di Corrado Ferriani, Dottore commercialista in Milano
Abstract
Il contributo annota il decreto del 3 luglio 2026 con cui il Tribunale di Aosta ha dichiarato inammissibile la domanda di misure cautelari ex art. 18 CCII proposta, dopo l'esaurimento del termine massimo delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII, al solo fine di conservare gli effetti inibitori ormai cessati. Si esamina il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'inderogabilità del termine e i confini della residua ammissibilità di misure cautelari autenticamente autonome.
The paper annotates the decree of 3 July 2026 by which the Court of Aosta dismissed as inadmissible a request for precautionary measures under art. 18 of the Italian Insolvency Code, filed after the maximum duration of protective measures under art. 19(5) had expired, solely in order to preserve inhibitory effects that had already lapsed. It examines the primacy-of-substance test, the mandatory nature of the time-limit and the residual admissibility of genuinely autonomous precautionary measures.
Sommario:
1. Introduzione
2. La cornice normativa: misure protettive e misure cautelari
3. Il termine di duecentoquaranta giorni: natura inderogabile e ratio
4. La qualificazione per effetti: la prevalenza della sostanza sulla forma
5. La tesi dell'autonomia funzionale e le ragioni del suo superamento
6. La conformità alla disciplina eurounitaria e alla logica di sistema
7. Il ruolo dell'esperto e l'assorbenza dell'inammissibilità
8. Conclusioni.
1. Introduzione
Il decreto del Tribunale di Aosta del 3 luglio 2026 affronta una questione di crescente rilievo pratico nella composizione negoziata della crisi: se, esaurito il termine massimo di duecentoquaranta giorni delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII, sia consentito ottenere, mediante la richiesta di misure cautelari ex art. 18 CCII, la conservazione degli effetti inibitori ormai cessati. La pronuncia risponde in senso negativo, dichiarando inammissibile la domanda in ragione della coincidenza integrale, ammessa dalla stessa ricorrente, tra il contenuto della misura cautelare invocata e quello delle misure protettive esaurite.
Lo scritto si propone di illustrare l'impianto argomentativo del decreto e di verificarne la tenuta sistematica, muovendo dal rapporto tra i due istituti, per poi soffermarsi sulla natura del termine massimo, sul criterio di qualificazione per effetti adottato dal giudice e sui confini fisiologici del principio affermato. Si anticipa che la soluzione appare condivisibile, sia per la sua coerenza interna sia per la sua conformità alla disciplina eurounitaria di derivazione, pur lasciando impregiudicata la sorte delle misure cautelari autenticamente autonome.
Giova premettere una sintesi della vicenda. La società ricorrente aveva presentato istanza di nomina dell'esperto in data 9 ottobre 2025, con contestuale richiesta di misure protettive, poi confermate e prorogate sino al 13 giugno 2026, data di raggiungimento del limite massimo di duecentoquaranta giorni. Esaurito tale periodo, ma restando pendente l'incarico dell'esperto, prorogato ai sensi dell'art. 17, comma 7, CCII, la società domandava misure cautelari dal contenuto coincidente con quello delle protettive cessate. Alcuni creditori eccepivano l'elusione del termine; il Tribunale accoglieva l'eccezione, compensando le spese in ragione della novità delle questioni.
2. La cornice normativa: misure protettive e misure cautelari
La composizione negoziata conosce due distinti presidi a tutela della continuità delle trattative. Le misure protettive, disciplinate dagli artt. 18 e 19 CCII, operano quale scudo tendenzialmente tipico e generalizzato: su richiesta dell'imprenditore, e a fronte della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le misure cautelari, evocate dall'art. 18, comma 1, CCII e contemplate dall'art. 19 in sede di conferma, presentano invece struttura atipica e contenuto modulabile, atteggiandosi a provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative.
La distinzione è, sul piano teorico, netta, e non è questa nota a volerla negare. Le misure protettive esprimono un effetto legale, ancorato alla pubblicità e conformato dalla legge nei presupposti e nella durata; le misure cautelari postulano una valutazione giudiziale di fumus boni iuris e periculum in mora e presuppongono una specifica strumentalità rispetto ad una concreta esigenza di conservazione. Il diverso atteggiarsi dei due istituti si coglie anche sul piano funzionale: le misure protettive assolvono ad una funzione di generale stabilizzazione delle trattative, congelando la situazione patrimoniale per un periodo predeterminato; le misure cautelari rispondono invece ad esigenze puntuali e specifiche, calibrate su un pericolo concreto e attuale che una singola iniziativa può arrecare al buon esito del risanamento.
Proprio su tale distinzione ha fatto leva la ricorrente, per sostenere che l'esaurimento del termine massimo delle misure protettive non precluderebbe l'accesso alle misure cautelari, istituto autonomo retto da presupposti propri. Sennonché l'alterità concettuale dei due strumenti, per quanto reale in astratto, non è sufficiente a legittimare l'impiego dell'uno per conseguire, esaurito il tempo dell'altro, il medesimo identico risultato pratico. Il decreto ha il pregio di riconoscere l'astratta distinzione e, al contempo, di coglierne il limite operativo: la distinzione tra istituti non è un salvacondotto per la reiterazione degli effetti. Il dato meramente nominalistico non può schermare una operazione che, nella sua concreta consistenza, si risolve nel prolungamento di uno scudo protettivo che la legge ha voluto temporalmente delimitato.
3. Il termine di duecentoquaranta giorni: natura inderogabile e ratio
Il fulcro del decreto, e il suo profilo più persuasivo, è la corretta qualificazione del termine massimo di durata delle misure protettive. L'art. 19, comma 5, CCII fissa in duecentoquaranta giorni il limite complessivo entro il quale le misure possono essere confermate e prorogate. Il Tribunale qualifica tale limite come inderogabile e ne individua la ratio nel punto di equilibrio tra due interessi contrapposti: quello del debitore alla conservazione delle condizioni necessarie per il perseguimento del risanamento e quello dei creditori a non subire compressioni indefinitamente protratte delle proprie prerogative. Si tratta di una lettura da condividere senza riserve: il termine non è un mero limite di efficacia del singolo provvedimento protettivo, ma esprime una scelta di bilanciamento tipizzata dal legislatore, insuscettibile di essere superata in via interpretativa o aggirata mediante artifici qualificatori.
La conclusione si impone in forza di plurimi argomenti. Sul piano letterale, il legislatore ha espressamente previsto un tetto temporale complessivo, e non un limite riferito al singolo atto: se la protezione potesse essere indefinitamente rinnovata sotto altra veste, la previsione di un massimo perderebbe ogni concreta efficacia precettiva. Sul piano teleologico, la temporaneità dello stay costituisce il contrappeso della compressione, altrimenti sine die, delle facoltà di autotutela e di soddisfacimento coattivo dei creditori: è la durata predeterminata a rendere costituzionalmente sostenibile il sacrificio imposto al ceto creditorio. Sul piano sistematico, infine, l'inderogabilità del termine si salda con la struttura stessa della composizione negoziata, procedura volontaria e stragiudiziale che trae la propria legittimazione proprio dalla temporaneità e reversibilità delle limitazioni che essa comporta.
Vi è di più. Il carattere inderogabile del limite risponde ad una precisa esigenza di certezza, tanto per il debitore quanto per i creditori. Questi ultimi, in particolare, devono poter fare affidamento sul fatto che, decorso il periodo massimo, riacquisteranno la piena disponibilità delle proprie azioni di tutela; diversamente, la composizione negoziata si tramuterebbe in una condizione di incertezza indefinita, nella quale il creditore non saprebbe mai se e quando potrà tornare ad agire sul patrimonio del debitore. Una simile prospettiva sarebbe non solo contraria alla lettera della norma, ma frustrerebbe la stessa logica di temporaneità che informa l'istituto, concepito come parentesi negoziale a termine e non come regime di sospensione permanente.
Ne consegue, correttamente, che il limite dei duecentoquaranta giorni non presidia soltanto le misure protettive nominativamente intese, ma segna il confine oltre il quale è vietata la reintroduzione, sotto qualsiasi veste processuale, di una tutela avente identico contenuto e identica funzione. Diversamente opinando, si perverrebbe all'inaccettabile risultato di attribuire al debitore un regime di sostanziale immunità dalle iniziative dei creditori non previsto da alcuna disposizione, e anzi radicalmente contrario alla scelta di bilanciamento operata dal legislatore. La questione non è se le misure cautelari siano, in sé, un istituto diverso dalle protettive - ciò è pacifico - ma se sia consentito impiegarle per ottenere, cessate le protettive, il medesimo effetto che la legge ha inteso circoscrivere entro un preciso limite temporale. E la risposta non può che essere negativa.
4. La qualificazione per effetti: la prevalenza della sostanza sulla forma
Il decreto costruisce l'inammissibilità attorno ad un criterio di qualificazione sostanzialistica di sicuro fondamento. La verifica dell'ammissibilità dell'istanza - osserva il Tribunale - deve essere compiuta avendo riguardo non alla denominazione formale della misura richiesta, bensì alla sua concreta funzione ed al risultato che essa è destinata a produrre nell'ordinamento. Se l'effetto perseguito coincide integralmente con quello proprio delle misure protettive già accordate e cessate, la domanda, ancorché formalmente qualificata come cautelare, tende in realtà ad ottenere il medesimo risultato pratico già assicurato dalle misure esaurite, così ponendosi in evidente ed insanabile frizione con l'assetto normativo. Il primato della sostanza sulla forma non è, qui, un espediente retorico, ma la traduzione di un principio cardine: l'ordinamento reagisce agli effetti reali degli atti, non alle etichette che le parti vi appongono.
Il criterio adottato non è affatto isolato nel diritto della crisi: esso riecheggia la costante attenzione dell'ordinamento verso l'abuso degli strumenti processuali, ossia verso l'impiego di istituti per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali sono predisposti. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, in materia concorsuale, che l'utilizzo di uno strumento non per la sua funzione tipica, ma al fine di conseguire un risultato che l'ordinamento ha inteso precludere, integra un abuso rilevabile in sede di ammissibilità, con violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale. La trasposizione di tale logica alla materia cautelare della composizione negoziata è del tutto coerente e, anzi, doverosa: la reiterazione di una protezione temporalmente esaurita, sotto etichetta diversa, costituisce l'esempio paradigmatico di esercizio distorto della facoltà di richiedere misure cautelari, perché volge uno strumento servente alle trattative al diverso scopo di perpetuare un vantaggio che la legge ha voluto temporalmente circoscritto.
La riconduzione della fattispecie alla categoria dell'abuso non è, del resto, una forzatura ricostruttiva, ma il naturale approdo di un'analisi funzionale. L'abuso, nella sua struttura, si connota proprio per la divaricazione tra la forma dell'atto e la finalità in concreto perseguita: il soggetto si avvale di uno strumento formalmente legittimo per conseguire un risultato che gli sarebbe altrimenti precluso. È esattamente ciò che accade quando, esaurito il termine delle protettive, si invochi la misura cautelare non per fronteggiare un pericolo specifico e attuale, ma per mantenere in vita, sotto mutata denominazione, lo stesso scudo generalizzato ormai venuto meno.
Né varrebbe obiettare che il criterio sostanzialistico rischierebbe di risolvere in via presuntiva ogni domanda cautelare successiva all'esaurimento delle protettive in una elusione del termine. Il decreto, in realtà, non afferma un divieto indiscriminato, ma àncora l'inammissibilità ad un dato specifico e verificato in concreto: la coincidenza integrale di contenuto e finalità, per di più ammessa dalla stessa ricorrente. Il discrimine, dunque, non è cronologico ma funzionale: ciò che è vietato non è proporre una cautela dopo il termine, ma proporre, dopo il termine, una cautela che altro non sia se non la protettiva scaduta ridenominata. Il ragionamento del Tribunale è, sotto questo profilo, misurato e tutt'altro che automatico, e lascia impregiudicata la sorte di eventuali misure realmente diverse.
5. La tesi dell'autonomia funzionale e le ragioni del suo superamento
La prospettazione difensiva poggiava sull'autonomia strutturale delle misure cautelari rispetto alle misure protettive: istituti distinti, con presupposti e funzioni differenti, sicché l'esaurimento del termine massimo delle seconde non potrebbe riverberarsi sulla concedibilità delle prime. All'argomento non può negarsi una qualche apparente coerenza sistematica: il dato testuale dell'art. 18, comma 1, CCII contempla le misure cautelari accanto alle protettive, senza sottoporle espressamente al medesimo tetto temporale, e la loro atipicità funzionale sembra postulare una valutazione caso per caso incentrata sull'attualità del periculum. Sennonché, ad un più attento esame, la tesi non regge, e il decreto la supera con argomenti convincenti.
Il Tribunale respinge la prospettazione valorizzando il rapporto di continuità funzionale tra le due misure nel caso concreto. Pur riconoscendo che, in linea generale, misure protettive e cautelari costituiscono istituti distinti, esso osserva che la domanda in esame non mira ad una tutela dal contenuto autonomo e ulteriore, ma si fonda esplicitamente sulla necessità di mantenere gli effetti di protezione già assicurati dalle misure scadute, riproducendone integralmente oggetto e finalità. È proprio tale rapporto di continuità a impedire di riconoscere alle misure cautelari, nella specie, una reale autonomia concettuale e giuridica rispetto a quelle protettive cui esse, in sostanza, mirano a subentrare. L'autonomia dell'istituto non è una qualità che la parte possa invocare in astratto, ma un predicato da verificare in concreto alla luce dell'effettiva funzione perseguita: e dove la funzione è la mera prosecuzione di un effetto esaurito, l'autonomia semplicemente non sussiste.
Si potrebbe replicare che le misure cautelari, esigendo un vaglio pieno di fumus e periculum che le protettive non richiedono, costituirebbero comunque un aliud rispetto a queste ultime, in quanto conseguibili solo a fronte di un accertamento giudiziale più penetrante. L'obiezione, tuttavia, non coglie nel segno. La diversità del regime cognitivo attiene al modo di concessione della tutela, non al suo contenuto e alla sua funzione; e sono questi ultimi - non le modalità procedimentali del rilascio - a costituire il parametro della verifica di ammissibilità. Ammettere che un più rigoroso vaglio istruttorio consenta di reintrodurre, oltre il termine, il medesimo effetto protettivo significherebbe trasformare la maggiore severità dei presupposti cautelari in un paradossale grimaldello per superare il limite legale: un esito che l'interprete non può avallare.
A ben vedere, la tesi dell'autonomia, portata alle sue estreme conseguenze, condurrebbe ad un risultato paradossale: quello di rendere il termine massimo delle misure protettive un limite meramente formale, agevolmente valicabile da qualunque debitore disposto a ridenominare la propria richiesta. Si finirebbe così per premiare l'abilità nella qualificazione dell'atto anziché la sussistenza dei presupposti sostanziali, con evidente tradimento della ratio legis. Una interpretazione la quale svuoti di significato un limite espressamente posto dal legislatore non può essere preferita a quella che, al contrario, ne preserva l'effettività: e tale è, per l'appunto, la lettura accolta dal Tribunale.
6. La conformità alla disciplina eurounitaria e alla logica di sistema
La lettura accolta dal Tribunale di Aosta si rivela, oltre che intrinsecamente coerente, pienamente conforme alla disciplina eurounitaria di derivazione. La direttiva Insolvency àncora la sospensione delle azioni esecutive individuali ad una durata massima, prevedendo che le proroghe non conducano ad un periodo complessivo eccedente un tetto predeterminato: la temporaneità dello stay è, dunque, elemento strutturale del quadro di ristrutturazione preventiva, e non variabile rimessa alla discrezionalità del giudice o all'iniziativa della parte. Consentire la perpetuazione degli effetti protettivi mediante misure cautelari significherebbe frustrare, sul piano applicativo, proprio quella scelta di temporaneità che la fonte sovranazionale ha inteso presidiare, riaprendo per via pretoria un varco che il legislatore, interno ed europeo, ha voluto chiudere.
La disciplina europea, del resto, non si limita a fissare un tetto temporale, ma lo circonda di cautele volte a garantire che la sospensione non si trasformi in uno strumento di indebita compressione delle ragioni creditorie: essa è concepita come misura eccezionale, temporanea e sottoposta a controllo, funzionale ad agevolare le trattative e non a paralizzare sine die le azioni dei creditori. La lettura del Tribunale di Aosta si colloca in piena sintonia con tale impostazione, perché impedisce che, attraverso l'espediente della riqualificazione, la protezione temporanea assurga a regime tendenzialmente perpetuo, in aperto contrasto con la logica di eccezionalità che permea l'intera disciplina eurounitaria della ristrutturazione preventiva.
Sul piano della logica di sistema, poi, la soluzione appare l'unica compatibile con la funzione della composizione negoziata quale sede di trattativa temporanea e reversibile. Ove il debitore, esaurito il tempo della protezione, intenda continuare a beneficiare di uno scudo sul patrimonio, l'ordinamento gli offre una via tipica e appropriata: l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, in seno al quale potrà nuovamente domandare misure protettive secondo la disciplina propria di quello strumento. La compressione operata dal decreto non lascia dunque il debitore privo di tutela, ma lo indirizza verso il canale che l'ordinamento ha all'uopo predisposto, evitando che la composizione negoziata si trasformi in un ombrello protettivo a tempo indeterminato, sganciato dai presupposti e dai controlli propri delle procedure concorsuali. In questa prospettiva, l'inammissibilità dichiarata non è una chiusura formalistica, ma la riaffermazione della coerenza funzionale del sistema.
7. Il ruolo dell'esperto e l'assorbenza dell'inammissibilità
Un profilo che il decreto lascia sullo sfondo, ma che conforta ulteriormente la bontà della soluzione, attiene alla posizione dell'esperto e allo stato delle trattative. Dagli atti emerge un quadro ambivalente: da un lato, il raggiungimento di accordi con un rilevante numero di creditori commerciali - centodiciassette adesioni, corrispondenti ad una percentuale prossima all'ottantatré per cento del debito interessato - sospensivamente condizionati al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione; dall'altro, e in senso opposto, il diniego, da parte del finanziatore, della nuova finanza per due milioni e mezzo di euro, indicata dalla stessa società come pilastro imprescindibile del piano, senza la quale il piano è dichiaratamente infattibile, oltre ad un incremento del debito commerciale scaduto sintomatico del permanere di forti tensioni di liquidità.
Su tale premessa, l'esperto aveva prospettato di valutare il deposito, ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII, di una richiesta di archiviazione della composizione negoziata. Il dato, lungi dall'essere neutro, avrebbe potuto offrire un autonomo terreno di rigetto nel merito, per difetto del fumus boni iuris: il venir meno del finanziamento essenziale e l'aggravamento della posizione debitoria incrinavano infatti proprio quelle concrete prospettive di risanamento cui la ricorrente ancorava la sussistenza del presupposto cautelare. La circostanza disvela la reale posta in gioco: la domanda cautelare mirava a conservare uno scudo protettivo in una fase in cui la stessa praticabilità del risanamento era divenuta incerta, il che rende ancor più evidente come essa fosse volta a prolungare gli effetti della protezione, e non a presidiare una specifica e attuale esigenza di conservazione.
La scelta del Tribunale di arrestarsi alla soglia dell'inammissibilità, senza scrutinare fumus e periculum, è del tutto ineccepibile sul piano processuale: l'inammissibilità precede logicamente il merito, e ben poteva l'assorbenza della questione qualificatoria esimere il giudice da ogni valutazione ulteriore. Ciò comporta che la regula iuris affermata resti circoscritta al piano dell'ammissibilità - divieto di reiterare, oltre il termine, gli effetti protettivi mediante misure cautelari di identico contenuto - senza estendersi alla valutazione dei presupposti sostanziali della tutela cautelare nella composizione negoziata, che restano impregiudicati per le fattispecie diverse da quella qui decisa.
8. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Aosta si segnala per la limpidezza dell'impianto argomentativo e per l'affermazione di un principio dalle ricadute pratiche rilevanti e, a giudizio di chi scrive, senz'altro condivisibile: il termine massimo di duecentoquaranta giorni delle misure protettive non può essere aggirato mediante la proposizione di misure cautelari che ne riproducano contenuto e finalità. La decisione valorizza la temporaneità dello stay quale scelta di bilanciamento tipizzata, coerente con la disciplina eurounitaria, e adotta un criterio di qualificazione per effetti che affonda le proprie radici nella consolidata teorica dell'abuso degli strumenti processuali. È una soluzione che tiene insieme il rigore sistematico e l'equità sostanziale, poiché impedisce che la protezione del debitore si converta in un privilegio sine die a danno di un ceto creditorio già gravato dal sacrificio delle proprie prerogative per l'intero periodo massimo consentito.
L'adesione all'impostazione del giudice non equivale, tuttavia, a ritenere chiuso ogni interrogativo. Il principio affermato reca con sé un confine fisiologico, che ne costituisce al tempo stesso il limite e la conferma. Poiché il divieto colpisce le misure che duplicano gli effetti protettivi ormai esauriti, resterà rimessa alla verifica in concreto la diversa ipotesi della misura cautelare autenticamente autonoma: quella che, per perimetro soggettivo circoscritto, per oggetto specifico o per l'attualità e novità del periculum a fronte di una singola e sopravvenuta iniziativa aggressiva, non si risolva nella mera prosecuzione dello scudo generalizzato, ma risponda ad una concreta ed ulteriore esigenza di conservazione strumentale alle trattative. In tale evenienza - estranea al caso deciso - la tutela cautelare potrà, in linea di principio, essere ancora invocata, senza che ciò contraddica il decreto in commento: al contrario, proprio la delimitazione operata dal Tribunale, incentrata sulla identità di contenuto e finalità, presuppone e conferma la residua ammissibilità di ciò che identico non è.
Spetterà alla giurisprudenza successiva precisare i contorni di tale confine, individuando in concreto quando una misura cautelare possa dirsi effettivamente autonoma e quando, invece, dissimuli una mera reiterazione degli effetti protettivi. È prevedibile che il discrimine passerà per l'analisi dell'oggetto della domanda - se rivolta alla generalità dei creditori ovvero ad un singolo soggetto in relazione ad una specifica iniziativa -, per la novità e l'attualità del periculum dedotto e per la sussistenza di un fumus autonomamente apprezzabile. In questa opera di progressiva definizione, il decreto in commento offre un punto fermo prezioso: la consapevolezza che il limite temporale non è aggirabile e che ogni domanda successiva al suo decorso deve essere scrutinata alla luce della sua effettiva funzione, e non della sua denominazione.
In definitiva, il provvedimento offre un contributo di notevole solidità alla definizione dei rapporti tra misure protettive e misure cautelari nella composizione negoziata, saldando l'esigenza di effettività della tutela del debitore con il presidio, di pari rango, della certezza temporale a garanzia del ceto creditorio. La soluzione accolta - prevalenza della sostanza sulla forma e divieto di perpetuazione degli effetti protettivi - non solo appare persuasiva, ma si impone come l'unica in grado di preservare la coerenza interna del sistema e la sua conformità alla fonte eurounitaria.