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Trib. Lagonegro, 2 febbraio 2023, Est. Trotta

CONCORDATO SEMPLIFICATO – Misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII – Operatività – Conseguente sospensione a cura del giudice dell’esecuzione.

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In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ancorché non espressamente richiamate, sono suscettibili di operare le misure protettive ex art. 54, comma 2, primo periodo, CCII,  con la conseguenza che qualora sia disposto il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive il giudice dell'esecuzione correttamente provvede a sospendere il processo esecutivo con una mera presa d’atto di un effetto sospensivo aliunde determinatosi.
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art. 6 D.L. n. 118/2021
art. 25 sexies CCII
art. 54, comma 2, CCII