Più controverso è stato sinora il trattamento dei crediti di cui trattasi nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Al riguardo la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 40/2021/PAR del 15 giugno 2021 - emessa in risposta a un quesito con cui il Comune di Livorno le aveva chiesto se fosse legittima l’adesione ex art. 182 bis L. fall. a un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva il pagamento parziale dell’IMU e delle relative sanzioni, ancorché in misura comunque superiore a quella che sarebbe derivata dalla liquidazione dell’impresa - da un alto affermò che “in considerazione della chiarezza del dato letterale della norma, nel campo di applicazione dell’art. 182-ter non possono rientrare ulteriori situazioni creditorie di spettanza degli enti locali (ossia quelli che non risultino amministrati dalle agenzie fiscali)”; dall’altro lato aggiunse però come, “al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo ‘transattivo’ (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. Proprio quest’ultimo, pertanto, potrà essere lo strumento a cui l’imprenditore può ricorrere per attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli enti locali, nei modi previsti dall’art. 182-bis. Ciò in conformità all’obiettivo del sistema normativo in esame, che è quello di evitare all’imprenditore in crisi il dissesto irreversibile dell’impresa consentendogli di ridurre in termini percentuali i crediti fiscali (e non), diversi da quelli oggetto di transazione”.
Per altro verso la Sezione toscana della Corte dei Conti rilevò anche che, se le norme in commento dovessero essere interpretate nel senso di negare la possibilità di aderire a un siffatto accordo e di imporre il pagamento integrale di tali crediti, si perverrebbe all’assurdo risultato per cui l’ordinamento giuridico garantirebbe ai tributi locali un trattamento migliore rispetto ai crediti erariali, sebbene i primi siano normalmente assistiti da un grado di privilegio inferiore. Per queste ragioni detta Sezione ritenne che l’art. 182 bis poteva “trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter”.
Le medesime considerazioni vennero espresse, con la deliberazione n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022, dalla Sezione di controllo per l’Umbria della Corte dei Conti, la quale, in risposta a uno specifico quesito sulla possibilità di rinunciare a una quota dell’Imu in forza di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell’art. 182 bis L. fall., del pari affermò che, se non si ammettesse la riduzione percentuale dei crediti relativi ai tributi locali (in quanto non rientranti fra quelli previsti nell’art. 182 ter L. fall.), “l’obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile”; pertanto, “è possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge”.
In base a tali argomentazioni detta Sezione ritenne che era “possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali”.
Le ragioni sopra esposte, giuste o sbagliate che fossero, non sono state superate dal Codice della crisi, vista - relativamente a questo profilo - l’assenza di una soluzione di continuità rispetto alla legge fallimentare, rimarcata in generale anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8504/2021. Così come ha ritenuto il Tribunale di Forlì con la sentenza del 14 agosto 2025, con cui, in conformità all’indirizzo espresso dalle suddette sezioni regionali della Corte dei Conti, ha sancito che i tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali, pur non potendo essere oggetto della transazione fiscale di cui all’art. 63 del Codice della crisi, potevano essere falcidiati nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 57, se l’accordo era comunque conveniente per l’ente creditore.
Questa conclusione risulta, invero, in linea con il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione stabilito dall’art. 97 Cost., consentendo agli enti locali di esercitare la propria discrezionalità in maniera “controllata” o comunque “vincolata” secondo il canone della convenienza economica, attraverso l’accettazione del miglior trattamento offerto rispetto a quello che deriverebbe, in alternativa, dalla liquidazione[9].
Tuttavia, essa, sebbene giustificata sotto il profilo logico-sostanziale, era ostacolata dal principio di indisponibilità della pretesa tributaria, che per i motivi sopra esposti è applicabile anche ai tributi locali. Infatti, se per consentire la falcidia dei crediti erariali nell’accordo di ristrutturazione dei debiti era stata considerata necessaria l’introduzione di norme speciali quali sono quelle che disciplinano la transazione fiscale (necessità che non è mai stata revocata in dubbio), non si vede come la falcidia dei crediti relativi ai tributi locali potesse essere attuata nell’ambito del medesimo istituto in assenza di un’analoga disposizione a essi dedicata. In altri termini, la tesi delle suddette sezioni regionali della Corte dei Conti, sebbene ne fosse condivisibile il fine, non teneva conto dell’indisponibilità della pretesa tributaria e quindi del fatto che, se la regola ordinaria recata dall’art. 57 CCII fosse stata di per sé sufficiente per ristrutturare i crediti relativi ai tributi locali in ragione della ratio sopra indicata, non sarebbe stata necessaria alcuna norma speciale, qual è quella recata oggi dall’art. 63CCII (e prima dall’art. 182 ter L. fall.) nemmeno per falcidiare quelli erariali. Si potrebbe, per contro, sostenere che il legislatore aveva introdotto una deroga al principio della indisponibilità della pretesa tributaria solo per tali tributi, e non anche per quelli locali, proprio perché non la riteneva necessaria relativamente a questi ultimi, ma ciò sarebbe irragionevole, non sussistendo alcun motivo che giustificasse una previsione differente per consentire la medesima falcidia dei crediti di cui trattasi, a seconda che il credito tributario si riferisse a imposte erariali o locali.
Inoltre, almeno dall’agosto 2025 in poi questa ipotetica considerazione è stata smentita - dopo che con l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 5, della Legge n. 111/2023, cioè della legge delega avente a oggetto la revisione del sistema tributario, era stata prevista l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali nella composizione negoziata - dalla modifica apportata a tale articolo dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120, con cui l’inserimento dei tributi locali nella transazione fiscale è stata estesa a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi (in precedenza previsto dal citato art. 9 solo con riferimento alla composizione negoziata della crisi). Infatti, mentre la originaria previsione di estensione della transazione fiscale ai tributi locali solo nella composizione negoziata poteva essere letta come conferma della possibilità di falcidiare tali tributi negli altri istituti anche senza transazione fiscale, considerato che ne veniva prevista l’estensione solo alla composizione negoziata, il fatto che poi, con la Legge 8 agosto 2025, n. 120, sia stata disposta l’estensione della transazione inerente ai crediti degli enti pubblici territoriali anche agli istituti diversi dalla composizione negoziata esclude una simile lettura della suddetta disposizione: esclude, cioè, che si potesse ritenere non necessaria l’introduzione di un’apposita norma per falcidiare, in tali istituti, i crediti relativi ai tributi locali. Infatti, come risulta dalla relazione illustrativa del decreto legislativo 8 agosto 2025, n. 120, le modifiche introdotte con tale decreto dal 24 agosto 2025 (in forza delle quali il Governo è stato delegato a “prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi”), rispondono allo scopo di estendere il sub-procedimento della transazione fiscale ai tributi locali non solo alla composizione negoziata come originariamente previsto dalla legge delega n. 111/2023, ma a tutti gli istituti regolati dal Codice della crisi, compresi quindi il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, anche ove siano di gruppo, e il concordato attuato nella liquidazione giudiziale.
Le considerazioni sopra esposte sono state fatte proprie dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti con la deliberazione 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026, la quale (sebbene la delibera riguardasse un caso del tutto particolare, attinente per di più a un concordato preventivo liquidatorio) ha affermato, con considerazioni aventi rilevanza generale, quanto segue:
i) il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria si applica anche ai tributi locali e risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (così anche Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione 15/2007/PAR, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione 140/2018/PAR, e Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione 230/2023/PAR);
ii) la circostanza che il legislatore, nel 2023, avesse conferito delega al Governo al fine di ampliare l’ambito oggettivo della transazione fiscale ai tributi locali, in particolare alla luce della modifica apportata all’art. 9 dalla legge delega n. 111/2023 dal D.Lgs. 8 agosto 2025, n. 120, induceva a ritenere – anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2026 – che tali tributi fossero esclusi dall’ambito di applicazione della transazione fiscale (il che a dire il vero non era in discussione, salvo trarne l’una o l’altra conseguenza circa la possibilità di falcidiare comunque le imposte degli enti pubblici territoriali mediante un ordinario accordo di cui all’art. 57 CCII);
iii) nelle more del recepimento degli indirizzi e criteri direttivi formulati nell’articolo 9, comma 1, lett. a), n. 5, della Legge n. 111/2023 (prima dunque del D.Lgs. n. 147/2026), era da ritenersi preclusa agli enti locali l’adesione a una proposta di transazione fiscale relativa a tributi gestiti direttamente, cioè “auto-ammnistrati”.
A queste conclusioni la Sezione toscana della Corte dei Conti è peraltro giunta anche sulla base della considerazione che, con il D.Lgs. n. 136/2024, il legislatore, pur intervenendo sul trattamento delle imposte erariali mediante l’introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi, avesse omesso di occuparsi dei tributi locali, ravvisando in tale comportamento la volontà del legislatore stesso di non estendere ancora a questi ultimi le norme che consentivano la ristrutturazione dei debiti erariali; il che, peraltro, non è del tutto corretto, perché la volontà di estendere la transazione fiscale ai tributi locali era già chiara in quella sede e tale estensione era stata rinviata solo per ragioni di speditezza, considerato che il suddetto decreto correttivo doveva essere emanato necessariamente entro il 13 settembre 2024.
In ogni caso, in virtù del citato art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026, dal 12 agosto 2026 le suddette criticità sono superate e, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, i crediti relativi ai tributi locali e ai loro accessori possono essere ristrutturati, come quelli erariali, mediante la transazione fiscale, senza applicazione alcuna dell’ordine delle cause di prelazione e del divieto di trattamento deteriore, che non trova applicazione in questo strumento di regolazione della crisi, e con possibilità di cram down ove ne ricorrano i presupposti.