La maggiore e più rilevante novità, che costituisce una deroga nella disciplina dei rapporti pendenti, è costituita dal fatto che, secondo la speciale disciplina di cui all’art. 72, comma 8 L. fall. ed ora art. 173, comma 3, CCII, la sorte del rapporto contrattuale instaurato con il preliminare è rimessa al terzo in bonis e cioè all’acquirente, piuttosto che al curatore.
Al curatore è preclusa infatti la facoltà di scelta tra subentro o scioglimento. Il subentro avviene nella sostanza come atto dovuto, peraltro senza alcuna condizione. Il risultato è dunque un contratto preliminare che vincola entrambe le parti e nel quale il curatore assume il ruolo ex lege di promittente venditore.
In relazione alla effettiva portata della modifica legislativa, va rilevato che nella legge fallimentare essa era stata contenuta nei confini di una (sia pure vistosa) deroga al diritto del curatore allo scioglimento dei contratti preliminari ineseguiti, ma nulla aveva previsto in relazione alla sorte dei possibili vincoli iscritti o trascritti sugli immobili oggetto del preliminare, la cui cancellazione è invece espressamente prevista per le vendite fallimentari, secondo quanto disposto dall’art. 108, comma 2, L. fall.
Gravi problemi applicativi sono quindi sorti in relazione alla esistenza, come di frequente accade, di iscrizioni ipotecarie sull’immobile oggetto del preliminare, spesso relative a finanziamenti a suo tempo erogati per la stessa costruzione dell’immobile.
Queste sarebbero suscettibili di essere cancellate, qualora si ritenesse che l’adempimento del preliminare da parte del curatore ed il trasferimento dell’immobile al promissario acquirente possano essere ricondotti ad una vendita coattiva fallimentare.
Al contrario, se si tiene conto della effettiva natura del trasferimento di proprietà attuato in adempimento del contratto preliminare, vale a dire sulla base di un contratto nel quale è succeduto il curatore, l’ammissibilità della purgazione ipotecaria, di cui all’art. 108, comma 2, L. fall., ed ora 217 CCII, risulta incerta e controversa ed ha infatti suscitato significative voci critiche in dottrina, come pure ha dato luogo a diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito.
La purgazione delle ipoteche ai sensi dell’art. 108, comma 2, L. fall. in caso di vendita attuata tramite forme contrattuali, è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale di Messina 11 aprile 2018 e dal Tribunale di Cagliari 2 gennaio 2020, mentre in senso opposto si è espresso il Tribunale di Milano 21 settembre 2017, 13 novembre 2017, 4 dicembre 2017[6].
In questo contesto si registra la sentenza della Cassazione, 8 febbraio 2017, n. 3310, che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che, in relazione ad un contratto preliminare trascritto avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, aveva affermato, all’esito del pagamento del prezzo, la legittimità del provvedimento del giudice delegato di cancellazione delle ipoteche.
La motivazione di questa sentenza della Cassazione e lo stesso percorso argomentativo, appaiono assai scarne, se non addirittura “apodittiche”, come non ha mancato di mettere in luce la dottrina[7]. Il trasferimento della proprietà eseguito in adempimento del contratto preliminare di cui all’art. 72, comma 8, L. fall., andrebbe ricondotto alla vendita fallimentare, indipendentemente dal fatto che sia stato attuato in forma contrattuale oppure in forma di esecuzione coattiva: nessuna considerazione dei diritti del creditore ipotecario destinato a subire la cancellazione dell’ipoteca anteriore alla trascrizione del preliminare, ma piuttosto soltanto un riferimento agli acquirenti, per affermare che questi non otterrebbero alcun vantaggio rispetto alla eventuale compravendita stipulata con il venditore in bonis «dal momento che, in tal caso, avrebbero pagato il prezzo a condizione della cancellazione dell’ipoteca: in ipotesi, mediante versamento del prezzo o di parte di esso alla banca».
Il carattere tutt’altro che appagante di questa soluzione è prontamente emersa in occasione di una successiva impugnazione in Cassazione di una decisione del Tribunale di Monza che, aveva seguito l’orientamento espresso dalla citata sentenza Cass., n. 3310 del 2017, ed aveva ritenuto che la vendita attuata dal curatore nelle forme contrattuali in esecuzione del preliminare trascritto, in quanto posta in essere dal curatore, dovesse essere assimilata ad una vendita fallimentare, con conseguente cancellazione ex art. 108 L. fall. delle iscrizioni ipotecarie da parte del giudice delegato.
La Cassazione chiamata a decidere con ordinanza 8 giugno 2023, n. 16166, sulla legittimità di tale decisione adottata dal giudice di merito, ha constatato la netta divaricazione tra due diversi orientamenti, emersi nella giurisprudenza di merito ed in dottrina, quale espressione di un conflitto tra diritto dell’esecuzione del preliminare di vendita trascritto e diritto di prelazione e sequela del creditore ipotecario (o se si preferisce diritto alla casa e diritto di credito). È seguito il rinvio alle Sezioni Unite con il seguente interrogativo: se la L. fall., art. 108 comma 2, sia applicabile anche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto della L. fall., art. 7, comma 8.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono quindi espresse con la sentenza 19 marzo 2024, n. 7337 la quale, sulla base di una ricostruzione del sistema della vendita giudiziale nelle diverse forme che essa ha assunto, ha escluso l’applicabilità dell’art. 108, secondo comma, L. fall. al trasferimento attuato attraverso il contratto preliminare, nel quale è subentrato ex lege il curatore.
La Cassazione ha infatti ritenuto che la cancellazione delle iscrizioni dei diritti di prelazione, delle trascrizioni, dei pignoramenti e di ogni altro vincolo da parte del giudice delegato di cui all’art. 108 secondo comma L. fall., non sono concepibili al di fuori di una procedura coattiva aperta al mercato e finalizzata al realizzo dell’intero (ed anzi del migliore) prezzo di vendita del bene acquisito all’attivo.
La ragione risiede nella incompatibilità tra la vendita coattiva, di cui all’esecuzione forzata, regolata dall’art. 586 del Codice di procedura civile e dall’art. 107 della legge fallimentare, rispetto alla vendita effettuata dal curatore in attuazione dell’obbligo, derivante dal contratto preliminare, nel quale è succeduto ex lege.
Da questo consegue l’estraneità e quindi l’inapplicabilità al trasferimento attuato dal curatore in esecuzione del preliminare, della purgazione delle iscrizioni e trascrizioni ex art. 108, secondo comma, L. fall.
Il fondamento di tale potere di cancellazione attribuito al giudice delegato risiede infatti nella funzione liquidatoria della vendita coattiva fallimentare, al pari di quanto accade per l’esecuzione individuale con l’art. 586 c.p.c.
Va ricordato che l’art. 105 L. fall., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla novella del d.lgs. n. 5 del 2006, inquadrava le vendite fallimentari nell’ambito delle vendite giudiziali o come si dice forzate, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, mentre restavano escluse le vendite effettuate a trattativa privata.
La riforma del 2006-2007, intervenuta sugli artt. 105-107 della legge fallimentare, pur avendo comportato un ridimensionamento dei rinvii al processo esecutivo disciplinato nel Codice di procedura civile, non ha messo in discussione ed ha mantenuto il tratto caratteristico della vendita fallimentare, quale vendita esecutiva procedimentalizzata in funzione liquidatoria. Ad essa, in considerazione del carattere comunque coattivo, si accompagna l’effetto purgativo di cui all’art. 108, comma 2, attraverso il decreto di cancellazione del giudice delegato.
Il nuovo testo dell’art. 107 L. fall. ed ora 216 CCII, prevede tre modalità di vendita, tutte riconducibili, sia pure in alcune ipotesi con rinnovate modalità, alla vendita forzata o comunque alla vendita procedimentalizzata.
Queste si articolano nella vendita effettuata: i) dal curatore attraverso procedure competitive; ii) dal giudice delegato secondo le disposizioni del Codice di procedura civile; iii) dal curatore con il subentro nelle procedure esecutive in corso, secondo il Codice di procedura civile.
Gli orientamenti che vorrebbero estesa alla vendita effettuata dal curatore in esecuzione del preliminare trascritto, l’applicazione del decreto purgativo del giudice delegato, muovono nella sostanza da un tentativo volto ad affermare una mera similitudine, come afferma la sentenza delle Sezioni Unite, tra la vendita effettuata dal curatore, quale successore del fallito e la vendita fallimentare forzata o comunque procedimentalizzata di cui all’art. 107, L. fall.
L’argomento secondo cui la vendita immobiliare in esecuzione del preliminare trascritto configurerebbe una vendita concorsuale, ai fini della applicazione dell’art. 108, secondo comma, L. fall. si appoggia sull’argomento assai fragile della circostanza empirica che tale vendita viene disposta dal curatore fallimentare con l’autorizzazione del comitato dei creditori.
È questo il ragionamento seguito nella citata sentenza della Cassazione n. 3310 del 2017, che infatti così giustifica l’applicazione della purgazione dalle iscrizioni ipotecarie comma, al trasferimento effettuato dal curatore in esecuzione del contratto preliminare, secondo una applicazione estensiva dell’art. 108 L. fall.
In considerazione delle conseguenze di tale scelta interpretativa, la stessa sentenza del 2017, nel tentativo di bilanciare il deteriore trattamento del creditore ipotecario, avanzò una ulteriore opzione interpretativa, consistente nel riconoscimento di un diritto a favore del creditore ipotecario di ammissione al concorso con rango privilegiato sull’intero prezzo pagato, ivi compreso l’acconto eventualmente versato dal promissario acquirente.
Si tratta di una costruzione soltanto enunciata ma priva di una adeguata giustificazione o dimostrazione. Su di essa, infatti, la stessa successiva sentenza delle Sezioni unite n. 7337 del 2024 si esprime in modo apertamente critico, rilevando che tale conclusione risulta assunta senza che di tale e asseritamente conseguenziale assunto sia individuabile un minimo riscontro sul piano normativo.
Va considerato che l’introduzione nella legge fallimentare del comma 8 dell’art. 72 non ha comportato alcuna deroga al generale sistema che consente la purgazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni con il decreto di cancellazione del giudice delegato. Il quid novi i risiedeva nella successione del curatore nel contratto preliminare, obbligato a dare esecuzione al preliminare e, in mancanza, assoggettato al rimedio assorbente dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, di cui all’art. 2932 c.c.
L’immobile promesso resta in questo modo esterno rispetto alla massa attiva del fallimento. La collocazione fuori dal concorso, infatti, è avvenuta precedentemente alla dichiarazione di fallimento. con il compimento dell’atto dispositivo del debitore allora in bonis poi fallito, per effetto della stipulazione di un contratto preliminare. La ragione di tale disciplina risiede nella esigenza sociale di tutelare l’acquirente di un immobile di cui il fallito ha disposto quando era in bonis e che non è suscettibile di essere acquisito dal curatore se non con l’azione revocatoria, la cui portata, proprio in ragione ed in corrispondenza con la speciale tutela accordata al promissario acquirente, è stata circoscritta secondo quanto disposto dall’art. 67, comma 2, lett. c), ed ora art. 166, comma 3, lett. c), CCII, dalle esenzioni dalla revocatoria per le vendite ed i preliminari di vendita conclusi a giusto prezzo.
La deroga introdotta quindi con il comma 8 dell’art. 72 L. fall., non riguarda la disciplina del contratto preliminare, né tantomeno la disciplina delle vendite fallimentari o della purgazione delle iscrizioni e trascrizioni secondo i principi del processo esecutivo e dell’art. 108, L. fall. La deroga investe piuttosto il diritto del curatore allo scioglimento del contratto pendente ed in particolare del contratto preliminare, con l’effetto della successione ex lege del curatore nel preliminare.
La successiva vendita che il curatore viene ad effettuare a favore del promissario acquirente in adempimento del contratto preliminare o anche l’eventuale trasferimento giudiziale della proprietà dell’immobile, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., rientrano e sono espressione della disciplina di diritto comune delle obbligazioni e dei contratti, senza alterazioni o correzioni della disciplina o dei principi di diritto fallimentare o delle esecuzioni.
La vendita effettuata dal curatore in adempimento del preliminare trascritto non può infatti avere la natura di vendita coattiva, come pure non svolge la funzione di liquidazione dell’attivo, in quanto l’immobile oggetto del trasferimento, per effetto del contratto preliminare trascritto ed opponibile ai creditori, non è compreso tra i beni oggetto della liquidazione fallimentare. In assenza di una specifica previsione di legge (poi introdotta con il Codice della crisi con l’art. 173), dalla circostanza che con la vendita effettuata in esecuzione del preliminare il curatore trasferisce l’immobile, non può farsi derivare
sulla base di una deduzione di meccanica similitudine[8], la natura di vendita coattiva fallimentare. Quest’ultima, infatti, svolge una funzione liquidatoria, che il curatore e gli organi fallimentari attuano secondo le norme procedimentali previste per la liquidazione coattiva dei beni facenti parte dell’attivo.
L’effetto purgativo previsto dall’art. 108 L. fall. può accompagnare solo gli atti di trasferimento, che realizzano coattivamente l’obiettivo della liquidazione nell’interesse dei creditori, vale a dire, attraverso determinazione sia del soggetto destinatario del trasferimento, sia del prezzo, secondo criteri di mercato e competitivi.
Va anche considerato che l’applicazione dell’art. 108, comma 2, L. fall. anche alla vendita effettuata in esecuzione del preliminare contrasta con il diritto di sequela riconosciuto dall’art. 2808 c.c. al creditore ipotecario, e con la disciplina sulla cancellazione delle ipoteche prevista dagli artt. 2878 e 2882 c.c. e se introdotta, necessita di contrappesi che, come vedremo è poi avvenuto con l’art. 173, nel testo novellato del Codice della crisi.
L’inapplicabilità della purgazione delle iscrizioni e trascrizioni attraverso il decreto del giudice delegato, di cui dell’art. 108, comma 2, L. fall., al trasferimento conseguente al contratto definitivo, che fosse sottoscritto dal curatore, è anche confermata dal fatto che neanche con l’esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c., l’acquirente potrebbe ottenere la purgazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile. Infatti, la sentenza costitutiva trasferisce il diritto di proprietà ma certamente non cancella le iscrizioni e le trascrizioni che dovessero gravare il bene, in quanto questioni estranee, al di fuori della competenza del giudice del procedimento di esecuzione in forma specifica del preliminare.
Nello stesso tempo deve essere anche considerato che, se in esecuzione del preliminare l’immobile fosse trasferito senza la liberazione dalle iscrizioni e trascrizioni, l’acquirente potrebbe far valere contro il promittente venditore (e quindi contro il fallimento, essendo il curatore succeduto ex lege nel contratto) l’inadempimento all’obbligo assunto con il preliminare di trasferire l’immobile libero da tali pesi.
La mancata liberazione dalle ipoteche e da altri eventuali vincoli sull’immobile, verrebbe a configurare un inadempimento nell’esecuzione del preliminare, in quanto se prevista nel contratto preliminare essa costituisce inadempimento del venditore e legittima l’acquirente a far valere i diritti e le azioni conseguenti e prima di tutto quelle previste agli artt. 1482 c.c. cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli, 1483 c.c. evizione totale della cosa, 1484 c.c. evizione parziale del Codice civile.
In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte e dell’orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, n. 7337 del 2024, la purgazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, di cui all’art. 108, comma 2, c.c. non potrebbe risultare applicabile all’eventuale trasferimento che fosse attuato dal curatore in esecuzione del contratto preliminare, nel quale il curatore può essere succeduto ex lege sulla base di quanto nella legge fallimentare era disposto dall’art. 72, comma 8, c.c. Conseguentemente, ancora oggi nei confini della attuale vigenza (transitoria) della legge fallimentare, il trasferimento effettuato dal curatore in esecuzione del preliminare non può dar luogo alla cancellazione delle iscrizioni e le trascrizioni antecedenti alla trascrizione del preliminare che continuano a gravare sull’immobile, restando aperte la possibilità per l’acquirente di far valere le già accennate azioni ex artt. 1482, 1483, 1484 c.c.
Questa disciplina, sulla base dei criteri di cui all’art. 360, comma 2, CCII, è ancora vigente per le procedure fallimentari in corso in una prevedibile non breve fase transitoria. Essa da ultimo, come si è visto, si è arricchita con i principi della già citata sentenza delle Sezioni Unite 19 marzo 2024, n. 7337, che ha ricondotto la tutela del creditore ipotecario ai generali e certamente non derogabili (se non con una espressa previsione di legge), principi di diritto comune, correggendo le criticità emerse con la precedente sentenza Cass., 8 febbraio 2017, n. 3310.