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L'asseverazione ex art. 84, comma 5, CCII nel concordato semplificato: obbligatorietà o facoltatività in caso di falcidia dei debiti privilegiati e, in particolare, del debito erariale?

Matteo Lorenzo Manfredi, Avvocato in Bergamo

21 Luglio 2026

Il presente contributo esamina la portata del rinvio operato dall'art. 25 sexies, comma 1, CCII all'art. 84, comma 5, CCII, con specifico riferimento all'interrogativo se, in presenza di un pagamento falcidiato del debito erariale nell'ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il debitore sia tenuto a produrre l'attestazione da parte di un professionista indipendente prevista da quest'ultima disposizione. L'analisi conduce a sostenere la tesi per cui tale obbligo formale non sussiste in via automatica nel procedimento semplificato: la tutela del creditore erariale appare garantita, in via sostitutiva, attraverso il parere dell'ausiliario nominato dal Tribunale e il controllo giudiziale rafforzato sull'assenza di pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria. Ne consegue che l'attestazione prevista dall'art. 84, comma 5, CCII potrebbe ritenersi necessaria soltanto nell'ipotesi in cui il debitore scelga di suddividere i creditori in classi, assumendo in tal caso una funzione coerente con la disciplina della formazione e del trattamento delle classi prevista dal codice.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione: il quadro normativo e la questione interpretativa
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto nell'ordinamento concorsuale dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e successivamente trasfuso nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, costituisce uno strumento di composizione della crisi a carattere residuale e liquidatorio, accessibile esclusivamente all'esito infruttuoso della composizione negoziata della crisi. 
La disciplina di tale istituto è contenuta nell'art. 25 sexies CCII, la cui struttura normativa si caratterizza per una marcata selettività nei rinvii ad altri istituti del Codice. Il comma 1, nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo ter), dispone infatti che “la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5”. 
L'art. 84, comma 5, CCII, a sua volta, prevede che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti in misura non integrale, purché ricevano almeno quanto conseguirebbero dalla liquidazione dei beni oggetto della prelazione, “al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente”. 
La questione centrale che il presente contributo intende affrontare è se il richiamo operato dall'art. 25 sexies all'art. 84, comma 5, CCII imponga anche, nel concordato semplificato, l'obbligo formale dell'attestazione da parte del professionista indipendente quale condizione di ammissibilità della falcidia del credito privilegiato, con specifico riferimento al debito erariale, ovvero se tale obbligo non trovi applicazione automatica in ragione della natura e della struttura dell’istituto.
2 . La tesi dell'obbligatorietà dell'attestazione: argomenti e limiti
Una parte della dottrina, con particolare riferimento ai contributi di Slucca e Turchi pubblicati su Diritto della Crisi nel 2025, ha sostenuto che il rinvio testuale “si applica l'art. 84, comma 5” debba intendersi come trasfusione integrale del contenuto normativo richiamato nella disciplina del concordato semplificato, ivi inclusa l'attestazione quale elemento costitutivo della fattispecie. 
A sostegno di tale orientamento vengono addotti tre argomenti principali. 
In primo luogo, si valorizza il dato letterale del rinvio: la formula “si applica” avrebbe portata integrale e non selettiva, sicché l'intera disposizione richiamata - comprensiva del requisito della attestazione - si trasferirebbe nella disciplina del concordato semplificato senza possibilità di frammentazione applicativa. 
In secondo luogo, si evidenzia la funzione compensativa dell'attestazione rispetto all'assenza del voto dei creditori. Nel concordato preventivo ordinario, la falcidia del privilegiato è sottoposta al vaglio della maggioranza creditoria laddove nel concordato semplificato, per converso, tale meccanismo di controllo diffuso è assente, sicché l'attestazione tecnica assolverebbe una funzione garantistica sostitutiva, giustificando l'imposizione di un onere documentale rafforzato. 
In terzo luogo, si richiama la coerenza sistematica con il controllo giudiziale: il Tribunale, chiamato a verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, non potrebbe svolgere tale valutazione senza un supporto tecnico qualificato quale l'attestazione di un professionista indipendente.
3 . La natura del concordato semplificato come procedura autonoma a rinvii selettivi
In tale contesto si osserva che il concordato semplificato non costituisce una variante attenuata del concordato preventivo, bensì uno strumento procedimentale autonomo, caratterizzato da una disciplina propria e da un sistema di rinvii normativi deliberatamente selettivo. Tale selettività è frutto di una precisa scelta codicistica avendo optato per una procedura snella, accessibile e funzionale alla rapida liquidazione del patrimonio del debitore all'esito di trattative condotte in buona fede che non hanno prodotto soluzioni alternative praticabili. 
La circostanza che l'art. 25 sexies richiami specificamente e soltanto l'art. 84, comma 5, e non l'intera disciplina del concordato preventivo - ivi inclusi gli artt. 85, 87 e 88 - assume valenza sistematica decisiva. Come evidenziato anche nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, nel concordato semplificato non è previsto un professionista attestatore del piano, a differenza di quanto accade nel piano attestato, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo ordinario. 
Il principio di non analogia tra istituti distinti impone cautela nell'estendere in via interpretativa obblighi formali non espressamente previsti, specie quando tali obblighi siano stati consapevolmente esclusi dal legislatore nella costruzione della procedura semplificata. Il mancato richiamo agli artt. 88 e seguenti CCII - che pure disciplinano la transazione del debito tributario e contributivo nel concordato preventivo, imponendo specifiche attestazioni - è, sotto tale profilo, particolarmente significativo. 
Il Tribunale di Cagliari, nella sentenza n. 64/2025, seppur ad altri fini rispetto alla presente analisi, ha peraltro recepito la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale il fatto che l'art. 25 sexies richiami l'art. 84, comma 5, e “non richiama anche degli articoli 88 e seguenti del CCII (che prevedono la transazione fiscale e la falcidia del credito erariale)” costituisce elemento normativo di rilievo nell'interpretazione della disciplina applicabile al concordato semplificato.
4 . Il sistema di garanzie sostitutive nel concordato semplificato
L'assenza dell'obbligo formale di attestazione da parte di un professionista indipendente non determina un vuoto di tutela per il creditore erariale, poiché il legislatore ha previsto un articolato sistema di controlli sostitutivi che assicurano - con modalità diverse ma funzionalmente equivalenti - la verifica del rispetto del trattamento minimo garantito ai creditori privilegiati.
4.1 . Il parere dell'ausiliario
L'art. 25 sexies, comma 3, CCII dispone che il Tribunale, acquisita la relazione finale dell'esperto e il suo parere con “specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte”, nomini un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c., assegnandogli un termine per il deposito del proprio parere. Tale figura svolge, nell'ambito del concordato semplificato, una funzione tecnica di verifica e valutazione del piano di liquidazione che presenta notevoli analogie funzionali con quella del commissario giudiziale nel concordato preventivo e con quella dell'attestatore nella fase pre-omologatoria. 
Il parere dell'ausiliario - che deve necessariamente pronunciarsi sui “presumibili risultati della liquidazione” - costituisce lo strumento attraverso il quale il giudice acquisisce il supporto tecnico necessario per valutare se il trattamento riservato ai creditori privilegiati, incluso il creditore erariale, sia non inferiore a quanto conseguibile nell'alternativa liquidatoria. In altri termini, la funzione che nei procedimenti ordinari è assolta dall'attestazione del professionista indipendente viene qui svolta, con forme procedimentali differenti ma con analoga efficacia garantistica, dall'ausiliario nominato dal Tribunale. Non solo il Tribunale ha ampi poteri istruttori: l’art. 25 sexies, comma 5, CCII dispone infatti che Il tribunale possa disporre mezzi istruttori ulteriori rispetto anche al parere dell’Ausiliario, al fine delle verifiche sulla fattibilità della proposta e dell’assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, di cui infra.
4.2 . Il controllo giudiziale rafforzato sull'assenza di pregiudizio
Il comma 5 dell'art. 25 sexies CCII individua i presupposti per l'omologazione del concordato semplificato, richiedendo che il Tribunale verifichi, tra l'altro, “la fattibilità del piano di liquidazione” e accerti “che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”. 
Tale previsione configura un controllo giudiziale di tipo sostanziale che va ben al di là della mera verifica formale della ritualità della proposta. Il Tribunale è tenuto ad accertare, con cognizione piena, che nessun creditore - ivi compreso il creditore erariale - riceva, per effetto della proposta concordataria, un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile in sede di liquidazione giudiziale. A tal fine, il Tribunale può avvalersi di tutti i poteri istruttori previsti dal Codice di procedura civile, richiedendo integrazioni documentali, perizie e chiarimenti al debitore, all'ausiliario e all'esperto della composizione negoziata. 
La struttura del controllo giudiziale nel concordato semplificato appare, sotto questo profilo, più incisiva di quella prevista nel concordato preventivo ordinario, ove la verifica giurisdizionale è in parte mediata dal meccanismo del voto e dalla distinzione tra controllo di legalità e controllo di merito. Nel concordato semplificato, in assenza di voto (i quali però conservano il diritto di presentare opposizione all’omologa), il Tribunale assume in prima persona la responsabilità della verifica di convenienza, surrogando integralmente il meccanismo democratico creditorio.
4.3 . La relazione finale dell'esperto della composizione negoziata
Ulteriore elemento di garanzia è rappresentato dalla relazione finale dell'esperto della composizione negoziata, che ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 1, costituisce condizione di accesso al concordato semplificato. L'esperto deve dichiarare non soltanto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma anche che le soluzioni alternative previste dall'art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), CCII non sono praticabili. La relazione dell'esperto fornisce al Tribunale un quadro informativo completo sulla situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, sui creditori coinvolti - inclusi quelli erariali - e sulle prospettive di soddisfacimento nell'alternativa liquidatoria, costituendo così un supporto tecnico di rilievo per la valutazione giudiziale.
5 . Il trattamento del debito erariale: profili specifici
La questione assume connotati peculiari con riferimento al debito erariale, tenuto conto della speciale disciplina applicabile ai crediti tributari nelle procedure concorsuali e dei vincoli unionali.
5.1 . Falcidiabilità dei crediti tributari privilegiati: evoluzione normativa e giurisprudenziale
Il principio della falcidiabilità dei crediti tributari muniti di privilegio è ormai consolidato nell'ordinamento interno, a seguito di un lungo processo evolutivo che ha visto il progressivo superamento del dogma dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze n. 26988 del 2016 e n. 760 del 2017, ha definitivamente affermato la facoltatività della transazione fiscale nel concordato preventivo e la conseguente applicabilità della regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati — ivi inclusi quelli per IVA e ritenute — anche in assenza di transazione fiscale, purché il debitore dimostri che il soddisfacimento proposto non sia inferiore a quanto realizzabile in sede liquidatoria. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 2019, ha poi sancito l'illegittimità costituzionale della norma che escludeva la falcidiabilità dell'IVA nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, confermando che la falcidiabilità dei crediti privilegiati - inclusi quelli tributari - è “espressione tipica delle procedure concorsuali, maggiori o minori, con finalità esdebitatoria.
5.2 . L'art. 84, comma 5, CCII come norma sostanziale, non come norma procedurale
Alla luce di questa evoluzione, è necessario distinguere con precisione tra la portata sostanziale e la portata procedurale dell'art. 84, comma 5, CCII. Sotto il profilo sostanziale, la norma stabilisce il principio del trattamento minimo garantito al creditore privilegiato: egli ha diritto di ricevere almeno quanto conseguirebbe dalla liquidazione dei beni oggetto della prelazione. Questo principio ha portata generale e si applica a qualsiasi procedura concorsuale che preveda la falcidia del privilegiato, compreso il concordato semplificato, per effetto del rinvio operato dall'art. 25 sexies
Diverso è, invece, il profilo procedurale relativo alle modalità di accertamento del rispetto di tale standard minimo. L'art. 84, comma 5, CCII prevede, nel concordato preventivo, che tale valore sia “attestato da professionista indipendente”. Questa previsione costituisce una norma procedurale specifica, calibrata sul concordato preventivo - caratterizzato dalla presenza di un piano attestato e dal ruolo del commissario giudiziale - e non replicabile in via automatica in un procedimento strutturalmente diverso. 
Il rinvio operato dall'art. 25 sexies all'art. 84, comma 5, deve dunque essere interpretato come recepimento del principio sostanziale (il creditore privilegiato non può ricevere meno di quanto conseguirebbe in liquidazione), senza che ciò implichi automaticamente l'adozione delle stesse modalità procedurali di accertamento previste nel concordato preventivo. Tale interpretazione è coerente con il carattere selettivo dei rinvii operati dall'art. 25 sexies e con la natura autonoma del concordato semplificato come procedura liquidatoria dotata di proprie regole istruttorie e di propri meccanismi di garanzia.
6 . Coordinamento con la disciplina della transazione fiscale
Un argomento sistematico di rilievo in favore della tesi proposta emerge dal confronto con la disciplina della transazione dei crediti tributari nel concordato preventivo, disciplinata dagli artt. 88 e seguenti CCII. Tali disposizioni - che prevedono specifici obblighi di allegazione e attestazione per la falcidia del debito erariale - non sono richiamate dall'art. 25 sexies. Se il legislatore avesse inteso imporre anche nel concordato semplificato gli stessi oneri procedurali previsti per la transazione fiscale nel concordato preventivo, avrebbe operato un rinvio anche a tali norme, ovvero avrebbe espressamente previsto l'obbligo di attestazione nel testo dell'art. 25 sexies. L'assenza di tale previsione non può essere interpretata come una lacuna involontaria, ma deve essere letta come espressione di una scelta consapevole del legislatore, confermata dalla sistematica del Correttivo-ter che, nel modificare l'art. 25 sexies introducendo il rinvio all'art. 84, comma 5, non ha al contempo esteso il richiamo alle disposizioni sulla transazione fiscale, come riportato anche nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate in consultazione.
7 . Il ruolo del Tribunale e la tutela equivalente del creditore erariale
La conclusione che nel concordato semplificato non sia richiesta l'attestazione formale di un professionista indipendente per giustificare la falcidia del credito erariale non equivale ad affermare che tale creditore sia privo di tutela adeguata. Al contrario, il sistema delineato dall'art. 25 sexies garantisce la protezione degli interessi erariali attraverso un meccanismo diverso ma funzionalmente equivalente, fondato sul controllo giudiziale diretto con il supporto del parere dell'ausiliario. 
Il Tribunale, nell'esercizio del potere di verifica rimessogli dall'art. 25 sexies, comma 5, può e deve richiedere al debitore, all'ausiliario o all'esperto della composizione negoziata tutti gli elementi tecnici necessari per accertare che il trattamento riservato al creditore erariale falcidiato non sia deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. In presenza di insufficiente documentazione sulla stima del valore di realizzo dei beni gravati da privilegio erariale, il Tribunale può avvalersi dei propri poteri istruttori per acquisire i dati necessari, senza che ciò imponga al debitore di produrre una formale attestazione ex art. 84, comma 5. 
Questa impostazione appare coerente con il quadro sopra delineato ed in particolare con gli ampi poteri istruttori e di sindacato demandati al Tribunale sulla “fattibilità” della proposta e sulla mancanza di pregiudizio nei confronti dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
8 . Considerazioni finali
Alla luce dell'analisi condotta si tiene quindi che non vi sia una obbligatorietà automatica dell'attestazione del professionista indipendente nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, anche in caso di pagamento falcidiato dei debitori privilegiati, tra cui l’erario. Ciò non esclude che, in concreto, il Tribunale - in presenza di una proposta che preveda la falcidia significativa del debito erariale - possa e debba richiedere al debitore documentazione tecnica adeguata a supportare la stima del valore di realizzo dei beni gravati da privilegio fiscale. Ma tale richiesta integra un potere istruttorio del giudice, non un onere formale a pena di inammissibilità della proposta. 
Uno spunto finale di riflessione sulla necessità dell’attestazione ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII – ad avviso di chi scrive – potrebbe residuare in relazione alla tipologia di piano che il debitore ha predisposto. 
Ci si chiede se la necessità dell'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII sia correlata esclusivamente alla formazione delle classi - con conseguente inapplicabilità dello strumento attestatorio quando il debitore presenti una proposta liquidatoria rispettosa dell'absolute priority rule (APR) che degrada il credito erariale per mera incapienza dell'attivo e prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari (incluso il residuo erariale degradato) mediante apporto di finanza esterna. 
Si tratta di una distinzione di rilevanza pratica, poiché le due tipologie di proposta producono strutture procedimentali differenti e coinvolgono meccanismi di tutela dei creditori non totalmente sovrapponibili. 
L'art. 25 sexies, comma 1, CCII, nella versione risultante dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo ter), come sopra visto, dispone che “la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5”. 
La lettura della norma in questione rivela una struttura sintattica composta da due proposizioni: la prima, che attribuisce carattere facoltativo alla suddivisione in classi; la seconda, che dispone l'applicazione dell'art. 84, comma 5. La congiunzione “e” che le lega potrebbe essere letta in due modi opposti: come mera giustapposizione di due regole autonome (applicazione dell'art. 84, comma 5, in ogni caso, indipendentemente dalla formazione delle classi), oppure come collegamento logico-funzionale tra la previsione di classi e l'applicazione dell'art. 84, comma 5 (l'art. 84, comma 5, si applica quando — e nella misura in cui — la proposta prevede la suddivisione in classi). 
La seconda lettura riceve un supporto testuale dalla Relazione illustrativa al Correttivo ter ove si precisa che il richiamo all'art. 84, comma 5, è stato inserito “al fine di colmare un vuoto normativo” e “che il meccanismo di suddivisione in classi riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo inserendo il rinvio all’articolo 84, comma 5”. 
Il legislatore del Correttivo-ter ha quindi introdotto il richiamo all'art. 84, comma 5, specificamente per disciplinare la posizione dei creditori privilegiati degradati a chirografo nell'ambito della proposta con classi. Il dato genetico della norma -l'inserimento del richiamo nel contesto della previsione facoltativa della suddivisione in classi – potrebbe far propendere per una interpretazione di tale disposizione secondo cui l'attestazione è richiesta in correlazione con la struttura classista della proposta, non come regola generale applicabile a qualunque forma di falcidia del privilegiato, atteso il mancato richiamo nell’art. 25 sexies dell’art 85 CCII. 
Del resto, tale differenziazione potrebbe giustificarsi nella struttura classista della proposta che introduce discrezionalità nella distribuzione del valore tra i creditori, potenzialmente alterando l'ordine delle prelazioni o attribuendo trattamenti differenziati che richiedono una verifica tecnica indipendente. 
Nella proposta con suddivisione dei creditori in classi, la discrezionalità del debitore nella costruzione del piano crea un rischio di sottostima del valore di realizzo dei beni prelazionati che potrebbe in questo senso giustificare un presidio tecnico esterno (l'attestazione). Nella proposta senza classi con APR, l'assenza di discrezionalità nella degradazione - che è meccanicamente determinata dall'incapienza - elimina tale rischio, rendendo l'attestazione formalmente superflua, fermo il potere istruttorio del Tribunale di richiedere documentazione tecnica adeguata. 
La distinzione non esclude, tuttavia, che il Tribunale - nell'esercizio del controllo rafforzato sull'assenza di pregiudizio ex art. 25 sexies, comma 5 - possa esigere una stima tecnica del valore di realizzo dei beni oggetto della prelazione erariale, eventualmente attraverso il parere dell'ausiliario: tale esigenza istruttoria sarebbe tuttavia espressione di un potere giudiziale, non di un obbligo formale a carico del debitore a pena di inammissibilità della proposta. 
In conclusione, quindi l’obbligo attestativo potrebbe porsi solo per i piani di concordato semplificato con suddivisione dei creditori in classi.

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