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Saggio

L’estensione della transazione fiscale ai tributi locali*

Giulio Andreani, Dottore commercialista e consulente fiscale in Milano

18 Agosto 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’A. illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, focalizzandosi sull'estensione della transazione fiscale ai crediti tributari gestiti direttamente dagli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane). Nell’elaborato vengono esaminati l'impatto di questa riforma sui diversi istituti della crisi d’impresa e l'applicazione del meccanismo del cram down
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1 . Premessa
È entrato in vigore il 12 agosto 2026 il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, il cui art. 4 ha esteso la cosiddetta “transazione fiscale” ai crediti relativi ai tributi di cui sono titolari le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, unitariamente definiti “enti pubblici territoriali”, auto-amministrati direttamente da tali soggetti (quelli amministrati dalle agenzie fiscali, infatti, come si preciserà meglio nel prosieguo, potevano essere già oggetto della transazione fiscale proposta a dette agenzie). Questi debiti possono quindi essere ora ristrutturati mediante transazione fiscale, indipendentemente da chi li amministra, sia nell’ambito della composizione negoziata della crisi, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del concordato attuato nella liquidazione giudiziale. In questi ultimi tre istituti, qualora gli enti pubblici territoriali non approvino le proposte di transazione presentate dai debitori o non esprimano voto favorevole alla proposta di concordato, il tribunale potrà imporre loro la transazione attraverso il cosiddetto cram down (omologandone forzosamente la proposta), se ricorrono, com’è da tempo già previsto per i tributi erariali, due condizioni; 1) che la proposta di transazione sia più conveniente dell’alternativa costituita dalla liquidazione giudiziale, poiché in questa ipotesi il recupero del credito pubblico sarebbe prevedibilmente minore di quello offerto dal contribuente e detta convenienza risulti dall’attestazione di un professionista indipendente; 2) che l’adesione dei creditori pubblici sia determinante ai fini del raggiungimento della soglia di adesioni del 60% (ovvero del 30% se si tratta di accordo agevolato) richiesta per la omologazione degli accordi di ristrutturazione (si veda al riguardo anche il par. 1.3) oppure, nel concordato preventivo e in quello “fallimentare”, che sia determinante per raggiungere le maggioranze dei voti dei creditori (e/o delle classi di creditori) previste per l’approvazione del concordato. 
1.1 . Le modifiche apportate agli articoli del Codice della crisi
Per attuare la suddetta estensione soggettiva e oggettiva della transazione fiscale, con il citato art. 4 sono stati modificati gli articoli 23, 63, 64 bis, 88, 245 e 284 bis del Codice della crisi (CCII), che disciplinano, i primi cinque, il trattamento dei crediti tributari, rispettivamente, nella composizione negoziata della crisi, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato preventivo e nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale, e, l’ultimo (l’art. 284 bis), la transazione fiscale di gruppo. Le modifiche apportate a tali norme sono state eseguite semplicemente: 
i) aggiungendo, anche ai fini della omologazione forzosa, al riferimento alle agenzie fiscali, presente in tali norme, quello agli enti pubblici territoriali (quindi aggiungendo il riferimento ai tributi da questi amministrati a quello relativo ai tributi erariali); 
ii) precisando che ognuno di tali enti è distinto dagli altri e che, anche in caso di transazione di gruppo, la proposta deve essere presentata distintamente a ciascun ente indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore (a differenza di quanto è previsto per la transazione proposta alle agenzie fiscali, per le quali rileva l’ultimo domicilio fiscale del contribuente), con la conseguenza che su di essa ciascun ente deve provvedere autonomamente; 
iii) disponendo che gli accordi transattivi sono sottoscritti, per tali creditori, “dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.”. 
Pertanto, la transazione dei crediti degli enti pubblici territoriali è disciplinata dalle medesime norme che dal 29 settembre 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024) regolano la transazione dei tributi erariali (oltre che di quelli locali eventualmente amministrati dalle agenzie fiscali). 
Con l’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026 è stata data attuazione all’art. 9, comma 1, lett. a), n. 5, della Legge n. 111/2023, avente a oggetto la revisione del sistema tributario, modificato dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120, che prevedeva l’inclusione nella  transazione fiscale dei crediti relativi ai tributi (e ai relativi accessori) di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali, precedentemente esclusi da tale istituto, avendo esso avuto sinora a oggetto solo i tributi erariali, cioè quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane, e i tributi diversi da quelli erariali che, pur essendo di spettanza di altri enti, fossero amministrati (e non solo riscossi) da tali agenzie fiscali ex lege oppure sulla base di una convenzione stipulata con il soggetto attivo del tributo ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (circostanza assai rara)[1].[2] 
Il citato art. 4 non menziona il concordato semplificato né il concordato minore: non per dimenticanza del legislatore, ma perché in queste procedure la falcidia dei tributi locali era già consentita sulla base delle disposizioni relative alla generalità dei crediti (e con possibilità di cram down) anche senza transazione fiscale, che in tali istituti non è infatti prevista come autonomo sub-procedimento; non era necessaria, quindi, alcuna modifica normativa per renderle possibile la falcidia dei crediti degli enti pubblici territoriali in tali strumenti. 
Per il medesimo motivo l’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026 non menziona, inoltre, il concordato attuato nell’amministrazione straordinaria; infatti, nemmeno in questo istituto è allo stato prevista la transazione fiscale, che, per effetto del citato art. 9, comma 1, lett. a), della Legge n. 111/2023, dovrebbe tuttavia esservi introdotta mediante un futuro decreto delegato. 
Tale articolo menziona, invece, il concordato attuato nella liquidazione giudiziale: non perché i tributi locali non potessero già essere falcidiati in tale ambito, ma al fine di assimilarne il trattamento a quello già previsto per i tributi erariali, che, in virtù del secondo periodo del comma 5 dell’art. 245 CCII, consente il cram down in caso di voto contrario (non di mero mancato esercizio del voto, che in questo istituto è considerato voto favorevole), in presenza di una proposta conveniente e di voto determinante da parte delle agenzie fiscali  e degli enti pubblici territoriali.
1.2 . I tributi locali oggetto della nuova transazione
I tributi, e i relativi accessori (sanzioni e interessi), oggetto delle disposizioni introdotte con il citato art. 4 non sono stati indicati dal legislatore attraverso la loro analitica elencazione, ma, come peraltro già era stato previsto per quelli erariali, mediante una formula ampia e omnicomprensiva, in cui rientrano tutti i tributi amministrati dalle regioni, dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane. Rientrano quindi nel campo di applicazioni di detta norma, ad esempio, l’Imu, la Tasi, la Tari, l’imposta di soggiorno e gli altri tributi di cui sono titolari i predetti enti. L’Irap e le addizionali dei tributi erariali destinate alle regioni e agli enti locali non sono, invece, interessate dalle disposizioni di cui trattasi, poiché, in quanto amministrate dalle agenzie fiscali, costituiscono oggetto della transazione fiscale sin dalla introduzione di questo istituto, né più né meno come i tributi erariali, indipendentemente dall’utilizzo delle relative entrate. 
La norma introdotta supera, quindi, le incertezze e i contrasti che nel corso degli anni hanno caratterizzato il trattamento dei crediti relativi ai tributi locali principalmente negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, estendendo a questi crediti i medesimi trattamenti già previsti per quelli erariali nei cinque istituti sopra richiamati, alla cui disciplina è pertanto sufficiente fare riferimento anche per la ristrutturazione dei tributi locali, istituto per istituto, sulla base di regole, che ormai, salvo casi particolari, dovrebbero essere collaudate. 
1.3 . L’ampliamento dei soggetti nei confronti dei quali può essere disposto il cram down
L’ampliamento dei soggetti nei confronti dei quali può essere disposto il cram down, cioè l’amministrazione finanziaria, gli enti previdenziali e ora anche gli enti pubblici territoriali, da un lato, agevola la omologazione del concordato preventivo e del concordato attuato nella liquidazione giudiziale, poiché consente la creazione in questi strumenti di almeno una classe di creditori in più (quella costituita dagli enti pubblici territoriali) il cui voto, ove sia negativo, può essere convertito in positivo per effetto del cram down, incrementando così il numero delle classi favorevoli al concordato; dall’altro lato, tale ampliamento attribuisce maggior rilievo a uno degli aspetti più inesplorati della omologazione forzosa della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, che è quello concernente il caso in cui ognuna delle adesioni (quella dell’amministrazione finanziaria, espressione che peraltro ricomprende in se stessa già più soggetti, quella degli enti previdenziali, che possono essere anch’essi più di uno, e quella degli enti pubblici territoriali, che possono essere - e generalmente sono – più d’uno) risulta determinante ai fini del raggiungimento della soglia di adesioni del 60 (o del 30) per cento congiuntamente a un’altra, ma non lo è singolarmente considerando anche le adesioni (eventualmente forzose) di altri creditori. Si pensi, ad esempio, al caso in cui crediti delle banche e dei fornitori aderenti agli accordi siano rappresentativi del 20% dell’intera esposizione debitoria e i crediti delle agenzie fiscali, quelli contributivi e i crediti degli enti locali rappresentino rispettivamente il 40%, il 30% e il 10% di detta esposizione debitoria. Ricorrendo questa circostanza, occorre stabilire, riprendendo l’esempio, se è possibile considerare determinante l’adesione dell’Inps e degli enti pubblici territoriali, atteso che per raggiungere la maggioranza del 60%, tenuto conto della già intervenuta adesione delle banche e dei fornitori, sarebbe sufficiente la sola adesione forzosa delle agenzie fiscali, e non anche quella dell’Inps e degli enti territoriali, e viceversa. In altri termini, posto che nel caso prospettato tanto la sola adesione forzosa delle agenzie fiscali quanto l’adesione forzosa solo dell’Inps e degli enti pubblici territoriali sarebbero sufficienti per raggiungere la soglia di adesioni del 60% (20 + 40 = 60 nel primo caso e 20 + 30 + 10 = 60 nel secondo), occorre chiedersi se in tale situazione il cram down può essere disposto: i) solo nei confronti delle agenzie fiscali ovvero solo nei confronti dell’Inps e degli enti territoriali, e in tal caso quale sia il criterio in base al quale il creditore destinatario del cram down dovrebbe essere individuato, subendo le conseguenze della omologazione forzosa a differenza di quelli verso cui il cram down non troverebbe attuazione, i quali non subirebbero quindi alcuna falcidia; oppure ii) nei confronti di tutti questi creditori pubblici, considerandoli come se - a questi fini -costituissero un solo soggetto, ognuno dei quali subirebbe pertanto la falcidia prevista dalla proposta di transazione. 
La questione merita probabilmente un maggior approfondimento, ma la soluzione più appropriata è da tempo parsa quest’ultima[3], in quanto più neutrale, in assenza di un criterio stabilito dalla legge per individuare il soggetto nei confronti del quale il cram down deve essere disposto, e meno irragionevole delle altre possibili, che condurrebbero a escludere l’applicazione della norma in presenza di proposte che sono al tempo stesso convenienti per i creditori pubblici e, quanto meno in astratto, “determinanti” ai fini del raggiungimento delle suddette soglie. Questa interpretazione sembra ora confermata da una delle integrazioni apportate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026 all’alinea del comma 4 dell’art. 63 CCII, che, a seguito di tali modifiche, così recita (in grassetto le parole aggiunte con il decreto): “Il tribunale omologa gli accordi d ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle regioni e degli locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l’adesione di tali creditori è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: ……………”. L’inserimento delle parole “di tali creditori” - e non “di ciascuno di detti creditori” ovvero di ciascuna categoria di creditori distintamente menzionata - può avere solo lo scopo di precisare che il carattere determinante dell’adesione (al singolare) dei creditori pubblici (cioè unitariamente dell’adesione “di tali creditori”), ai fini del raggiungimento delle soglie del 60 (ovvero del 30) per cento dell’intera esposizione debitoria, deve essere considerata unitariamente come se l’adesione dovesse essere espressa da un solo soggetto. Non si vede, infatti, quale altro scopo potrebbe avere l’inserimento di tali parole nel citato comma 4 dell’art. 63 CCII se non quello di fornire questa precisazione, posto che, anche senza di essa, il senso di tale comma era di per sé comunque già compiuto relativamente a tutti gli altri effetti previsti da tale norma. Per il resto questa disposizione era, infatti, già di per sé chiara e l’unica precisazione di cui necessitava era solo quella poc’anzi indicata; precisazione che, con l’occasione rappresentata dall’estensione della transazione ai tributi locali, è stata fornita dal legislatore mediante l’inserimento delle parole “di tali creditori” nel menzionato comma 4 dell’art. 63. In altri termini, questa modifica non era affatto necessaria per provvedere a detta estensione, rispetto alla quale poteva essere tranquillamente evitata, ed è pertanto evidentemente dovuta a una distinta e diversa esigenza. 
La portata di questa precisazione va oltre la rilevanza che quest’ultima può assumere in relazione ai crediti degli enti pubblici territoriali, il cui peso non è generalmente decisivo ai fini di cui trattasi, se non quando l’impresa debitrice possiede diversi immobili, per cui il debito afferente all’Imu può essere elevato. Essa rileva, infatti, ogniqualvolta l’amministrazione finanziaria e l’Inps sono entrambe, anche singolarmente, “determinanti”; così come rileva ogniqualvolta l’amministrazione finanziaria abbia approvato la proposta di transazione e gli enti previdenziali l’abbiano invece rigettata (ipotesi non infrequente). Si pensi alla situazione in cui i crediti di banche e fornitori rappresentino, ad esempio, il 40% dell’intera esposizione debitoria, i crediti erariali il 41% e i crediti previdenziali il 19% di detta esposizione e si assuma che le banche, i fornitori e le agenzie fiscali abbiano raggiunto un accordo con l’impresa debitrice, mentre l’Inps abbia invece rigettato la proposta di transazione previdenziale formulatale. La precisazione introdotta nel comma 4 dell’art. 63 CCII induce a ritenere che anche in questo caso, sebbene la soglia del 60% sia stata già raggiunta mediante le adesioni delle banche, dei fornitori e dell’amministrazione finanziaria, possa essere disposta l’omologazione forzosa nei confronti dell’Inps, dovendosi considerare i creditori pubblici come un unico soggetto. Sarebbe del resto irragionevole una disciplina che consentisse l’omologazione forzosa qualora nessuno dei creditori pubblici abbia approvato la proposta transattiva loro formulata, ma la impedisse quando uno di tali creditori vi abbia aderito e l’altro no; e a maggior ragione qualora - come non di rado accade - al creditore pubblico che non l’ha approvata sia stato offerto un soddisfacimento migliore di quello proposto a chi vi ha invece aderito. Infatti, con la omologazione forzosa il tribunale “riforma”, per così dire, la pronuncia (o sostituisce la mancata pronuncia) con cui le agenzie fiscali, gli enti pubblici territoriali e gli enti previdenziali omettono di approvare una proposta per essi conveniente, correggendola sia nell’interesse di quegli stessi creditori pubblici e quindi dello Stato, sia nell’interesse generale salvaguardando la continuità aziendale (sempre che questa meriti di essere tutelata).
2 . Il principio della indisponibilità della pretesa tributaria applicabile ai tributi locali
Come si è anticipato, il discrimine, fra i crediti relativi a tributi non erariali che possono essere oggetto della transazione fiscale e quelli che ne rimangono esclusi, è rappresentato dal soggetto che li gestisce e, considerato che i tributi locali normalmente non sono amministrati dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane, in assenza di una norma che ne disciplinasse il trattamento la ristrutturazione di tali tributi è dipesa in primis dalla possibilità - per gli enti pubblici territoriali - di derogare al cosiddetto principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria[4]. Sin dalla sua introduzione la transazione fiscale è stata infatti interpretata come un istituto del tutto innovativo nell’ordinamento tributario, in cui è ritenuto tradizionalmente vigente il c.d. dogma dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, per effetto del quale, al di fuori dell’istituto della transazione fiscale, i crediti tributari non possono subire alcuna falcidia. In questo solco interpretativo si era peraltro collocata l’Agenzia delle Entrate, la quale, nel paragrafo 4 della circolare 18 aprile 2008, n. 40/E, ebbe ad affermare che la disciplina della transazione fiscale “in quanto derogatoria di regole generali, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). Pertanto, per effetto del richiamato principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all’art. 182-ter”. 
Oltre alla giurisprudenza di merito[5], la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22931 e n. 22932 del 4 novembre 2011, ha da tempo avuto modo di stabilire che l’indisponibilità del credito tributario “esiste nella misura in cui la legge non vi deroghi e non sono certo estranee all’ordinamento ipotesi di rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento (i cosiddetti ‘condoni tombali’) o alla completa esazione dell’accertato in vista di finalità particolari”. Il principio di indisponibilità del credito tributario è del resto privo di copertura costituzionale, come ha stabilito la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 15 luglio 2014, n. 225, con cui è stato testualmente sancito che l’art. 182 ter della legge fallimentare era “di per sé, disciplina eccezionale rispetto al principio dell’indisponibilità della pretesa erariale”, perciò derogabile da una norma di rango ordinario. 
Il chiarimento definitivo sui rapporti tra l’art. 182 ter della legge fallimentare e il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria è infine intervenuto con l’ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504, con cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato come “una qualche non affatto irrilevante portata sistematica in relazione al principio, illo tempore quasi un ‘dogma’, della indisponibilità del credito tributario”, fosse da attribuire già alla “transazione sui ruoli”, che però era rimasta “confinata nell’ambito dell’esecuzione esattoriale e quindi nell’ambito tributario, senza alcun riferimento diretto alle coeve esecuzioni concorsuali ordinarie”. Con la transazione fiscale, invece, si è palesata una radicale deroga al detto principio di indisponibilità dei crediti tributari, prevedendosi testualmente per la prima volta “la possibilità di un accordo tra ente impositore e contribuente insolvente sul pagamento parziale non satisfattivo ovvero sul dilazionamento del pagamento dei debiti tributari di quest’ultimo, ancorché non ancora cristallizzati da iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ed anzi nemmeno ancora iscritti a ruolo”. 
Le Sezioni Unite non si sono peraltro fermate qui, ma hanno ulteriormente rilevato che, attraverso le modifiche progressivamente apportate e, in ultimo, in considerazione della collocazione che ne è stata data con il Codice della crisi, ha ormai assunto prevalenza “la ratio concorsuale su quella fiscale dell’istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo ‘incidente tributario’ è - essenzialmente - finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui all’art. 182-ter, L. fall.”[6]. Pertanto, la deroga legislativa al principio dell’indisponibilità era ed è da rinvenire sia nel previgente art. 182 ter L. fall. e nelle omologhe disposizioni attualmente contenute negli artt. 63 e 88 del Codice, sia nelle disposizioni che prevedevano - e tuttora prevedono - in generale, salvo espresse specificazioni (come quelle recate dagli articoli testé menzionati), la possibilità di soddisfare in misura parziale i debiti privilegiati in ragione della crisi dell’impresa, quali sono quelle che disciplinano il concordato minore e il concordato semplificato, anche in assenza di transazione fiscale e di un apposito sub-procedimento endo-concorsuale. L’applicazione di questa regola ai tributi locali ha tuttavia generato sinora incertezze interpretative e contrasti, a seconda dell’istituto utilizzato per il superamento della crisi, che con il D.Lgs. n. 147/2026 il legislatore ha voluto superare.
3 . Il trattamento dei tributi locali nel concordato preventivo
Nel concordato preventivo le regole di trattamento dei crediti tributari contenute, prima, nell’art. 182 ter L. fall. e, ora, nell’88 del Codice della crisi sono inquadrabili come regole speciali da applicare a detta tipologia di crediti; i crediti tributari non rientranti nell’ambito della transazione fiscale, dunque, non sono conseguentemente soggetti alle specifiche regole di trattamento previste (tanto sotto il profilo sostanziale quanto quello strettamente procedurale)[7] dal citato art. 88, ma devono considerarsi disciplinati dalle regole di trattamento applicabili in via ordinaria alla generalità dei debiti dell’impresa in tale procedura. 
Pertanto, anche prima del D.Lgs. n. 147/2026 era già consentita la soddisfazione parziale dei tributi locali nel concordato preventivo, senza la necessità di dovere presentare una proposta ad hoc sulla falsariga di quella prevista per proporre la soddisfazione parziale dei crediti erariali. Infatti, dalla loro esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale discendeva unicamente l’inapplicabilità agli stessi della disciplina prevista dall’art. 88 CCII, ma non certo della disciplina generale, restando quindi possibile la loro falcidia nei termini generali previsti: tanto nella legge fallimentare quanto nel Codice della crisi, infatti, non era o è rinvenibile alcuna norma che vieti lo stralcio di detti crediti. 
A questa conclusione, a cui la dottrina era pervenuta già sulla base della formulazione dell’art. 182 ter antecedente le modifiche recate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232[8], non poteva ostare il fatto che il legislatore avesse espressamente previsto la transazione fiscale solo per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, poiché, a ben vedere, con tale norma aveva solo assoggettato quelli erariali a un sub-procedimento speciale, ma non aveva sottratto quelli locali alle regole generali, ferma restando l’inapplicabilità – a questi ultimi – del cram down, in quanto esclusivamente legato al campo di applicazione dell’art. 88 CCII. 
In virtù del citato art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026, dal 12 agosto 2026, ai crediti relativi ai tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali è ora applicabile sotto ogni profilo il medesimo trattamento che da anni viene applicato ai tributi erariali in base al disposto dell’art. 88 CCII, nel rispetto, quindi, nel concordato in continuità aziendale, della regola della priorità assoluta, della regola della priorità relativa e, in ogni caso, del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi, con la possibilità di cram down ove ne ricorrano i presupposti (il quale, anche in considerazione dell’effetto che può derivarne ai fini del computo delle classi di creditori favorevoli alla proposta di concordato per la determinazione del raggiungimento delle maggioranze di legge, come si è già affermato costituisce certamente un elemento distintivo rispetto alla previgente disciplina).
4 . Il trattamento dei tributi locali negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Più controverso è stato sinora il trattamento dei crediti di cui trattasi nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Al riguardo la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 40/2021/PAR del 15 giugno 2021 - emessa in risposta a un quesito con cui il Comune di Livorno le aveva chiesto se fosse legittima l’adesione ex art. 182 bis L. fall. a un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva il pagamento parziale dell’IMU e delle relative sanzioni, ancorché in misura comunque superiore a quella che sarebbe derivata dalla liquidazione dell’impresa - da un alto affermò che “in considerazione della chiarezza del dato letterale della norma, nel campo di applicazione dell’art. 182-ter non possono rientrare ulteriori situazioni creditorie di spettanza degli enti locali (ossia quelli che non risultino amministrati dalle agenzie fiscali)”; dall’altro lato aggiunse però come, “al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo ‘transattivo’ (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. Proprio quest’ultimo, pertanto, potrà essere lo strumento a cui l’imprenditore può ricorrere per attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli enti locali, nei modi previsti dall’art. 182-bis. Ciò in conformità all’obiettivo del sistema normativo in esame, che è quello di evitare all’imprenditore in crisi il dissesto irreversibile dell’impresa consentendogli di ridurre in termini percentuali i crediti fiscali (e non), diversi da quelli oggetto di transazione”. 
Per altro verso la Sezione toscana della Corte dei Conti rilevò anche che, se le norme in commento dovessero essere interpretate nel senso di negare la possibilità di aderire a un siffatto accordo e di imporre il pagamento integrale di tali crediti, si perverrebbe all’assurdo risultato per cui l’ordinamento giuridico garantirebbe ai tributi locali un trattamento migliore rispetto ai crediti erariali, sebbene i primi siano normalmente assistiti da un grado di privilegio inferiore. Per queste ragioni detta Sezione ritenne che l’art. 182 bis poteva “trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter”. 
Le medesime considerazioni vennero espresse, con la deliberazione n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022, dalla Sezione di controllo per l’Umbria della Corte dei Conti, la quale, in risposta a uno specifico quesito sulla possibilità di rinunciare a una quota dell’Imu in forza di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell’art. 182 bis L. fall., del pari affermò che, se non si ammettesse la riduzione percentuale dei crediti relativi ai tributi locali (in quanto non rientranti fra quelli previsti nell’art. 182 ter L. fall.), “l’obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile”; pertanto, “è possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge”
In base a tali argomentazioni detta Sezione ritenne che era “possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali”. 
Le ragioni sopra esposte, giuste o sbagliate che fossero, non sono state superate dal Codice della crisi, vista - relativamente a questo profilo - l’assenza di una soluzione di continuità rispetto alla legge fallimentare, rimarcata in generale anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8504/2021. Così come ha ritenuto il Tribunale di Forlì con la sentenza del 14 agosto 2025, con cui, in conformità all’indirizzo espresso dalle suddette sezioni regionali della Corte dei Conti, ha sancito che i tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali, pur non potendo essere oggetto della transazione fiscale di cui all’art. 63 del Codice della crisi, potevano essere falcidiati nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 57, se l’accordo era comunque conveniente per l’ente creditore. 
Questa conclusione risulta, invero, in linea con il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione stabilito dall’art. 97 Cost., consentendo agli enti locali di esercitare la propria discrezionalità in maniera “controllata” o comunque “vincolata” secondo il canone della convenienza economica, attraverso l’accettazione del miglior trattamento offerto rispetto a quello che deriverebbe, in alternativa, dalla liquidazione[9]. 
Tuttavia, essa, sebbene giustificata sotto il profilo logico-sostanziale, era ostacolata dal principio di indisponibilità della pretesa tributaria, che per i motivi sopra esposti è applicabile anche ai tributi locali. Infatti, se per consentire la falcidia dei crediti erariali nell’accordo di ristrutturazione dei debiti era stata considerata necessaria l’introduzione di norme speciali quali sono quelle che disciplinano la transazione fiscale (necessità che non è mai stata revocata in dubbio), non si vede come la falcidia dei crediti relativi ai tributi locali potesse essere attuata nell’ambito del medesimo istituto in assenza di un’analoga disposizione a essi dedicata. In altri termini, la tesi delle suddette sezioni regionali della Corte dei Conti, sebbene ne fosse condivisibile il fine, non teneva conto dell’indisponibilità della pretesa tributaria e quindi del fatto che, se la regola ordinaria recata dall’art. 57 CCII fosse stata di per sé sufficiente per ristrutturare i crediti relativi ai tributi locali in ragione della ratio sopra indicata, non sarebbe stata necessaria alcuna norma speciale, qual è quella recata oggi dall’art. 63CCII (e prima dall’art. 182 ter L. fall.) nemmeno per falcidiare quelli erariali. Si potrebbe, per contro, sostenere che il legislatore aveva introdotto una deroga al principio della indisponibilità della pretesa tributaria solo per tali tributi, e non anche per quelli locali, proprio perché non la riteneva necessaria relativamente a questi ultimi, ma ciò sarebbe irragionevole, non sussistendo alcun motivo che giustificasse una previsione differente per consentire la medesima falcidia dei crediti di cui trattasi, a seconda che il credito tributario si riferisse a imposte erariali o locali. 
Inoltre, almeno dall’agosto 2025 in poi questa ipotetica considerazione è stata smentita - dopo che con l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 5, della Legge n. 111/2023, cioè della legge delega avente a oggetto la revisione del sistema tributario, era stata prevista l’estensione  della transazione fiscale ai tributi locali nella composizione negoziata - dalla modifica apportata a tale articolo dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120, con cui l’inserimento dei tributi locali nella transazione fiscale è stata estesa a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi (in precedenza previsto dal citato art. 9 solo con riferimento alla composizione negoziata della crisi). Infatti, mentre la originaria previsione di estensione della transazione fiscale ai tributi locali solo nella composizione negoziata poteva essere letta come conferma della possibilità di falcidiare tali tributi negli altri istituti anche senza transazione fiscale, considerato che ne veniva prevista l’estensione solo alla composizione negoziata, il fatto che poi, con la Legge 8 agosto 2025, n. 120, sia stata disposta l’estensione della transazione inerente ai crediti degli enti pubblici territoriali anche agli istituti diversi dalla composizione negoziata esclude una simile lettura della suddetta disposizione: esclude, cioè, che si potesse ritenere non necessaria l’introduzione di un’apposita norma per falcidiare, in tali istituti, i crediti relativi ai tributi locali. Infatti, come risulta dalla relazione illustrativa del decreto legislativo 8 agosto 2025, n. 120, le modifiche introdotte con tale decreto dal 24 agosto 2025 (in forza delle quali il Governo è stato delegato a “prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi”), rispondono allo scopo di estendere il sub-procedimento della transazione fiscale ai tributi locali non solo alla composizione negoziata come originariamente previsto dalla legge delega n. 111/2023, ma a tutti gli istituti regolati dal Codice della crisi, compresi quindi il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, anche ove siano di gruppo, e il concordato attuato nella liquidazione giudiziale. 
Le considerazioni sopra esposte sono state fatte proprie dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti con la deliberazione 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026, la quale (sebbene la delibera riguardasse un caso del tutto particolare, attinente per di più a un concordato preventivo liquidatorio) ha affermato, con considerazioni aventi rilevanza generale, quanto segue: 
i) il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria si applica anche ai tributi locali e risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (così anche Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione 15/2007/PAR, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione 140/2018/PAR, e Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione 230/2023/PAR); 
ii) la circostanza che il legislatore, nel 2023, avesse conferito delega al Governo al fine di ampliare l’ambito oggettivo della transazione fiscale ai tributi locali, in particolare alla luce della modifica apportata all’art. 9 dalla legge delega n. 111/2023 dal D.Lgs. 8 agosto 2025, n. 120, induceva a ritenere – anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2026 – che tali tributi fossero esclusi dall’ambito di applicazione della transazione fiscale (il che a dire il vero non era in discussione, salvo trarne l’una o l’altra conseguenza circa la possibilità di falcidiare comunque le imposte degli enti pubblici territoriali mediante un ordinario accordo di cui all’art. 57 CCII); 
iii) nelle more del recepimento degli indirizzi e criteri direttivi formulati nell’articolo 9, comma 1, lett. a), n. 5, della Legge n. 111/2023 (prima dunque del D.Lgs. n. 147/2026), era da ritenersi preclusa agli enti locali l’adesione a una proposta di transazione fiscale relativa a tributi gestiti direttamente, cioè “auto-ammnistrati”. 
A queste conclusioni la Sezione toscana della Corte dei Conti è peraltro giunta anche sulla base della considerazione che, con il D.Lgs. n. 136/2024, il legislatore, pur intervenendo sul trattamento delle imposte erariali mediante l’introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi, avesse omesso di occuparsi dei tributi locali, ravvisando in tale comportamento la volontà del legislatore stesso di non estendere ancora a questi ultimi le norme che consentivano la ristrutturazione dei debiti erariali; il che, peraltro, non è del tutto corretto, perché la volontà di estendere la transazione fiscale ai tributi locali era già chiara in quella sede e tale estensione era stata rinviata solo per ragioni di speditezza, considerato che il suddetto decreto correttivo doveva essere emanato necessariamente entro il 13 settembre 2024. 
In ogni caso, in virtù del citato art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026, dal 12 agosto 2026 le suddette criticità sono superate e, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, i crediti relativi ai tributi locali e ai loro accessori possono essere ristrutturati, come quelli erariali, mediante la transazione fiscale, senza applicazione alcuna dell’ordine delle cause di prelazione e del divieto di trattamento deteriore, che non trova applicazione in questo strumento di regolazione della crisi, e con possibilità di cram down ove ne ricorrano i presupposti.
5 . Il trattamento dei tributi locali nella composizione negoziata della crisi
Prima del 29 settembre 2024, data dalla quale, per effetto del D.Lgs. n. 136/2024, è possibile concludere anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi un accordo transattivo relativo ai tributi erariali, nessuna falcidia era consentita, in questo istituto, per tali imposte e non vi era alcun motivo per ritenere che potessero esservi conclusi accordi attinenti ai crediti tributari degli enti pubblici territoriali. L’assetto normativo, ancorché più o meno insoddisfacente a seconda delle opinioni, era quindi chiaro. 
In relazione, invece, alla possibilità di falcidiare i tributi locali nel periodo compreso tra la suddetta data del 29 settembre 2024 e la novella recata dal D.Lgs. n. 147/2026 (cioè nel periodo compreso tra il 29 settembre 2024 e l’11 agosto 2026), occorreva tener conto di due fattori tra loro strettamente connessi: 
i) il menzionato art. 9, comma 1, lett. a), n. 5), della legge 9 agosto 2023, n. 111, già nella formulazione vigente fino al 23 agosto 2025, aveva delegato il Governo a introdurre nell’ordinamento “la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata”. Tale norma, che disponeva l’estensione, nella composizione negoziata, della transazione fiscale ai tributi locali, induceva a desumere l’impossibilità di transigere questi tributi nell’ambito di detto percorso, almeno sino a quando tale delega non avesse trovato attuazione; 
ii) la norma che, proprio in attuazione della suddetta delega era stata inserita nell’art. 23 del Codice della crisi con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, cioè l’attuale comma 2 bis di tale articolo, disponeva - sino all’11 agosto 2026 - testualmente quanto segue: “Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori”. In tal modo l’istituto della transazione fiscale era stato, sì, esteso alla composizione negoziata, ma solo con riferimento ai “tributi amministrati” dalle agenzie fiscali e quindi ancora una volta senza possibilità di transazione relativamente ai tributi locali “auto-amministrati”. 
Per questi motivi, con la deliberazione 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, applicando il principio per cui “ubi lex tacuit, noluit”. ha ritenuto che “in sede di composizione negoziata della crisi d’impresa, il Comune non può aderire ad un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto, allo stato, escluso dalla normativa vigente”, escludendo “la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi locali nell’ambito della composizione negoziata”. A parere dei giudici contabili, infatti, con il citato D.Lgs. n. 136/2024 il legislatore, nel ridisciplinare la materia in sede di codificazione e dei successivi interventi correttivi, ben avrebbe potuto optare per un chiarimento che dottrina e giurisprudenza avevano ripetutamente sollecitato rispetto alla transigibilità anche dei tributi locali, ma ciononostante non aveva ritenuto di farlo. Con la suddetta deliberazione n. 256/2024/PAR è stato pertanto affermato che, per quanto atteneva ai debiti di cui trattasi, l’assetto normativo non era affatto mutato rispetto a quello sussistente al momento dell’emanazione della Legge Delega n. 111/2023 e che esso non ammetteva la transigibilità fiscale dei tributi locali nell’ambito della composizione negoziata. 
Secondo i giudici lombardi questa conclusione sarebbe stata giustificata anche sotto il profilo logico-sistematico, perché il diverso trattamento riservato ai crediti erariali (riducibili in via transattiva, ancorché maggiormente privilegiati) rispetto a quelli comunali (da soddisfare necessariamente per intero in assenza di una norma che ne consentisse la riduzione, ancorché assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore) non si fondava sulla differenza ontologica dei tributi (atteso che i tributi locali, se amministrati dalle agenzie fiscali, potevano essere anch’essi oggetto di transazione fiscale), ma sul difforme regime amministrativo del tributo. Al riguardo il legislatore, “nella sua discrezionalità insindacabile”, avrebbe infatti considerato “questa divergenza idonea a legittimare un diverso trattamento, presumibilmente, ma non soltanto, in ragione di una più affidabile valutazione di performatività della gestione e del tributo ad esse affidato. Si tratta di differenze che emergono, ad esempio, là dove la disciplina richiede cautele procedurali particolari che i tributi comunali auto-amministrati non sono in grado di offrire (quanto meno negli stessi termini): come nel caso dell’assoggettamento dell’accordo transattivo ai pareri obbligatori e vincolanti delle Direzioni regionali e Centrali delle agenzie fiscali”. Per altro verso, i giudici contabili lombardi avevano altresì considerato che la transazione fiscale rappresentava una “disciplina eccezionale” in un ordinamento in cui vige il principio di tendenziale indisponibilità della pretesa tributaria, il cui superamento presuppone una legge di rango ordinario che ne preveda espressamente la deroga in ragione di interessi ritenuti dal legislatore preminenti rispetto al predetto principio; ciò nella composizione negoziata era appunto accaduto con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024, ma limitatamente ai tributi erariali, il cui trattamento era stato quindi sacrificato dal legislatore “rispetto all’interesse alla continuità dei valori aziendali nell’ambito del nuovo diritto della crisi di impresa”. 
Peraltro, non è sfuggito ai giudici lombardi che, in base al principio affermato, nel caso esaminato il Comune istante si sarebbe visto costretto a rinunciare a un incasso certo (seppur ridotto) del proprio credito tributario “e ad accettare il rischio concreto di impoverimento del tessuto economico comunale per effetto della probabile cessazione di due attività imprenditoriali del territorio”. Gli stessi giudici hanno quindi ammesso espressamente che “l’opzione normativa indicata non è necessariamente quella economicamente più conveniente - e, anzi, appare ad una agevole analisi predittiva quella decisamente più svantaggiosa -, né quella più coerente con le finalità istituzionali dell’Ente, potendo condurre al venir meno della continuità aziendale di soggetti economici insistenti sul territorio comunale”. Veniva così osservato che (in virtù della funzione consultiva della predetta Sezione della Corte dei Conti) la scelta finale restava comunque circoscritta “alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione istante”, non potendo quindi escludersi - in ragione delle rappresentate contraddizioni derivanti dall’affermazione dell’indisponibilità del credito tributario degli enti locali – che si potesse “addivenire ad una maggiore e più proficua soddisfazione degli obiettivi di bilancio e delle finalità istituzionali” discostandosi dalla conclusione raggiunta. 
Per questi motivi, come la stessa Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti aveva rilevato, era avvertita l’urgenza di un intervento del legislatore che superasse le oggettive contraddizioni intrinseche di un sistema che continuava a escludere i tributi locali dal perimetro della transazione fiscale. Tale intervento è ora giunto, grazie all’art. 4 del citato D.Lgs. n. 147/2026, seppur dopo un lungo percorso, visto che tale norma era già stata compiutamente confezionata nel febbraio 2025. 
6 . Il trattamento dei tributi locali nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Le considerazioni che possono essere espresse con riguardo al trattamento dei crediti relativi ai tributi locali nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) sono analoghe a quelle esposte con riferimento al trattamento dei medesimi debiti nella composizione negoziata della crisi. Infatti, per gli stessi motivi esposti nel paragrafo precedente, nell’ambito del PRO: 
i) sino alla data del 28 settembre 2024 nessuna ristrutturazione dei debiti tributari era consentita: né di quelli erariali né di quelli locali; 
ii) dal 29 settembre 2024 all’11 agosto 2026, a seguito dell’introduzione nell’art. 64 bis CCII del comma 1 bis disposta con il D.Lgs. n. 136/2024, è stata consentita la ristrutturazione dei debiti tributari erariali mediante transazione fiscale, ma, per i motivi già esposti con riguardo alla composizione negoziata, non quella dei debiti relativi ai tributi locali; 
iii) dal 12 agosto 2026, in virtù del D.Lgs. n. 147/2026, è consentita anche la ristrutturazione dei debiti relativi ai tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali, mediante transazione fiscale. 
Naturalmente in questo istituto, come nella composizione negoziata, non è ammesso il cram down per qualsiasi tipo di tributo. 
7 . Il trattamento dei tributi locali nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale
Nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale i crediti relativi ai tributi locali potevano essere falcidiati anche anteriormente alla novella recata dal D.Lgs. n. 147/2026, come tutti i crediti, ai sensi del comma 2 dell’art. 240 CCII. Tuttavia, anteriormente all’entrata in vigore di tale decreto non erano applicabili a questi crediti le disposizioni recate dal successivo art. 245 CCII, con le quali è disciplinato anche il trattamento dei crediti erariali con cram down in questo tipo di concordato, dando luogo, unitamente agli articoli precedenti, alla seguente disciplina: 
1) il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto; 
2) ove siano previste classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero delle classi; 
3) il tribunale omologa il concordato anche in caso di voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui ai precedenti punti 1) e 2) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione di un professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dei predetti creditori pubblici è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. 
Non è previsto nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale un sub-procedimento avente a oggetto la proposta di transazione fiscale, ma il concordato poteva (e può) essere omologato nonostante il voto contrario delle agenzie fiscali, non solo quando tale voto non è necessario per raggiungere le maggioranze di legge e queste sono state comunque raggiunte, in base alle regole applicabili a tutti i crediti, ma anche quando tale voto è indispensabile per raggiungerle e la proposta è conveniente per i creditori pubblici e ciò risulta da un’attestazione speciale resa da un professionista indipendente designato dallo stesso tribunale. 
Per effetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026, dal 12 agosto 2026 la disciplina del cram down sopra richiamata al numero 3) è applicabile anche relativamente ai crediti degli enti pubblici territoriali e in ciò consiste l’innovazione introdotta da tale norma con riguardo al concordato attuato nella liquidazione giudiziale. 
8 . L’efficacia temporale delle nuove disposizioni con riguardo ai diversi istituti
In conclusione, l’art. 4 del D. Lgs n. 147/2026 supera le incertezze interpretative emerse relativamente al trattamento dei tributi locali nella crisi d’impresa e risolve i problemi sollevati sia, nel febbraio scorso, dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, sia, precedentemente, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, oltre che da tempo dalla dottrina. 
In assenza di un apposito regime transitorio, tale norma trova applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11 agosto 2026, e quindi dal 12 agosto 2026. Poiché, al contrario di quanto è accaduto in altre simili occasioni (ad esempio con il decreto correttivo n. 136/2024), non è stato previsto che le disposizioni introdotte rilevano solo per le proposte di transazione fiscale presentate dalla data della loro entrata in vigore, significa che le nuove norme sono applicabili anche alle composizioni negoziate e agli strumenti di regolazione della crisi già in corso alla data predetta del 12 agosto 2026, purché questi ultimi non siano stati ancora omologati, atteso che in questo caso gli effetti dell’omologazione sarebbero vincolanti per tutte le parti, e, anche in assenza di omologazione, non siano decorsi i termini per modificare la proposta formulata ai creditori. Questa affermazione richiede, tuttavia, alcune precisazioni. 
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi la transazione dei tributi locali può essere formulata anche se tale percorso è già stato avviato, ma, qualora questo sia prossimo alla sua conclusione, il debitore non potrà pretendere che gli enti pubblici territoriali interessati si pronuncino - solo per tale motivo - in tempi eccessivamente brevi, senza poter compiere le analisi e le valutazioni necessarie (specialmente in sede di prima applicazione, per tali soggetti, delle norme di cui trattasi); ciò per i medesimi motivi per cui l’Agenzia delle Entrate ritiene correttamente tardive e abusive, salvo casi particolari, le proposte formulate meno di novanta giorni prima della chiusura del suddetto percorso. 
Nell’ambito del concordato preventivo, come si è già affermato, i tributi locali potevano già essere falcidiati anche senza transazione fiscale e ci si potrebbe quindi domandare a che cosa serva presentare nel corso di questa procedura una proposta di transazione per falcidiare ciò che già era falcidiabile anche senza di essa; la risposta è tuttavia semplice, poiché il cram down, ove necessario, è consentito solo se si applica l’art. 88 CCII, il che presuppone l’avvio di un sub-procedimento mediante la presentazione di una proposta di transazione fiscale. Ciò posto, poiché l’art. 88 CCII stabilisce che questa proposta deve essere formulata “Con il piano di concordato”, occorre poi chiedersi se la transazione relativa ai tributi locali possa essere formulata successivamente al deposito del ricorso per l’ammissione al concordato, corredato del relativo piano, e all’apertura della procedura. Pare potersi fornire risposta affermativa a questa domanda, ripresentando il piano di concordato, anche quando questo avesse già contemplato la falcidia dei crediti degli enti pubblici territoriali in base alle regole generali (come si è poc’anzi precisato, infatti, anche in assenza di una modifica sostanziale del piano sussiste una differenza fra la falcidia ammessa da tali regole e quella discendente dalla transazione fiscale, costituita, dalla possibilità del cram down, che solo quest’ultima consente). La modifica del piano non potrà in ogni caso essere presentata oltre il termine di venti giorni dalla data iniziale delle operazioni di voto stabilito dal comma 4 dell’art. 105 CCII e la proposta di transazione dovrà comunque intervenire in tempo utile affinché gli enti pubblici territoriali possano esprimersi su di essa mediante il voto, fatta salva la possibilità di un rinvio delle operazioni di voto giustificato dalla novella legislativa. 
Considerazioni analoghe potrebbero essere espresse con riguardo al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, in relazione al quale vi è tuttavia da considerare il disposto del comma 1 bis dell’art. 64 bis CCII, e in particolare il suo incipit, ai sensi del quale il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e dei contributi, nonché delle relative sanzioni e degli interessi, presentando a tal fine alle agenzie fiscali, agli enti pubblici territoriali e agli enti previdenziali una proposta “Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano”. Poiché la proposta di transazione fiscale deve essere presentata “prima” di detta domanda, pare difficile rispettare tale disposizione una volta che la procedura sia già stata aperta. Occorre però chiedersi innanzitutto quale sia lo scopo di tale previsione. A ben vedere, il primo periodo del citato comma 1 bis deve essere coordinato con il quarto e il quinto periodo del medesimo comma, ai sensi dei quali l’eventuale adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta e, nel caso in cui questa venga modificata, nel maggior termine derivante dall’aumento, di quello ordinario, di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica. Lo scopo della locuzione “prima” pare pertanto quello di consentire ai creditori pubblici di esprimersi sulla proposta di transazione fiscale alla luce di un’adeguata istruttoria e questa esigenza è normalmente assicurata solo se la proposta di transazione fiscale è presentata almeno novanta giorni prima del deposito della richesta di omologazione. Questa lettura della norma è del resto coerente con la disciplina della transazione fiscale prevista (anche) nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in base alla quale la domanda di omologazione può essere presentata, in caso di mancata adesione delle agenzie fiscali, solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione della proposta di transazione (ferma restando, naturalmente, la possibilità  di non attendere questo termine in caso di pronuncia espressa da parte di dette agenzie, positiva o negativa, che peraltro costituisce un’ipotesi poco realistica, perché novanta giorni non sono già molti). 
Ciò posto, occorre chiedersi inoltre quali sono gli effetti della mancata presentazione della proposta di transazione almeno novanta giorni prima della domanda di omologazione e, a maggior ragione, ancorché per fatti sopravvenuti, successivamente a tale richiesta. 
Da un lato, si potrebbe ritenere ineludibile il rispetto di tale termine, considerando l’adesione dei creditori pubblici persino un presupposto della domanda di omologazione del piano, atteso che nel PRO l’adesione di ciascuna classe di creditori - e quella dei crediti tributari erariali, dei crediti tributarti locali e dei crediti previdenziali costituiscono necessariamente tre classi distinte - è indispensabile ai fini della omologazione del piano e, pertanto, senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria ovvero degli enti pubblici territoriali o degli enti previdenziali il piano non sarebbe solo per ciò stesso omologabile e del tutto inutile si rivelerebbe in tal caso l’avvio di una procedura. 
Dall’altro lato, fermo restando il diritto dei creditori pubblici di disporre di almeno novanta giorni (incrementabili di sessanta in caso di modifica della proposta di transazione) per pronunciarsi sulla proposta mediante il voto da esprimere congiuntamente agli altri creditori, si potrebbe invece ritenere che nessun effetto preclusivo si produca qualora, in considerazione della data fissata per le operazioni di voto, questi termini siano comunque rispettati, indipendentemente dal fatto che la proposta si stata presentata almeno novanta giorni prima della domanda di omologazione del piano. 
Alla luce di queste ultime considerazioni, potrebbe essere proficuamente adottato, anche relativamente ai crediti relativi ai tributi locali, e ciò in particolare in questa fase transitoria, il percorso indicato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/2026, che contempla tre diversi scenari: 
1) qualora il termine per aderire (90 giorni dalla presentazione della proposta di transazione) scada prima della data di inizio delle operazioni di voto, il creditore pubblico, se dovesse votare entro tale termine, soffrirebbe una ingiustificata limitazione del proprio diritto a essere pienamente informato, posto che per rispettare tale termine dovrebbe votare senza conoscere le relazioni commissariali di cui agli artt. 105 e 107 CCII (richiamati dall’art. 64 bis). Pertanto, in questo caso il creditore pubblico dovrebbe poter esprimere il proprio voto solo dopo l’esaurimento della fase del contraddittorio fissato dall’art. 107 CCII, ancorché successivamente allo spirare del suddetto termine di 90 giorni; 
2) qualora il termine per aderire (90 giorni dalla presentazione della proposta di transazione) scada nell’intervallo di tempo previsto per le operazioni di voto, il creditore pubblico può esprimere il proprio voto in tale intervallo, potendo usufruire di tutte le in formazioni necessarie; 
3) qualora il termine per aderire (90 giorni dalla presentazione della proposta di transazione) scada dopo la chiusura dell’intervallo di tempo previsto per le operazioni di voto, il creditore pubblico avrà il diritto di chiedere al Tribunale un rinvio delle operazioni di voto, al fine di non veder compresso il proprio spatium decidendi
Relativamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti la disciplina transitoria è più semplice. Infatti, sino a quando non sia stata depositata la domanda di omologazione la proposta di transazione dei tributi locali può essere certamente formulata (seppur comportando, qualora gli altri accordi siano già stati conclusi, una posticipazione della omologazione, dovuta ai tempi di approvazione della proposta di transazione destinata agli enti pubblici territoriali). 
Tale proposta, in assenza di un precedente accordo con gli enti pubblici territoriali e quindi del pagamento integrale dei tributi locali, potrà generare soltanto una modifica positiva del piano già eventualmente elaborato, più o meno significativa a seconda dell’entità di tali tributi. Ciò posto, nel caso in cui la domanda di omologazione sia stata già presentata, non dovrebbe trovare applicazione l’art. 58, comma 1, CCII se non si genera, per effetto della transazione relativa ai tributi locali, una modifica sostanziale del piano. Qualora, invece, ne derivi, per effetto di tale transazione, una modifica sostanziale del piano che ne determini un apprezzabile miglioramento, il comma 1 dell’art. 58 dovrebbe trovare applicazione, venendo in questo caso mutati i presupposti sulla base dei quali gli altri creditori hanno precedentemente concluso i loro accordi con l’impresa debitrice: dovrebbero pertanto essere rinnovate sia le manifestazioni di consenso dei creditori sia l’attestazione del professionista indipendente. Nell’ulteriore caso in cui gli accordi siano già stati omologati, la transazione dei tributi locali potrà, invece, trovare attuazione solo grazie alla omologazione di un nuovo fascio di accordi di cui faccia anch’essa parte, secondo le regole generali. 
Per quanto attiene, infine, al concordato attuato nella liquidazione giudiziale, le nuove disposizioni sono destinate a essere applicate anche con riguardo alle liquidazioni giudiziali già aperte alla data del 12 agosto 2026, tanto nel caso in cui non sia ancora stata presentata una proposta di concordato, quanto nel caso in cui questa sia invece già stata depositata (purché l’omologazione non sia ancora intervenuta); anche qualora la proposta di concordato sia già stata depositata ai sensi dell’art. 240 CCII, nulla dovrebbe infatti impedire l’applicazione, in sede di omologazione, delle nuove norme che prevedono il cram down anche relativamente ai crediti relativi ai tributi locali, perché, a differenza di quanto il comma 1 dell’art. 88 CCII prevede con riguardo al concordato preventivo (“esclusivamente con proposta presentata ai sensi del presente articolo ….”), nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale l’omologazione forzosa non presuppone, sotto il profilo procedurale, l’avvio di un sub-procedimento mediante la presentazione di una specifica proposta di transazione fiscale distinta da quella di concordato formulata alla generalità dei creditori, inclusi quelli che sono titolari di crediti tributari di qualsiasi natura.

Note:

[1] 
“Amministrare un tributo” non significa semplicemente riscuoterlo, ma anche controllarne l’adempimento e accertarne la debenza, sicché il relativo presupposto non può ritenersi soddisfatto solo a seguito dell’affidamento della riscossione dell’imposta (non erariale) a un’agenzia fiscale, sostanziandosi tale attività nelle fasi di controllo e accertamento del tributo. Cfr. E.M. Bagarotto, “L’ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale”, in Rass. trib., n. 6/2011, pagg. 1474 e 1475. 
[2] 
In senso favorevole all’applicabilità della transazione fiscale ai tributi locali la cui gestione è demandata - in base ad apposita convenzione - alle agenzie fiscali, si erano in particolare espressi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento di ricerca “Il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione” (di P. Rossi), 20 febbraio 2019, pag. 25. In senso analogo si veda C. Gioè, “I limiti della transazione fiscale in materia di tributi locali”, in Rass. trib., n. 1/2011, pagg. 101 e 102. 
[3] 
Si veda al riguardo G. Andreani – A. Tubelli, “La transazione fiscale nel Codice della crisi”, Milano, 2022, cap. 3°. 
[4] 
Per un’articolata disamina delle diverse posizioni assunte sul punto in dottrina, si vedano C. Buccico - L. Letizia, “Il trattamento dei crediti tributari tra crisi d’impresa ed emergenza pandemica”, in Rassegna tributaria, n. 2/2022, pag. 333, e G. Andreani -A. Tubelli, “la Transazione fiscale”, Milano, 2024, cap. 1°. 
[5] 
Cfr. App. Torino, 6 maggio 2010; App. Genova, 19 dicembre 2009; Trib. Monza, 15 aprile 2010; Trib. La Spezia, 1° luglio 2009. 
[6] 
Sulla natura “speciale” delle norme sancite dall’art. 182 ter L. fall. (e ora degli articoli che disciplinano la transazione fiscale nel Codice della crisi) si veda l’ordinanza della Corte di Cassazione 26 maggio 2022, n. 17155.
[7] 
Secondo G. Fransoni, “Trattamento dei debiti tributari e concordato preventivo: dal procedimento al processo”, in Rassegna tributaria, n. 2/2021, pag. 322, in base all’istituto della transazione fiscale l’Amministrazione finanziaria sarebbe destinataria “di regole speciali per quanto riguarda le modalità di conoscenza della proposta al fine di determinare - e comunicare - l’esatto ammontare del credito”. 
[8] 
Cfr. C. Gioè, op. cit., pag. 107. 
[9] 
Sulla “compressione” del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria conseguente al bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e, in particolare, all’obbligo della Pubblica amministrazione di adottare la condotta più conveniente evitando spese inutili derivanti da tentativo di recupero di somme presso soggetti incapienti, si veda C. Buccico - L. Letizia, op. cit., pag. 336. 

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