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Trib. Genova, 25 luglio 2023, Linee guida

Linee guida sull’accesso alle banche dati art. 492 bis c.p.c.

Il Tribunale, considerato che in forza di convenzione stipulata tra l’Amministrazione Giudiziaria e le Amministrazioni che gestiscono banche date informatiche contenenti dati patrimoniali rilevanti per la ricerca telematica del beni da pignorare, si è realizzato il definitivo trasferimento delle competenze per tali ricerche all’Ufficio NEP, incarica la Cancelleria di segnalare ai ricorrenti che non saranno più ricevuti e lavorati i ricorsi per autorizzazione all’accesso alle banche dati, per i quali gli interessati dovranno rivolgersi, in futuro, alla competente struttura organizzativa individuata dal D.Lgs. n. 149/2022.
Precisa, inoltre, che saranno invece normalmente lavorati dal Tribunale i ricorsi provenienti dalle procedure concorsuali (art. 155 sexies disp. attuaz. c.p.c.) e di sovraindebitamento (art. 15.10 L. n. 3/2012), da sottoporre al Giudice designato nella singola vicenda; nonché i ricorsi che presentino i caratteri di eccezionale urgenza.
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