la strada della esecuzione collettiva nei confronti del medesimo soggetto”.
Correttamente evidenzia, come del resto, non vi sia dissenso sul punto fra resistente e ricorrente, ricordando che alla medesima conclusione è pervenuto l’autorevole autore del parere pro veritate versato in atti dal trust.
Tale conclusione induce il Giudice a respingere integralmente la richiesta di nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc avanzata dal ricorrente, affermando che: “Il contraddittore del ricorrente altri non è che il trust, il quale non ha bisogno di essere rappresentato da altri in questo giudizio. Non sussiste in ogni caso alcun conflitto di interessi tra il trust ed il Trust, che non è un soggetto di diritto” mentre, precisa, il conflitto potenziale fra il ricorrente, e gli altri beneficiari del trust “è nell’ordine delle cose” tenendo altresì in conto del fatto che il trust: “contestando la pretesa del ricorrente, sta con ogni evidenza proprio tutelando (anche) le ragioni degli altri beneficiari del Trust”.
Passando alla posizione soggettiva del ricorrente, il Tribunale ritiene acquisito che: (i) il ricorrente è beneficiario del trust; (ii) ha diritto a beneficiare del riparto delle somme derivanti dalla liquidazione; (iii) il credito vantato dal ricorrente, al pari dei crediti vantati dagli altri beneficiari, sono insoddisfatti dal detto riparto, concludendo quindi con il riconoscimento di una posizione beneficiaria vested in capo a tutti i beneficiari, compreso pertanto anche il ricorrente.
Omettendo di trattare gli aspetti che attengono alla contestazione del quantum, e alla pretesa del ricorrente di essere titolare di un credito che goda del privilegio di cui all’art. 2751 bis, comma 1, n. 2 c.c. (sulla quale tuttavia saranno spese alcune parole al §. 5.2) il Collegio si concentra sul presupposto dell’insolvenza.
In particolare, si chiede se la liquidazione dei beni portata a compimento dal trust di un trust liquidatorio, dalla quale derivi un ricavato insufficiente a saldare il credito vantato dal beneficiario, nei confronti del disponente, possa determinare lo stato di insolvenza del trust e quindi legittimare il beneficiario a chiedere l’apertura della liquidazione controllata.
A tale domanda il Tribunale dà una riposta nettamente negativa, con argomentazioni precise che, partendo dal diritto dei trust, si incentrano sulla distinzione fra beneficiari contingent e vested.
I primi, precisa il Collegio, hanno il diritto, verso il trust, non a ricevere somme di danaro, ma al fatto che egli dia seguito, anche in via discrezionale, a determinate attività, rappresentate dalla vendita dei beni e ripartizione del ricavato tra i beneficiari; fino a questo momento la posizione dei beneficiari è quindi meramente contingent.
La posizione diviene vested (ossia, chiarisce il Tribunale, i beneficiari divengono titolari di fixed interests) nel momento in cui “acquisiscano definitivamente una pretesa, per così dire determinata e tangibile, e quindi esigibile, verso il trust”.
Facendo quindi proprie l’argomentazione del resistente, il Giudice evidenzia come non vi siano dubbi sul diritto spettante al beneficiario vested, divenuto titolare di una posizione absolutely entitled, di agire esecutivamente a carico del fondo in trust. Tale momento, segnala il Collegio, si concretizzerà quando il trust avrà inviato il piano di riparto, riportando la somma di danaro di spettanza di ciascun beneficiario. Ne consegue che, nel caso di specie, avendo il trust già inviato il piano di riparto, qualsiasi beneficiario del trust è ora legittimato ad agire in via esecutiva contro il trust, sino a concorrenza del proprio credito in esso indicato.
Tale conclusione, segnala il Tribunale, conduce però ad una prospettazione radicalmente opposta da quella riportata dal ricorrente, potendosi: “discutere della ‘insolvenza’ o del ‘sovraindebitamento’ del trust solo in relazione a pretese definitive, o, come detto sopra, vested dei beneficiari” non essendo per contro: “possibile ‘recuperare’, ai fini che ci occupano, alcun ‘credito originario’ del beneficiario, per varie ragioni”.
La prima è data dalla mancata certezza che il beneficiario sia effettivamente titolare di una pretesa verso il disponente, essendo stati individuati nel novero dei creditori della S.a.s. in via accidentale, non comunque decisiva.
Ben più pregnante la seconda ragione prospettata dal Tribunale che rimarca come i beneficiari abbiano acquisito una posizione specificamente perimetrata, data dal fatto di essere “titolari di una aspettativa (prima) e di una pretesa (poi) in ordine ad una soddisfazione limitata ad una quota del ricavato della vendita dei beni del trust fund”.
Dal che occorre non confondere i diversi piani della questione, come ben evidenzia il Collegio: il beneficiario mantiene certamente l’originario credito che vanta verso il disponente ma, nei confronti del trust, non può pretendere nulla di più di quanto gli sia stato destinato: la quota risultante dal riparto.
Di conseguenza, conclude il Tribunale: “la insolvenza (recte: il sovraindebitamento) difetta con ogni evidenza, atteso che il trust è pronto ad onorare la obbligazione vantata dal beneficiario (vested) nella immediatezza, in denaro ed integralmente. Il tutto, ovviamente, secondo quelle che il trust considera, nel caso in esame, le regole applicabili al Trust”.
La conclusione non cambia, come si legge nella motivazione, anche qualora, in tesi, al ricorrente spettasse il privilegio, assorbendo tutto l’attivo in danno degli altri beneficiari; comunque, l’insolvenza è preclusa. Sul punto, ricorda il Collegio, al ricorrente non resterà che adire il giudice ordinario per appurare se il trust di un trust liquidatorio civilistico sia tenuto, in sede di riparto, ad applicare la regola dell’absolute priority rule, esulando tale questione dall’oggetto del giudizio.
Infine, il Tribunale ricorda che le diverse soluzioni che avrebbero potuto esperire i beneficiari, qualora fossero stati contrari al trust liquidatorio istituito dal disponente (di esse, nella motivazione, viene riportato un dettagliato elenco: declaratoria di nullità; revocatoria ordinaria; cessazione ex sec. 43 (3) della legge regolatrice del trust ai sensi della quale, se tutti i beneficiari sono d’accordo possono sempre far cessare anticipatamente il trust, “ottenendo la consegna dei beni, nonostante qualsiasi previsione contraria”) sono oggi precluse, stante la definitività delle decisioni del Trib. Reggio Emilia 29 agosto 2011 e Modena 26 aprile 2023.
Il Tribunale, quindi, rigetta la domanda del ricorrente.
5. Riflessioni conclusive
5.1 La tracciata differenza fra trust liquidatorio e trust sovraindebitato
La vicenda, per come si è articolata negli anni, sino all’ultimo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria qui in commento, rappresenta indubbiamente una pagina importante della storia del trust interno.
A suo tempo la sentenza reggiana del 2011, ben prima della decisione di legittimità n. 10105/2014, confermò la possibilità di istituire validamente trust liquidatori portatori di una causa lecita, mentre la decisione modenese del 2023 segna un passo fondamentale nel rapporto fra curatela fallimentare e trust liquidatori lecitamente istituiti.
A seguire, anche quest’ultimo decreto modenese è di estrema importanza perché rappresenta il primo precedente italiano che dà risposta a due temi radicalmente diversi fra loro, seppur apparentemente connessi: se un
trust possa accedere ad una procedura di sovraindebitamento
[34]; se il
trust di un
trust liquidatorio privatistico, qualora con il ricavato derivante dalla vendita dei beni in
trust non soddisfi integralmente i crediti vantati dai beneficiari, verso il disponente, possa ritenersi insolvente e quindi accedere ad una procedura liquidatoria concorsuale.
Alla prima questione, il Giudice dà risposta affermativa, aderendo alle argomentazioni spese dall’autore di questo commento in due suoi scritti
[35], rispetto ai quali qui si ricorda solamente che è stata in particolare ipotizzata la possibilità per il
trust di accedere, sia al concordato minore, sia alla liquidazione controllata, mentre si è escluso l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei beni del consumatore.
Occorre inoltre evidenziare come risulti condiviso l’assunto per il quale, se è pacifico che il beneficiario di un trust, titolare di una posizione absolutely entitled, possa agire in via esecutiva contro il trust, pignorando i beni in trust, il medesimo beneficiario può chiedere la liquidazione controllata del trust, ovvero votare nella proposta di concordato minore che il medesimo dovesse presentare ai suoi creditori.
Questo beneficiario, infatti, non può ritenersi diverso da qualsiasi altro creditore del trust, che abbia titolo da obbligazioni che il medesimo ha contratto, ma poi non onerato.
La scriminante, rispetto al beneficiario di un trust liquidatorio, nasce però dal preciso tenore dell’art. 2, comma 1, CCII, che presuppone un’incapacità del debitore a far fronte a debiti che lui stesso a contratti; situazione con ogni evidenzia giuridicamente e sostanzialmente diversa dal contesto del trust liquidatorio.
È questo il corto circuito che si è venuto a creare nelle argomentazioni del ricorrente che hanno confuso l’insolvenza di un trust, per debiti dal medesimo contratti, che ne determina la condizione di sovraindebitamento, dall’impossibilità, per il trust di un trust liquidatorio, di soddisfare integralmente il credito originariamente vantato dal beneficiario, verso il disponente.
Per fugare ogni dubbio, l’esempio che si può fare è quello di un trust che, per infelice scelte gestorie, accumuli un debito tale da non riuscire a pagare le spese condominiali relative all’ immobile in trust, a corrispondere ai beneficiari i redditi derivanti dalla locazione dello stesso e al guardiano il suo compenso.
È evidente come in simile ipotesi la domanda di liquidazione giudiziale potrà essere avanzata indistintamente da uno qualsiasi di questi creditori e, soprattutto, dovrà essere avanzata nei confronti del trust, e non certamente del trust, come specifica il Tribunale.
Su un piano radicalmente diverso si pone il trust liquidatorio, nel quale il disponente ha fatto confluire dei beni per pagare i suoi creditori, nominati beneficiari.
Del tutto apprezzabile è infatti il ragionamento che attiene all’impossibilità, per il trust di un trust liquidatorio, di divenire insolvente.
Come hanno specificato sia il giudice, sia l’autore del parere versato agli atti del giudizio, l’esatto perimetro dell’obbligazione fiduciaria assunta dal trust è delineato entro i confini dei beni che ha in trust e del corrispondente valore in danaro che trarrà dalla loro liquidazione.
Il trust, per contro, non ha mai assunto, né l’obbligo di soddisfare integralmente i creditori, rispetto all’ammontare dei rispettivi crediti vantati nei confronti del disponente né, tantomeno, può dirsi divenuto co-obbligato con il disponente, rispetto ai creditori.
A seguire, vale la pena di segnalare come i debiti contratti dal disponente di un trust liquidatorio privatistico, si pongono su di un piano del tutto diverso, essendo legittimato passivo dell’azione esecutiva, solo il disponente, mentre la legittimazione attiva spetta ai creditori, che hanno diverse azioni a tutela dei loro diritti, tutte ricordate dal giudice modenese.
La prima è la revocatoria ordinaria, se l’istituzione del trust risulta ricompresa nei 5 anni di prescrizione dell’azione.
Qualora l’azione revocatoria non risulti più esperibile, il creditore può verificare se il trust risulta censurabile per diversi motivi: a) inesistente perché carente dei requisiti minimi previsti dalla Convenzione; b) non riconoscibile ex art. 13 della Convenzione; c) nullo o annullabile per il combinato disposto dell’art. 15 della Convenzione con norme interne (ad esempio il disponente ha messo in trust beni soggetti al regime della comunione senza il consenso dell’altro coniuge, ovvero di proprietà del figlio incapace senza l’autorizzazione del Giudice tutelare); d) simulato in quanto struttura meramente apparente; e) sham trust per i precetti della legge regolatrice.
Tuttavia, nel caso di specie, tali strumenti sono preclusi al ricorrente, stante il passaggio in giudicato della decisione reggiana del 2011 che, rigettando queste domande, ha dichiarato valido il trust.
A seguire il giudice modenese ricorda come la domanda di cessazione anticipata del
trust ex sec. 43 (3) della sua legge regolatrice,
Jersey Trust Law, formulata dal curatore del fallimento della S.a.s.
[36] è stata rigettata dalla decisione del 2023, anch’essa passata in giudicato.
Le ragioni che sottostanno a questa decisione
[37], che hanno indotto il tribunale a rigettare la domanda della curatela, ritenendo che la definitiva validità del
trust renda impossibile ad un terzo, qual è il curatore, di provocarne la cessazione, non impedisce agli attuali beneficiari del
trust, come ricorda il Collegio, di chiederne unanimemente la cessazione, non potendosi in tal caso opporre il
trust.
3.2 Il trust liquidatorio e le prelazioni ex lege
Una finale questione, non trattata dal Tribunale, attiene alle modalità di distribuzione del fondo in trust che dovrebbe seguire il trust per suddividerne il ricavato fra i beneficiari e quindi, in altri termini se possa seguire criteri proporzionali ovvero debba applicare le regole che sottostanno al concorso, rispettando l’ordine dei privilegi.
Non esistono precedenti giurisprudenziali in tema e pertanto ci si può riferire solo al contributo di un autore
[38] e alla relazione che sul tema è stata tenuta all’ultimo Congresso nazionale dell’Associazione il
Trust in Italia
[39].
Le conclusioni raggiunte sono contrapposte.
L’autore in favore della tesi propugnata dal ricorrente ritiene che allorquando un
trust liquidatorio divenga insolvente, subentri la necessità di osservare i criteri propri della liquidazione concorsuale
[40].
A sostegno della sua tesi, l’autore pone un elemento fondante del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ai sensi del quale, qualsivoglia trattamento venga proposto ad un creditore, al fine di risolvere lo stato di crisi o l’insolvenza, deve risultare più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Partendo da tale assunto, l’autore non sconfessa la validità del trust liquidatorio lecito, come delineato dalla Cassazione nella sentenza n. 10105/2014. Ricorda infatti come sia divenuto persino possibile istituire un trust liquidatorio del tutto alternativo alla liquidazione civilistica societaria in quanto il giudice di legittimità non ha ritenuto più necessario che il trust interno debba esprimere un quid pluris, rispetto alle fattispecie tipiche, per riconoscerne la meritevolezza, essendo sufficiente la liceità della sua causa.
Tale postulato però, prosegue l’autore, non può spingersi sino al punto di ritenere leciti strumenti che rappresentino un quid minus, e ciò avverrebbe qualora si permettesse al trust di un trust liquidatorio di soddisfare i creditori sociali, secondo criteri meramente proporzionali in spregio alle regole della par condicio creditorum.
Conclude quindi ritenendo che il trust liquidatorio che segua la via della distribuzione del ricavato secondo criteri di proporzionalità non rispetti, come invece chiede il Codice della crisi, il principio del miglior soddisfacimento dei creditori e, come tale, risulti non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
In una posizione del tutto diversa si pone il relatore congressuale
[41], partendo da un’importante distinzione fra: (i)
trust endoncorsuale, ossia istituito da un curatore o da un commissario; (ii)
trust liquidatorio “protettivo” istituito da imprenditori
in bonis per prevenire azioni esecutive e che funzione di garanzie per i creditori; (iii)
trust liquidatorio di “salvataggio”: istituito da un imprenditore in crisi reversibile o da un terzo che scongiura l’apertura di una procedura o favorisce/supporta soluzioni negoziali alla crisi nel quale i beni in
trust sono solitamente diversi da quelli dell'impresa (cd. "finanza esterna") destinati anch'essi alla soddisfazione dei creditori (anche in deroga alla
par condicio; (iv)
trust “puramente liquidatorio” che altro non è che una modalità alternativa alla liquidazione societaria civilistica; (v)
trust “falsamente liquidatorio”: che serve solo ad ostacolare l’avvio del processo concorsuale e che è già stato dichiarato inesistente dalla Cassazione
[42].
Date queste tipologie, il relatore si pone allora tre quesiti: (i) se trovano applicazione le cause legittime di prelazione nella liquidazione eseguita dal trust di un trust liquidatorio (ii) quando il trust di un trust liquidatorio non può procedere alla liquidazione; (iii) quando/come la regola della par condicio creditorum (salve le cause legittime di prelazione)supera le regole del trust, ricordando che le norme di riferimento sono gli artt. 2741 c.c. (concorso dei creditore e cause di prelazione) 1193 c.c. (imputazioni del pagamento) e 2491 c.c. (poteri e doveri particolari dei liquidatori).
Dette norme implicano sostanziali distinzioni e difatti: nei rapporti ordinari, procedendo ai sensi dell’art. 1193 c.c., il debitore, anche se gravato da più debiti, paga senza rispettare la par condicio creditorum, nella prospettiva di soddisfare comunque tutti i creditori; nel contesto dell’art. 2741 c.c. si rispetta la par condicio quando, in presenza di più creditori, verso lo stesso debitore, viene avviata una procedura che detta imperativamente le regole a riguardo.
Ciò non di meno, osserva il relatore, nel caso di concorso fra creditori e insufficienza dell’attivo, qualora non si fosse dato avvio a procedure esecutive, occorre rammentare che mentre per il debitore civile subentra una pratica inapplicabilità dell’art. 2741 c.c., sicché, la sola insufficienza patrimoniale esclude l’applicazione della par condicio, tanto che non sono illegittimi i pagamenti lesivi della par condicio ed è del pari irrevocabile il pagamento del debito scaduto, per il debitore commerciale, la sola insufficienza patrimoniale impone la regola della par condicio.
Date queste premesse di carattere generale, è utile evidenziare le conclusioni che sono tratte per la fattispecie che qui interessa, ossia quella sub. (iii) trust liquidatorio di “salvataggio”: istituito da un imprenditore in crisi reversibile ... nel quale i beni in trust sono solitamente diversi da quelli dell'impresa (cd. "finanza esterna") per il quale il relatore congressuale fornisce proprio l’esempio del trust di specie, specificando: “un trust liquidatorio "sopravvissuto" all’insolvenza del disponente (v. Trib. Modena26/4/2023)”.
Nell’esporre le caratteristiche di questo trust, segnatamente precisa che l’atto istitutivo regola la liquidazione con disposizioni proprie e particolari e ne individua i beneficiari, chiedendosi quindi se per tale fattispecie possano trovare applicazione le cause legittime di prelazione nella fase di distribuzione del ricavato che dovrà attuare il trust.
La risposta è negativa, ritenendo il relatore che la regola della par condicio creditorum (salve le cause legittime di prelazione) per la fattispecie dei trust liquidatori destinati a scongiurare l’apertura di una procedura, o a favorire una soluzione negoziata della crisi, non possa mai prevaricare le disposizioni previste nel trust, a meno che non si apra una procedura concorsuale.
A fondamento di tale conclusione, il relatore rileva come il fondo in
trust a supporto della fattispecie in esame: “
non trasforma il trust in un debitore dei creditori dell’imprenditore in crisi o in stato di insolvenza” tanto che i beneficiari hanno diritto all’esecuzione, da parte del
trust, delle attività di gestione, amministrazione e liquidazione dei beni (alle quali, se non provvedesse, potranno porvi rimedio con la revoca del
trust, oltre agli eventuali danni se fosse persino in
breach of trust) divenendo invece titolari di un diritto di credito pecuniario solo a liquidazione completata
[43].
Lasciamo all’ Autorità Giudiziaria l’ultima parola.
[1] Trib. Napoli 3 marzo 2014; Trib. Milano 22 gennaio 2013, in T&AF, 2013, 537; Trib. Ravenna 4 aprile, 2013, in in T&AF 2013, 632; Trib. Milano 12 settembre 2013 in T&AF, 2014, 307; Trib. Milano 27 maggio 2023, in T&AF, 2014, 46 Trib. Cremona 8 ottobre 2013; Trib. Napoli 28 novembre 2013 in
Il Fallimento, 2014, 567; C. A. Catania 21 novembre 2012 n. 1665 in T&AF, 2014, 62; Trib. Reggio Emilia 2 maggio 2012 in T&AF, 2012, 496; Trib. Milano 12 marzo 2012 in T&AF, 2013, 49; Trib. Monza 15 febbraio 2012; Trib. Reggio Emilia 27 agosto 2011, in T&AF, 2012, 61; Trib. di Bolzano 23 luglio 2011 in T&AF, 2012, 178; Trib. di Bolzano 17 luglio 2011 in T&AF, 2012, 177; Trib. Brindisi 28 marzo 2011, in T&AF, 2011, 643; Trib. Mantova 25 marzo 2011, in T&AF, 2011, 529 Trib. Reggio Emilia, 14 marzo 2011, in Società, 2011, 855; Trib. Alessandria, 24 novembre 2009 in T&AF, 2010, 171; Trib. Milano 29 ottobre 2010 in T&AF, 2011, 146; C. A. di Milano 29 ottobre 2009 in T&AF, 2010, 274; Trib. Milano 22 ottobre 2009, in T&AF, 2010, 77; Trib. Milano 30 luglio 2009, in T&AF, 2010, 80; Trib. Milano 17 luglio 2009 in T&AF, 2009, 628; Trib. Milano 16 giugno 2009 in Dir. fall, 2009, II, 498, con nota di Di Maio,
Il trust e la disciplina fallimentare e in Corr. giur., 2010, 522, con nota di Galluzzo,
Validità di un trust istituito da una società in stato di decozione; Trib. Milano - Sez. Dist. Legnano, 8 gennaio 2009, in T&AF, 2009, 634; Trib. Napoli 19 novembre 2008, in T&AF, 2009, 636; Trib. Mondovì 16 settembre 2005, in T&AF, 2009, 182; Trib. Parma 3 marzo 2005, in T&AF, 2005, 533.
[2] Da segnalare la decisione del Trib. Bolzano 8 aprile 2013, in T&AF, 2014, 49, che accolse la strategia proposta da un creditore per difendersi dalla società cancellata dal registro imprese, pur essendo spirato l’anno per chiederne il fallimento: la cancellazione, dal registro imprese, della cancellazione effettuata, al fine di far rivivere la società e sottoporla alla procedura concorsuale dalla quale si era abusivamente sottratta. Una questione analoga è stata trattata da Cass. 18 luglio 2023 n. 20907 in rivista-
trust.it.
[3] Una soluzione a favore dei curatori, per difendersi dai
trust liquidatori illeciti, venne proposta da M. Atzori,
Riflessioni sui trust liquidatori, in
Moderni sviluppi dei Trust, Milano, 2011, 549, Quaderni di
Trust e Attività Fiduciarie n. 11, 2012. Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 161-2011/1,
Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria) formulò un’ipotesi di clausole di salvaguardia da riportare negli atti istitutivi, qualora sopravenisse l’insolvenza o il fallimento della società disponente.
[4] Copiosi furono altresì gli autori che in quegli anni si occuparono del fenomeno del “
trust liquidatorio. Per citarne alcuni: M Palazzo,
Il trust liquidatorio, in T&AF, 2016, 554; S Leuzzi,
Note sul trust liquidatorio, in T&AF, 2014, 138; S. Deben Puggioni,
Il trust italianizzato per sfuggire ai creditori, in T&AF, 2014, 493; G. Fanticini,
Trust e fallimento, in
Il fallimento e le procedure negoziali di soluzione della crisi a cura di C Modenese, F. Pasquariello e N. Soldati, Milano, 2013, 395; C. Cavallini,
Trust e procedure concorsuali, in Riv. Soc. 2011, 1100; M. Lupoi,
Due parole tecniche sull’atto istitutivo del trust liquidatorio, in T&AF, 2011, 211; L Panzani,
Trust e procedure concorsuali, in
Le procedure concorsuali, a cura di Caifa, Padova, 2011; F Dimundo,
Trust interno istituito da società insolvente in alternativa alla liquidazione fallimentare, in
Fallimento Profili del trust nelle procedure concorsuali, 2010, 9; F. Fimmanò,
Trust e procedure concorsuali, in
Il fallimento, 2010, sec. 30, 32; G. Galletti,
Trust e procedure concorsuali una convivenza da subito difficile, in
Giur. Comm. 2010, 904.
[5] In T&AF, 2014, pag. 416. La sentenza è commentata da G. Fanticini,
L’ingloriosa fine del trust liquidatorio istituito dall’imprenditore insolvente: tam quam non esset! in T&AF, 2014, pag. 585.
[6] Il giudice di legittimità, dopo aver premesso che il
trust, stante la sua natura astratta, poteva essere piegato per il perseguimento dei più svariati scopi, precisò come, per valutarne la liceità, si dovessero esaminare le circostanze attinenti il caso di specie, dalle quali: “
desumere la causa concreta dell’operazione”. Arrivo infine a precisare che non era più necessario, ai fini della riconoscibilità di un
trust interno, il fatto che dovesse perseguire fini diversamente non conseguibili con gli strumenti tipici dell’ordinamento giuridico, essendo sufficiente la liceità della causa concreta di cui risultava portatore.
[7] La validità di
trust liquidatori istituito da una società in liquidazione, ma non insolvente, è stata poi confermata da A. Milano 24 aprile 2020 n. 991, in T&AF, 2021, 991.
[8] Anche prima della sentenza n. 1015/2014, la dottrina aveva ritenuto i
trust di specie non semplicemente revocabili ma segnatamente nulli. P. Liccardo,
Il Trust nelle procedure concorsuali, in
Il trustee nella gestione dei patrimoni, a cura di D. Zanchi, Torino, 2009, scrive in proposito: “
La meritevolezza e/o liceità del trust dipendono in gran parte dalla meritevolezza e/o liceità del piano e/o dell’accordo di ristrutturazione stipulato o raggiunto, con diversità di approccio interpretativo a seconda della condizione di tipicità, o di parziale tipicità o di atipicità riconosciuta all’accordo medesimo; sono del pari evidenti i riflessi negativi prodotti sull’atto segregativo dalla nullità dell’accordo laddove ad esempio realizzi la dolosa distrazione di beni destinati a far parte di una procedura fallimentare ormai ineludibile”
[9] Cass. 12 settembre 2019 n. 22757, in T&AF, 2020, 316 ribadendo la validità del
trust autodichiarato istituito in favore dei creditori di una S.p.a. in vista dell’avvio della procedura di concordato preventivo, ha confermato che il trasferimento dei beni avviene scontando l’imposizione in misura fissa. Del pari, la medesima imposizione è stata confermata per il
trust istituito allo scopo di sostenere finanziariamente la riqualificazione dell’aeroporto umbro, così Cass. 21 giugno 2019 n. 16699 in T&AF, 2020, 199
[10] Successivamente la Corte di cassazione ha avuto occasione di confermare l’inesistenza del
trust anti-concorsuale. Così Cass. 19 febbraio 2024 n. 4335 in T&AF, 2024, 634; Cass. 16 dicembre 2020 n. 28339, in rivista-
trust.it, sino a ritenere che il professionista coinvolto nell’istituzione del
trust liquidatorio, di una società insolvente, al pari del
trustee, rispondano di bancarotta fraudolenta. Così Cass. pen. 14 settembre 2023 n. 37761, in rivista-
trust.it; Cass. 15 aprile 2015 n. 15449, in T&AF, 2015, 611.
[11] Trib. Bolzano 15 luglio 2016 n. 1230 in T&AF, 2017, 52; Trib. Milano 21 gennaio 2015 n.818, in T&AF, 2015, 288.
[12] Trib. Milano 7 marzo 2022 n. 1923 in T&AF, 2022, 1038; A. Napoli, 17 giugno 2022 n. 2783, in T&AF, 2023, 340; Trib. Como 15 marzo 2022 n. 293 in T&AF, 2022, 677; A. Milano 24 gennaio 2017 n.255 in T&AF, 2017, 405; Trib. Pescara 5 maggio 2016 n. 758, in T&AF, 2017, 309.
[12] Trib. Bolzano 15 luglio 2016 n. 1230 cit.; Trib. Milano 21 gennaio 2015 n.818 cit.
[13] Cass. 10 febbraio 2020 n. 3128 in T&AF, 2020, 417.
[14] A. Milano 18 ottobre 2019 n. 4194 in T&AF, 2020, 437. Così anche Trib. Milano 15 luglio 2015 n.8738 in T&AF, 2015, 580.
[15] Trib. Reggio Emilia 27 agosto 2011, Est. Fanticini, in T&AF, 2012, 61; Trib. Modena 26 aprile 2023, Est. Cifarelli, in
Dirittodellacrisi.it.[16] Per il dettaglio sui fatti si rinvia a: A Tonelli,
Le possibili soluzioni a disposizione del curatore rispetto al trust istituito dal disponente fallito in proprio, in
Dirittodellacrisi.it, 23 novembre 2023.
[17] Per una ricostruzione dettagliata della vicenda si rinvia a A. Tonelli,
Le possibili soluzioni a disposizione del curatore rispetto al trust istituito dal disponente fallito in proprio, cit.
[18] Trib. Reggio Emilia 27 agosto 2011, Est. Fanticini, cit.
[19] Per gli ulteriori aspetti di questa decisione si rinvia a A. Tonelli,
Le possibili soluzioni a disposizione del curatore rispetto al trust istituito dal disponente fallito in proprio, cit.
[20] In particolare, è stato nominato, nell’ufficio di
Trustee, l’avv. Giulio Bergomi del foro di Modena e la scrivente, del foro di Bologna, nell’ufficio di Guardiano.
[21] Per sostenere la fondatezza della sua domanda processuale, il curatore invoca l’applicazione della sec. 43 (3) della
Jersey Trusts Law, legge regolatrice del
Trust, seguendo un articolato ragionamento in diritto dei
trust. In proposito per il dettaglio delle argomentazioni della curatela si rinvia a A. Tonelli,
Le possibili soluzioni a disposizione del curatore rispetto al trust istituito dal disponente fallito in proprio, cit.
[22]Trib. Modena 26 aprile 2023, Est. Cifarelli, cit.
[23] A Tonelli,
Il trustee sovraindebitato” in
Dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2025 e dello stesso autore, con argomentazioni più specifiche in diritto dei
trust, “
Il trustee sovraindebitato” in T & AF, 2025, 772.
[24] Il
trustee cita: Cass. 23 dicembre 2024, n. 34075; Cass. 27 gennaio 2017 n. 2043; Cass. 20 febbraio 2015, n. 2456; Cass. 9 maggio 2014, n. 10105.
[25] Tale tesi risulta sconfessata da Cass. 23 dicembre 2024, n. 34075 – est. Fanticini, che, in replica alla medesima tesi sostenuta dalla parte che assumeva la validità delle formalità pubblicitarie a carico del “
trust” e non del “
trustee”, richiamando in via analogica la trascrizione in favore (o contro) il fondo comune di investimento, precisava che la Corte aveva già più volte statuito che “
I fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” richiamando: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01). Sul punto si rinvia al commento di A Tonelli e M Maltoni,
La posizione giuridica del trustee nel diritto dei trust: conseguenze applicative, in Riv. del Not., 2025, Anno LXXIX Fasc.2, 2025, 300.
[26] Il ricorrente richiama in proposito Cass. 8 maggio 2019 n. 12062.
[27] A. Tonelli cit.
[28] Il giudice si riferisce alla sentenza del Tribunale di Modena 26 aprile 2023, Est. Cifarelli, cit. che al Capo C recita: “
1) Infine, il fallimento attore aziona le prerogative riservate dalla legge regolatrice al beneficiario individuato (“vested”), al fine di ottenere la cessazione anticipata del trust e la consegna dei beni. 2) Secondo l’art. 43 comma 3 della Trust Jersey Law 1984, qui applicabile, il diritto potestativo di porre fine al trust ed ottenere la distribuzione dei beni spetta unitariamente al complesso dei beneficiari che “sono in vita, sono stati individuati e nessuno di loro è interdetto o minore”.3) È certo che, nella specie, non v’è perfetta coincidenza fra i beneficiari del trust ed i creditori insinuati nel fallimento.4) Il fallimento, tuttavia, ritiene di rappresentare e impersonare “tutte le posizioni beneficiarie del trust liquidatorio”. Secondo il suo assunto, i beneficiari del trust “erano i creditori di .. Sas a una certa data: oggi il curatore impersona quelle posizioni beneficiarie/creditorie perché solo chi si è insinuato al fallimento può vantare -secondo la Lex Fori– la qualità di creditore e l’esercizio delle ragioni creditorie è demandato –sempre secondo la legge interna italiana- al curatore”. 5) L’assunto non è condivisibile. In realtà, i beneficiari del trust non insinuati al passivo fallimentare vantano, ancora all’attualità, il diritto prevalente di ottenere dal trustee l’attuazione del “compito di alienare i beni in trust per pagare il debito residuo”, che include i loro crediti. Essi sono, pertanto, ancora beneficiari, in quanto tali portatori di un interesse non rappresentato dal fallimento, ma anzi in conflitto. Gli interessi del ceto creditorio che il curatore rappresenta, quindi, non “esauriscono il complesso degli interessi economici sui beni vincolati”. 6) Ne consegue che il fallimento attore non è legittimato alla proposizione della suddetta domanda”.
[29] Il parere
pro veritate è a firma di M Lupoi, ed è pubblicato, senza alcun riferimento ai nomi delle parti, in T&AF, 2025, 928,
Parere sulla liquidazione controllata in materia di trust liquidatorio.[30] Cass. n. 10105/2014 cit.
[31] È un principio generale di diritto dei
trust, l’obbligo del
trustee di dichiarare la cessazione del
trust quando il fondo sia rimasto del tutto privo di beni.
[32] Così M Lupoi nel parere
pro veritate.[33] Il Tribunale richiama in proposito la pronuncia Cass. 23 dicembre 2024, n. 34075 cit.
[34] Esiste un precedente relativo ad un caso nel quale si pensò di istituire un
trust liquidatorio alternativo alla liquidazione controllata ma il
trust venne ritenuto inammissibile per carenza di elementi minimi quali la individuazione della legge regolatrice: Trib. Ragusa 22 novembre 2013, in
rivista-trust.it.[35] A Tonelli,
Il trustee sovraindebitato” in
Dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2025 e “
Il trustee sovraindebitato” in T & AF, 2025, 772.
[36] Sul punto si rinvia a A. Tonelli
, Le possibili soluzioni a disposizione del curatore rispetto al trust istituito dal disponente fallito in proprio, in
Dirittodellacrisi.it, 29 novembre 2023.
[37] A parere di chi scrive, probabilmente il curatore del fallimento, attore nella causa modenese che ha dato origine alla sentenza del 2023, ha mal posto la domanda, avendo potuto perseguire la strada diversa ipotizzata da M Atzori,
Riflessioni sui trust liquidatori cit. Sul punto si rinvia A Tonelli
, Le possibili soluzioni a disposizione del curatore rispetto al trust istituito dal disponente fallito in proprio, in
Dirittodellacrisi.it, 29 novembre 2023, di commento alla sentenza del Tribunale di Modena 26 aprile 2023.
[38] A. Mariani,
Trust liquidatorio e codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, in T&AF, 2025, 3, 367.
[39] G. Fanticini,
Le prelazioni ex lege nel trust liquidatorio, X Congresso Nazionale dell’Associazione il
Trust in Italia, Firenze 21-22 novembre 2025.
[40] A Mariani,
Trust liquidatorio e codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, cit.
[41] G. Fanticini,
Le prelazioni ex lege nel trust liquidatorio, cit.
[42] Cass. n. 10105/2014 cit.
[43] Nella relazione vengono richiamate Cass. 8 giugno 2012 n. 9373, per la parte in cui afferma che: “
Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art.160, secondo comma, legge fall. (nel testo sostituito dall'art.2 del d.l.n.35 del 2005, conv. In legge n.80 del 2005) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato” e la Cass. 17 maggio 2019, n, 13391 che afferma: “
in tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.