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Trib. Genova, 13 marzo 2023, Est. Tabacchi

COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Termine per la conferma – Perentorietà – Possibilità di fissazione comunque dell’udienza per la decisione sulla richiesta di misure protettive – Sussistenza – Conseguenze.

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Il termine fissato dall’art. 19 CCII per il deposito in Tribunale del ricorso per la conferma delle misure richieste con l’istanza di nomina dell’esperto è da qualificarsi perentorio, stante la sanzione dell’inefficacia delle misure prevista dalla stessa disposizione in caso di inutile decorso del termine medesimo.
Ragioni di economia processuale, tenuto conto della possibilità, prevista dal V capoverso del medesimo comma 3 dell’art. 19, di riproporre la domanda di conferma delle misure protettive, inducono a ritenere tuttavia possibile, senza imporre l’iscrizione di un nuovo procedimento, accogliere la eventuale domanda subordinata di fissazione dell’udienza per la concessione di misure protettive, la cui efficacia non potrà che decorrere ex nunc dal momento in cui esse dovessero essere concesse in accoglimento della nuova domanda.
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art. 19 CCII