di Francesco Sbraletta, Academic Fellow Bocconi University
Abstract
Il contributo esamina il decreto del Tribunale di Ivrea del 25 maggio 2026, reso nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, con il quale sono state prorogate le misure protettive e sono state concesse misure cautelari atipiche di natura accertativa in relazione ai presupposti per il rilascio del DURC e del DURF. La nota ricostruisce la decisione in chiave prudente, evitando di attribuirle una portata generalizzante, e ne individua i presupposti applicativi: strumentalità rispetto alle trattative, temporaneità, proporzionalità, parere favorevole dell’esperto e indispensabilità dei documenti ai fini della continuità. Viene altresì distinto il piano previdenziale da quello fiscale, con specifico riferimento all’art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997 e ai riflessi sugli appalti. L’analisi si confronta infine con i contro-limiti della soluzione: tutela della par condicio, affidamento delle pubbliche amministrazioni e delle controparti, concorrenza nel mercato degli appalti e rischio di uso opportunistico della composizione negoziata.
Sommario
1. Introduzione: il caso e la questione giuridica
2. Misure protettive, misure cautelari e provvedimenti accertativi
3. Il confine tra accertamento interinale e ordine di facere all’amministrazione
4. Il DURC: regolarità previdenziale, continuità e trattamento del creditore pubblico
5. Il DURF tra art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997, soglie ostative e rapporti di appalto
6. I contro-limiti
7. Il test applicativo della misura cautelare accertativa
8. Conclusioni.
1. Introduzione: il caso e la questione giuridica
Il decreto del Tribunale di Ivrea del 25 maggio 2026 affronta un tema di rilievo pratico nella composizione negoziata della crisi: la possibilità che, accanto alla proroga delle misure protettive, il tribunale adotti provvedimenti cautelari atipici di contenuto accertativo, funzionali al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva e della certificazione di regolarità fiscale comunemente indicata come DURF.
La questione si colloca in un punto di frizione tra diritto della crisi, diritto amministrativo, disciplina previdenziale e regole fiscali applicabili nei rapporti di appalto. L’impresa che accede alla composizione negoziata può trovarsi in una condizione paradossale: proprio i debiti contributivi o tributari che costituiscono oggetto delle trattative impediscono il rilascio dei documenti necessari a operare sul mercato, incassare corrispettivi, partecipare a commesse o mantenere rapporti con controparti pubbliche e private qualificate. In assenza di tali documenti, la continuità aziendale prevista dal piano rischia di restare una mera ipotesi contabile, priva delle condizioni operative per generare i flussi destinati al risanamento.
Il provvedimento in commento non deve tuttavia essere letto come una soluzione di portata automaticamente espansiva. La decisione si muove su un terreno ancora sensibile, nel quale l’esigenza di preservare l’utilità della composizione negoziata deve essere coordinata con limiti non eludibili: la competenza dell’amministrazione al rilascio dei documenti, la tutela dell’affidamento dei terzi sulla regolarità dell’impresa, la par condicio creditorum, la concorrenza negli appalti e la temporaneità propria delle misure protettive e cautelari.
La nota intende quindi ricostruire il decreto non come approdo definitivo, ma come applicazione rigorosamente condizionata di una tutela cautelare accertativa. La sua praticabilità dipende dalla capacità del giudice di mantenere distinta la verifica interinale dei presupposti dalla conformazione sostanziale dell’attività amministrativa e di evitare che la composizione negoziata si trasformi in uno strumento di neutralizzazione generalizzata delle regole pubblicistiche in materia contributiva e fiscale.
2. Misure protettive, misure cautelari e provvedimenti accertativi: una distinzione necessaria
Una prima precisazione riguarda la distinzione tra misure protettive, misure cautelari e provvedimenti accertativi incidenti su requisiti amministrativi. La comune finalizzazione al buon esito delle trattative non consente di sovrapporre istituti diversi per struttura, presupposti ed effetti.
Le misure protettive, disciplinate dagli artt. 18 e 19 CCII, sono dirette a impedire che iniziative individuali dei creditori compromettano il percorso negoziale. Esse operano principalmente sul versante della protezione del patrimonio e dello spazio negoziale, limitando temporaneamente le azioni esecutive e cautelari e preservando la possibilità di condurre a termine le trattative. La loro funzione non è quella di attribuire all’imprenditore un beneficio premiale, bensì di evitare che la frammentazione delle iniziative individuali distrugga valore prima che il risanamento sia stato verificato.
Le misure cautelari hanno un perimetro diverso. L’art. 19 CCII consente al tribunale di adottare i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative, in presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La loro atipicità non equivale a illimitatezza: essa richiede un controllo rigoroso di necessità, proporzionalità, adeguatezza e durata.
Quando la misura cautelare incide, anche solo indirettamente, su requisiti amministrativi o documentali, il controllo deve farsi ancora più stringente. Il tribunale non può sostituirsi all’ente previdenziale o all’amministrazione finanziaria nella materiale emissione del DURC o del DURF, né può trasformare il procedimento di composizione negoziata in una sede ordinaria di accertamento della regolarità contributiva o fiscale. Può, semmai, verificare in via interinale che, nel perimetro del procedimento e per la durata strettamente necessaria alle trattative, sussistano condizioni tali da impedire che il diniego documentale determini il fallimento immediato del percorso di risanamento.
La distinzione è decisiva anche sul piano sistematico. Le misure protettive arrestano o contengono le aggressioni dei creditori; le misure cautelari assicurano l’utilità concreta delle trattative; il provvedimento amministrativo di rilascio del documento resta invece espressione della funzione propria dell’ente competente. La misura accertativa è ammissibile solo se non cancella questa tripartizione.
3. Il confine tra accertamento interinale e ordine di facere all’amministrazione
Il profilo più delicato del decreto riguarda il confine tra accertamento interinale e ordine di facere rivolto all’amministrazione. La giurisprudenza di merito formatasi in materia di DURC ha evidenziato come non sia ammissibile una misura cautelare che imponga direttamente all’INPS il rilascio del documento, mentre può ritenersi praticabile una misura di accertamento dei presupposti, temporalmente circoscritta e funzionale alla composizione negoziata.
L’accertamento resta effettivamente tale quando conserva quattro caratteristiche. In primo luogo, deve essere interinale: non definisce in via stabile la regolarità dell’impresa, ma opera nel procedimento di composizione negoziata e per il tempo necessario alla conduzione delle trattative. In secondo luogo, deve essere strumentale: il documento deve risultare indispensabile rispetto a incassi, commesse, gare, rapporti contrattuali o flussi previsti dal piano. In terzo luogo, deve essere proporzionato: il sacrificio imposto all’interesse pubblico e all’affidamento dei terzi deve essere giustificato da un vantaggio concreto per la continuità e per il miglior soddisfacimento dei creditori. In quarto luogo, deve essere non sostitutivo: la materiale emissione del documento e la verifica amministrativa dei requisiti rimangono in capo all’ente competente.
Se uno di tali requisiti viene meno, la misura rischia di mutare natura. Essa non sarebbe più un accertamento funzionale al buon esito delle trattative, ma un ordine sostanziale di conformazione dell’attività amministrativa. È proprio questo il punto che impone una lettura prudente del decreto di Ivrea. La sua rilevanza non consiste nell’avere autorizzato un superamento generalizzato delle irregolarità contributive o fiscali, bensì nell’avere individuato una tecnica processuale che, in presenza di circostanze puntuali, consente di evitare che l’irregolarità oggetto del risanamento impedisca la stessa attuazione del risanamento.
La misura cautelare accertativa deve dunque rimanere una tutela di collegamento tra piano, trattative e continuità. Essa non può diventare una certificazione sostitutiva, né una sanatoria provvisoria di qualunque posizione debitoria. È ammissibile solo quando il giudice verifichi che il diniego documentale produrrebbe un pregiudizio immediato, irreversibile e non altrimenti neutralizzabile sulla prosecuzione delle trattative.
4. Il DURC: regolarità previdenziale, continuità e trattamento del creditore pubblico
Il DURC attesta la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e costituisce, in molte attività economiche, un requisito operativo essenziale. La sua mancanza può impedire la partecipazione a procedure di affidamento, la stipula di contratti, il pagamento di corrispettivi e la permanenza dell’impresa in determinati segmenti del mercato.
Nella composizione negoziata, il problema non è meramente formale. Se l’impresa ha maturato debiti previdenziali, ma il piano prevede il loro trattamento, la rateazione o persino il pagamento integrale, il diniego automatico del DURC può impedire la generazione della liquidità necessaria a rispettare proprio quel piano. Si determina così una tensione tra la funzione di garanzia del documento e la finalità conservativa della continuità aziendale.
Il decreto di Ivrea valorizza, secondo quanto emerge dal provvedimento, il collegamento tra il trattamento del creditore previdenziale e la possibilità di acquisire o mantenere flussi di cassa. Laddove il debito contributivo sia oggetto di una proposta seria, verificabile e coerente con le previsioni del piano, la misura cautelare accertativa può assumere la funzione di evitare che l’irregolarità pregressa si traduca in un ostacolo assoluto alla prosecuzione dell’attività.
Anche in questo caso, però, occorre evitare automatismi. Il DURC non può essere considerato un documento meramente strumentale all’impresa, poiché tutela interessi pubblici connessi alla regolarità dei versamenti e alla concorrenza tra operatori. La misura accertativa potrà quindi essere giustificata soltanto quando il giudice disponga di elementi concreti: piano aggiornato, trattamento credibile del debito previdenziale, parere dell’esperto, assenza di un uso dilatorio della procedura e dimostrazione dell’indispensabilità del documento rispetto alla continuità.
La posizione del creditore previdenziale deve essere tenuta distinta da quella dell’amministrazione finanziaria. Nel DURC viene in rilievo la regolarità contributiva rispetto a obblighi previdenziali e assicurativi; nel DURF, invece, il baricentro si sposta sulla disciplina fiscale dei rapporti di appalto e sui requisiti previsti dall’art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997. La diversità dei presupposti impone una motivazione separata, non essendo sufficiente affermare, in modo unitario, che entrambi i documenti servono alla continuità aziendale.
5. Il DURF tra art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997, soglie ostative e rapporti di appalto
La parte relativa al DURF richiede una specifica puntualizzazione. La certificazione di regolarità fiscale di cui all’art. 17 bis, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 241/1997 si inserisce nella disciplina delle ritenute e delle compensazioni negli appalti e subappalti. Essa consente all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, in presenza dei requisiti normativamente previsti, di sottrarsi agli specifici obblighi di trasmissione delle deleghe di pagamento e ai correlati controlli gravanti sul committente.
Il DURF non è quindi perfettamente sovrapponibile al DURC. Non attesta una generica “regolarità fiscale” dell’impresa in ogni ambito, ma la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 17 bis, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997, tra i quali assumono rilievo l’anzianità di attività, la corretta presentazione delle dichiarazioni, un determinato rapporto tra versamenti registrati nel conto fiscale e ricavi o compensi e l’assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione oltre la soglia prevista, salvo che vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione non decaduti.
La soglia ostativa dei debiti affidati all’agente della riscossione assume, nella crisi d’impresa, un rilievo problematico. Debiti tributari superiori alla soglia possono essere proprio la ragione dell’accesso alla composizione negoziata e l’oggetto della proposta di trattamento rivolta al creditore pubblico. Se il mancato rilascio della certificazione impedisce l’incasso di corrispettivi o la prosecuzione di rapporti di appalto, l’irregolarità fiscale finisce per precludere la generazione dei flussi necessari anche al soddisfacimento dell’Erario.
Da ciò non deriva, tuttavia, che l’accesso alla composizione negoziata renda automaticamente irrilevanti le soglie ostative del DURF. Il punto è diverso: il tribunale può verificare, in via cautelare e nei limiti del procedimento, se l’irregolarità fiscale pregressa sia oggetto di un percorso di trattamento serio e se il mancato rilascio della certificazione determini un pregiudizio immediato al buon esito delle trattative. La misura accertativa non cancella la disciplina fiscale; ne sospende, entro limiti circoscritti e motivati, l’effetto paralizzante quando esso risulti incompatibile con la funzione della composizione negoziata.
Il decreto di Ivrea si collega, sotto questo profilo, a un precedente del Tribunale di Milano del 5 dicembre 2025, richiamato nel provvedimento, nel quale è stata valorizzata l’analogia funzionale con la misura cautelare in materia di DURC. Anche tale passaggio deve essere maneggiato con cautela: l’analogia non riguarda l’identità dei presupposti, ma la comune esigenza di evitare che un requisito documentale, concepito per garantire affidabilità e correttezza nei rapporti economici, produca nella fase di crisi regolata un effetto espulsivo sproporzionato.
Nei rapporti di appalto, poi, il DURF incide anche sull’affidamento del committente e sulla posizione delle altre imprese concorrenti. Per tale ragione, la motivazione del provvedimento cautelare dovrebbe indicare con precisione quali contratti o pagamenti siano condizionati dalla certificazione, quale importo di liquidità sia destinato a essere generato, in quale misura tali flussi siano contemplati nel piano e quale trattamento sia previsto per il creditore fiscale. Solo questa verifica evita che la misura si traduca in un vantaggio competitivo non giustificato rispetto agli operatori regolari.
6. I contro-limiti: par condicio, affidamento delle controparti e concorrenza
La soluzione accolta dal decreto non può essere valutata senza considerare i suoi contro-limiti. Il primo è rappresentato dalla tutela della par condicio creditorum. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso stretto, ma l’intervento giudiziale che incide sui rapporti con i creditori pubblici non può alterare in modo ingiustificato le aspettative degli altri creditori. La misura è legittima solo se funzionale alla conservazione o all’incremento del valore destinato alla massa, non se produce un vantaggio selettivo privo di ricadute sul piano.
Il secondo limite riguarda l’affidamento delle pubbliche amministrazioni e delle controparti contrattuali. DURC e DURF svolgono una funzione di garanzia informativa: segnalano che l’impresa possiede, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, determinati requisiti di regolarità. Un accertamento interinale reso nel contesto della composizione negoziata deve quindi essere trasparente nella sua portata temporale e funzionale. Non dovrebbe generare l’apparenza di una regolarità piena, definitiva e svincolata dal percorso di risanamento.
Il terzo limite attiene alla concorrenza negli appalti. L’impresa in crisi non può ottenere, attraverso la misura cautelare, una posizione di favore rispetto a operatori che rispettano ordinariamente gli obblighi contributivi e fiscali. La misura è ammissibile solo quando sia necessaria a preservare un percorso di risanamento serio e quando il beneficio competitivo sia giustificato dalla prospettiva di conservazione del valore, dell’occupazione, dei contratti e del miglior soddisfacimento dei creditori.
Il quarto limite concerne il rischio di impiego opportunistico della composizione negoziata. L’accesso allo strumento non può diventare una tecnica per ottenere documenti altrimenti non rilasciabili, procrastinando il pagamento di debiti pubblici senza un piano credibile. Il ruolo dell’esperto, la completezza del piano, la coerenza dei flussi e la condotta collaborativa dell’imprenditore costituiscono presidi essenziali contro tale rischio.
Il quinto limite è temporale. Le misure protettive e cautelari hanno una durata circoscritta e non possono essere utilizzate per eludere i limiti massimi previsti dal CCII. L’accertamento relativo a DURC e DURF deve seguire la stessa logica: esso è ammissibile nella misura in cui accompagni il tempo delle trattative e perda efficacia al venir meno dei presupposti che lo giustificano.
7. Il test applicativo della misura cautelare accertativa
Dalla decisione in commento può ricavarsi un test applicativo articolato, utile a delimitare l’uso futuro della misura. Il primo passaggio è la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Non è richiesta la certezza dell’esito positivo, ma una plausibilità qualificata, fondata su dati economici aggiornati, continuità dei rapporti commerciali, sostenibilità dei flussi e confronto comparativo con lo scenario liquidatorio.
Il secondo passaggio riguarda l’effettività delle trattative. La misura non può essere concessa in presenza di un percorso meramente esplorativo o dilatorio. Occorrono interlocuzioni concrete con i creditori, un ruolo attivo dell’esperto e una prospettiva negoziale non manifestamente implausibile.
Il terzo passaggio è la prova dell’indispensabilità del documento. L’impresa deve indicare quali contratti, commesse, pagamenti o gare siano condizionati dal DURC o dal DURF, quale liquidità ne derivi e in che modo tale liquidità si inserisca nei flussi di piano. La mera utilità del documento non è sufficiente: occorre dimostrare che la sua mancanza pregiudicherebbe in modo significativo il buon esito delle trattative.
Il quarto passaggio è la distinzione tra debito previdenziale e debito fiscale. Per il DURC occorre valutare il trattamento del creditore previdenziale e la compatibilità della misura con la disciplina della regolarità contributiva. Per il DURF occorre verificare i requisiti dell’art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997, le soglie ostative, l’eventuale presenza di rateazioni o sospensioni e l’incidenza del documento sui rapporti di appalto.
Il quinto passaggio è la proporzionalità. Il giudice deve bilanciare l’interesse dell’impresa alla continuità con gli interessi pubblici e privati coinvolti: affidamento dei committenti, concorrenza, tutela dei creditori e corretto esercizio delle funzioni amministrative. La misura sarà tanto più giustificata quanto più risulti idonea a generare valore destinato al risanamento, e non soltanto a consentire una temporanea permanenza sul mercato.
Il sesto passaggio è la temporaneità. L’accertamento deve essere collegato alla durata delle misure protettive o, comunque, al segmento temporale necessario alla conduzione delle trattative. La motivazione dovrebbe escludere espressamente qualsiasi effetto definitivo o generalizzato, chiarendo che la misura opera in funzione del procedimento di composizione negoziata e resta subordinata alla permanenza dei presupposti.
8. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Ivrea del 25 maggio 2026 offre un contributo significativo al dibattito sulle misure cautelari nella composizione negoziata, ma la sua rilevanza va colta in termini misurati. La decisione non afferma un principio di generale irrilevanza delle irregolarità contributive o fiscali, né consente al tribunale di sostituirsi all’amministrazione nel rilascio di DURC e DURF. Essa individua piuttosto una possibile tecnica di tutela accertativa, rigorosamente interinale, quando la mancanza dei documenti rischi di rendere impossibile la prosecuzione dell’attività e, con essa, il buon esito delle trattative.
Il valore della decisione risiede nell’avere posto in relazione continuità aziendale, documentazione amministrativa e generazione dei flussi. La composizione negoziata non può funzionare se l’impresa resta formalmente protetta ma operativamente paralizzata. Allo stesso tempo, la protezione non può spingersi fino a eludere stabilmente le regole poste a tutela dell’Erario, degli enti previdenziali, delle pubbliche amministrazioni e del mercato.
La misura cautelare accertativa deve quindi essere considerata uno strumento eccezionale e condizionato. Essa è giustificata quando il piano sia serio, le trattative effettive, il parere dell’esperto favorevole, il documento indispensabile e il vantaggio atteso destinato a riflettersi sul miglior soddisfacimento dei creditori. In assenza di tali condizioni, il rischio è che la composizione negoziata venga utilizzata come sede impropria di sospensione delle regole contributive e fiscali.
La soluzione accolta dal Tribunale di Ivrea appare, in definitiva, condivisibile nella misura in cui resta fedele alla sua natura cautelare: temporanea, proporzionata, funzionale e non sostitutiva. Il futuro sviluppo della prassi dovrà preservare questo equilibrio, evitando sia una lettura riduttiva che paralizzi la continuità aziendale, sia una lettura eccessivamente estensiva che comprometta l’affidamento dei terzi e la certezza delle regole pubblicistiche.