A. L’analisi può proficuamente prendere le mosse dal concetto di valore relativo dei crediti, con tale espressione dovendosi intendere, come anticipato, il valore del credito calcolato tenendo in considerazione i diritti vantati dagli altri creditori sul patrimonio del debitore comune.
a) Alla determinazione di tale valore concorrono due variabili: (i) la prima, di tipo quantitativo, attiene alla differenza, espressa in termini assoluti, tra la massa attiva – al netto dei prededucibili – ed il volume totale dei crediti concorrenti, ed indica la perdita di valore complessiva subita da questi ultimi per effetto dell’incapienza del patrimonio responsabile; (ii) la seconda, di tipo qualitativo, concerne invece la posizione che ciascun credito occupa nel sistema di graduazione, ed indica come deve essere ripartita tale perdita tra i creditori concorrenti. Mentre rispetto alla prima variabile questi ultimi si trovano in una posizione sostanzialmente “passiva”, attesa l’impossibilità di governare (e di monitorare costantemente) la struttura patrimoniale e finanziaria del debitore; la seconda, ben più importante dal punto di vista della recovery, essendo strettamente connessa al volume di rischio insito in ciascun credito, risulta influenzata – secondo l’impostazione tradizionale, oggi, come si vedrà, in gran parte superata – dalle scelte ex ante operate dalle parti o dalla legge.
Il valore relativo, seguendo tale impostazione, è funzione, dunque, sia della contrattazione extraconcorsuale, attraverso la quale il creditore consegue il rilascio di cause di preferenza di origine convenzionale o, all’opposto, accetta di postergare le proprie pretese, in dipendenza del suo grado di avversione al rischio e del rendimento associato all’investimento; sia dell’intervento esterno della legge, che, indipendentemente dalla volontà manifestata dalle parti del rapporto negoziale da cui origina il credito, attribuisce a quest’ultimo una certa posizione all’interno del sistema di graduazione, muovendolo verso l’alto (privilegi), oppure verso il basso (subordinazione assoluta involontaria)[7], rispetto all’ipotetico punto di partenza rappresentato dal rango chirografario.
b) La regola della par condicio creditorum ricavabile dall’art. 2741 c.c., si rivela, in questa prospettiva, lo strumento attraverso cui l’ordinamento determina tale valore relativo: essa non si esaurisce nella regola di proporzionalità tra creditori del medesimo rango, ma incorpora necessariamente anche il sistema dei ranghi creditizi, dando così luogo ad una sorta di sistema cartesiano a due dimensioni, con l’asse verticale deputato a rappresentare l’ordine delle cause di prelazione, e quella orizzontale ad indicare, appunto, il meccanismo della proporzionalità[8]. Quella stessa regola – e quella, complementare, posta dall’art. 2740 c.c. – si trova riflessa, con taluni adattamenti e non poche deroghe, nelle disposizioni “speciali” del Codice della crisi.
c) Orbene, il grado di derogabilità ammesso – ovverosia, il più volte accennato “tasso di negoziabilità delle regole distributive” – varia significativamente a seconda dello strumento di risanamento prescelto, disegnando un sistema che va dalla più ampia libertà negoziale, tipica degli strumenti stragiudiziali e comunque non concorsuali, alla pressoché totale rigidità, propria delle procedure di insolvenza di stampo liquidativo.
Il nesso logico esistente tra il concetto di valore relativo dei crediti e il tasso di negoziabilità delle regole distributive consiste precisamente in ciò: quest’ultimo, a ben vedere, non è altro che la misura dell’intensità con cui lo strumento prescelto rende possibile una ridefinizione ex post del valore relativo di un determinato credito rispetto al valore che quello stesso credito avrebbe sulla base delle sole norme di diritto comune e delle scelte operate ex ante dalle parti del rapporto dal quale esso scaturisce. Tanto più elevato è il tasso di negoziabilità, tanto maggiore è lo spazio per la ridistribuzione concordata delle perdite tra gli aventi diritto sul patrimonio del debitore comune.
d) Da questo angolo di visuale, il sistema attuale presenta dei tratti che lo differenziano profondamente dal regime previgente.
Anteriormente all’entrata in vigore del Codice della Crisi, invero, il diritto concorsuale era sostanzialmente neutro rispetto al valore relativo dei crediti concorrenti: l’apertura della procedura collettiva non determinava, di per sé, alcuno stravolgimento dell’ordine delle cause legittime di prelazione, il quale era costruito e disciplinato esclusivamente nell’ambito del diritto comune, fuori dunque dal diritto concorsuale; neppure erano ammesse, salvo sporadiche eccezioni, alterazioni della regola di proporzionalità.
Nel sistema attuale, invece, almeno con specifico riguardo agli strumenti “non ripartitivi” di soluzione della crisi – quelli, cioè, che non presuppongono la trasformazione in denaro del patrimonio del debitore e la successiva ripartizione del ricavato tra i creditori concorrenti –, il principio di neutralità ha ceduto il passo a quello che può essere definito il principio di invasività delle regole concorsuali rispetto alla questione distributiva. Le norme del Codice della crisi consentono, oggi, una profonda ridefinizione ex post del valore relativo dei crediti, modulando sia la regola di proporzionalità, attraverso la formazione delle classi; sia l’ordine delle cause di prelazione, attraverso l’applicazione della RPR o, nel PRO, la deroga integrale agli artt. 2740 e 2741 c.c., sul valore eccedente quello di liquidazione.
È il fenomeno che in altra occasione si è definito come «concorsualizzazione della questione distributiva nelle procedure non ripartitive», e che, ovviamente, non può non influenzare la scelta dello strumento e, più in generale, la pianificazione della strategia di risanamento[9].
e) Naturalmente, il discorso sulle regole distributive e sulla loro derogabilità è tecnicamente pertinente soltanto in presenza di un concorso in atto sul patrimonio del debitore. Dove non v’è concorso in atto, il tasso di negoziabilità è tendenzialmente massimo: l’accordo tra le parti può capovolgere l’ordine di distribuzione del patrimonio, derogando tanto all’ordine verticale delle cause legittime di prelazione, quanto a quello orizzontale della proporzionalità tra creditori di pari rango. La distinzione tra contesto concorsuale e non concorsuale costituisce, pertanto ed ai fini che qui immediatamente interessano, la prima e più netta linea di demarcazione tra i diversi strumenti eleggibili.
B. Chiarita questa distinzione di fondo, il tasso di negoziabilità si rivela uno strumento operativo di primaria importanza per la strategia di risanamento: la sua mappatura consente di anticipare il grado di libertà di cui il debitore potrà godere nel configurare l’allocazione delle perdite tra i creditori, e di calibrare la strategia negoziale già nella fase di pianificazione, prima ancora che il ricorso allo strumento prescelto venga formalizzato.
Procedendo a tale mappatura, gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per comporre la crisi dell’impresa possono essere catalogati sulla base del tasso di negoziabilità delle regole distributive che gli stessi presentano ed essere raggruppati in tre classi: a) quelli dove il tasso di negoziabilità è massimo; b) quelli, invece e all’opposto, dove il tasso di negoziabilità è praticamente nullo; c) quelli, infine, che presentano un tasso di negoziabilità che si colloca tra i due estremi segnalati.
a) Nella composizione negoziata della crisi, il debitore e i creditori, accompagnati dall’esperto indipendente, possono raggiungere un accordo che scardina o capovolge l’ordine verticale di distribuzione del patrimonio e/o che deroga a quello orizzontale della proporzionalità nel soddisfacimento dei creditori di pari rango. Analoga libertà si riscontra nel piano attestato di risanamento e negli accordi di ristrutturazione dei debiti ordinari: il legislatore ha posto limiti alla libera negoziabilità delle regole distributive soltanto nel caso in cui si preveda l’estensione degli effetti ai creditori non aderenti, come avviene negli accordi ad efficacia estesa o in caso di cram-down fiscale.
La massima negoziabilità ha, strutturalmente, un contrappeso: ai creditori interessati non può essere imposta alcuna ristrutturazione del debito. Il consenso di ciascun creditore è condizione necessaria per il perfezionamento dell’accordo, rendendo “cruciale” la costruzione preventiva di un consenso ampio e, dunque, la pianificazione anticipata della strategia negoziale.
b) All’estremo opposto dello spettro si posizionano le procedure di insolvenza: nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione controllata, nella liquidazione coatta amministrativa e nelle amministrazioni straordinarie, il tasso di negoziabilità è ridotto al minimo. Le norme applicabili sono quelle che discendono direttamente dagli artt. 2740 e 2741 c.c., le quali, in tali procedure, trovano puntuale riflesso nelle disposizioni speciali dedicate alla ripartizione dell’attivo. L’unico spiraglio per derogare a tali regole è rappresentato dal concordato – tanto nella liquidazione giudiziale quanto nella liquidazione coatta amministrativa e nelle amministrazioni straordinarie – attraverso il meccanismo della formazione delle classi.
In queste procedure, conseguentemente, non è richiesta alcuna cooperazione ai creditori (salvo, appunto, il caso di concordato endoprocedurale), i quali subiscono l’allocazione delle perdite derivante dall’applicazione delle regole legali. Dal lato del debitore, ciò significa che non v’è alcuno spazio per una strategia negoziale preventiva in punto di distribuzione del patrimonio: le regole sono predeterminate, e la pianificazione anticipata deve prenderne atto come dato strutturalmente vincolante.
c) Tra i due estremi si collocano tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che presentano un tasso di negoziabilità delle regole distributive variabile, influenzato in massima parte dalla distinzione, particolarmente rilevante nell’ambito degli strumenti non ripartitivi, tra valore di liquidazione e valore che eccede quello di liquidazione del patrimonio responsabile.
Il significato da attribuire al “valore di liquidazione del patrimonio” è oggi normativamente fissato dall’art. 87, comma 1, lett. c) CCII[10], mentre per “valore eccedente quello di liquidazione”, deve intendersi quello riveniente dai flussi in entrata e in uscita legati alla continuità aziendale nel periodo di durata del piano concordatario: è questo il “premio di continuità”, il cui regime distributivo rappresenta il punto di massima elasticità e, al contempo, di massima tensione negoziale tra i soggetti coinvolti.
c1. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è, tra gli strumenti concorsuali, quello che presenta, dal punto di vista qui adottato, le maggiori rigidità. Pur essendo prevista la possibilità di suddividere i creditori in classi, non è replicata la norma che consente il trattamento differenziato tra le classi, generando il dubbio circa la possibilità di alterare (anche soltanto) la regola di proporzionalità. L’assenza sia della votazione sia di una maggioranza da raggiungere ai fini dell’approvazione rende, inoltre, meno evidente la ragione che potrebbe giustificare tale alterazione: l’unico motivo plausibile sarebbe quello di offrire, attraverso la classificazione, un trattamento più favorevole a creditori “più ostili”, riducendo il rischio di opposizione in sede di omologazione.
c2. Rispetto al concordato semplificato, maggiore flessibilità, almeno all’apparenza, presenta il concordato preventivo non in continuità (e, analogamente, il concordato minore di liquidazione): opera qui l’APR, ma è certo che, attraverso la formazione delle classi e il trattamento differenziato consentito dalla legge, può essere alterata la regola di proporzionalità. La negoziabilità, ancorché più ampia che nel concordato semplificato, per un verso, resta circoscritta all’asse orizzontale, senza incidere sull’ordine delle cause di prelazione e, per altro verso, viene “costretta” dalla regola del soddisfacimento minimo del 20% dei chirografari (siano essi tali ab origine, o per effetto di degradazione) e da quella – che però opera su di un piano differente – che impone l’apporto di risorse esterne aggiuntive pari almeno al 10% del valore del patrimonio responsabile.
c3. Il grado di negoziabilità aumenta sensibilmente nel concordato preventivo in continuità aziendale (e nel concordato minore in continuità): la possibilità di prevedere la divisione in classi dei creditori di pari rango con trattamenti differenziati, nonché la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione in deroga all’APR, attraverso il meccanismo della RPR[11], colloca tale istituto tra gli strumenti concorsuali a maggiore flessibilità distributiva. In quel contesto, invero, può essere derogata non soltanto la regola posta dall’art. 2741 c.c., ma anche quella di cui all’art. 2740 c.c.: la previsione di una riserva di valore a favore dei soci presuppone, invero, il mantenimento di una porzione di patrimonio responsabile in capo al debitore-società, con deroga, appunto, al principio di universalità della responsabilità patrimoniale. Sul piano della cooperazione, la regola generale è che vi sia il voto favorevole dell’unanimità delle classi, salvo ricorrere al cross-class cram-down, meccanismo che tuttavia richiede l’appoggio delle classi che ricevono un trattamento deteriore[12].
c4. Il grado di negoziabilità diviene massimo, tra gli strumenti concorsuali, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: il valore generato dal piano può infatti essere distribuito in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., senza neppure dover rispettare i vincoli della RPR[13]. Il contrappeso, coerente con la logica del sistema, è dato dalla necessità di raggiungere il voto favorevole dell’unanimità delle classi, senza possibilità di applicare la ristrutturazione trasversale dei debiti: la massima libertà distributiva è bilanciata dalla esigenza del livello più elevato di consenso.