Nel senso di una censura dell’attuale assetto normativo depone la richiesta dei Giudici di legittimità di chiarire la correttezza della scelta dello Stato italiano nel non avere espressamente previsto quale condizione ostativa all’accesso alla procedura di concordato preventivo una condotta che abbia determinato la situazione di insolvenza con colpa grave, malafede o frode, diversamente da quanto statuito, ad esempio, in ordine alla procedura di sovraindebitamento prima con il comma 4 ter dell’art. 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (aggiunto dalla legge 18 dicembre 2020, n 176, in sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)[4] e ora con l’art. 69 CCII, il quale stabilisce che: “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; oppure rispetto a quanto previsto sia nell’art. 10 della predetta L. n. 3/2012, sia nell’art. 77 del CCII con riferimento al concordato minore, a norma del quale la domanda di ammissione a questa procedura “è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” e, quindi, anche le ragioni dei creditori pubblici[5].
Entrambe le disposizioni suddette sono state inserite nel Codice della crisi sin dalla sua emanazione e la loro entrata in vigore è stata anticipata (rispetto alla postergata entrata in vigore del suddetto provvedimento) tramite il loro diretto inserimento nella legge fallimentare in attuazione della Direttiva Insolvency (come si legge negli atti parlamentari che hanno accompagnato la sua conversione del D.L. n. 137/2020). Una disposizione di analogo tenore è stata inoltre prevista, con riguardo all’esdebitazione prevista delle persone fisiche relativamente ai debiti “sopravvissuti” alla chiusura del fallimento, dall’art. 142 L. FALL. a condizione, tra le altre circostanze, che il debitore non abbia cagionato o aggravato il dissesto, come confermato dall’art. 280 CCII.
Proprio alla riforma del 2005/2007 risale altresì la scelta legislativa di espungere il requisito della meritevolezza dal novero dei presupposti di ammissione al concordato e di incentivare, per contro, la disclosure di tutti gli atti di frode compiuti prima della domanda di accesso a tale procedura, pena la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ove successivamente rilevati.
Orbene l’impostazione adottata in occasione della suddetta riforma è stata mantenuta anche in sede di emanazione del Codice della crisi nonché in occasione del suo adeguamento alla Direttiva Insolvency, in quanto ritenuta dal legislatore coerente con i precetti di quest’ultima; tant’è che a seguito dell’integrazione della legge fallimentare nessuna modifica fu prevista a questo precipuo riguardo. Ed è dunque alla luce della suddetta evoluzione normativa che i giudici di legittimità chiedono alla Corte di Giustizia UE se possa considerarsi conforme alla Direttiva Insolvency la scelta operata dal legislatore in sede di adeguamento della legge fallimentare e poi di emanazione del Codice della crisi (nonché dei decreti correttivi che ne sono susseguiti) di non ripristinare l’assetto presente prima della riforma del 2005/2007.
A questo riguardo occorre rilevare che in base ai “considerando” esplicitati nella Direttiva Insolvency è presente sin dal principio una evidente distinzione tra (i) la categoria dei “debitori in difficoltà finanziarie”, quali beneficiari dei “quadri di ristrutturazione preventiva” diversi dalla liquidazione perché diretti a consentire loro di continuare a operare, e (ii) la categoria degli “imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati” quali beneficiari di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione, trascorso un ragionevole periodo di tempo. In questa prospettiva nel “considerando 3” si afferma che le “imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile”, ma ciò significa solo che dovrebbero ricorrere a una delle procedure liquidatorie previste dall’ordinamento nazionale, tra le quali è evidentemente compreso anche il concordato liquidatorio e presumibilmente anche il concordato in continuità indiretta contemplante la cessione a terzi del complesso aziendale dell’impresa debitrice (poiché tale concordato nella sostanza non è altro che una procedura liquidatoria nel cui ambito ha luogo la cessione dell’azienda del debitore a u un terzo che ne prosegue l’esercizio); inoltre, se “un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un’accelerazione e un accumulo di perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come anche dell’economia nel suo complesso”. Nel processo di armonizzazione della legislazione di ciascuno Stato membro, infine, la Direttiva Insolvency ammette (nel “considerando 27”) la possibilità di escludere l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva “ai debitori i cui libri e registri contabili siano incompleti o carenti al punto da rendere impossibile l’accertamento della situazione economica e finanziaria dei debitori”.
In coerenza con questi principi nessuna delle disposizioni contenute nella Direttiva Insolvency prevede l’esclusione dall’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva (e, a maggior ragione, liquidatoria) per i debitori che al momento dell’ammissione alla procedura concordataria abbiano provveduto a una effettiva e completa disclosure, rimuovendo e dichiarando le condotte illecite commesse. E sempre in tale prospettiva nel “considerando 63” si ammette che, in presenza di un creditore dissenziente, “L’autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe solamente decidere in merito a una valutazione dell'impresa in caso di liquidazione oppure nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato, se una parte interessata dissenziente contesta il piano di ristrutturazione”, senza dunque esprimere alcun giudizio di meritevolezza (che peraltro si potrebbe prestare anche a distorsioni e differenti applicazioni a seconda di convinzioni personali e discrezionali).
Viceversa, con riferimento all’esdebitazione i “considerando 78 e 79” ammettono la deroga alla sua concessione per gli “imprenditori insolventi disonesti”, rilevandosi che, per “stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, l’autorità giudiziaria o amministrativa potrebbe tener conto di circostanze come: la natura e l’entità dei debiti; il momento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiuti dall’imprenditore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; le azioni intraprese dall’imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori; l’adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all’imprenditore che è dirigente di una società; il rispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di concorrenza e lavoro. Dovrebbe altresì essere possibile prevedere tali deroghe quando l’imprenditore non ha adempiuto taluni obblighi giuridici […]”.
Tra le cause ostative o tra le condizioni di inammissibilità, quindi, non sembra rinvenirsi un ulteriore presupposto per l’accesso alla procedura concordataria, rappresentato dalla dimostrazione che la crisi sia dovuta unicamente a fattori esogeni, non riconducibili all’operato del debitore, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate. Del resto, nella generalità dei casi le crisi aziendali non derivano, o non derivano solo, da fattori esogeni, essendo il più delle volte dovute a errori gestionali dell’organo amministrativo dell’impresa, seppur dovendosi distinguere tra semplici errori e condotte illecite.