Il comma 4 dell’art. 25 bis CCII prevede che, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), CCII o dell’accordo di cui alla lett. c) del medesimo comma, l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede un piano di rateazione fino a un massimo di settantadue rate mensili per il pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo e dei relativi accessori, cioè delle sanzioni e degli interessi a esse inerenti. La richiesta deve essere formulata con istanza sottoscritta anche dall’esperto nominato ai fini della composizione negoziata e in essa – si legge nella bozza di circolare – “devono essere indicate le somme dovute, non versate e non iscritte a ruolo, evidenziando l’avvenuta conclusione della procedura di composizione negoziata con una delle soluzioni sopra citate, nonché la pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’accordo o del contratto stipulato con uno o più creditori”. Da ciò deve desumersi che, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istanza può essere presentata solo a seguito dell’avvenuta conclusione della procedura di composizione negoziata; ciò è, però, illogico, perché, pur essendo la dilazione condizionata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), CCII o dell’accordo di cui alla lett. c) del medesimo comma, la richiesta di dilazione, i cui tempi di lavorazione non possono essere brevi, nell’interesse sia del risanamento aziendale sia del tempestivo ricupero dei crediti erariali, può essere utilmente presentata anche anteriormente alla conclusione della composizione negoziata, ancorché sul presupposto del (e condizionatamente al) raggiungimento e alla pubblicazione nel registro delle imprese di detti accordi o contratti. Una precisazione sarebbe pertanto utile anche a questo riguardo.
L’Agenzia delle Entrate ha poi condivisibilmente precisato che, ove le somme oggetto dell’istanza di dilazione risultino iscritte a ruolo alla data di presentazione dell’istanza, ai fini della procedibilità della richiesta occorrerà avere riguardo alla data di consegna e/o affidamento del carico (e ciò è condivisibile perché un discrimine temporale deve pur essere individuato e quello della data di presentazione dell’istanza è più appropriato della data di accesso alla composizione negoziata). Ove la consegna del carico risulti già effettuata prima dell’istanza di dilazione, quest’ultima sarà quindi improcedibile e l’imprenditore dovrà conseguentemente formulare un’istanza di dilazione all’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Poiché la norma utilizza l’espressione “l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede un piano di rateazione fino a un massimo di settantadue rate mensili”, la direzione (provinciale o regionale) competente in base al domicilio fiscale del debitore, se ne ricorrono i menzionati presupposti (pubblicazione dell’accordo o del contratto, natura delle somme dovute, sottoscrizione dell’istanza anche da parte dell’esperto e rispetto della durata della dilazione prevista dalla norma), non ha titolo per rifiutare la concessione della rateazione. Si tratta, infatti, di una misura premiale volta a incentivare il ricorso delle imprese alla composizione negoziata e la sottoscrizione dell’istanza da parte dell'esperto costituisce prova dell'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che di per sé giustifica la suddetta rateazione. Prevedendo la norma la concessione della rateazione “fino a un massimo di settantadue mesi”, si poteva ritenere che una valutazione della situazione del debitore dovesse essere necessariamente compiuta dall’Agenzia delle Entrate, per stabilire la effettiva durata della dilazione (cioè se fino a settantadue rate o per un numero inferiore); tuttavia, nella bozza di circolare si legge che l’Agenzia delle Entrate ritiene di non poter compiere alcuna valutazione in merito alla opportunità di concessione del beneficio, essendo obbligatoriamente tenuta, in presenza della sottoscrizione dell’esperto, a concedere una dilazione di settantadue rate mensili.
In caso, invece, di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, rappresentata nell’istanza di rateazione e sottoscritta dall’esperto, l’ultimo periodo del medesimo comma 4 dell’art. 25 bis (aggiunto dal decreto correttivo del 2024) stabilisce espressamente (in precedenza lo prevedeva peraltro l'art. 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023) che l’Agenzia delle Entrate può concedere una dilazione sino a centoventi rate mensili. In merito a questa diversa richiesta la norma non stabilisce che l’Agenzia delle Entrate “concede” ma che “può concedere” la maggior rateazione: significa che, ai fini dell’estensione della dilazione di pagamento, l’Ufficio competente deve compiere una valutazione circa la gravità della situazione in cui versa l’impresa debitrice: quindi la maggior rateazione, pur costituendo un diritto dell’imprenditore se ne ricorrono i presupposti, non è il frutto di un automatismo e spetta solo in presenza di una situazione realmente grave che la giustifica, di cui la sottoscrizione dell’esperto rappresenta comunque un’attestazione, ancorché non vincolante per l’Agenzia delle Entrate, sebbene quest’ultima non lo abbia esplicitato nella bozza di circolare. Ha però condivisibilmente confermato che “qualora l’istanza, debitamente avvalorata dalla sottoscrizione dell’esperto, dimostri l’esistenza di una reale e grave situazione di difficoltà per l’impresa, l’Ufficio procederà ad un’accurata analisi della situazione debitoria del soggetto richiedente, esercitando il proprio potere di apprezzamento riguardo all’opportunità e all’entità della dilazione concedibile. Il piano di rateazione straordinario sarà concesso tenendo conto sia dell’impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario sia della sostenibilità del piano concedibile”.
Indipendentemente dalla sua durata, il piano di pagamento può prevedere rate variabili di importo crescente per ciascun anno e non necessariamente rate di pari ammontare, poiché si applicano alla predetta rateazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede a sua volta in generale, cioè anche al di fuori della composizione negoziata (seppure con riguardo alle somme iscritte a ruolo, poiché di esse di occupa tale norma), che il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate di importo variabile crescente per ciascun anno (comma 1 ter). Con la risposta a interpello n. 443 del 2 ottobre 2023 questa possibilità è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate, che l’ha poi ribadita con la bozza di circolare messa in consultazione.
Per quanto attiene al tasso d’interesse applicabile alla dilazione di pagamento, con la bozza di circolare l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il riferimento all’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 non contiene alcun rinvio all’art. 21 del medesimo decreto, il quale disciplina gli interessi dovuti per la dilazione della cartella di pagamento. Di conseguenza, quest’ultima disposizione non potrà trovare applicazione nella fattispecie in esame e, considerato, che non si rivela d’ausilio l’applicazione analogica della disciplina ordinaria della rateazione degli atti impositivi non ancora oggetto di iscrizione a ruolo atteso che, in ordine alla misura del tasso di interesse, essa è estremamente diversificata, l’Agenzia ritiene che si debba necessariamente farsi rinvio alla disciplina ordinaria in materia di obbligazioni pecuniarie; trova così applicazione il principio generale espresso dall’art. 1284 c.c., in virtù del quale, in assenza di una diversa pattuizione o indicazione legislativa, il tasso di interesse applicabile è quello legale. Il piano di ammortamento sarà, pertanto, elaborato applicando gli interessi di dilazione calcolati in misura legale e l’ammortamento sarà effettuato secondo il metodo “all’italiana”.
L’espresso richiamo del comma 4 dell’art. 25 bis alle disposizioni recate dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, dovrebbe comportare l’applicazione, oltre che del già citato comma 1 ter concernente la possibilità di prevedere rate variabili, anche delle seguenti norme:
- del comma 1 quater 2, ai sensi del quale il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive, fatte salve le deroghe ivi espressamente indicate;
- del comma 3 bis, ai sensi del quale, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare - limitatamente alle stesse - le successive rate;
- del comma 3 ter, secondo cui la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione di pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza;
- del comma 4, ai sensi del quale le rate mensili oggetto di dilazione scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Con la bozza di circolare l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione di quest’ultima disposizione, ma sarebbe opportuno che si pronunciasse anche sull’applicazione delle altre norme dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 sopra richiamate.
Per espressa previsione del comma 4 del citato art. 25 bis, l’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza o di successivo deposito di un ricorso ai sensi dell’art. 40 del Codice della crisi, di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata ovvero di accertamento dello stato di insolvenza. Conseguentemente, nonostante il richiamo dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, non può trovare applicazione, in quanto non compatibile con le specifiche norme dell’art. 25 bis in commento, il comma 3 del citato art. 19, che stabilisce alcune limitazioni alla decadenza della rateazione ordinaria per inadempimento.
Con riferimento alla decadenza per mancato pagamento, con la bozza di circolare l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue:
- l’assenza di una specifica previsione ai fini del termine per l’iscrizione a ruolo delle somme che residuano a seguito della decadenza dalla rateazione;
- di norma, in mancanza di espressa disciplina, ai fini dell’iscrizione a ruolo/affidamento degli importi residui riferiti ai singoli atti viene fatto riferimento all’ordinario termine di prescrizione decennale;
- è principio generale, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che la richiesta di rateizzazione di un debito, determina l’interruzione della prescrizione. Questo principio si basa sul fatto che la richiesta di dilazione costituisce un riconoscimento del debito da parte del debitore, che è dunque elemento idoneo ad interrompere il termine di prescrizione ex art. 2944 Codice civile;
- invero, la disciplina contenuta nell’art. 25 bis, comma 4, rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. 602 del 1973, il quale dispone, al riguardo, la sospensione del termine di prescrizione e di decadenza a partire dalla semplice richiesta di rateazione per le somme iscritte a ruolo;
- per tale motivo, in assenza di specifiche disposizioni dell’art. 25 bis, trova applicazione il citato art. 19 del D.P.R. 602 del 1973;
- ne consegue che, al verificarsi delle circostanze che determinano la decadenza dal beneficio della rateizzazione, gli Uffici comunque procederanno celermente, all’iscrizione a ruolo delle somme oggetto di dilazione.
Ciò significa che l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto della dilazione prevista dal più volte citato comma 4 dell’art. 25 bis non può essere eseguita in assenza della decadenza dal beneficio della rateazione, il che smentisce la prassi di quegli Uffici che, in occasione delle prime dilazioni di questo tipo, hanno sinora proceduto all’iscrizione a ruolo delle somme relative alla dilazione, seppur sospendendone poi la riscossione. Anche sulla necessità di abbandonare questa prassi una precisazione dell’Agenzia delle Entrate sarebbe utile.