Tra i personaggi dei Promessi Sposi, quello di donna Prassede a me pare essere il più intriso di attualità.
Ricorderete il sapiente tratto con cui il Manzoni la dipinge:
«donna Prassede una vecchia gentildonnamolto inclinata a far del bene …. con leideedonna Prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici:n'aveva poche; ma a quelle poche era molto affezionata: Tra le poche, ce n'era per disgrazia molte delle storte; e non eran quelle che le fossero men care …Oltre il bene … ce ne vedeva, e se ne proponeva un altro,forse più considerabile,secondo lei;di raddrizzare un cervello, di metter sulla buona strada chi n'aveva bisogno.»
Ecco, a leggere il nuovo decreto dirigenziale, si ha la sensazione, ancor più che nelle precedenti versioni, di trovarsi difronte a un qualcuno che, ritenendosi depositario della “verità”, si sente in diritto di «raddrizzare il cervello”» al mercato. Solo che, al pari di donna Prassede, gli estensori del novello decreto dirigenziale, nel voler «secondare i voleri del cielo» hanno finito «di prender per cielo il [loro] cervello», in un turbinio di complicazioni delle cose semplici e finanche di quelle ovvie, per cadere, poi, in puri soggettivismi. Cominciamo dal:
Test pratico di risanamento
I funzionari ministeriali redattori del decreto dirigenziale ci propongono un raffronto tra un cd. “Debito da servire” (in seguito “DdS”), declinato in una serie di componenti, comprensive, con segno negativo, del valore degli impegni irrevocabili di capitalizzazione dei soci e degli impegni, altrettanto irrevocabili, d’acquisto di immobilizzazioni da parte di terzi – componenti queste più proprie del piano di ristrutturazione che della situazione finanziaria di partenza su cui effettuare il test – con un ibrido – i “Flussi annui al servizio del debito (in seguito FSD)” –; ibrido che si pone tra l’Ebitda e l’Ebt, non considerando a deconto dell’Ebitda gli interessi passivi sul debito da servire e, invece, detraendovi i fabbisogni per gli “Investimenti di mantenimento”, mischiando, dunque, componenti economiche con componenti finanziarie, cosa che non si dovrebbe mai fare, almeno così si insegna nei corsi universitari di “Finanza aziendale”.
Si tratta, infatti, di una regola fondamentale per garantire l'integrità, la leggibilità e l'efficacia di qualsiasi analisi o dashboard. I numeri finanziari (flussi di cassa, liquidità, entrate/uscite di cassa) misurano la liquidità effettiva e seguono il principio di cassa. I numeri economici (ricavi, costi, margini, Ebitda) misurano, al contrario, la performance di reddito e seguono il principio di competenza.
Mixarli nello stesso cluster, come hanno fatto gli estensori del novello decreto dirigenziale, genera ambiguità e confusione perché così: (i) non si considerano gli sfasamenti temporali tra fatto economico e sua manifestazione finanziaria e la stagionalità degli stessi fatti economici; (ii) si generano distorsioni delle metriche delle performance economiche.
La formula del test pratico sarebbe, secondo gli estensori del novello decreto: “DdS/FSD”, laddove il misuratore gross dello stato di salute di un’impresa, della sua bancabilità, secondo letteratura e mercato è, invece, il rapporto PFN/Ebitda[1], dove a comporre la PFN concorrono, non solo i debiti finanziari, bensì anche i debiti commerciali, tributari e previdenziali scaduti e riscadenziati.
Una componente finanziaria al numeratore e una componente economica al denominatore, senza alcuna contaminazione, dunque, nella determinazione dei due valori tra elementi economici e finanziari.
La prima domanda a tal proposito che ci dobbiamo porre, e a cui non sappiamo offrire una risposta plausibile, è perché i redattori del nuovo decreto dirigenziale abbiano ritenuto, nel proporre una formula così eccentrica di misurazione della risanabilità di una impresa in crisi, di doversi discostare dalle prassi di mercato e dalla letteratura.
A ben vedere, lo schema suggerito si avvicina molto, ma senza riuscire a coglierne tutte le risultanze, a quello ricavabile dalla finanziarizzazione del conto economico, meglio, del budget di conto economico. Ma se questo fosse stato l’obiettivo dei redattori del nuovo decreto, sarebbe stato sufficiente rinviare alle regole, o richiamarle in positivo, con cui, secondo la scienza aziendalistica, si costruiscono, partendo da un conto economico previsionale, i budget finanziari.
Insomma, o si suggeriva di adottare il metro gross di mercato: “PFN/Ebitda” o si sarebbe dovuto raccomandare la redazione di un budget finanziario della gestione corrente da porre in relazione al cd. “Debito da servire”, su cui aggiungeremo infra qualche altra annotazione critica.
Certo, l’originalità del modello proposto – di cui non si sentiva l’esigenza, dato che non v’era nulla da innovare rispetto al conosciuto; parafrasando il Manzoni: “il cielo c’era già…” – non è “né carne né pesce”, dato che, ben lontano dal fornirci il dato puntuale dei flussi della gestione caratteristica, ci conduce a una sua complicatissima approssimazione, che tutto è, meno che utile ad effettuare un test rapido più affidabile di quello ottenibile dal rapporto PFN/Ebitda.
Venendo, ora, ad analizzare le singole componenti dei due cluster, per quanto attiene al “Debito da servire” abbiamo già detto come il valore degli impegni irrevocabili di capitalizzazione dei soci e quelli irrevocabili d’acquisto di immobilizzazioni da parte di terzi siano componenti più proprie del piano di ristrutturazione che della situazione finanziaria di partenza su cui effettuare il test.
Ciò che, però, non è possibile in alcun modo condividere, in tema di determinazione della PFN, giacché costituisce una palese violazione dei principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IFRS), è la classificazione degli impegni irrevocabili di sottoscrizione di un aumento di capitale e acquisto di immobilizzazioni alla stregua di una liquidità disponibile per la riduzione del valore del “Debito da servire”. Gli impegni contrattuali di pagamento, non assistiti da garanzia autonoma bancaria, infatti, rappresentano un mero diritto di credito, soggetto al rischio di inadempimento e insolvenza; dunque, una posta contabile – che peraltro contabile non è neppure – che non può essere considerata come liquidità immediata o rapidamente convertibile in essa, tale da essere presa in considerazione a riduzione, con la necessaria e doverosa certezza, della debitoria da soddisfare.
C’è, però, un altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione, ossia che, in una situazione d’incertezza come quella di un’impresa che si accinge a un percorso di ristrutturazione, possano esistere impegni irrevocabili da parte di soci o di terzi, non condizionati. Non si vuole qui negare che, in rerum natura, soci e terzi possano impegnarsi in funzione del successo di un piano di risanamento, ma si tratterà pur sempre di impegni condizionati al buon esito del relativo processo, dunque non annoverabili tra le disponibilità simil-liquide utili a testare in via preventiva la risanabilità di un’impresa in crisi[2]. Esse irromperanno con piena legittimità nella scena del processo di ristrutturazione solo allorquando si dovrà valutare la “fattibilità” del piano di risanamento; allora, sì, assumeranno piena rilevanza, non prima.
Anticiparne gli effetti, ai fini della prevalutazione della perseguibilità astratta del risanamento, finisce per inquinare il quadro di riferimento, possibilità che sarà sicuramente colta da consulenti poco scrupolosi al sol fine di ritardare il default, come accaduto in un recente caso di concordato preventivo, dove chi si era impegnato irrevocabilmente a continuare l’impresa, dopo l’ammissione al concordato della debitrice si è reso inadempiente.
Venendo alla voce del denominatore, “Flussi annui al servizio del debito” non può non rilevarsi l’ingiustificata esclusione – a loro riduzione – degli interessi sul “Debito da servire”, giacché non solo così si anticipano gli effetti di una manovra finanziaria di cui non si conoscono ancora i contorni – si ribadisce, ci si trova in un momento diverso, e ben anteriore, a quello in cui ci si dovrà occupare della tenuta del piano di ristrutturazione – ma si da per acclarato che il debito da servire, pur ridotto, non sarà produttivo d’interessi. L’incoerenza ne discende evidente, con ciò riducendo ulteriormente la già compromessa affidabilità del test.
I funzionari ministeriali – che non vivono le negoziazioni dei piani con gli istituti di credito – non hanno, infatti, considerato come nella pratica quotidiana gli interessi sui debiti ante piano sono i primi di cui le banche chiedono il pagamento, quantomeno nella misura maturata, pur ridotta nei termini dell’accordo, durante il negoziato.
Il vulnus che, a nostro parere, mina irreparabilmente l’attendibilità del test pratico è, però, costituito dal fatto che i “Flussi annui al servizio del debito”, non tengono in assoluta considerazione eventuali fabbisogni/rilasci di circolante; in sostanza vi si considera il circolante come una variabile indipendente dei flussi di cassa, quando l’esperienza comune, al contrario, ci insegna che in un’azienda in crisi la copertura dei fabbisogni di circolante costituisce la prima preoccupazione di qualsiasi consulente finanziario[3].
Sotto questo più che assorbente motivo non si può non cogliere l’insanabile contraddizione insita in alcune considerazioni introduttive il test pratico svolte dai suoi stessi redattori ministeriali.
Dapprima essi ritengono che:
«La complessità del risanamento è misurata attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi che possono essere posti in ogni periodo al suo servizio. Esso consente di invidiare le grandezze dei flussi e del debito nonché le relative componenti sulle quali intervenire, e di comprendere quale intensità l’intervento dovrà avere. … Nell’esecuzione del test occorre confrontare il debito da servire al momento dello svolgimento del test medesimo con i flussi operativi che l’imprenditore è in grado di conseguire nella situazione in essere al momento in cui il test è svolto.»,
con ciò concordando con la nostra tesi della rilevanza del fabbisogno di copertura del circolante – dato che i flussi di cassa di cui parlano gli estensori ne sono, per tabulas, influenzati – per poi contraddirsi irrimediabilmente nel passo successivo:
«Per semplicità, attese le finalità pratiche del test, il debito e i flussi al suo servizio sono assunti nell’ipotesi di stazionarietà dell’andamento aziendale. Il che evita: (i) di formulare assunzioni sulle prospettive di andamento aziendale; (ii) di portare in conto le variazioni di capitale circolante netto e formulare di conseguenza assunzioni sul ciclo di conversione in cassa; (iii) di limitare l’assunzione delle passività nei limiti di quanto esse si traducano in esborsi finanziari».
Orbene, qualsiasi finalità pratica un test, come di tutti i test, possa avere non giustifica l’elisione di componenti determinati come, nel caso specifico, quelli di fabbisogno di copertura del circolante. Ma, soprattutto, non si capisce come si possano determinare i flussi al servizio del debito se non si formulano assunzioni su come e quando il dato economico del ciclo produttivo si converte in cassa. È evidente come la distanza dall’esperienza pratica abbia influenzato negativamente l’operato degli estensori.
Veniamo ora all’interpretazione dei risultati, così come suggerita dal decreto, che il test può offrire, iniziando da una premessa.
Secondo le prassi di mercato un’impresa che registri un rapporto PFN/Ebitda non superiore a 3 è considerata un’impresa finanziariamente sana. Orbene se al denominatore del rapporto assumiamo il valore dei “Flussi annui al servizio del debito” – dato che è inferiore, per definizione, al valore dell’Ebitda – e ipotizzando una certa coincidenza – stante la più che probabile inesistenza in concreto di impegni irrevocabili di sottoscrizione e di acquisto, come di norma accade – tra PFN e DdS, il risultato del test pratico porterebbe sempre a risultati più conservativi rispetto a quelli ricavabili dal rapporto PFN/Ebitda, giacché a parità di dividendo, più basso è il divisore, maggiore è il risultato che si ottiene. In sostanza DdS/FSD > PFN/Ebitda.
Se, dunque, il risultato del test pratico porta a valori di ratio tendenzialmente sempre superiori a quelli espressi dal rapporto PFN/Ebitda dovremmo concludere che se all’esito del test pratico ci si attestasse ad un valore non superiore a 3 si sarebbe in presenza di un’impresa finanziariamente sana.
Valga un esempio numerico:
Assumendo
si avrebbe
Ma così non parrebbe, stando almeno all’opinabile parere del decreto dirigenziale, dato che, al par. 4 (i) della Sez. I, vi si afferma che:
«un rapporto non superiore all’unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono alcrescere del rapporto ma restano contenute fino ad un livello, che, in assenza di particolari specificità, non è superiore a 3.»
Su questa affermazione dobbiamo dissentire fermamente, giacché un’impresa che genera FSD (non un Ebitda che esprime sempre valori superiori) pari al “Debito da servire” (e sino a un multiplo di 3) è un’impresa finanziariamente sana che potrebbe contare su una fila di banche alle proprie porte per rifinanziare il debito scaduto o in imminente scadenza, per altro applicando uno spread competitivo.
A ben vedere, però, il decreto dirigenziale si spinge ancora oltre, arrivando a sostenere che anche un indice inferiore all’unità sarebbe segno di «difficoltà contenute»; affermazione questa che ci pone ben di là del fermo dissenso.
Classificare, infatti, un’impresa finanziariamente sana tra le imprese in possibile crisi, seppure “contenuta”, è un gravissimo errore, foriero di pericolose ricadute, sia in ambito civile, sia in ambito penale.
Si tratta di un errore che discende da due peccati originali, il primo, che abbiamo già segnalato, derivante dall’aver voluto – i redattori del decreto dirigenziale – discostarsi dalle prassi di mercato e dalla dottrina aziendalistica per generare un nuovo eterodosso misuratore di crisi, il secondo dall’aver voluto innovare anche nell’interpretazione del suo risultato, sempre in contrasto con mercato e letteratura.
Non si tratta del rischio che tramite il test pratico si selezionino falsi positivi, bensì della certezza che applicandolo alle imprese finanziariamente sane, tutte – salvo quelle prive di debiti finanziari – sarebbero soggette a prognosi di crisi, seppure “contenuta”. In una sorta di stato di immanente necessità per tutte quelle imprese che si collocassero nel range 1> <3 di dover ricorrere all’istituto della CNC.
Di tal che non sarebbe affatto un’iperbole se qualcuno accusasse il test pratico di attentato alla tenuta dell’economia italiana, se chi ha le risorse per ripagare il proprio debito finanziario in un anno, per effetto del test finirà per essere classificato tra le imprese in moderata crisi.
Non si contesta che qualcuno nella propria operatività quotidiana, ai fini dell’individuazione del grado di crisi delle imprese proprie clienti, possa utilizzare lo schema operativo proposto nel decreto dirigenziale o altri schemi, ma che quei modelli, inquinati da una forte soggettività, divengano obbligatori per tutte le imprese e gli operatori del settore.
Avviandoci a concludere questo primo atto della rappresentazione del decreto dirigenziale in chiave manzoniana, non possiamo non commentare, ancora una volta in chiave critica, un’altra opinabile affermazione contenuta al par. 4 (ii), sempre della Sez. I:, ossia che «quando il rapporto supera tale livello [3] il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. Cfr. par. 6 della presente Sezione».
Se abbiamo ben capito, gli estensori del decreto dirigenziale riterrebbero che un’impresa che abbia un rapporto DdS/FSD superiore a 3, ma con FSD > 0, debba forzatamente agire sui suoi assetti industriali e non semplicemente negoziare con i propri creditori una riduzione dell’indebitamento, come di norma avviene, in perfetta aderenza al primo considerando della Direttiva Insolvency che riserva la possibilità di ricorrere ai quadri di ristrutturazione nazionali alle sole imprese sane ma sovraindebitate.
Anche qui s’intravede una certa approssimazione derivante da un approccio “catastale” ai temi delle imprese in crisi, dove a seguito di un rigido – e anche errato – classamento si finisce per consigliare (imporre) una cura “ammazzacavalli”, come quella dell’intervento sugli assetti industriali che producono reddito, quando il problema potrebbe essere solo di eccesso di debito. Come in medicina, al contrario, ogni malato dovrebbe avere la sua cura specifica, ferma l’applicazione dei protocolli generalmente condivisi dalla scienza medica, condivisione generale che manca nel caso del test pratico, poiché esso non è espressione di esperienza e di studi comuni approvati dalla comunità degli economisti.
Anticipando le conclusioni che tireremo al termine della complessiva disamina del decreto dirigenziale, riteniamo indifferibile e urgente che si metta mano subito ad una revisione del test pratico che il Ministero dovrebbe affidare a un pool di professori di economia e finanza aziendale espressione delle prime tre Università italiane del settore, così da ridurre, se non eliminare, i pervasivi soggettivismi che connotano l’attuale sua versione. La proposta dovrebbe, poi, essere sottoposta a pubblica consultazione, ancor più perché il secondo comma, art 5 bis CCII prevede che il test pratico vada utilizzato in tutti gli strumenti di regolazione della crisi e non solo, come in precedenza nella sola CNC. Il rischio che le conoscenze ed esperienze che sono maturate nell’ultimo ventennio nell’ambito della negoziazione dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti siano messe in discussione è, infatti, tutt’altro che remoto: è attualissimo.