La prima relazione che andremo ad esaminare riguarda l’attestazione di convenienza della proposta avanzata dal debitore al Fisco, rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale. L’elaborato deve essere predisposto da un professionista indipendente, definito dall’art. 3, comma 1, lett. o), CCII quale “professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa”.
In primo luogo, si deve osservare che il giudizio di convenienza è limitato al confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che non è compito dell’attestatore esprimersi rispetto a soluzioni alternative, che potrebbero anche dedursi dal piano stesso. A titolo esemplificativo, il piano potrebbe mettere in evidenza eventuali surplus di cassa, generati nel corso dell’esecuzione della manovra di risanamento o che si produrrebbero ragionevolmente per effetto di un allungamento dei termini di soddisfazione offerti al creditore pubblico. Queste circostanze tuttavia potranno essere evidenziare nell’ambito delle trattative tra le parti, ma non attengono all’attestatore.
A ben vedere, la norma parla specificamente di liquidazione giudiziale, ma il debitore potrebbe non essere assoggettabile a tale procedura ex art. 121, CCII[39], qualora rientrasse nel novero delle imprese minori ex art. 2 comma 1, lett. d), CCII ovvero non fosse un’impresa commerciale. In questo caso, il termine di paragone assunto dall’attestatore sarebbe lo scenario della liquidazione controllata, così come previsto dall’art. 25 quater, comma 5, CCII che estende la normativa in oggetto alle c.d. “imprese sotto soglia”.
Un punto essenziale, che potrebbe lasciare qualche dubbio, è l’assenza di un giudizio di fattibilità della proposta. In effetti, come abbiamo già evidenziato, l'articolo 23, comma 2-bis, CCII è privo dell’ipotesi dell'omologa forzata da parte del Tribunale (c.d. “cram-down”[40]) con la conseguenza che - quantomeno attualmente - nella Composizione Negoziata, l'accordo con le Agenzie fiscali possa concludersi solo su base volontaria, rimettendo allo stesso creditore pubblico ogni valutazione in merito. Tuttavia, sebbene la mancanza di un giudizio di fattibilità possa trovare giustificazione nel contenuto negoziale della norma e rispondere anche ad un obiettivo di contenimento dei costi, ci si chiede come possa ritenersi conveniente una proposta non realizzabile. Diversamente, si potrebbe ritenere che l’assenza di un giudizio di fattibilità trovi compensazione nel ruolo dell’esperto, che deve verificare la tenuta complessiva dell'azienda[41], ma tale attività appare ben distante da un giudizio di fattibilità. In effetti, la stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “Al fine di agevolare l’istruttoria da parte degli Uffici è, altresì, auspicabile che venga presentata dall’istante una relazione sulla fattibilità del piano, anche non attestata”[42]. Tale affermazione non può che ritenersi condivisibile dal momento che la fattibilità assurge ad elemento essenziale per valutare, in via prognostica, la ragionevole possibilità che il debitore sia in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla proposta di accordo. Precisa comunque la stessa Agenzia che “la mancanza dell’attestazione, tuttavia, non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici”[43].
Ciò detto, il professionista indipendente svolgerà il proprio incarico, applicando le c.d. “best practice” tra cui, in primis e per quanto applicabili, i “Principi di attestazione dei piani di risanamento” approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili[44] e, più precisamente, il paragrafo 7 avente ad oggetto “La valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori”. Si ricorda, tuttavia, che i principi di attestazione sono precedenti alla norma in esame, con la conseguenza che essi non contengono disposizioni specifiche al caso in esame.
Mutuando quanto suggerito dalla Commissione di studio “Aspetti tributari nella crisi” della Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti, l’attestatore “dovrebbe strutturare la relazione illustrando adeguatamente l’analisi comparativa tra proposta e scenario alternativo con particolare riguardo sia agli aspetti economici (confronto tra pagamento proposto e pagamento possibile nello scenario alternativo) che a quelli temporali (valutando i tempi di soddisfacimento del creditore pubblico in ciascuna alternativa), sottolineando inoltre le conseguenze sui soggetti coinvolti, mediante puntuale analisi di valutazione dell’impatto su dipendenti, creditori, azionisti e altri stakeholder”[45].
Operativamente, l’attestatore dovrà redigere una relazione idealmente composta di tre sezioni, a cui si aggiungeranno i capitoli iniziali dedicati alla descrizione dell’incarico, all’indipendenza, ai riferimenti normativi, alla documentazione utilizzata e al contesto generale in cui opera il debitore.
Nella prima parte, il professionista indipendente deve indagare sul presumibile valore di realizzo dell’attivo e, quindi, stimare l’esigibilità dei crediti e di ogni altro bene aziendale. In particolare, egli valuta se, nel caso in specie, sia applicabile la liquidazione atomistica degli assets, ovvero – come scelta sempre preferibile – la dismissione del compendio aziendale in funzionamento da parte del curatore, al fine di valorizzare al massimo l’attivo a favore della massa. Al fine di verificare la concreta possibilità di cessione dell’azienda (o di uno o più rami della stessa), l’attestatore dovrà accertare le condizioni (e i costi) di un eventuale esercizio provvisorio, ovvero gli effetti della sua interruzione. Compito dell’attestatore è, inoltre, quello di valutare l’esperibilità di azioni di risarcitorie e revocatorie, nonché il presumibile valore di realizzo delle stesse. Sul punto, il recente Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 (pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il 31 maggio ed entrato in vigore il 1° giugno 2026) – innovando rispetto al suo predecessore - introduce nuovi criteri e linee guida operative per la stima del valore di liquidazione nell'ambito della Composizione Negoziata, prevedendo che la stima si fondi su parametri oggettivi, distinguendo l’approccio atomistico dalla possibilità di considerare il maggior valore da cessione dell’azienda in esercizio. Il Decreto prevede alcuni correttivi obbligatori quali l’attualizzazione dei flussi per renderli effettivamente comparabili, la stima della probabilità di cessione unitaria e degli impatti da interruzione dell’attività. Infine, il Decreto prevede discipline specifiche per la stima degli immobili, del magazzino e dei surplus asset[46].
Nella seconda parte, egli è chiamato a stimare i presumibili costi in prededuzione maturandi nella liquidazione giudiziale e a redigere un’ipotesi di stato passivo, ordinando secondo l’ordine legittimo di prelazione i creditori del concorso. Al fine di una corretta stima, il professionista dovrà tenere conto dei fatti che potranno seguire all’apertura della liquidazione giudiziale tra cui, a titolo esemplificativo, l’escussione delle eventuali garanzie pubbliche, con la conseguente insinuazione al passivo con privilegio ex art. 9 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
La terza parte è, infine, dedicata alla simulazione di un’ipotesi di riparto dell’attivo della liquidazione giudiziale a favore dei creditori. In particolare, l’attestatore dovrà porre particolare attenzione nell’evidenziare il grado di soddisfazione per le Agenzie fiscali, diretti destinatari della proposta di transazione e, conseguentemente, della relazione di attestazione in oggetto.
Mutuando le parole del Tribunale di Milano, il professionista indipendente dovrà agire in modo tale che la propria attestazione “non si risolva in una enunciazione meramente assertiva, bensì presenti un contenuto effettivo, logicamente argomentato, coerente con il piano e con i percorso della Composizione Negoziata, idoneo a rendere verificabile i processo valutativo seguito dal professionista”[47].
Infine, qualora la proposta contenga una dilazione dei pagamenti, il professionista indipendente non potrà esimersi dal rendere omogenee le grandezze oggetto di confronto e, quindi, operare l’attualizzazione dei flussi di entrambi gli scenari. Il tasso di attualizzazione che potrebbe ragionevolmente essere adottato è il tasso legale, ovvero quello di rateizzazione dei debiti erariali (articolo 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) o, infine, quello per la determinazione degli interessi di mora per i ritardati pagamenti delle cartelle (articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Al fine di non incorrere in valutazioni soggettive, potrebbe ragionevolmente ritenersi preferibile applicare il tasso legale. Tuttavia, il professionista indipendente potrà operare, di volta in volta, la propria scelta, tenendo in considerazione la composizione del debito.