Loading…

Trib. Lecce, 19 marzo 2026, Est. De Pasquale

COMPOSIZIONE NEGOZIATA - Misure cautelari ex art. 19 CCII - Contratto di factoring - Strumentalità - Proporzionalità - Temporaneità - Fumus bonis iurisPericulum in mora - Crediti futuri - Par condicio creditorum - Esperto indipendente - Natura non contenziosa.

Postilla a cura di Giulio Pagliai , Avvocato in Firenze

Visualizza il provvedimento
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, il tribunale può disporre – ai sensi dell’art. 19, comma 1, CCII – la sospensione dell’esecuzione di un contratto di factoring limitatamente ai crediti futuri, derivanti da prestazioni rese successivamente all’accesso allo strumento, quando la prosecuzione del rapporto determini un drenaggio di liquidità pregiudizievole per la par condicio creditorum e per il piano di risanamento e purché ricorrano i requisiti della strumentalità, proporzionalità e temporaneità della misura.
Riproduzione riservata

art. 2, lett. q), CCII 
art. 18 CCII 
art. 19 CCII 
L. 21 febbraio 1991, n. 52

POSTILLA

Sospensione del contratto di factoring nella composizione negoziata: strumentalità, proporzionalità e temporaneità come requisiti cumulativi della tutela cautelare ex art. 19 CCII

di Giulio Pagliai, Avvocato in Firenze

25 Maggio 2026

1. La questione giuridica 
L’ordinanza pone una questione di sicuro interesse sistematico: se e in che misura il tribunale possa, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, sospendere l’operatività di un contratto di factoring con riguardo ai soli crediti futuri, al fine di preservare la liquidità dell’impresa in risanamento senza incidere retroattivamente sui diritti già acquisiti dal factor
La risposta affermativa del Tribunale di Lecce – la prima, per quanto consta, che affronta in modo analitico i presupposti e i limiti di tale misura – è ricavata dall’art. 19 CCII, interpretato in senso funzionale alla conservazione del valore aziendale e al buon esito delle trattative. 
Sul piano operativo, la misura si articola in un ordine rivolto ai debitori ceduti di effettuare i pagamenti relativi alle fatture future direttamente in favore dell’impresa cedente, fino alla conclusione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive, realizzando così una forma di reindirizzamento dei flussi di cassa compatibile con la struttura negoziale del factoring.

2. I requisiti cumulativi della misura cautelare: strumentalità, proporzionalità, temporaneità 
L’art. 19, co. 1, CCII, attribuendo al tribunale il potere di adottare misure cautelari idonee ad assicurare il buon esito delle trattative e a preservare il valore aziendale, costituisce lo strumento con cui il Legislatore ha inteso coniugare il principio dell’autonomia privata, che governa le trattative tra il debitore e i creditori, con la possibilità di un intervento giudiziale funzionalmente limitato al sostegno del percorso di risanamento. 
La norma non contiene una elencazione tassativa delle misure adottabili, limitandosi a richiederne la idoneità rispetto alle finalità indicate. 
Il Tribunale leccese interpreta questa latitudine richiedendo - in modo esplicito e articolato - che la misura soddisfi tre requisiti distinti e cumulativi: la strumentalità, nel senso che essa deve essere funzionalmente orientata a preservare il valore aziendale e ad assicurare il buon esito delle trattative; la proporzionalità, in quanto il sacrificio imposto al creditore destinatario della misura deve essere commisurato all’effettiva entità del rischio per il risanamento, senza determinare un pregiudizio sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito; la temporaneità, poiché la misura è destinata a operare esclusivamente per la durata della composizione negoziata e cessa automaticamente al termine delle trattative o alla revoca o allo spirare del termine di durata delle misure protettive e cautelari. 
A questi tre requisiti si affiancano i presupposti classici del fumus boni iuris e del periculum in mora: non si tratta di un’applicazione meccanica dei parametri dell’art. 700 c.p.c., bensì di un adattamento funzionale degli stessi alla specificità del contesto concorsuale, nel quale l’interesse tutelato non è quello soggettivo del ricorrente in senso stretto, ma l’interesse collettivo al buon esito del risanamento e alla conservazione del valore aziendale. 

3. Il parere dell’esperto come elemento legittimante del fumus boni iuris
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il ruolo del parere dell’esperto indipendente nella verifica del fumus boni iuris
L’art. 19, comma 4, CCII impone che il tribunale, all’udienza, senta l’esperto e lo chiami a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative: si tratta dunque di un adempimento procedimentale normativamente obbligatorio, non di una scelta discrezionale del giudice. 
Il Tribunale leccese valorizza questo parere non solo come requisito formale ma come elemento orientante nella valutazione del fumus, attribuendogli una funzione sostanzialmente legittimante rispetto alle misure richieste. 
Tale impostazione è coerente con la lettera del comma 4, che correla il parere dell’esperto alla «funzionalità» delle misure – concetto che include sia la strumentalità rispetto alle trattative sia la ragionevolezza del sacrificio imposto al creditore. 

4. La par condicio creditorum come principio di equità sostanziale nella fase pre-concorsuale 
Sul piano della teoria generale del diritto concorsuale, l’ordinanza offre uno spunto rilevante in ordine all’operatività del principio di par condicio creditorum nella composizione negoziata. 
Il Tribunale non ne fa un’applicazione meccanica – che presupporrebbe l’apertura di una procedura concorsuale vera e propria, con cristallizzazione del passivo e sospensione automatica delle azioni esecutive – bensì lo eleva a principio di equità sostanziale capace di orientare l’esercizio del potere cautelare e, più in generale, la gestione della crisi già nella fase pre-concorsuale, al fine di evitare che singoli creditori si avvantaggino a danno della collettività dei creditori nel corso delle trattative. 
In questa prospettiva, il drenaggio sistematico di risorse verso un unico creditore nel corso delle trattative non è una mera vicenda contrattuale, ma un fatto idoneo a pregiudicare – oltre che la continuità operativa e il percorso di risanamento - la par condicio nella prospettiva della futura procedura e, dunque, un elemento costitutivo del periculum in mora rilevante ai fini dell’art. 19 CCII. 

5. La delimitazione ai crediti futuri come applicazione del principio di proporzionalità 
La circoscrizione della limitazione ai soli crediti non ancora sorti al momento dell’accesso alla composizione negoziata costituisce la declinazione concreta del principio di proporzionalità. 
Il ragionamento del giudice è giuridicamente rigoroso: i crediti già ceduti e maturati anteriormente sono entrati nel patrimonio del factor per effetto della cessione ex L. n. 52/1991 e costituiscono diritti acquisiti sui quali la misura cautelare non può incidere senza violare il canone di proporzionalità; i crediti futuri, invece, non essendo ancora sorti, rimangono nella disponibilità giuridica dell’impresa debitrice, sicché impedirne la captazione da parte del factor non altera posizioni patrimoniali consolidate ma soltanto evita il formarsi di una situazione pregiudizievole non ancora irreversibile. 
Questa distinzione, apparentemente tecnica, ha un valore sistematico rilevante: essa dimostra ancora una volta che la misura cautelare ex art. 19 CCII non può operare retroattivamente sui rapporti pregressi, ma si proietta esclusivamente sul futuro, in coerenza con la sua natura interinale e strumentale. 
Sul piano applicativo, i “crediti futuri” sospesi sono identificabili con le fatture derivanti da prestazioni di beni e servizi rese dopo la nomina dell’esperto indipendente: il dies a quo coincide dunque con l’ingresso nella procedura, e non con la mera presentazione dell’istanza, garantendo così la certezza dell’arco temporale coperto dalla misura e la sua effettiva corrispondenza con la fase negoziale in corso. 

6. La natura gestoria dei provvedimenti ex artt. 18-19 CCII e le implicazioni processuali 
La qualificazione del procedimento come avente natura gestoria e non contenziosa – con conseguente esclusione di qualsiasi pronuncia sulle spese per assenza di soccombenza – merita una verifica alla luce del dato normativo. 
L’art. 19, comma 7, CCII stabilisce che i procedimenti si svolgono nella forma prevista dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c. e che contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Il rinvio al rito cautelare uniforme esclude che si tratti di un procedimento di mera amministrazione: il reclamo è lo strumento impugnatorio tipico della tutela cautelare contenziosa e presuppone che il provvedimento incida su posizioni soggettive rilevanti. 
La posizione del Tribunale leccese – che nega la soccombenza e la pronuncia sulle spese – è invece sostenibile sul piano della finalità funzionale: il procedimento ex art. 19 CCII non mira all’accertamento definitivo di un diritto controverso tra le parti, ma alla gestione provvisoria di una situazione di crisi nell’interesse della massa. 
Ne consegue che il modello del cautelare uniforme si applica quanto al rito (forma della domanda, udienza, ordinanza, reclamo ex art. 669 terdecies), ma con adattamenti funzionali che escludono le conseguenze tipicamente connesse alla soccombenza in senso processuale. 

7. Rilievo sistematico e questioni aperte 
L’ordinanza si segnala, dunque, per tre acquisizioni di rilievo sistematico. 
In primo luogo, l’individuazione esplicita dei requisiti cumulativi di strumentalità, proporzionalità e temporaneità come parametri di ammissibilità delle misure ex art. 19 CCII, integrandosi con il dato normativo del comma 6 che già prevede la revoca per sproporzione. 
In secondo luogo, la valorizzazione del parere obbligatorio dell’esperto – previsto dall’art. 19, comma 4, CCII – come elemento sostanzialmente orientante del fumus, al di là della sua funzione formale di adempimento procedimentale. 
In terzo luogo, la soluzione in materia di spese, che – pur in un procedimento formalmente soggetto al rito cautelare uniforme degli artt. 669 bis ss. c.p.c. e al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – esclude la soccombenza in ragione della finalità gestoria e non accertativa del provvedimento. Quest’ultimo punto è destinato a generare ulteriore dibattito, data la tensione con il modello processuale di riferimento che il legislatore ha espressamente richiamato. 
Vi è, infine, un quarto profilo di interesse sistematico che emerge dal contesto operativo in cui si colloca la pronuncia. Nella prassi del mercato, l’accesso alla composizione negoziata produce l’effetto inverso rispetto a quello oggetto dell’ordinanza: sono ordinariamente gli operatori di factoring a revocare o congelare i plafond per lo smobilizzo crediti precedentemente concessi, e l’impresa debitrice che ne richiede il ripristino. L’ordinanza leccese si pone in una prospettiva opposta: qui è l’impresa a domandare la sospensione delle cessioni future, al fine di recuperare la gestione diretta dei flussi di cassa. Questo capovolgimento dello scenario tipico conferma che l’art. 19 CCII è uno strumento duttile, idoneo a rispondere a situazioni di crisi strutturalmente eterogenee, e che il suo perimetro applicativo non è predeterminato da assunti di parte bensì dalla concreta funzionalità della misura rispetto al risanamento. 

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02