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“Ogni altro debitore”: la categoria residuale del sovraindebitamento (art. 2 CCII)

Enrico Maria Baluardi, Dottore commercialista in Firenze

9 Settembre 2026

Il contributo indaga la categoria residuale del sovraindebitamento delineata dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII – la formula che vi ricomprende “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” o ad altre procedure liquidatorie concorsuali. Dopo aver ricostruito la funzione di chiusura del sistema propria di tale clausola, l’analisi esamina quattro fattispecie: l’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese – alla luce della recente Cass., Sez. 1, 16 giugno 2026, n. 20141, che ne ha escluso l’accesso al concordato minore –, il fideiussore, i soggetti legati allo sport dilettantistico (e la stessa A.S.D.) e i falliti della legge fallimentare mai esdebitati. Ne emerge il ruolo della categoria residuale quale presidio dell’universalità del diritto della crisi e della second chance, tra fattispecie ormai consolidate e questioni ancora aperte de iure condendo

This paper examines the residual category of over-indebtedness set out in Article 2, paragraph 1, letter c) of the Italian Insolvency Code (CCII) – the clause covering “any other debtor not subject to judicial liquidation” or to other insolvency-liquidation procedures. After outlining the gap-filling function of this provision, the analysis addresses four situations: the sole entrepreneur struck off the Companies Register – in light of the recent Court of Cassation ruling No. 20141/2026, which denied access to the concordato minore –, the guarantor, parties connected to amateur sports associations (and the association itself), and debtors declared bankrupt under the former bankruptcy law who were never discharged. The residual category thus emerges as a safeguard of the universality of insolvency law and of the debtor’s fresh start, spanning settled cases and questions still open de iure condendo. 
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1 . Introduzione: una categoria definita “in negativo”
Il diritto della crisi si regge, da sempre, su una geografia a due continenti. Da un lato le procedure “maggiori” – liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa – costruite intorno alla figura dell’imprenditore commerciale non minore. Dall’altro le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, pensate per tutti coloro che restano al di fuori di quel perimetro. Il confine tra i due continenti non è un dato anagrafico stabile, bensì una linea mobile che dipende da una domanda tecnica precisa: questo debitore è o non è assoggettabile a una procedura liquidatoria concorsuale “maggiore”? 
La risposta, spesso, non è affatto scontata. Ed è proprio per governare questa incertezza che il legislatore, nel definire il sovraindebitamento, ha adottato una tecnica raffinata e – a ben vedere – un poco insolita. L’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) recita: 
“‘sovraindebitamento’: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. 
Art. 2, comma 1, lett. c), CCII. 
Dopo un elenco di soggetti nominati – il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative – la norma si chiude con una clausola residuale di portata amplissima: “ogni altro debitore non assoggettabile” alle procedure liquidatorie concorsuali. È una definizione in negativo. La legge non ci dice chi è il soggetto sovraindebitato: ci dice, piuttosto, ciò che egli non è. Un po’ come quel conoscente che, invece di presentarsi, preferisce elencare tutti i difetti che sostiene di non avere. 
Questa scelta ha una funzione sistematica precisa: costituire una rete di sicurezza dell’ordinamento concorsuale. È il principio – di matrice costituzionale ed europea (direttiva (UE) 2019/1023, c.d. Direttiva Insolvency) – per cui nessun debitore insolvente deve restare orfano di rimedio, privo di ogni via d’uscita dalla propria situazione debitoria e, con essa, di ogni prospettiva di fresh start. La categoria residuale non è un ripostiglio dove si accumula ciò che non trova altra collocazione: è, al contrario, la chiave di volta che assicura l’universalità del diritto della crisi. 
Il presente contributo si propone di dare un volto a questa categoria. Alcune fattispecie sono ormai consolidate in giurisprudenza; altre restano ancora poco indagate dalla dottrina, quasi terre di confine da cartografare. Si esaminano, in particolare: (i) l’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese; (ii) il fideiussore; (iii) i soggetti legati al mondo dello sport dilettantistico e, forse, l’A.S.D. stessa; (iv) i falliti della vecchia legge fallimentare mai esdebitati. Sullo sfondo, una constatazione che accompagna chi opera quotidianamente in questa materia: dietro ogni “altro debitore” c’è, quasi sempre, una storia che è finita male una prima volta e che, oggi, chiede soltanto di poterne cominciare una seconda. 
2 . L’imprenditore individuale cancellato: il fantasma d’impresa
La prima figura è tanto frequente quanto sottovalutata. L’imprenditore individuale che, cessata l’attività, si cancella dal Registro delle Imprese non svanisce insieme alla propria partita IVA: i debiti d’impresa gli sopravvivono, ostinatamente, come un’ombra. La domanda è: che fine fa, dal punto di vista concorsuale, questo fantasma d’impresa? 
La risposta ruota attorno all’art. 33 CCII, che consente l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore cancellato entro l’anno successivo alla cancellazione. Trascorso quel termine, l’imprenditore non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale. E qui scatta, con precisione geometrica, la clausola residuale dell’art. 2, lett. c): non più fallibile, egli diviene automaticamente un “altro debitore” ammesso alle procedure di sovraindebitamento. Che la categoria residuale lo raccolga non è dunque in discussione. In discussione – e assai più di quanto si immaginasse fino a poco tempo fa – è quale porta, tra quelle del sovraindebitamento, gli sia concretamente aperta. 
2.1 . La porta che sembrava aperta: l’orientamento di merito
Per alcuni anni una parte della giurisprudenza di merito aveva accolto la lettura più generosa, ammettendo l’ex imprenditore individuale cancellato al concordato minore, e in particolare a quello liquidatorio con apporto di finanza esterna. Emblematica la statuizione del Tribunale di Treviso, 7 febbraio 2023, secondo cui l’imprenditore individuale cancellato rientra nella categoria residuale di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” e può quindi accedere al concordato minore: 
“L’imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, che in passato abbia maturato debiti d’impresa che residuano in misura superiore al limite di euro 500.000, rientra nella categoria residuale prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII […] e pertanto può accedere al concordato minore”. 
Trib. Treviso, 7 febbraio 2023. 
Nella stessa direzione si sono orientati, tra gli altri, ulteriori arresti di merito. Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026, ha affermato che “la cancellazione dell’imprenditore individuale dal Registro delle Imprese non configura, di per sé, una condizione ostativa all’accesso alla procedura”. Trib. Parma, 21 novembre 2025 (R.G. n. 117/2025), ha precisato che “la possibilità introdotta dal ‘Correttivo-ter’ di richiedere la liquidazione controllata con ‘diritto all’esdebitazione’ ai sensi dell’art. 33, comma 1-bis, CCII, non esclude la possibilità per l’imprenditore individuale cancellato di proporre il concordato minore di tipo liquidatorio”. E Trib. Modena, 7 aprile 2025 (R.G. n. 4-1/2025), ha osservato che la norma, interpretata in modo acritico, “impedirebbe l’accesso al concordato minore anche a soggetti cancellati in epoche remote, precedenti l’entrata in vigore del codice della crisi”, così sanzionando pro futuro condotte passate, in spregio al principio di ragionevolezza. 
La chiave di volta di questi indirizzi era la lettura restrittiva dell’art. 33, comma 4, CCII – la norma che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore, concordato preventivo o accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato – riferendola ai soli imprenditori collettivi, ovvero, in altra variante, escludendone il concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII in ragione della sua convenienza per i creditori. Su questa linea si era mossa, tra le altre, la Corte d’Appello di Campobasso, sul presupposto che negare all’imprenditore persona fisica cancellato l’accesso al concordato minore liquidatorio comporterebbe un vulnus di sistema e una violazione del principio costituzionale di uguaglianza. 
2.2 . La chiusura della Cassazione: Cass. n. 20141/2026
Quella porta è stata chiusa – e per la giurisprudenza di legittimità, chiusa a chiave – dalla Corte di cassazione, Sez. 1, 16 giugno 2026, n. 20141. Proprio decidendo sul caso campobassano – un concordato minore liquidatorio omologato in favore di un ex titolare di impresa individuale cancellata, con soddisfazione dei creditori per euro 40.000 su euro 239.207,63 grazie a euro 20.000 di finanza esterna – la Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha enunciato il seguente principio di diritto: 
“La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio”. 
Cass., Sez. 1, 16 giugno 2026, n. 20141. 
La motivazione non lascia margini. Il tenore letterale dell’art. 33, comma 4 (“in ogni caso”), la sua ratio e la continuità con l’indirizzo nomofilattico formatosi già sull’art. 10 L. fall. (Cass. n. 21286/2015; Cass. n. 4329/2020; Corte cost. n. 9 del 2017) impongono di riferire la preclusione a qualsiasi imprenditore cancellato – individuale o collettivo – e a qualsiasi tipologia di piano – in continuità o liquidatorio. Alla radice sta un argomento ontologico: la causa concordataria presuppone “l’esistenza in vita di un’impresa”, sicché la scelta consapevole di cancellarsi ne preclude ipso facto l’utilizzo, “per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”. 
La Corte non lascia però il debitore senza rimedio, e anzi indica con nettezza la strada: la liquidazione controllata, che il Correttivo Ter ha reso accessibile all’imprenditore individuale persona fisica anche oltre l’anno dalla cancellazione, su sua domanda e sine die (art. 33, comma 1 bis, CCII), per giunta senza soglia minima di debito (l’esposizione di almeno euro 50.000 dell’art. 268, comma 2, CCII vale solo per l’iniziativa dei creditori). È questa procedura – osserva la Corte – la via tracciata dal legislatore per condurre l’ex imprenditore all’esdebitazione (artt. 282 ss. CCII, con rinvio alle condizioni ostative dell’art. 280) e, dunque, a un’effettiva second chance, purché immune da condotte fraudolente, ostruzionistiche o gravemente colpevoli. E là dove non vi sia proprio nulla da liquidare, resta comunque l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). 
Ne esce riscritta anche l’ironia del sistema. L’imprenditore cancellato era, in vita, troppo grande per essere “minore” e, da cessato, troppo estinto per essere fallibile; oggi la Cassazione aggiunge un terzo strato: è anche troppo “estinto”, come impresa, per negoziare con i propri creditori. La clausola residuale continua a raccoglierlo – ma per consegnarlo alla liquidazione integrale del patrimonio, non al tavolo del concordato. Resta il diritto a ripartire; cambia soltanto – e non è dettaglio da poco – il veicolo con cui vi si arriva. 
2.3 . Una tesi da sognatore: lo spazio residuale per l’incapiente con finanza esterna
A questo punto chi scrive deve confessare un vizio professionale: quello di credere alle rimonte impossibili – la stessa fede, incrollabile e puntualmente smentita, con cui ogni anno pronostica lo scudetto alla Fiorentina AC. In quello spirito, e con la doverosa avvertenza che si tratta di tesi oggi minoritaria e, allo stato, contra ius, sia consentito immaginare un residuo margine per una fattispecie di confine: quella dell’imprenditore individuale cancellato in stato di quasi incapienza, per il quale la liquidazione controllata si risolverebbe in una scatola sostanzialmente vuota, e a favore del quale un terzo sia disposto ad apportare finanza esterna solo nel quadro di un concordato. 
In un simile scenario, dichiarare inammissibile il concordato minore liquidatorio produce un esito paradossale: i creditori incassano meno (perdono l’apporto esterno, che – quale risorsa di terzi – è estraneo al patrimonio del debitore e dunque alla garanzia dell’art. 2740 c.c.), e nessuno guadagna. Su questa premessa poggia una lettura de iure condendo, che valorizza tre rilievi: (i) la causa del concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, non è il risanamento di un’impresa, bensì la mera soddisfazione dei creditori, sicché l’argomento ontologico della “impresa da risanare” vi calza assai meno che nel concordato in continuità; (ii) la ratio stessa dell’art. 33, comma 4 – impedire l’uso dilatorio della domanda per sterilizzare l’iniziativa liquidatoria dei terzi entro l’anno – non ricorre quando l’anno è ormai decorso e nessuna istanza pende; (iii) il principio del miglior soddisfacimento dei creditori. 
Sarebbe però disonesto tacere che la Cassazione ha già esaminato e respinto, uno per uno, questi argomenti: il dato letterale “in ogni caso” non consente distinzioni; il miglior soddisfacimento “non può scardinare le regole di sistema” e opera solo dopo l’ammissibilità; e comunque l’incapiente trova tutela nell’art. 283 CCII. Allo stato, dunque, la tesi non è una difesa spendibile in udienza, ma la segnalazione di un vulnus che meriterebbe un intervento del legislatore – è il dibattito sulla riforma dell’art. 33, comma 4, CCII che proprio Cass. n. 20141/2026 ha contribuito ad aprire. Fino ad allora, esattamente come per lo scudetto viola, resta una speranza da coltivare più che un titolo da rivendicare. 
3 . Il fideiussore: chi paga i debiti degli altri
Il fideiussore è, forse, la figura più malinconica del diritto della crisi. Ha garantito il debito di un altro – un familiare, un socio, una società – spesso con un tratto di penna apposto in banca “per formalità”, nella convinzione che quella firma non avrebbe mai prodotto conseguenze. Poi le conseguenze arrivano tutte insieme. E il fideiussore si scopre debitore di un’obbligazione che non ha mai contratto per sé. 
La sua collocazione concorsuale dipende da una qualificazione delicata. Se la garanzia è stata prestata da una persona fisica per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale – e senza collegamento funzionale con il debitore garantito – il fideiussore può essere qualificato come consumatore (art. 2, comma 1, lett. e), CCII), con accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII. È l’approdo, nel diritto interno, della giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul garante-consumatore (cfr. le note pronunce in materia di clausole abusive). 
Se invece la fideiussione è funzionalmente collegata all’impresa garantita – è il caso classico del socio-amministratore che garantisce i debiti della “sua” società – quel collegamento espelle il garante dalla nozione di consumatore. Ma non lo espelle dal diritto della crisi: lo consegna, ancora una volta, alla categoria residuale e, con essa, al concordato minore. Lo ha affermato il Tribunale di Salerno, 13 giugno 2023: 
“Il debitore, nella qualità di socio e fideiussore coinvolto nella gestione dell’impresa, non può attivare la procedura del consumatore, ma ha accesso alla procedura di concordato minore, seppur limitatamente a quello di tipo liquidatorio, non avendo, nell’attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare, ben potendo definire con detto strumento l’intera propria posizione debitoria, che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica”. 
Trib. Salerno, 13 giugno 2023. 
Anche qui la soglia degli euro 500.000 non fa da sbarramento: il socio-fideiussore vi accede in quanto ricompreso nella categoria residuale dell’art. 2, lett. c), potendo così definire in un’unica sede la propria debitoria promiscua – quella personale e quella derivante dalle garanzie. Il concordato minore diventa, per lui, l’unico luogo in cui rimettere insieme i cocci di una vita economica frantumata. 
Vale la pena notare che questa conclusione trova oggi un autorevole avallo proprio nella pronuncia che, come si è visto, ha sbarrato la porta all’imprenditore cancellato. La Cassazione, infatti, nel motivare l’inammissibilità del concordato minore per quest’ultimo, ha per contrasto espressamente annoverato – sia pure in obiter – “il socio fideiussore di società” tra i soggetti che “potrebbero invece accedere al concordato minore liquidatorio”, accanto al professionista cancellato dall’albo, all’ex imprenditore minore irregolare e all’imprenditore minore cessato ma non ancora cancellato (Cass. n. 20141/2026). Il rilievo è prezioso, perché isola il vero discrimine: ciò che preclude l’accesso non è la crisi, né la sua dimensione, ma la cancellazione dal registro e lo sbarramento annuale che il debitore, con essa, sceglie di attivare. Il fideiussore non ha alcun registro da cui cancellarsi: resta, per ciò stesso, al riparo da quella preclusione. 
3.1 . Il fideiussore come ultimo a lasciare la nave
Vi è, però, un risvolto amaro che merita di essere illuminato, perché tocca la ragione stessa per cui il fideiussore ha così spesso bisogno di una procedura tutta sua. L’esdebitazione del debitore principale non lo libera. È il principio di salvezza dei diritti verso i coobbligati, che il Tribunale di Cagliari, 18 gennaio 2025, ha ricondotto a regola generale dell’ordinamento concorsuale: 
“L’esclusione dell’estensione degli effetti dell’esdebitazione del debitore principale ai coobbligati assume i connotati di principio generale […] per cui ‘sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso’ (art. 278, comma 6, CCII)”. 
Trib. Cagliari, 18 gennaio 2025. 
La scena, tradotta in linguaggio umano, è la seguente. Il debitore principale ottiene l’esdebitazione e riparte pulito. I creditori, però, non hanno perduto nulla: si voltano semplicemente verso il fideiussore, che resta lì, in piedi, con l’intero debito sulle spalle e – per giunta – con un diritto di regresso verso un soggetto ormai esdebitato, cioè con in mano un titolo che vale esattamente quanto la carta su cui è scritto. Il fideiussore è, letteralmente, l’ultimo a lasciare la nave: quando tutti gli altri sono già stati messi in salvo dall’esdebitazione, lui è ancora sul ponte a reggere l’ancora. 
Ed è proprio qui che la categoria residuale rivela la sua funzione più autentica. Abbandonato dall’esdebitazione altrui, il fideiussore trova nel sovraindebitamento la propria via d’uscita: non più solo il coobbligato di qualcuno, ma finalmente un debitore titolare, in nome proprio, del diritto a una seconda possibilità. 
4 . Il mondo dello sport dilettantistico: l’art. 38 c.c. e il presidente di buona volontà
La terza fattispecie ci porta in un territorio che tocca migliaia di realtà del volontariato sportivo: le associazioni sportive dilettantistiche. Di regola l’A.S.D. è un’associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica. E la vera insidia si annida nell’art. 38 c.c., ai sensi del quale delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione risponde personalmente e solidalmente anche chi ha agito in nome e per conto di essa. 
Traduzione operativa: il presidente – o il legale rappresentante – che ha firmato l’affiliazione, il contratto con il gestore dell’impianto, il finanziamento per i lavori allo spogliatoio, si ritrova personalmente e solidalmente obbligato per i debiti dell’intero sodalizio. Colui che voleva soltanto far giocare i ragazzi del quartiere scopre di avere garantito, con il proprio patrimonio, l’intera avventura associativa. È il presidente di buona volontà, punito dall’ordinamento per il solo fatto di essersi speso. 
Come si colloca, dal punto di vista concorsuale, questo soggetto? Il Tribunale di Udine, 29 settembre 2023, ha fornito una risposta lineare: 
“Il legale rappresentante di associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) può proporre un concordato minore ex art. 74 CCII per i soli debiti del sodalizio che su di lui gravano per la responsabilità solidale di cui all’art. 38 c.c., non essendo egli qualificabile, in tale veste, come consumatore”. 
Trib. Udine, 29 settembre 2023. 
La qualificazione è netta: i debiti che gravano sul rappresentante ex art. 38 c.c. hanno natura non consumeristica, perché nascono da un’attività – quella associativa – che non è riconducibile alla sfera del consumo personale. Escluso il canale del consumatore, resta il concordato minore, per la solita via residuale dell’art. 2, lett. c). Il volontario diventa, suo malgrado, un “altro debitore”. 
4.1 . E l’A.S.D. in quanto tale? Un territorio ancora da cartografare
La pronuncia di Udine riguarda la persona fisica del rappresentante. Resta aperta – e assai meno indagata – una domanda ulteriore: può l’A.S.D. in quanto ente accedere direttamente alle procedure di sovraindebitamento? Il tema merita cautela, perché la risposta dipende da una variabile spesso trascurata: la natura commerciale o non commerciale dell’attività concretamente svolta. 
– se l’associazione svolge attività d’impresa commerciale superando i parametri dell’imprenditore minore, la questione della sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale (quale imprenditore collettivo) si pone in termini tutt’altro che pacifici, e va risolta caso per caso; 
– se invece l’ente conserva natura non commerciale, non essendo assoggettabile ad alcuna procedura liquidatoria concorsuale, esso parrebbe ricadere – proprio come persona giuridica “altra” – nella clausola residuale dell’art. 2, lett. c), che parla non a caso di “ogni altro debitore”, senza distinguere tra persone fisiche ed enti. 
La materia è resa ancora più fluida dalla riforma dello sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e decreti collegati), che ha ridisegnato la fisionomia degli enti sportivi dilettantistici, ammettendo, a certe condizioni, il perseguimento di finalità lucrative per le società sportive. Il discrimine tra ente non commerciale ed ente d’impresa si è fatto più sottile, e con esso la linea di confine tra procedure maggiori e sovraindebitamento. Si tratta, allo stato, di un territorio ancora da cartografare: dottrina e giurisprudenza sono chiamate a stabilire se, e a quali condizioni, l’A.S.D. possa presentarsi in prima persona allo sportello del sovraindebitamento. Chi scrive si limita, per ora, a segnalare la questione come aperta, riservando ogni definitiva presa di posizione all’evolversi degli orientamenti. 
5 . I falliti della vecchia legge mai esdebitati: i sopravvissuti
Arriviamo alla fattispecie più densa di significato umano, e insieme la meno esplorata: la platea, tutt’altro che esigua, di coloro che hanno subito un fallimento sotto la legge fallimentare senza mai essere esdebitati. Sono i sopravvissuti del vecchio ordinamento concorsuale: persone la cui procedura si è chiusa da anni, ma i cui debiti residui continuano a gravare su di loro a tempo indeterminato, come una condanna senza fine pena. 
Per comprendere la loro condizione occorre ricordare come funzionava l’esdebitazione nella legge fallimentare. Il beneficio non era automatico: richiedeva un’istanza di parte, da presentarsi – a pena di decadenza – entro il termine perentorio di un anno dal decreto di chiusura del fallimento (art. 143, comma 1, L. fall., testo previgente). Decorso inutilmente quel termine, il diritto si estingueva e il fallito restava vincolato ai debiti residui per sempre. 
Le ragioni della mancata esdebitazione si dividono, con qualche approssimazione, in due grandi famiglie – e la differenza tra le due non è di poco conto. 
5.1 . I dimenticati (senza colpa)
La prima famiglia è quella dei dimenticati senza colpa: falliti che semplicemente non presentarono la domanda. Perché ignoravano l’esistenza del beneficio; perché nessuno li avvisò dell’imminente scadenza; perché la procedura si chiuse per insufficienza di attivo prima che qualcuno pensasse a informarli; o, banalmente, perché quel termine annuale scivolò via senza che nulla lo intercettasse. Nessun disvalore, nessuna condotta riprovevole: soltanto la rigidità di un termine perentorio che ha colpito, indistintamente, chi non sapeva. 
Per costoro il nuovo Codice rappresenta, senza esagerazione, una liberazione. Chiusa la vecchia procedura, essi non sono più assoggettabili alla liquidazione giudiziale per quei debiti; e per quei debiti residui – oggi, spesso, in veste di semplici consumatori o comunque di soggetti non fallibili – possono finalmente bussare alla porta del sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. E, dove non vi sia più nulla da offrire, la porta più preziosa di tutte: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che concede, sia pure una sola volta, la cancellazione dei debiti a chi non è in grado di soddisfare i creditori neppure in minima parte. 
È a questi soggetti che si attaglia, con un sorriso solo in apparenza cinico, la formula che circola tra gli operatori: dopo il fallimento, a ruota il sovraindebitamento – “prendi due e paghi uno”. Chi la legge fallimentare aveva condannato all’ergastolo debitorio per una scadenza mancata, il Codice della crisi lo rimette in gioco. Ciò che il vecchio regime aveva tolto con un termine, il nuovo lo restituisce con un principio. 
5.2 . I preclusi (e i limiti della seconda porta)
La seconda famiglia è composta da chi non fu esdebitato per ragioni sostanziali: condanne per bancarotta fraudolenta, distrazione dell’attivo, ostacolo alla procedura. Qui il discorso cambia registro, e impone la massima prudenza. Il diritto alla seconda possibilità non è, e non deve essere, un condono generalizzato: anche il nuovo Codice conserva un catalogo di condizioni ostative all’esdebitazione (art. 280 CCII), che comprende, tra l’altro, le condotte fraudolente e i comportamenti gravemente colpevoli o in malafede. 
Si apre così un tema autenticamente inesplorato, sul quale è doveroso pronunciarsi con cautela. Può il fallito che la legge fallimentare aveva escluso dall’esdebitazione per una condanna penale rivolgersi oggi al sovraindebitamento e ottenere, per quella stessa massa debitoria, la liberazione che il vecchio regime gli aveva negato? Ovvero: la nuova esdebitazione può “lavare” ciò che l’ordinamento previgente aveva deliberatamente rifiutato di lavare? 
– da un lato, il principio del fresh start di matrice europea (direttiva (UE) 2019/1023) e l’autonomia della nuova disciplina rispetto a quella abrogata militano per non trasformare una preclusione maturata sotto un regime superato in una condanna perpetua e immutabile; 
– dall’altro, le condizioni ostative dell’art. 280 CCII e le regole di diritto transitorio (art. 390 CCII) impongono di verificare, in concreto, se i fatti che a suo tempo precludevano il beneficio integrino ancora oggi una causa ostativa, e di evitare ogni uso della nuova procedura in funzione meramente elusiva del giudicato. 
La questione non ha, allo stato, una risposta consolidata, e si presta a soluzioni diversificate a seconda della natura della preclusione e della sua permanenza. Ci si limita, in questa sede, a segnalarla come uno dei fronti più interessanti – e delicati – su cui dottrina e giurisprudenza saranno chiamate a misurarsi. Perché una cosa è restituire una seconda possibilità a chi l’aveva persa per una dimenticanza; altra cosa è restituirla a chi l’aveva persa per una frode. E la categoria residuale, per quanto generosa, non è pensata per confondere le due situazioni. 
5.3 . Quale strumento? Il concordato minore liquidatorio e il nodo degli atti in frode
Per il sopravvissuto non toccato da preclusioni sostanziali si pone allora la domanda pratica: quale strumento? Accanto alla liquidazione controllata e – per il consumatore – alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, è astrattamente prospettabile anche un concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, con l’apporto di finanza esterna che incrementi in misura apprezzabile l’attivo. Occorre però tenere ferme due condizioni, l’una soggettiva e l’altra oggettiva. 
La prima è il filtro dell’art. 33, comma 4, CCII nella lettura di Cass. n. 20141/2026: la via negoziale è preclusa a chi si presenti nella veste di imprenditore (individuale o collettivo) cancellato dal registro delle imprese, cui resta la sola liquidazione controllata. Poiché molti falliti della vecchia legge furono, a suo tempo, imprenditori poi cancellati, per costoro la strada del concordato minore rischia di essere chiusa in partenza; sopravvive invece per chi oggi rivesta la qualità di consumatore o comunque di “altro debitore” non attinto da quella preclusione. È un discrimine sottile ma decisivo, che va verificato caso per caso. 
La seconda condizione è l’assenza di atti in frode ai creditori. Qui è però opportuna una precisazione tecnica, per non irrigidire la regola in un termine che la legge non prevede. Il Codice non fissa uno sbarramento quinquennale generale per gli atti in frode: questi rilevano, semmai, come causa che impedisce l’omologazione del concordato minore (art. 80 CCII) e che, se scoperta successivamente, ne fonda la revoca (art. 83 CCII), senza un limite temporale rigido. Il “quinquennio” compare piuttosto in due contesti distinti: come termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria (art. 2903 c.c.), utile a misurare la contestabilità degli atti dispositivi pregressi, e come sbarramento all’esdebitazione in caso di pregressa esdebitazione ottenuta nei cinque anni precedenti (tra le condizioni ostative dell’art. 280 CCII). La formula “nessun atto in frode nell’ultimo quinquennio” è dunque una ragionevole regola prudenziale di prassi, ma il suo fondamento tecnico va ancorato a queste norme, e non a un’unica soglia temporale: meglio scriverlo per esteso, così da reggere all’eventuale eccezione di un creditore attento. 
6 . Uno sguardo prospettico: le fattispecie ancora nell’ombra
Le quattro figure esaminate non esauriscono il perimetro della categoria residuale, che per sua natura è destinata a raccogliere ipotesi sempre nuove man mano che la prassi le porta alla luce. Senza pretesa di completezza, e con l’avvertenza che ciascuna meriterebbe una trattazione autonoma, si segnalano alcuni territori ancora in penombra: 
– gli enti del terzo settore, le associazioni riconosciute e le fondazioni non esercenti attività commerciale, quali possibili “altri debitori” collettivi; 
– l’eredità e la posizione dell’erede rispetto ai debiti del de cuius insolvente, anche in rapporto alla liquidazione controllata; 
–  le start-up innovative decadute dal regime di favore, nel passaggio tra non fallibilità e ordinario statuto dell’imprenditore; 
– più in generale, ogni soggetto che, per una ragione o per l’altra, si trovi sospeso nella terra di nessuno tra le procedure maggiori e quelle minori – cioè esattamente là dove la clausola di chiusura è chiamata a operare. 
È il destino di ogni norma “di chiusura”: essere, al tempo stesso, la meno definita e la più necessaria dell’intero impianto. 
7 . Conclusioni: l’universalità della seconda possibilità
La categoria residuale dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII non è un dettaglio tecnico da relegare in nota. È la disposizione che assicura all’intero sistema della crisi la propria vocazione all’universalità: la garanzia che nessun debitore in difficoltà – quale che sia la sua veste giuridica, quale che sia l’ammontare dei suoi debiti – resti privo di uno strumento per regolare la propria insolvenza e, se meritevole, per ripartire. 
Abbiamo visto sfilare, dietro l’asettica formula normativa, volti molto concreti. L’imprenditore cancellato, troppo grande per essere minore e troppo cessato per essere fallibile, cui la Cassazione ha da ultimo indicato la via obbligata della liquidazione integrale: la porta del concordato gli si è chiusa, ma quella della second chance – per altra strada – resta aperta. Il fideiussore, ultimo a lasciare la nave quando tutti gli altri sono già in salvo. Il presidente della squadra del quartiere, punito per essersi speso. E i sopravvissuti del vecchio fallimento, alcuni condannati da una semplice dimenticanza, altri dalle proprie stesse condotte. La clausola residuale li raccoglie tutti, senza chiedere loro chi siano: le basta sapere che non hanno altrove dove andare. 
Resta, in filigrana, il monito che percorre l’intera materia: la seconda possibilità è un valore, non un automatismo. Va offerta con generosità a chi è caduto senza colpa e con rigore a chi è caduto per frode. È in questo equilibrio – tra la speranza e la responsabilità – che si gioca la credibilità dell’intero diritto della crisi. Perché il vero banco di prova di un ordinamento non è come tratta chi ce l’ha fatta, ma come tratta chi ha fallito. E la categoria residuale, in fondo, non fa che ricordarci una verità semplice: che dietro ogni “altro debitore” c’è, sempre, una persona che chiede soltanto di poter tornare a ricominciare. 


Riferimenti normativi e giurisprudenziali 
Normativa. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo Ter): artt. 2, 33 (commi 1, 1-bis, 3 e 4), 67, 74, 77, 80, 83, 115, 268, 271, 274, 278, 280, 282, 283 e 390 CCII; artt. 38, 2495, 2740 e 2903 c.c.; art. 143, comma 1, e art. 10, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall., testo previgente); D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; direttiva (UE) 2019/1023; art. 6 Conv. eur. dir. umani. 

Giurisprudenza. Cass., Sez. 1, 16 giugno 2026, n. 20141; Cass. n. 21286/2015; Cass. n. 4329/2020; Cass. n. 880/2026; Corte cost. n. 9 del 2017; Trib. Treviso, 7 febbraio 2023; Trib. Modena, 7 aprile 2025; Trib. Parma, 21 novembre 2025; Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026; Trib. Salerno, 13 giugno 2023; Trib. Udine, 29 settembre 2023; Trib. Cagliari, 18 gennaio 2025. 

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