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Sulla presunta antinomia dei termini per l’omologa di un accordo di ristrutturazione con proposta di transazione su crediti fiscali e contributivi

Matteo Lorenzo Manfredi, Avvocato nel foro di Bergamo

17 Aprile 2023

Visualizza: Trib. Catania, 19 gennaio 2023, Pres. Sciacca, Est. De Bernardin

L’A. analizza il paventato conflitto tra i termini previsti, in caso di pendenza di termine per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva e quello previsto a favore degli enti per la loro eventuale adesione.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione
A fronte dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, da più parti si sono segnalati dubbi sul possibile conflitto dei termini concessi al debitore per la presentazione del ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ed il termine concesso agli enti per la risposta in merito alla proposta di trattamento dei propri crediti, nel caso in cui pendano istanze per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ed il debitore abbia presentato ricorso ex art. 44 CCII.
Non si ritiene, anche se segnalato da taluni commentatori, che il problema si possa porre nella diversa ipotesi in cui il debitore decida di depositare il piano e la proposta di concordato preventivo (con la documentazione di cui agli art. 39, commi 1 e 2) tenuto conto che, in siffatta ipotesi gli Enti, ex art. 88 CCII, saranno tenuti ad esprimere il loro voto nel termine fissato dal tribunale con il decreto ex art. 47, comma 2, lett. c), CCII.
In particolare, il problema segnalato tra i primi commentatori si ritiene attenga solo al caso in cui il debitore, dopo il deposito del ricorso ex art. 44 CCII decida di presentare, in presenza di istanze per la dichiarazione della procedura di liquidazione giudiziale, il ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con transazione su crediti tributari e contributivi ex art. 63 CCII.
2 . Possibili scelte del debitore
In siffatta ipotesi il termine per il deposito del ricorso per l’omologa, di fatto, non coincide con il termine assegnato agli enti per fornire una risposta in merito alla proposta di trattamento dei propri crediti.
Il debitore si trova quindi ad affrontare la scelta se:
i) rinunciare al deposito del ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ed eventualmente presentare, correndone i presupposti, la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità (con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2);
ii) depositare il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, dando atto della mancata risposta degli enti per non essere decorso ancora il termine dei 90 giorni per un loro riscontro.
3 . Analisi delle varie questioni giuridiche
Nulla quaestio qualora il debitore, preso atto del mancato riscontro degli Enti, decida di presentare la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità (con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2) essendo detta facoltà espressamente prevista (come peraltro già nel vigore della disciplina previgente), dall’art. 44, comma 1, lett. a, CCII.
Nell’ipotesi in cui, invece, il debitore - scaduto il termine concesso dal tribunale ma non ancora quello concesso agli Enti per la risposta sulla proposta transattiva – decida, comunque, di depositare il ricorso per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione, a livello processuale, dovrebbe procedere a sottoporre al tribunale competente una domanda condizionata al mancato, positivo o negativo riscontro dell’ente (o degli enti cui la proposta di trattamento è stata trasmessa), con conseguente richiesta di cram down nell’ipotesi di mancato o negativo riscontro da parte degli stessi.
Se a livello processuale si ritiene che la presentazione di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione condizionato alla risposta degli Enti (positiva o negativa, ricomprendendosi in tale ultima ipotesi anche il caso del silenzio diniego) che, quale condizione dell’azione, deve sussistere al momento della decisione, non dovrebbe comportare particolari problemi, per altro verso sono le disposizioni del nuovo Codice della Crisi che paiono deporre per l’inammissibilità della presentazione di un ricorso prima dello spirare del termine per la risposta degli Enti.
Come correttamente osservato da attenti commentatori [1] sia l’art. 57 CCII (in tema di accordo di ristrutturazione) sia l’art. 63 CCII (in tema di transazione su crediti tributari e contributivi) depongono per ritenere che il ricorso per l’omologazione debba essere presentato se e solo se l’accordo con i creditori sia già stato raggiunto e, nel caso di stata presentata una proposta di transazione del debito maturato verso gli Enti, quantomeno sia spirato il termine per la loro risposta.
Oltre a ciò, si rileva che l’art. 48, comma 4, CCII dispone espressamente che “quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione  con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese”.
Nell’ipotesi in cui il debitore depositi il ricorso per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione con proposta di transazione fiscale/contributiva prima del decorso del termine di 90 giorni per la risposta degli Enti verrebbe compresso il termine (di trenta giorni) per eventuali opposizioni dei creditori e/o di “ogni altro interessato”. In tal caso gli Enti stessi si troverebbero infatti nella condizione di presentare un’eventuale opposizione ad un accordo condizionato ad una proposta di transazione dei debiti in relazione alla quale non è ancora decorso, per gli Enti stessi, il termine per l’espressione delle proprie determinazioni, con frustrazione delle garanzie previste dal CCII ai creditori.
4 . Primi approcci giurisprudenziali
Sul punto è di recente intervenuto anche il Tribunale di Catania [2] il quale, nel rigettare il ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, depositato prima dello scadere del termine dei 90 giorni, ha stabilito, tra l’altro e per quanto qui ci occupa, che “nel momento in cui l'imprenditore richiede l'omologa - tutti i soggetti potenzialmente interessati a proporre opposizione debbono poter essere messi in condizione di valutare l'eventuale ricorrenza di profili per formulare -appunto l'eventuale opposizione” e che, solo “una volta eventualmente decorso invano il termine di cui all'art. 63, comma 2, ultimo periodo CCII, l'accordo completo di tutti i suoi elementi (ivi compreso quello relativo alla posizione assunta dagli enti impositori) può essere depositato presso il tribunale e pubblicato ex art. 57 CCII con la richiesta -se del caso- di esercizio del menzionato potere sostitutivo da parte del tribunale (…) a questo punto, gli enti di cui all'art. 88 CCII dispongono del termine dei trenta giorni per proporre le eventuali opposizioni, onde prospettare le proprie ragioni, anche in relazione alle valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere”
Il Tribunale di Catania ha quindi rigettato il ricorso per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale depositato prima dello spirare del termine di 90 giorni per la risposta dell’Amministrazione finanziaria ritenuto sostanzialmente che – in siffatta ipotesi – non vi sia un accordo di ristrutturazione su cui il tribunale possa eventualmente esercitare il suo potere sostitutivo con compressione dei diritti dei creditori, tra cui gli Enti stessi.
5 . Conclusioni
In conclusione, si ritiene che, nell’ipotesi in cui il debitore – in pendenza di istanza per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale – abbia depositato il ricorso ex art. 44 CCII con proposta di transazione fiscale/contributiva ex art. 63 CCII non possa procedere al deposito del ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione prima dello spirare del termine (di 90 giorni) assegnato agli Enti per esprimere la loro adesione o meno a detta proposta.
Tale conclusione  appare coerente, oltre che con le specifiche disposizioni dettate dal nuovo Codice in materia di transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche dall’impianto complessivo del nuovo codice che depone, come noto, per il tempestivo rilevamento dei segnali di crisi al fine di individuare – con immediatezza – uno degli strumenti previsti per il suo superamento.

Note:

[1] 
F. Lamanna, Il possibile conflitto negli accordi di ristrutturazione tra termine concesso a seguito di domanda con riserva e termine per aderire alla proposta di transazione fiscale, in Ilfallimentarista.it, 14 febbraio 2023
[2] 
Trib. Catania, 19 gennaio 2023 in onelegale.wolterskluwer.it.

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