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Il cram down fiscale nel concordato preventivo non contrasta con la direttiva europea ma ha bisogno di una norma anti-abuso

Il punto a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27546 del 22 ottobre 2026

Giulio Andreani e Angelo Tubelli, Dottori commercialisti e consulenti fiscali in Milano

26 Ottobre 2026

Visualizza: Cass., Sez. 1, 22 ottobre 2026, n. 27546, Pres. Ferro, Est. D’Orazio

L’impresa che deliberatamente non adempie ai propri obblighi tributari e contributivi, confidando sulla conversione (da parte del tribunale) del voto del creditore pubblico da contrario a favorevole, mediante cram down,  sul presupposto che l’adesione di detto creditore sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato preventivo e della maggiore convenienza della transazione fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale, utilizza in maniera distorta tale strumento di regolazione della crisi, violandone la ratio e lo spirito. Tuttavia, le norme che disciplinano il cram down non contrastano con la Direttiva Insolvency né con la disciplina degli aiuti di Stato. Cionocostante l’abuso dello strumento giuridico può (e dovrebbe) essere rilevato dal Tribunale in sede di ammissione del debitore alla procedura, essendo esso rilevabile in base alle norme generali su cui si fonda l’ordinamento giuridico e quindi indipendentemente dalla presenza di espresse norme anti-abuso che, proprio in considerazione di tale potere dell’Autorità Giudiziaria, il legislatore non ha introdotto con riguardo al concordato preventivo, nello stesso momento in cui le prevedeva in merito alla omologazione forzosa disposta nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Ciò non toglie che, anche per evitare soluzioni ingiustificate, possa essere utile estendere al concordato preventivo le preclusioni e le limitazioni stabilite dall’art. 63 del Codice della crisi, seppur con un’attenuazione delle soglie previste dai commi 4 e 5 di questo articolo giustificata dalla diversa natura di tale strumento, così da stabilire criteri oggettivi e dirimenti per la individuazione degli abusi dei contribuenti.
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1 . Introduzione
Con l’ordinanza n. 27546 del 22 ottobre 2026 la prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. M. Ferro, Rel. L. D’Orazio) ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di esprimersi sulla (in)compatibilità con le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2019/1023 (cosiddetta “Direttiva Insolvency”) e con la disciplina degli “aiuti di Stato” delle disposizioni contenute negli artt. 180 e 182 ter della previgente fallimentare, laddove (queste ultime) siano da interpretare nel senso di dover considerare automatica - da parte del Tribunale - la “conversione”, da negativo a favorevole, del determinante voto espresso dall’Agenzia delle Entrate avverso la proposta concordataria (contenente un trattamento dei crediti erariali più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale) anche quando la causa della crisi sia dipesa dalla sistematica e deliberata violazione degli adempimenti fiscali da parte del debitore. 
I quesiti così prospettati, che invero vanno ad aggiungersi a quello già sollevato con l’ordinanza 21 maggio 2026, n. 15593 circa la corretta interpretazione in base alla Direttva Insolvency della nozione di qualità e condizione dei creditori idonei a comporre la classe minoritaria decidente abilitata[1], offrono lo spunto per alcune iniziali riflessioni sulla compatibilità del cram down fiscale con l’ordinamento giuridico.
2 . La vicenda da cui trae origine il quesito
La necessità di chiedere alla Corte di Giustizia UE tale chiarimento è insorta a seguito dell’esame del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione del decreto con cui la Corte di appello territoriale aveva confermato (rigettando il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate) il provvedimento di omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta adottato dai primi giudici previa “conversione” (o “trasformazione”) in adesione del voto contrario espresso dal Fisco. Voto contrario che, in particolare, discendeva dal giudizio di non meritevolezza formulato nei confronti dell’organo amministrativo dell’impresa debitrice dall’Agenzia delle Entrate, che ne aveva censurato la condotta diretta alla sistematica, deliberata e preordinata violazione degli adempimenti tributari, accompagnata dalla falsa rappresentazione nei bilanci degli esercizi precedenti della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società debitrice, con conseguente occultamento dello stato di insolvenza della stessa, disvelato solo in occasione della presentazione della domanda concordataria tramite l’eliminazione di una consistente quantità di crediti e l’emersione di ingenti passività precedentemente celate. 
Questa condotta avrebbe costituito, secondo l’Agenzia, un escamotage diretto (1) ad accumulare quanti più debiti fiscali possibile prima dell’avvio dell’azione di recupero dei crediti da parte del Fisco e ciò (2) nella prospettiva della successiva presentazione della domanda di concordato preventivo contenente una proposta di trattamento dei debiti tributari più favorevole rispetto a quello riveniente dal fallimento, in quanto tale (3) oggetto di prevedibile omologazione forzosa da parte del Tribunale nonostante il voto negativo del Fisco. L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che l’omologazione forzosa della transazione fiscale finirebbe in concreto per rappresentare l’atto dell’autorità giudiziaria con cui lo Stato italiano autorizza la sistematica violazione degli adempimenti delle obbligazioni tributarie, con conseguente risanamento della posizione tributaria dell’impresa debitrice a fronte del pagamento di una quota parziale e minima dei debiti tributari accumulati, e tutto ciò in contrasto: 
· con lo spirito delle disposizioni di matrice unionale sulla ristrutturazione dell’impresa in crisi, che in base alla Direttiva Insolvency dovrebbe essere rivolta unicamente all’impresa “che, per motivi esogeni, si sia trovata (senza determinarla) in una situazione di crisi e che di certo, quindi, non è stata ‘causa’ della sua stessa crisi, finanziandosi con il mancato pagamento di tributi e contributi e operando a discapito di sé stessa e dell’erario”; 
· con lo spirito delle disposizioni in tema di “aiuti di Stato” contenute nell’art. 107, commi 1 e 3, lett. c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, poiché la sostanziale “esenzione” dall’assolvimento delle obbligazioni tributarie così accordata all’impresa fautrice di tale condotta avverrebbe a discapito delle “aziende virtuose” con evidente alterazione della libera concorrenza. 
L’Agenzia delle Entrate ha altresì rilevato che, qualora tale condotta si dovesse considerare non in contrasto con le suddette disposizioni, essa costituirebbe un palese esempio di abuso dello strumento giuridico del concordato preventivo, ove questo venga approvato grazie al sub-procedimento del cram down fiscale. In questo modo, infatti, l’omologazione forzosa consentirebbe di fatto alle imprese di “sfuggire” ai propri obblighi tributari e contributivi, vale a dire ai doveri di partecipazione alla spesa pubblica, liberandosi facilmente dal debito erariale mediante il pagamento di una frazione dello stesso e per di più in un lungo lasso temporale. 
3 . La censura sollevata dall’Agenzia delle Entrate
La prospettazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla (il)liceità della complessiva condotta sopra illustrata, siccome preordinata al conseguimento di un vantaggio finanziario indebito contando sui presunti effetti automatici derivanti dalla valutazione della maggiore convenienza della transazione fiscale, è riuscita a insinuare nei Giudici di legittimità un dubbio interpretativo, la cui risoluzione questi ultimi hanno deciso di demandare alla Corte di Giustizia UE in ragione della matrice europea delle disposizioni di cui si lamenta la violazione. 
A questo proposito merita rammentare che l’istituto della omologazione forzosa della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo (cosiddetto “cram down” fiscale e contributivo”) è stato definito dalla stessa Corte di Cassazione come “una delle prime fondamentali e dirompenti innovazioni nell'ambito del diritto concorsuale, perché, a determinate condizioni, consente di ritenere approvata la proposta, prescindendo dal o addirittura travalicando il voto negativo espresso dal ceto creditorio erariale e previdenziale che, come emerge dalla letteratura aziendalistica e giuridica, costituisce quasi sempre parte rilevante e immancabile del passivo concordatario […]. Il ‘cram down’ fiscale è stato introdotto, per il concordato preventivo disciplinato dal codice della crisi, dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 147/2020, con cui è stato ampliato l’oggetto dell’art. 48, comma 5 CCII prevedendo l’omologazione forzosa per l’accordo di ristrutturazione e il concordato; l’originaria disciplina è stata poi sdoppiata e collocata, sempre per quanto concerne il concordato preventivo, nel comma 2 bis dell’art. 88 del Codice della crisi dal D.Lgs. n. 83/2022. Posticipata dal legislatore l’entrata in vigore del codice della crisi, è stata disposta l’anticipazione dell’entrata in vigore di tali disposizioni attraverso il loro innesto nell’art. 180, comma 4, Regio Decreto 267/42 […] dall’art. 3 D.L. n. 125/2020”[2]. 
I medesimi Giudici di legittimità hanno altresì evidenziato che in tal modo la questione rilevante per il legislatore nazionale è dunque diventata “la convenienza della proposta concordataria rispetto alla alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale; in linea, peraltro, con il trend normativo che, proprio in materia di concordato preventivo, ha rappresentato un progressivo allontanamento dalla verifica della meritevolezza in capo al debitore richiedente l’ammissione al concordato (il vecchio art. 160 L. fall., prima del D.Lgs. n. 5 del 2006 ovviamente, anteriormente al D.Lgs. n. 169 del 2007, consentiva l’accesso al concordato preventivo soltanto al debitore meritevole che, infatti, doveva aver ‘tenuto una regolare contabilità per la stessa durata’ (almeno un biennio) e, inoltre, non doveva essere stato ‘condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria del commercio’). Tali presupposti sono venuti meno già con il D.Lgs. n. 5 del 2006. Nella stessa direzione milita l’interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in materia di revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 L. fall., laddove si reputa sufficiente, per evitare il provvedimento di revoca, che il debitore, che pure in passato ha compiuto condotte distrattive, comunichi le stesse ai creditori con il piano di concordato preventivo, disvelandone integralmente la portata ( Cass., n. 36401 del 2023; Cass., n. 22666 del 2021; per il superamento della meritevolezza vedi Cass. n. 13817 del 2011 e Cass. n. 16808 del 2019) ed elidendo così la loro decettività”[3]. 
3.1 . Il dubbio sul perimetro soggettivo degli imprenditori meritevoli di esdebitazione
Alla medesima conclusione circa l’irrilevanza del giudizio di meritevolezza rispetto al concordato preventivo (e, dunque, anche rispetto alla transazione fiscale proposta in detto ambito) è pervenuta anche la prima Sezione Civile con l’ordinanza in commento, in quanto (si ricorda che le norme applicabili al caso di cui trattasi sono quelle previste dalla Legge fallimentare): 
Ø  l’art. 177 L. fall. stabilisce che occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto per l’approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato, quale condizione perché il tribunale, a sua volta, possa procedere nel giudizio di omologazione; 
Ø  l’art. 180 comma 4, terzo periodo, L. fall. impone, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il cram down forzoso nei confronti dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, “anche in mancanza di adesione”, nel senso che il tribunale è tenuto a procedere all’omologazione della proposta di concordato, quando l’adesione di tali creditori pubblici risulti “determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art.177” (e ciò non solo nel caso in cui tali creditori pubblici non abbiano espresso alcun voto sulla proposta concordataria, ma anche nel caso in cui essi abbiano manifestato espressamente il proprio dissenso); 
Ø  l’art. 180 comma 4, terzo periodo, L. fall., prevede altresì che il giudice omologa purché “anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’art. 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”; 
Ø  l’art.180 comma 4, primo e secondo periodo, L. fall., impone al giudice il giudizio di “convenienza della proposta” se vi è stata opposizione di un creditore che - in un concordato senza formazione di classi - rappresenti almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto e contesti la convenienza della proposta, procedendo lo stesso giudice ad omologare la proposta concordataria “qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”; 
Ø  né l’art. 173 della legge fallimentare (con riferimento alla revoca del concordato preventivo) né altre norme precludono al debitore l’accesso alla procedura di concordato preventivo se sin dall’inizio vengono disvelati i comportamenti illeciti pregressi. 
Le disposizioni testé citate dimostrano che il giudizio del Tribunale è in concreto interamente incentrato sulla convenienza della proposta concordataria rispetto al trattamento riservato al creditore opponente nel fallimento (e ora nella liquidazione giudiziale), previa verifica del ruolo determinante del voto negativo di questi ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione della proposta e, di conseguenza, ai fini della regola di omologazione di cui si discute. 
Da qui origina la presa d’atto che (anche alla luce delle precedenti pronunce) le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui dovrebbe essere considerato dirimente l’illecito comportamento tenuto in via sistematica dall’impresa debitrice, non trovano fondamento nella legge nazionale (che, al contrario, lo escludono) potrebbero trovare accoglimento solo in caso di accertata incompatibilità della sopra elencata articolazione normativa con i precetti di matrice unionale, statuita dalla Corte di Giustizia UE. 
Per giustificare il rinvio ai giudici europei, i Giudici di legittimità rimarcano la finalità della Direttiva Insolvency, diretta a consentire agli “imprenditori sani in difficoltà finanziarie” di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva (oggi “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”), con la possibilità di continuare ad operare, prevenendo l’insolvenza o comunque regolandone gli effetti; finalità che ciascuno degli Stati membri ha l’obbligo di attuare e far rispettare per assicurare - grazie all’esdebitazione accordata - una seconda opportunità agli imprenditori meritevoli (testualmente definiti “onesti insolventi o sovraindebitati”), con coerente esclusione degli imprenditori che, sin dall’inizio, abbiano invece preordinato la propria condotta all’esclusivo scopo di evitare il pagamento di tributi e contributi; tant’è che la medesima normativa europea, al “considerando 3”, sembrerebbe indicare la strada della tempestiva liquidazione giudiziale per le imprese non sane e prive di prospettive di sopravvivenza, mentre il “considerando 33” prevede espressamente che gli Stati membri dovrebbero poter stabilire presunzioni relative alla liquidazione giudiziale in presenza di motivi di rifiuto particolarmente rilevanti, “qualora, ad esempio, il debitore dimostri la condotta tipica di un debitore che non è in grado di pagare i debiti in scadenza, come un inadempimento sostanziale nei confronti dei lavoratori o delle agenzie fiscali e di sicurezza sociale o qualora l’imprenditore o l’attuale dirigenza dell’impresa abbiano commesso un reato finanziario che induca a ritenere che la maggioranza dei creditori non sosterrà la via delle trattative”. Le suddette considerazioni, secondo la prima Sezione Civile, impongono di chiedersi se l’esdebitazione concessa dalla Direttiva Insolvency possa restare insensibile ai fattori causali dell’insolvenza oppure se all’Autorità Giudiziaria sia impedito indagare sulle cause dell’insolvenza, considerando anche il caso dell’imprenditore che, sin dall’inizio (o anche solo nel corso) della sua attività, pianifica la propria insolvenza al solo fine usufruire di una generale e consistente esdebitazione del debito pubblico nonostante la mancata adesione dei creditori pubblici, sottraendosi così alle proprie obbligazioni. 
In questo quadro viene rilevata l’assenza di chiarezza delle norme unionali sotto molteplici aspetti, e segnatamente se la tutela del “creditore dissenziente” spetti anche in caso di “mutazione genetica” del proprio voto da negativo  a positivo (come accade con il cram down fiscale), ovvero se gli sia imposto in proposito di riproporre il proprio dissenso anche nel giudizio di omologazione, ovvero ancora se tale tutela richieda un vero e proprio “riesame” sostanziale del suo voto; così come non sarebbe chiaro se le reali prerogative di controllo dell’Autorità omologante “possano essere compresse dalla predetta nozione di voto determinante”. 
3.2 . Il dubbio sulla violazione della disciplina degli “aiuti di Stato”
Per quanto concerne la violazione della disciplina degli “aiuti di Stato” che la condotta del debitore avrebbe comportato a giudizio della ricorrente, la prima Sezione Civile rileva che la Commissione europea ha emanato la Comunicazione 2016/C 262/01 “sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, avente ad oggetto, in particolare, le “transazioni fiscali”, intese tuttavia come gli accordi sulla determinazione del debito tributario (e non sul soddisfacimento dei debiti tributari, che è invece oggetto della disciplina dell’art. 182 ter L. fall. e, ora, dell’art. 88 CCII). 
Posto che il trasferimento di risorse statali non è l’unica forma di sovvenzione, potendo questa derivare anche da “una rinuncia a delle entrate statali” ovverosia dal “venir meno di entrate fiscali e contributive dovuto a riduzioni o esenzioni concesse dallo Stato membro”, è stato stabilito che “la conclusione di transazioni fiscali può comportare un aiuto di Stato, in particolare se risulta che l’importo dell’imposta dovuta è stato ridotto senza una chiara giustificazione (come, ad esempio, l’ottimizzazione del recupero del debito) o in maniera sproporzionata a favore del contribuente” (decisione della Commissione 2011/276/UE del 26/5/2010 UMICORE SA). Si verificherebbe poi una distorsione della concorrenza se una misura concessa dallo Stato è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti, così come “quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi (intraunionali), anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri (par. 6.3. – 190 e 191); si è evidenziato che l’aiuto produce in ogni caso effetti distorsivi e che “alimenta la cultura dell’assistenzialismo, fino a disabituare l’imprenditore alla sana concorrenza”. 
I Giudici di legittimità rilevano inoltre che la disciplina degli “aiuti di Stato” presenta caratteri peculiari con riferimento alle “imprese in crisi”, poiché gli aiuti concessi per il loro salvataggio e la loro ristrutturazione presentano i maggiori effetti distorsivi; ciò specie con riguardo al possibile “azzardo morale” che detti aiuti potrebbero indurre, incentivando strategie aziendali eccessivamente rischiose facenti affidamento su di essi. 
In questo contesto i giudici di legittimità prospettano il dubbio che l’esdebitazione concessa, tramite la trasformazione coattiva in via giudiziale del voto negativo in voto favorevole disciplinata dall’art. 182-ter L. fall. (e ora dall’art. 88 del Codice della crisi), all’imprenditore che ha sistematicamente e volutamente disatteso i propri obblighi tributari e contributivi contando su tale norma, possa concretizzarsi in un aiuto di Stato, consistente in un trattamento di favore discriminatorio, giacché concesso a detrimento di quelli che invece provvedono al regolare e sistematico assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. Infatti le imprese volutamente insolventi che beneficiano del cram down fiscale verrebbero a usufruire di condizioni di vantaggio all’esito della ristrutturazione, che segue alla riduzione del debito tributario-pubblicistico, in contraddizione con la necessaria solidità delle imprese e del contenimento dell’“azzardo morale”.
4 . La compatibilità dell’ordinamento giuridico interno con le disposizioni di matrice europea
L’analisi svolta dalla Corte di Cassazione per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la controversa interpretazione, invero, svela un assetto normativo che può prestarsi in effetti a qualche critica, nonostante i plurimi interventi correttivi di cui è stato oggetto il Codice della crisi successivamente alla sua introduzione. Tuttavia, ciò dipende più dalla concreta applicazione che delle norme recate dall’art. 88 CCII è talvolta fatta, che dal contenuto delle stesse e non è in ogni caso sufficiente per affermare il contrasto di quelle che disciplinano la omologazione forzosa con le disposizioni unionali.
4.1 . I presupposti per l’accesso alla procedura concordataria
Nel senso di una censura dell’attuale assetto normativo depone la richiesta dei Giudici di legittimità di chiarire la correttezza della scelta dello Stato italiano nel non avere espressamente previsto quale condizione ostativa all’accesso alla procedura di concordato preventivo una condotta che abbia determinato la situazione di insolvenza con colpa grave, malafede o frode, diversamente da quanto statuito, ad esempio, in ordine alla procedura di sovraindebitamento prima con il comma 4 ter dell’art. 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (aggiunto dalla legge 18 dicembre 2020, n 176, in sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)[4] e ora con l’art. 69 CCII, il quale stabilisce che: “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; oppure rispetto a quanto previsto sia nell’art. 10 della predetta L. n. 3/2012, sia nell’art. 77 del CCII con riferimento al concordato minore, a norma del quale la domanda di ammissione a questa procedura “è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” e, quindi, anche le ragioni dei creditori pubblici[5]. 
Entrambe le disposizioni suddette sono state inserite nel Codice della crisi sin dalla sua emanazione e la loro entrata in vigore è stata anticipata (rispetto alla postergata entrata in vigore del suddetto provvedimento) tramite il loro diretto inserimento nella legge fallimentare in attuazione della Direttiva Insolvency (come si legge negli atti parlamentari che hanno accompagnato la sua conversione del D.L. n. 137/2020). Una disposizione di analogo tenore è stata inoltre prevista, con riguardo all’esdebitazione prevista delle persone fisiche relativamente ai debiti “sopravvissuti” alla chiusura del fallimento, dall’art. 142 L. FALL. a condizione, tra le altre circostanze, che il debitore non abbia cagionato o aggravato il dissesto, come confermato dall’art. 280 CCII. 
Proprio alla riforma del 2005/2007 risale altresì la scelta legislativa di espungere il requisito della meritevolezza dal novero dei presupposti di ammissione al concordato e di incentivare, per contro, la disclosure di tutti gli atti di frode compiuti prima della domanda di accesso a tale procedura, pena la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ove successivamente rilevati. 
Orbene l’impostazione adottata in occasione della suddetta riforma è stata mantenuta anche in sede di emanazione del Codice della crisi nonché in occasione del suo adeguamento alla Direttiva Insolvency, in quanto ritenuta dal legislatore coerente con i precetti di quest’ultima; tant’è che a seguito dell’integrazione della legge fallimentare nessuna modifica fu prevista a questo precipuo riguardo. Ed è dunque alla luce della suddetta evoluzione normativa che i giudici di legittimità chiedono alla Corte di Giustizia UE se possa considerarsi conforme alla Direttiva Insolvency la scelta operata dal legislatore in sede di adeguamento della legge fallimentare e poi di emanazione del Codice della crisi (nonché dei decreti correttivi che ne sono susseguiti) di non ripristinare l’assetto presente prima della riforma del 2005/2007. 
A questo riguardo occorre rilevare che in base ai “considerando” esplicitati nella Direttiva Insolvency è presente sin dal principio una evidente distinzione tra (i) la categoria dei “debitori in difficoltà finanziarie”, quali beneficiari dei “quadri di ristrutturazione preventiva” diversi dalla liquidazione perché diretti a consentire loro di continuare a operare, e (ii) la categoria degli “imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati” quali beneficiari di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione, trascorso un ragionevole periodo di tempo. In questa prospettiva nel “considerando 3” si afferma che le “imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile”, ma ciò significa solo che dovrebbero ricorrere a una delle procedure liquidatorie previste dall’ordinamento nazionale, tra le quali è evidentemente compreso anche il concordato liquidatorio e presumibilmente anche il concordato in continuità indiretta contemplante la cessione a terzi del complesso aziendale dell’impresa debitrice (poiché tale concordato nella sostanza non è altro che una procedura liquidatoria nel cui ambito ha luogo la cessione dell’azienda del debitore a u un terzo che ne prosegue l’esercizio); inoltre, se “un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un’accelerazione e un accumulo di perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come anche dell’economia nel suo complesso”. Nel processo di armonizzazione della legislazione di ciascuno Stato membro, infine, la Direttiva Insolvency ammette (nel “considerando 27”) la possibilità di escludere l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva “ai debitori i cui libri e registri contabili siano incompleti o carenti al punto da rendere impossibile l’accertamento della situazione economica e finanziaria dei debitori”. 
In coerenza con questi principi nessuna delle disposizioni contenute nella Direttiva Insolvency prevede l’esclusione dall’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva (e, a maggior ragione, liquidatoria) per i debitori che al momento dell’ammissione alla procedura concordataria abbiano provveduto a una effettiva e completa disclosure, rimuovendo e dichiarando le condotte illecite commesse. E sempre in tale prospettiva nel “considerando 63” si ammette che, in presenza di un creditore dissenziente, “L’autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe solamente decidere in merito a una valutazione dell'impresa in caso di liquidazione oppure nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato, se una parte interessata dissenziente contesta il piano di ristrutturazione”, senza dunque esprimere alcun giudizio di meritevolezza (che peraltro si potrebbe prestare anche a distorsioni e differenti applicazioni a seconda di convinzioni personali e discrezionali). 
Viceversa, con riferimento all’esdebitazione i “considerando 78 e 79” ammettono la deroga alla sua concessione per gli “imprenditori insolventi disonesti”, rilevandosi che, per “stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, l’autorità giudiziaria o amministrativa potrebbe tener conto di circostanze come: la natura e l’entità dei debiti; il momento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiuti dall’imprenditore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; le azioni intraprese dall’imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori; l’adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all’imprenditore che è dirigente di una società; il rispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di concorrenza e lavoro. Dovrebbe altresì essere possibile prevedere tali deroghe quando l’imprenditore non ha adempiuto taluni obblighi giuridici […]”. 
Tra le cause ostative o tra le condizioni di inammissibilità, quindi, non sembra rinvenirsi un ulteriore presupposto per l’accesso alla procedura concordataria, rappresentato dalla dimostrazione che la crisi sia dovuta unicamente a fattori esogeni, non riconducibili all’operato del debitore, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate. Del resto, nella generalità dei casi le crisi aziendali non derivano, o non derivano solo, da fattori esogeni, essendo il più delle volte dovute a errori gestionali dell’organo amministrativo dell’impresa, seppur dovendosi distinguere tra semplici errori e condotte illecite. 
4.2 . La violazione della disciplina sugli aiuti di Stato
Con riferimento agli aiuti di Stato va rammentato che, in base all’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE richiamato dall’ordinanza in commento sono compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. È tale definizione che è stata poi oggetto di più ampia illustrazione tramite gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)”, aventi ad oggetto le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 
Ebbene per essere considerati aiuti di Stato, e come tali ammissibili solo previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le concessioni attribuite dallo Stato devono risultare “selettive”, ovverosia devono necessariamente riguardare, non la generalità delle imprese, ma solo alcune di esse: nel caso di specie, in base alla ricognizione richiesta alla Corte di Giustizia UE dalla Corte di cassazione, l’intervento selettivo operato dallo Stato a accertare sarebbe quello costituito dalla norma sul cram down fiscale, laddove consente alle imprese in crisi di beneficiare (tramite l’omologazione forzosa) di una drastica riduzione dei debiti erariali e contributivi nonostante il dissenso del creditore pubblico, dovuto non alla diversa valutazione del trattamento proposto ma al giudizio di non meritevolezza concernente la condotta del debitore. 
Orbene, posto che sotto questo profilo appare inconferente il rinvio alle considerazioni espresse dalla Commissione UE in ordine alla “transazione fiscale” intesa come provvedimento diretto a determinare in via concordata con il contribuente l’obbligazione tributaria (e non la misura del suo assolvimento), si rileva che - come già evidenziato nella citata ordinanza n. 15593/2026 - è proprio l’art. 10, comma 2, lett. d), della Direttiva Insolvency a prevedere che, in caso di creditore dissenziente, il giudizio dell’Autorità Giudiziaria deve riguardare unicamente la verifica della condizione del miglior soddisfacimento dei creditori contestata dal creditore). Inoltre, la Corte di Giustizia UE, 16 marzo 2017, C- 493/2015, ha sancito che non contrasta con il diritto dell’Unione europea lo stralcio e la conseguente esdebitazione accordate da un giudice per il mancato pagamento di debiti erariali all’esito della procedura fallimentare cui è stato sottoposto il debitore, non potendo costituire l’azzeramento del debito un aiuto di Stato una volta acclarata l’impossibilità di recupero dello stesso. 
Per altro verso occorre rilevare che né l’art. 182-ter della legge fallimentare né, attualmente, l’art. 88 CCII prevedono in alcun modo l’esenzione dal pagamento dei tributi e dei contributi per le imprese in difficoltà, ma si limitano a disporre la regolazione e il soddisfacimento di tali crediti in ragione dell’attivo realizzabile e delle ulteriori risorse finanziarie immesse dal debitore in base alla proposta di transazione fiscale. Non si verifica dunque, tramite il cram down fiscale, alcuna rinuncia, ma solo la migliore soddisfazione possibile dei crediti pubblici; e ciò in base a un giudizio oggettivo e non discrezionale, che compete al Tribunale solo se i creditori pubblici non tengono nella dovuta considerazione tale miglior soddisfazione e rigettano proposte convenienti per l’Erario. 
L’ordinamento giuridico italiano non sta di fatto concedendo agli imprenditori insolventi (e persino a quelli che hanno aggravato lo stato d’insolvenza in cui si sono trovati) di evitare il pagamento dei debiti tributari e contributivi, ma prevede semplicemente norme che consentono il miglior recupero dei relativi crediti, una volta che l’insolvenza è insorta. Ciò non significa, tuttavia, che non sia utile contrastare l’abuso di tali norme, il quale non è però dovuto al contenuto di queste ultime, bensì all’uso anomalo e patologico che ne può essere fatto da imprenditori troppo disinvolti.
5 . Il contrasto all’abuso della transazione fiscale nel concordato preventivo
Infatti, dalla stessa analisi svolta dalla Corte di Cassazione in merito alla controversa interpretazione sottoposta alla Corte di Giustizia, invero, emerge come le contraddizioni con le norme di matrice europea discendano tutte dall’utilizzo distorto dell’istituto della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo. 
Pertanto la questione avrebbe potuto essere probabilmente risolta proprio facendo leva sulle argomentazioni esposte dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’abusivo ricorso al concordato preventivo sicuramente imputabile nel caso di specie all’impresa debitrice, alla luce della evidente violazione degli obblighi tributari commessa da quest’ultima in maniera sistematica, come tale evidentemente preordinata all’ottenimento di una riduzione dei debiti fondata sull’ammissione al concordato e sulla convenienza della transazione fiscale rispetto al fallimento. È infatti censurabile la proposta di concordato preventivo che sia “piegata” a uno scopo diverso da quello per cui l’impresa debitrice dovrebbe farne uso. 
Se il primo Giudice avesse collocato la vicenda nella diversa prospettiva dell’abuso del diritto, pacificamente applicabile anche nel comparto del diritto della crisi, avrebbe probabilmente avuto gioco facile nel dichiarare l’inammissibilità della domanda concordataria; e ciò non in forza di un giudizio morale sulla meritevolezza  o meno del debitore di beneficiare di una riduzione quasi totale dei debiti tributari a favore di un’impresa inadempiente (il che potrebbe accadere per qualsiasi ragione), ma in forza della condotta preordinata dell’impresa debitrice ad evadere le imposte e i contributi, pianificandone l’incremento e confidando nello “stralcio finale”.   
Questa censura avrebbe potuto essere dichiarata, quindi, facendo rilevare la violazione dello spirito delle norme sulla regolazione della crisi d’impresa, che sono appunto dirette a favorire il risanamento delle imprese e non l’evasione tributaria e contributiva; e ciò indipendentemente dalla sussistenza di norme esplicite al riguardo, come quelle relative al cosiddetto “contro-cram down”, introdotte, con riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, nell’art. 63 CCII mediante l’inserimento in questa norma, dapprima (con il D. L. 13 giugno 2023, n. 69), del comma 2-bis e, poi, con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, dei commi 4, 5, 6 e 7 attualmente vigenti. Sia in occasione della prima di tali modifiche legislative, sia in occasione della seconda, il legislatore ritenne di non introdurre analoghe disposizioni con riguardo al concordato preventivo, modificando conseguentemente l’art. 88 del Codice della crisi, proprio perché in questo strumento di regolazione, a differenza di quanto accade negli accordi di ristrutturazione dei debiti, è attuabile da parte dell’Autorità Giudiziaria una preliminare verifica dei presupposti di accesso alla procedura; verifica dalla quale nel caso oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 22 ottobre 2026 sarebbe potuto emergere l’indebito ricorso all’istituto concordatario alla luce dello scopo realmente perseguito dall’impresa debitrice e dal suo uso utilizzo consapevolmente distorto e anomalo. 
Gli effetti distorsivi rilevati dalla Corte di Cassazione sarebbero peraltro stati già significativamente attenuati, se non in molti casi evitati del tutto, se l’effetto del cram down sul voto fosse stato previsto dal legislatore, non nella conversione del voto dei creditori pubblici da contrario a favorevole, ma nella sterilizzazione di tale voto con esclusione delle classi costituite dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali (oltre che, per effetto del D.Lgs. n. 147/2026, dagli enti pubblici territoriali) dal computo della maggioranza delle classi favorevoli (tanto al numeratore quanto al denominatore del rapporto con cui tale maggioranza viene determinata), come nel corso dei lavori preparatori del D.Lgs. n. 136/2024 era stato del resto suggerito. In questo modo, infatti, l’approvazione del concordato presupporrebbe necessariamente la presenza di classi di creditori diverse da quelle dei creditori pubblici, che non siano “di comodo”, e l’ottenimento del voto favorevole nella maggioranza di tali classi. Per trasformare il meccanismo della conversione del voto in quello della sterilizzazione, è sufficiente sostituire alla congiunzione disgiuntiva “oppure”, presente nel secondo periodo del comma 4 dell’art. 88 CCII, la congiunzione copulativa “e”, come una bozza di tale norma peraltro prevedeva, al fine di evitare che l’approvazione del concordato derivasse non dal voto dei creditori ma da un provvedimento del Tribunale con cui uno o più voti negativi vengono convertiti in positivi. 
Sarebbe del resto un errore escludere il cram down fiscale nel concordato preventivo o anche solo in quello in continuità aziendale, attesa la funzione riparatoria da esso assolta ogniqualvolta si registrino - per usare le parole contenute nella relazione accompagnatoria del provvedimento con cui l’omologazione forzosa è stata introdotta nell’ordinamento - “ingiustificate resistenze” dei creditori pubblici rispetto a proposte di transazione che prevedano per tali creditori un trattamento migliore di quello di cui sarebbero presumibilmente destinatari in caso di liquidazione giudiziale, che potrebbero inoltre impedire il risanamento anche di imprese che meritino di essere salvaguardate. In altri termini, occorre rispondere all’abuso del debitore impedendolo, non introducendo un abuso di segno contrario. 
Pertanto, in una prospettiva de iure condendo, in considerazione delle difficoltà riscontrate nel fare emergere e contrastare in modo oggettivo le condotte abusive sulla base di principi generali, può essere utile estendere al concordato preventivo le preclusioni e le limitazioni già previste dal citato art. 63 CCII, seppur con un’attenuazione delle soglie previste dai commi 4 e 5 di tale articolo giustificata dalla diversa natura di tale strumento, in modo da utilizzare criteri oggettivi e dirimenti per la individuazione degli abusi dei contribuenti.   

Note:

[1] 
Segnatamente il quesito sollevato è se la classe composta da crediti privilegiati di cui è previsto l’integrale soddisfacimento, anche se oltre il termine di giorni 180 dall’omologazione del concordato, assuma la qualità di “classe di parti interessate” o “classe di parti che subiscono un pregiudizio”, ai fini dell’approvazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. d), secondo periodo, CCII (approvazione del concordato preventivo di minoranza o anche con una sola classe).
[2] 
Così l’ordinanza 21 maggio 2026, n. 15593.
[3] 
Così la sentenza 22 aprile 2026, n. 10723.
[4] 
Tale norma prevedeva quanto segue: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. 
[5] 
Le due norme sono state indicate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 21 ottobre 2026, al fine rimarcare l’illegittimità della proposta presentata dal debitore che ha sistematicamente violato i propri obblighi tributari, a favore di altri creditori, finendo così per accumulare solo debiti tributari.

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