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Trib. Como, 27 ottobre 2022, Pres. Parlati, Est. Previte

CONCORDATO SEMPLIFICATO – Iter liquidatorio – Necessità di applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale e del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione inteso in senso assoluto – Sussistenza.

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In tema di concordato semplificato, l’iter liquidatorio deve essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, dato il rinvio normativo alle disposizioni che regolano le vendite in sede fallimentare (ora liquidazione giudiziale). Parimenti il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione è da intendersi in senso assoluto e non relativo.
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art. 18 D.L. n. 118/2021
art. 19 D.L. n. 118/2021
artt. da 105 a 108 ter L. Fall. 
art. 182 L. Fall.