Il responsabile della tenuta dell’albo
Il regolamento individua il responsabile della tenuta dell’albo nel direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale.
Il responsabile provvede sulla domanda di iscrizione, e gli iscritti sono tenuti a comunicargli direttamente: a) il venire meno dei requisiti di cui all’art.356 c.2 e 3 del CCII; b) l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati di cui all’art.356 c.3 lett.c) e art.356 c.4 del CCII; c) l’avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
Il responsabile, se accerta l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di cui all’art.356 c.2 CCII, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli, nel caso la posizione sia regolarizzabile, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi, pena la cancellazione dall’albo, disposta direttamente dal responsabile. Analoga cancellazione può essere disposta, senza previa assegnazione del termine, qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all’art.356 c.3 CCII[1].
Uno dei poteri più rilevanti del responsabile è quello che gli consente di sospendere, ovvero cancellare, nei casi più gravi, dall’albo, l’iscritto a cagione del compimento di fatti che compromettono gravemente l’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al CCII. Fatti, si badi bene, che devono essersi registrati dopo l’iscrizione, ma il cui verificarsi anteriormente alla nomina non è oggetto né di verifica né di segnalazione da parte degli organi competenti.
Potendo la fattispecie incriminatrice contenuta nel regolamento apparire troppo generica e indeterminata, il regolamento si affretta a precisare che in particolare, se l’organo competente ha disposto tre revoche degli incarichi conferiti o l’avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali, entrambi queste ipotesi possono compromettere gravemente l’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo.
Va precisato che l’organo competente a disporre la revoca degli incarichi è lo stesso organo che li ha conferiti, e quindi l’autorità giudiziaria, rectius il Presidente del Tribunale ovvero, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o delle procedure di insolvenza.
L’organo competente ad avviare i procedimenti disciplinari, invece, sono i consigli di disciplina dei singoli ordini professionali
I professionisti incaricati nelle procedure di crisi, pertanto, saranno soggetti ad un duplice controllo sulla loro attività in ambito giudiziale, con potenziale revoca dall’incarico al compimento di fatti tali da fare venire meno il rapporto fiduciario con l’autorità giudiziaria che li ha incaricati, ma potendo d’altronde vedersi comminare una sanzione disciplinare dal proprio ordine professionale all’esito di una revoca pervenuta in ambito giudiziale, e potendo essere sospesi o cancellati dall’albo per avere avuto una sanzione disciplinare superiore a quella minima negli ultimi cinque anni ai sensi dell’art.356 c.3 lett d) CCII.
La formulazione della norma è ambigua: il regolamento, infatti, dispone, all’art.6 c.2, che il responsabile (…) può disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo non superiore ad un anno. All’evidenza, è indispensabile che il legislatore chiarisca a quale attività si riferisca, dal momento che, ad esempio, il codice deontologico forense all’art.22 e la legge professionale (247/2012) all’art.53, in tema di sospensione, fanno riferimento all’esercizio dell’attività professionale.
Ancora, si deve osservare, sempre in ambito forense, che, in ogni caso, ai sensi dell’art.35 l.247/2012, il CNF (lett.c) “esercita la funzione giurisdizionale” (…) ed ai sensi dell’art.50, “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense”. Dunque, l’Ordine forense ha giurisdizione esclusiva sui comportamenti disciplinarmente rilevanti dei propri iscritti e le sanzioni sono tipizzate.
Detto questo, dal momento che gli illeciti che possono determinare le sanzioni previste dall’art.6 del regolamento sono certamente d’interesse deontologico, il rischio che l’incolpato si veda gravato (sia pure in ambiti diversi) da una duplice sanzione per i medesimi fatti è certamente sospetto di illegittimità costituzionale.
Di conseguenza, il responsabile potrà disporre la sospensione dell’iscritto dall’esercizio dell’attività per un periodo superiore ad un anno: nel caso al termine del periodo di sospensione l’iscritto incorra in nuova ulteriore revoca da un incarico, scatta la cancellazione dall’albo.
La sospensione dall’albo può essere disposta dal responsabile anche nel caso in cui l’iscritto risulti indagato per uno dei reati previsti all’art.356, c.3, lett.c) CCII.
Il procedimento di sospensione, così come quello di cancellazione, si svolge in contraddittorio, essendo prevista da parte del responsabile la comunicazione del relativo decreto, che dovrà essere succintamente motivato, all’interessato a mezzo pec all’indirizzo indicato nella domanda: nei trenta giorni successivi alla ricezione della pec, l’interessato può proporre eventuali osservazioni scritte. All’esito, il responsabile adotta i decreti di sospensione o di cancellazione dall’albo.
Analogo procedimento viene seguito nel caso di richiesta volontaria da parte dell’iscritto di cancellazione dall’albo, ovvero di sospensione: tale sospensione, vincolata alla sussistenza di gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, può essere richiesta per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori sei mesi.
L’articolazione dell’albo in due sezioni: una incoerenza da correggere
Balza agli occhi sin dall’art.1 del regolamento la prevista articolazione dell’albo in due sezioni, quella ordinaria, e quella destinata ad accogliere i componenti dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), atteso che il Titolo II del CCII, ove era disciplinata la fase di composizione assistita affidata agli OCRI istituiti presso le CCIAA, è stato integralmente sostituito dalle disposizioni, originariamente introdotte con il d.l.118/2021, relative alla composizione negoziata della crisi, affidata, come noto, ad esperti negoziatori iscritti in un elenco tenuto, a livello regionale, dalla CCIAA.
Atteso che il regolamento ha seguito il suo iter che ha portato ad acquisire il parere del Consiglio di stato n.1808/2021 nell’adunanza del 9/11/2021 su un testo che all’epoca non prevedeva l’abrogazione degli OCRI, è evidente che la sua attuale formulazione è incoerente rispetto al testo attualmente vigente del CCII, al quale il regolamento dovrà necessariamente conformarsi con un intervento correttivo, volto ad eliminare l’istituzione della seconda sezione dell’albo, in aggiunta rispetto a quella ordinaria: ciò a meno che non si voglia dar seguito alle proposte, di recente emerse in dottrina[2], riprese dalla stampa quotidiana specializzata[3], e portate all’attenzione ministeriale dal Consiglio Nazionale Forense[4], di suddivisione dell’albo in due sezioni, una destinata ad accogliere i professionisti nominati in procedure liquidatorie, la seconda per i professionisti specializzati in ristrutturazioni.
Allo stato, però, il testo del regolamento fa riferimento ai componenti degli Organismi di composizione della crisi (OCRI), di cui all’art.2, c.1, lett.u) del Codice, lettera che il CCII ha espressamente abrogato, così come è stato abrogato l’art.352, disciplinante le modalità di iscrizione agli OCRI in sede di primo popolamento: da qui la inderogabilità dell’intervento correttivo.
La procedura per l’iscrizione nell’albo
La procedura di iscrizione si attiva su domanda degli interessati, compilata secondo il modello approvato dal responsabile: lo stesso responsabile deve fissare le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. Dalla domanda deve risultare la specifica indicazione della sezione dell’albo alla quale si chiede di essere iscritti (la sezione dovrebbe risultare unica all’esito della correzione del regolamento per allinearlo al CCII vigente), e quindi documenti diversi a seconda della categoria di provenienza dell’interessato; nel caso di professionisti già iscritti in albi professionali, andrà prodotta con la domanda la certificazione dell’albo professionale di iscrizione, con la data di iscrizione, la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima, e la certificazione dell’ordine di appartenenza circa la regolarità in ordine alla formazione professionale continua, estesa per gli studi professionali associati e per le società professionali anche al legale rappresentante degli stessi, se diversi dalla persona fisica incaricata della procedura (tutti anche nella forma di autocertificazione). Per gli interessati in possesso di pregressa esperienza di governance societaria, andrà allegata la documentazione relativa agli incarichi ricoperti in società (anche in autocertificazione), la dichiarazione che nei confronti delle stesse non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale (anche in autocertificazione), la visura camerale, la copia dell’atto di conferimento dell’incarico, in copia conforme, se la nomina proviene dall’autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell’amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all’attività svolta dal richiedente all’interno della società. In ogni caso, va dimostrata tramite certificazione (anche in autocertificazione) l’assolvimento degli obblighi di formazione specifica attraverso la frequenza di corsi definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura. Va altresì allegato ogni altro documento atto a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità (nella forma della autocertificazione), l’indicazione della pec alla quale saranno effettuate le comunicazioni, e l’attestazione del pagamento del contributo di iscrizione.
La prima formazione dell’albo: i termini per maturare i requisiti sono decorsi al 16/3/2019 ma dovrebbero essere riaperti
In sede di prima formazione dell’albo, la certificazione dell’assolvimento degli obblighi di formazione specifica è sostituita dalla documentazione, di cui all’art.356 c. 2 CCII, comprovante la avvenuta nomina, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali: andrà quindi allegata copia conforme dell’atto giudiziario di nomina in almeno due procedure risalenti non oltre quattro anni.
Il riferimento per la nomina in sede di primo popolamento nella sezione OCRI, ai requisiti di cui all’art.352 CCII, abrogato, andrà eliminato in sede di correzione del regolamento.
La data di entrata in vigore dell’art.356 è avvenuta il 16/3/2019: di conseguenza, ad oggi sono chiusi i termini per il conseguimento degli incarichi in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, utili a maturare i requisiti per essere iscritti in sede di prima formazione dell’albo, e ciò indipendentemente dallo svolgimento della formazione iniziale.
Tuttavia l’entrata in vigore così risalente delle disposizioni di cui agli artt.356 e 357 CCII, rispetto all’attuale effettiva entrata in vigore del CCII, crea rilevanti disparità di trattamento, per quei professionisti, e saranno i più giovani, che potranno vantare solo incarichi pervenuti dall’autorità giudiziaria dal 16 marzo 2019 ad oggi, incarichi che risulteranno inutilizzabili in sede di prima formazione dell’albo, dovendo quindi procedere alla formazione specifica iniziale per poter ottenere l’iscrizione all’albo.
Ciò dovrebbe portare il legislatore a valutare uno slittamento del termine preso a riferimento per il conteggio degli incarichi pregressi allineandolo alla data di entrata in vigore del CCII, in modo che anche gli incarichi di recente pervenuti possano essere utilizzabili ai fini del primo popolamento dell’albo.
Così definita, la domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, con gli allegati, esclusivamente in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, decreto da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, e quindi entro il 6 dicembre 2022.
Non essendo ad oggi stato adottato il citato decreto dirigenziale cui è demandata la definizione delle specifiche tecniche per la presentazione in via telematica della domanda, risulta al momento impossibile attivare il procedimento di iscrizione.
Il procedimento per l’iscrizione nell’albo
Il responsabile provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda alla conclusione del procedimento di iscrizione, salva interruzione del termine motivata dalla richiesta, da effettuarsi esclusivamente con le modalità telematiche di cui sopra, di integrazione della domanda o dei suoi allegati, integrazione che può essere richiesta una volta sola: dal ricevimento della documentazione integrativa riprende a decorrere il termine di trenta giorni.
Il termine è elevato a novanta giorni per la fase di prima formazione dell’albo, e comunque per le domande pervenute entro il 31 luglio 2022: domande che non sarà possibile depositare, in assenza dell’approvazione delle specifiche tecniche della domanda, come sopra riportato.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile il venire meno dei requisiti e l’avvio di procedimenti penali o disciplinari, tali da comportare a loro carico la sospensione o la cancellazione dall’albo.
La tenuta con modalità informatiche dell’albo, e sua collocazione nel sito internet del Ministero della Giustizia
L’albo è tenuto con modalità informatiche tali da assicurare la possibilità della rapida elaborazione dei dati per finalità ispettiva o funzionali alla regolare tenuta e aggiornamento dell’albo.
L’albo è suddiviso tra una parte pubblica, nella quale sono inseriti i dati identificativi, la pec, l’eventuale ordine di appartenenza dell’iscritto, ed una riservata, in cui sono inserite le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal CCII: troveranno qui evidenza i provvedimenti di revoca adottati dall’autorità giudiziaria nei confronti degli incaricati, ovvero i provvedimenti e le sanzioni disciplinari, superiori a quella minima, irrogate dai consigli degli ordini professionali nei confronti dei loro iscritti, oltre alle richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo. Infime nella parte riservata troveranno evidenza i provvedimenti, di sospensione o di cancellazione, adottati, anche d’ufficio, dal responsabile, in relazione ai fatti di cui sopra.
L’albo trova spazio nel sito internet del Ministero della giustizia, disponendo di un’area ad accesso libero, nella quale si trovano i dati di cui alla parte pubblica dell’albo, e di un’area ad accesso riservato, dedicata ai dati di cui alla parte riservata dell’albo: l’accesso a questa area è riservato ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché ai referenti degli (abrogati) OCRI.
Il trattamento dei dati personali è effettuato solo per finalità correlate alla tenuta dell’albo.
Il contributo per l’iscrizione e per il mantenimento dell’albo
È dovuto a favore dell’ente presso il quale è istituito l’albo, e cioè del Ministero della giustizia, un contributo di iscrizione di € 150,00, al quale si aggiunge, a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, il contributo annuo di € 50,00 per il mantenimento dell’iscrizione all’albo.
La precisazione che il contributo dovuto per l’iscrizione alla sezione ordinaria vale anche per l’iscrizione alla sezione OCRI è inutile, essendo la sezione OCRI un’incoerenza da correggere.
Il termine per il versamento, in analogia con il contributo per l’iscrizione al registro dei revisori legali, scade il 31 gennaio, con onere dell’iscritto di provvedere all’invio della quietanza di versamento al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo pec.
Il tardivo pagamento può essere effettuato con la maggiorazione degli interessi calcolati al saggio previsto dall’art.1284 c.c.
Il mancato pagamento del contributo, una volta scaduto il termine, e ulteriormente decorsi novanta giorni, autorizza il responsabile a disporre, con decreto succintamente motivato, e comunicato senza ritardo all’interessato a mezzo pec, la sospensione dall’albo.
Se nei sei mesi successivi all’adozione del decreto di sospensione non interviene spontaneamente il pagamento, il responsabile dispone, con lo stesso procedimento seguito per la sospensione, la cancellazione dall’albo.
In tale caso la nuova domanda di iscrizione non può essere presentata prima del decorso di un anno dalla comunicazione della cancellazione.
È previsto un ampio ventaglio di modalità di pagamento del contributo, con bonifico bancario o postale, con modalità telematiche tramite la piattaforma Pago PA (in questo caso bisognerà attendere che un decreto dirigenziale fissi le regole tecniche), con altri sistemi telematici, con carte di debito o prepagate, o più tradizionalmente attraverso versamento con conto corrente postale alla Tesoreria dello stato, con imputazione al capitolo 2413/24 dell’entrata del bilancio dello stato.
Il contributo, il cui importo non è di importo insignificante, e potrà essere aggiornato ogni tre anni, dovuto al Ministero della giustizia, per i professionisti ordinistici va a sommarsi ai contributi collegiali già dovuti ai rispettivi ordini di appartenenza, ai costi di formazione e degli aggiornamenti e costituisce un aggravio collegato allo svolgimento di attività che sono già patrimonio delle professioni legali e contabili, aggravio che è stato già stigmatizzato dai consigli nazionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.
Stante la clausola di invarianza finanziaria, dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La vigilanza, il controllo e il monitoraggio sul funzionamento dell’albo
Molto rilevante la funzione attribuita al responsabile dell’albo di vigilanza sull’albo, ma soprattutto di vigilanza sull’attività degli iscritti, attuandosi in tale modo un controllo di “secondo livello” su soggetti, i professionisti ordinistici, che già sono vigilati dall’ordine di appartenenza.
Ed infatti il regolamento prevede che vi sia un afflusso di informazioni in capo al responsabile da parte delle autorità preposte ad accertare le inadempienze degli iscritti all’albo ai doveri inerenti alle attività di gestione e controllo delle procedure di cui all’art.356 c.1 CCII.
Premesso che sono gli stessi iscritti che, in sede di domanda di iscrizione, sono tenuti a comunicare direttamente al responsabile, tra l’altro, l’avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali, il problema sorge nella elencazione delle autorità preposte ad accertare le inadempienze degli iscritti: il regolamento, infatti, individua tali soggetti nell’autorità giudiziaria (che nomina curatori, commissari giudiziali, e liquidatori giudiziali), nelle amministrazioni dello stato e negli ordini professionali ( ordini che, come noto, non hanno il potere di nominare né curatori, né commissari giudiziali, né liquidatori giudiziali).
Come fanno gli ordini professionali, che non hanno un potere di nomina né di controllo diretto sullo svolgimento delle procedure di gestione e controllo assegnate a loro iscritti, a segnalare al responsabile i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo?
Sicuramente gli ordini professionali saranno in grado di segnalare l’avvio, a carico di propri iscritti, di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima, ma non potranno individuare “direttamente” le inadempienze in cui gli stessi siano incorsi nello svolgimento delle attività di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale.
Gli ordini potranno venirne a conoscenza “indirettamente”, e cioè tramite segnalazioni pervenute dall’autorità giudiziaria, la quale è l’unica deputata a disporre la revoca dell’incarico conferito, in relazione al compimento di inadempienze ai doveri loro assegnati nello svolgimento della funzione pubblica di cui sono incaricati, revoca che costituisce un fatto tale da compromettere gravemente l’idoneità al corretto svolgimento della funzione stessa: da qui, la sanzione della sospensione e/o della cancellazione dall’albo.
Nel concreto l’esercizio della vigilanza viene realizzato tramite la comunicazione al responsabile, da parte della Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, dei dati relativi all’anno precedente relativi al numero totale degli iscritti, distinti per categoria di appartenenza, degli incarichi per tipologia di procedura complessivamente conferiti dal singolo ufficio giudiziario, del numero di sospensione e cancellazioni, distinte tra volontarie e d’ufficio, del numero di segnalazioni pervenute dall’autorità giudiziaria.
Queste ultime segnalazioni, sempre da comunicarsi con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, riguardano in particolare tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell’esercizio di sospensione e cancellazione dall’albo, e l’eventuale revoca dall’incarico.
Considerazioni conclusive
Il regolamento deve essere corretto quanto alla previsione della sezione dell’albo destinata ai componenti dell’OCRI, in quanto abrogato, e quanto ai riferimenti all’art.2 lett.u) e all’art.352, entrambi abrogati dal CCII.
L’attuazione del regolamento è ulteriormente demandata all’approvazione, entro sei mesi, e quindi entro il 6 dicembre 2022, del decreto dirigenziale che definirà le specifiche tecniche per le comunicazioni da effettuarsi con modalità telematiche: in mancanza del decreto dirigenziale, nessuna domanda potrà essere inviata al responsabile dell’albo.
La previsione dei requisiti per il primo popolamento ancorato alla data di entrata in vigore dell’art.356 CCII, e quindi al 16/3/2019, è anacronistica e eccessivamente punitiva per tutti quei professionisti, presumibilmente i più giovani, che potranno vantare solo incarichi pervenuti dall’autorità giudiziaria dal 16 marzo 2019 ad oggi, incarichi che risulteranno inutilizzabili in sede di prima formazione dell’albo, dovendo quindi procedere alla formazione specifica iniziale per poter ottenere l’iscrizione all’albo.
Anche l’obbligo di segnalazione da parte degli ordini professionali dei provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo andrebbe rimodulato, tenuto conto che gli ordini non hanno un potere di nomina né di controllo diretto sullo svolgimento delle procedure di gestione e controllo assegnate a loro iscritti.
Infine, è ineludibile un chiarimento in ordine a quale attività possa essere applicata la sanzione della sospensione per un periodo non superiore ad un anno, dal momento che, per quanto riguarda, ad esempio, la professione di avvocato, sia il codice deontologico, sia la legge professionale, in tema di sospensione, fanno riferimento all’esercizio dell’attività professionale: tenuto conto che gli illeciti che possono determinare le sanzioni previste dal regolamento sono certamente d’interesse deontologico, il rischio che l’incolpato si veda gravato (sia pure in ambiti diversi) da una duplice sanzione per i medesimi fatti potrebbe essere considerato incostituzionale.