Saggio
La riforma dell’esecuzione forzata e le liquidazioni concorsuali*
Alberto Crivelli, Consigliere della Corte di Cassazione
15 Febbraio 2024
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Sommario:
2 . L’abolizione della formula esecutiva (art. 475 c.p.c.)
3 . Il nuovo art. 492 bis, c.p.c.
4 . Modifiche in tema di custodia
5 . La riduzione dei termini per il deposito della documentazione
7 . I modelli di avviso di vendita
10 . La normativa antiriciclaggio
Dal momento che le procedure concorsuali, nella loro fase esecutiva, consistono in gran parte in attività liquidativa, che a sua volta si risolve in attività di vendita forzata sottoposta al principio della competitività come da lungo tempo affermato dal SC e ormai sempre prevista ex lege[2], è evidente che le modifiche, talora significative, apportate al suddetto libro III, e in particolare agli artt. 567 segg., che costituiscono null’altro che il paradigma stesso della competitività, non possono almeno in parte che incidere sulle forme di competitività concorsuali, e compito di questo piccolo studio è verificare in quali termini.
Peraltro, l’abolizione della formula potrebbe incidere in due casi: 1) il processo esecutivo in cui si subentra; b) l’ordine di rilascio emesso in sede di liquidazione controllata, che ancor oggi è definito titolo esecutivo.
Va in proposito premesso che l’art. 155 sexies, disp. att. c.p.c., estende espressamente alle procedure concorsuali (ovviamente tranne i casi in cui l’esecuzione sia affidata allo stesso debitore, artt. 71 e 81), la possibilità di chiedere all’ufficiale giudiziario la ricerca con modalità telematiche di beni del debitore, in questo caso ai fini della ricostruzione dell’attivo (e del passivo).
Infatti, nelle procedure di liquidazione giudiziale e controllata – neppure quando la liquidazione avvenga nelle forme del codice di rito - non occorre la nomina di un custode, perché questi è rappresentato dal curatore (che infatti ha l’amministrazione dei beni a seguito dello spossessamento, art. 128 comma 1), e quindi non si pone un tema di tempo della nomina, essendo infatti esclusa la figura del debitore-custode (peraltro anche nell’esecuzione forzata ormai ridotta la lumicino, perché si avrà solo nel ristretto arco temporale intercorrente fra il pignoramento e i quindici giorni successivi al deposito della documentazione suddetta, che peraltro deve avvenire unitamente al deposito dell’istanza di vendita, quindi entro 45 giorni).
In particolare, il tutto deve essere predisposto e pronto per l’esame giudiziale, quindi rispettivamente prima della richiesta di decreto che dispone la vendita o di sottoposizione dell’atto all’autorizzazione specifica ex art. 213, comma 7, CCII del che occorre dare atto nelle relative richieste. La rilevata mancanza di tale esame giustifica indubbiamente la revoca del curatore o del liquidatore, e sicuramente quella dell’esperto.
Anche qui in materia di liquidazione giudiziale e, grazie al richiamo di cui all’art. 114, anche in tema di concordato liquidatorio e semplificato, dispone direttamente l’art. 216 con una disciplina specifica, che peraltro ricalca il nuovo testo dell’art. 560 c.p.c., disposizione che anche topograficamente non rientra nel richiamo alle “vendite” stabilito dal comma 3 del suddetto art. 216 CCII.
Fermo restando che in tutti gli uffici i giudici delegati si sono da tempo dotati (come del resto i G.E.) di modelli di avvisi di vendita, è evidente che in caso di vendita effettuata a norma del codice di rito, trattandosi di disposizione pienamente compatibile, la disposizione si applica anche in tema concorsuale.
Sotto il primo profilo rilevano il contingentamento dei tempi della delega e l’attribuzione al delegato dei compiti relativi alla fase distributiva, prima solo eventuali (nel senso che prima della riforma da un lato la delega non aveva un termine finale, dall’altro poteva non comprendere la fase distributiva, se non con riferimento alla predisposizione del relativo progetto).
Il legislatore ha dunque inteso escludere che, attraverso le vendite forzate, possa ottenersi la possibilità di riciclare denaro di provenienza illecita.
Anche qui, tale disciplina sarà applicabile solo quante volte il delegato sia realmente e solo tale: nel subentro e nel caso eccezionale di nomina di un delegato diverso dal curatore.
Tutto questo meccanismo è intrasportabile nell’esecuzione concorsuale, ancorché sia scelta la vendita col codice di rito, per varie ragioni, sistematiche e formali.
Resta però la rilevanza per il giudizio divisionale, ove si ritenga che lo stesso anche in sede concorsuale debba seguire la falsariga degli artt. 599 ss, c.p.c.
Note: