Le ordinanze in commento rappresentano uno dei più significativi tentativi di adeguamento della giurisprudenza tributaria nazionale agli standard sovranazionali elaborati in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati personali.
L'interesse delle decisioni non risiede tanto nella soluzione delle specifiche controversie, quanto nella metodologia interpretativa adottata dalla Corte di Cassazione, che rilegge la disciplina delle indagini finanziarie alla luce del sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali.
La Corte muove da una premessa ormai acquisita: il potere dell'Amministrazione finanziaria di accedere ai dati bancari del contribuente non è, in sé, incompatibile con il quadro costituzionale, convenzionale ed eurounitario. Non trova infatti ostacolo nella protezione del segreto bancario, tenuto conto dei fini di utilità sociale e di giustizia sociale tutelati dagli art. 41 e 42 della Costituzione; né nel principio di uguaglianza di cui al precedente art. 3, perché tale potere è esercitabile nei confronti di tutti i contribuenti; né, infine, nell’art. 24, concernente il diritto di difesa, poiché il contribuente viene tempestivamente informato delle richieste che lo riguardano e dunque può tempestivamente esercitare il proprio diritto di difesa.
La questione centrale riguarda piuttosto le condizioni che ne legittimano l'esercizio e le garanzie necessarie, affinché l'ingerenza nella sfera privata dell'individuo risulti conforme ai principi di legalità, proporzionalità e controllabilità.
In tale prospettiva assume rilievo decisivo la qualificazione delle informazioni bancarie quali dati personali. Come ripetutamente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esse non costituiscono meri elementi contabili dell'attività istruttoria, ma informazioni idonee a rivelare aspetti significativi della vita privata dell'individuo, anche quando riferite all'esercizio di attività professionali o imprenditoriali. L'acquisizione di tali dati da parte dei pubblici poteri integra, pertanto, un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dall'art. 8 CEDU e dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La legittimità di tale ingerenza non è esclusa dalla rilevanza degli interessi coinvolti. Il contrasto all'evasione e alla frode fiscale costituisce infatti una finalità di interesse generale riconosciuta anche dall'art. 52 della medesima Carta. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, l'esercizio di poteri investigativi incidenti sui diritti fondamentali deve essere assistito da garanzie idonee a prevenire arbitri e abusi, mediante la predeterminazione dei presupposti di esercizio di tali poteri, la delimitazione dell'ambito dell'intervento dell’Amministrazione finanziaria e la possibilità di un controllo effettivo, anche successivo, della sua legittimità.
È in questo quadro che si colloca la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell'8 gennaio 2026, con cui la Corte EDU ha stabilito che la protezione degli individui dalle ingerenze arbitrarie deve essere garantita dall’interpretazione e dall’applicazione pratica della legge da parte dei tribunali nazionali (si veda anche la sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, n. 36617/18 e altri del 6 febbraio 2025).
Affinché soddisfi tali requisiti, il diritto interno deve prevedere una tutela giuridica dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche nei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché in questioni che incidono su diritti fondamentali sarebbe contrario allo Stato di diritto che un potere discrezionale concesso all’esecutivo fosse espresso in termini di potere illimitato. Conseguentemente, la legge deve indicare con sufficiente chiarezza la portata dell’eventuale potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. Per questo motivo le misure che incidono sui diritti umani devono essere soggette a qualche forma di procedimento contraddittorio dinanzi a un organo indipendente, competente a riesaminare tempestivamente i motivi della decisione e le prove pertinenti.
È legittimo che le autorità statali accedano ai dati bancari al fine di valutare se un ricorrente abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali, ma occorre che sussistano garanzie sufficienti e adeguate contro l’arbitrarietà, compresa la possibilità di un effettivo riesame della misura in questione.
Ai sensi dell’articolo 51, numero 7, del decreto n. 633/1972 e dell’articolo 32, numero 7) del decreto n. 600/1973, l’accesso ai dati bancari del contribuente può essere autorizzato al fine di verificare il rispetto degli obblighi fiscali del contribuente. Secondo la Corte europea, le condizioni indicate in tali disposizioni legislative non sono tuttavia sufficienti a delimitare l’ambito della discrezionalità conferita alle autorità nazionali. In particolare, il mero rinvio alla necessità di valutare l’adempimento da parte dei contribuenti dei loro obblighi fiscali conferisce all’Agenzia delle Entrate un potere discrezionale illimitato, in quanto essa possiede un’autorizzazione non regolamentata a valutare se attuare o meno le misure contestate e a definire l’ambito delle informazioni da richiedere, che, per definizione, è molto ampio.
Seppur considerando che la nozione di “legge”, ai sensi della suddetta Convenzione, comprende anche atti normativi di rango inferiore, la Corte europea ha ritenuto che in campo fiscale le condizioni stabilite nelle disposizioni legislative applicabili possono essere più ampie e generiche, a condizione che siano successivamente precisate e chiarite in altri strumenti di rango inferiore o nella giurisprudenza interna pertinente. Pertanto, nelle circolari amministrative adottate e pubblicate dall’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti alcuni criteri aggiuntivi.
Tuttavia, in base all’attuale normativa l’autorizzazione non deve contenere una motivazione e le autorità non sono tenute a giustificare l’esercizio dei loro poteri motivando le loro decisioni e dimostrando in tal modo di seguire i criteri previsti dalle disposizioni interne pertinenti, il che conferisce loro un potere discrezionale illimitato.
La Corte europea ha quindi individuato nel modello italiano delle indagini bancarie un deficit di “qualità della legge” e di garanzie contro l’arbitrio, osservando che l’autorizzazione prevista per l’accesso ai dati non rende adeguatamente verificabili le ragioni concrete della misura, il suo oggetto e i suoi limiti, né è assistita da un controllo giurisdizionale o indipendente realmente efficace, neppure a posteriori.
La Corte di Cassazione con le due ordinanze in commento non recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea in termini di discontinuità rispetto alle categorie tradizionali del diritto tributario, ma di evoluzione interpretativa, cioè perseguendo l'adeguamento agli standard convenzionali attraverso una rilettura evolutiva delle norme vigenti, lungo due direttrici complementari.
L'ordinanza n. 19956/2026 affronta il tema della legittimazione sostanziale dell'ingerenza.
Pur ribadendo la natura endoprocedimentale dell'autorizzazione, la Suprema Corte afferma che quest’ultima deve necessariamente precedere l'accesso ai dati bancari e contenere elementi sufficienti a rendere verificabili i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'attività investigativa condotta.
L'autorizzazione non viene trasformata in un atto impositivo, poiché, assolvendo una funzione organizzativa e preparatoria, non è soggetta a un obbligo di motivazione secondo i moduli della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 212/2000 (c.d. “Statuto del contribuente”). Tuttavia, essa non può più essere considerata giuridicamente irrilevante e, in quanto titolo legittimante l'accesso ai dati personali, deve consentire un controllo effettivo sulla conformità dell'ingerenza ai requisiti di legalità e proporzionalità. Ciò non significa che una qualsiasi irregolarità dell’autorizzazione si traduce necessariamente in un vizio dell’atto impositivo, ma la mancanza o l’inadeguatezza dell’autorizzazione mina il fondamento di tale atto. Come afferma la Corte, in tal caso il difetto del presupposto legittimante inficia l’intera sequenza procedimentale, rendendo illegittimo l’atto che la conclude.
Questo percorso argomentativo si salda con i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accessi domiciliari, laddove l’assenza o l’illegittimità del presupposto autorizzatorio può riflettersi sull’utilizzabilità della documentazione acquisita e, di riflesso, sull’atto impositivo che su di essa si fonda. La trasposizione alle indagini bancarie non discende da un automatismo sanzionatorio, ma dall’esigenza di assicurare che l’ingerenza nei dati personali sia effettivamente delimitata, verificabile e sindacabile.
In tale prospettiva, ad assumere rilievo è, inoltre, la considerazione — valorizzata anche dalla giurisprudenza europea — secondo cui la valutazione della legittimità dell'acquisizione probatoria non può essere isolata dal giudizio complessivo sull'equità del procedimento.
Da tale impostazione deriva che il difetto originario dell'autorizzazione o la sua radicale inidoneità non integrano una mera irregolarità procedimentale. Il vizio investe direttamente il fondamento giuridico dell'acquisizione probatoria e può riflettersi sulla validità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze così ottenute, secondo una logica analoga a quella già elaborata dalla giurisprudenza in materia di accessi domiciliari.
L'ordinanza n. 19960/2026 valorizza invece il profilo della conoscibilità dell'autorizzazione. Se la prima presidia il momento genetico dell'ingerenza, la seconda ne garantisce la trasparenza e la sindacabilità processuale. La mancata allegazione dell'atto autorizzativo o la mancata conoscibilità del suo contenuto essenziale impediscono infatti al contribuente di verificare se l'Amministrazione finanziaria abbia, o meno, operato entro il perimetro tracciato dalla legge ed eventualmente di contestarne efficacemente la legittimità.
Anche in questa prospettiva il vizio non assume rilievo in quanto mera omissione formale, ma in ragione della sua incidenza sull'effettività del diritto di difesa e sul controllo giurisdizionale dell'attività istruttoria. L'impossibilità di conoscere il titolo dell'accesso impedisce infatti di verificare la necessità e la proporzionalità dell'ingerenza e compromette la possibilità di sottoporla a un effettivo scrutinio giudiziale.
Le due pronunce convergono così verso una medesima conclusione sistematica: l'autorizzazione alle indagini bancarie conserva la propria natura di atto interno all'organizzazione amministrativa, ma assume una funzione garantistica che ne impone la verificabilità, la conoscibilità e l'idoneità a giustificare l'accesso ai dati personali. Proprio in ragione di tale funzione, i vizi che la riguardano possono riflettersi sull'utilizzabilità delle risultanze acquisite e, conseguentemente, sulla validità dell'atto impositivo che su di esse si fonda, purché tempestivamente dedotti dalla parte interessata, non essendo questa conclusione incompatibile con il nuovo regime delle invalidità introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, che continua a escludere il rilievo officioso delle ipotesi di annullabilità. Resta pertanto confermato che i vizi esaminati nelle ordinanze in commento devono essere fatti valere dalla parte e non possono essere rilevati d'ufficio dal giudice.