Loading…

Crediti di imposta transizione 5.0: Riflessi sulle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e sugli istituti di gestione della crisi di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza)

Giuliano Buffelli, Dottore Commercialista in Bergamo

12 Marzo 2024

L’art. 38 del recentissimo D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” interviene sul riconoscimento di un credito d’imposta 5.0 facendo “confusione” sia in ambito legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e sia in ambito CCII (D.Lgs. n. 19/2019) con riferimento ai soggetti che possono e non possono beneficiarne.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
È stato pubblicato sulla G.U. del 02 marzo 2024 il D.L. n. 19/2024 recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR). 
L’articolo 38 (transizione 5.0) prevede l’introduzione, all’interno del PNRR, di un nuovo capitolo dedicato al Piano RePowerEu, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate “dall’invasione russa nell’Ucraina” (da relazione accompagnatoria al DL). 
La finalità è quella di rafforzare le “reti di distribuzione e di trasmissione, comprese quelle del gas, accelerare la produzione di energie rinnovabili, ridurre la domanda di energia, aumentare l’efficacia energetica e creare le competenze per la transizione verde …” (da relazione accompagnatoria al D.L.).
2 . Analisi dell’art. 38
Sulla base di tale premessa l’art. 38 del citato D.L. prevede uno specifico credito di imposta 5.0 riferito a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici. 
Il comma 3 dell’articolo su richiamato tratta dei casi in cui non spetta il regime fiscale di favore (credito d’imposta transizione 5.0) stabilendo che: “il credito d’imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni …”. 
La norma merita una riflessione; innanzi tutto è opportuno individuare esattamente i soggetti cui non spetterebbe il beneficio; trattasi: 
- delle imprese in stato di liquidazione volontaria; 
- delle imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942 (a seguire anche L. fall.); si tratta, sulla base del R.D. citato, del fallimento previsto dall’art. 5 e ss., della liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 194 e ss., del concordato preventivo liquidatorio ex art. 182 o altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942 (a seguire anche L. fall.). 
L’individuazione delle altre procedure concorsuali cui è negato il beneficio è di interesse, posto che gli istituti non qualificabili come procedure concorsuali eccezion fatta, così si desume dalla norma, per il concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis L. fall., dovrebbero poter beneficiare di tale opportunità. 
Di conseguenza, nell’ambito dell’attuale L. fall., non sono considerate procedure concorsuali e quindi dovrebbero poter accedere al credito d’imposta: il concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis, il piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. c), la convenzione di moratoria ex art. 182 octies. Dovrebbero invece rientrare tra le procedure concorsuali gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle varie forme (artt. 182 bis, 182 septies, 182 novies) posto che rileva omologa del Tribunale (si veda indicazione in proseguo). 
- delle imprese “sottoposte ad altra procedura concorsuale … di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”. 
La lettura di tale disposizione crea non pochi dubbi interpretativi; in primis l’utilizzo del termine procedure concorsuali, con riferimento al D.Lgs. n. 14/2019, non pare corretto posto che nel codice della crisi e dell’insolvenza non si rileva tale terminologia ma quella di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa. 
Sembra evidente constatare come il legislatore del decreto in esame abbia debole conoscenza delle procedure concorsuali di cui alla L. fall. e soprattutto degli istituti previsti dal codice della crisi e dell’insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019. 
3 . Ricadute in ambito fiscale quanto al beneficio del credito d’imposta 5.0
La norma come scritta lascia, come anticipato, evidenti dubbi interpretativi nell’individuare i soggetti cui non spetterebbe il beneficio, sia con riferimento a quelli previsti dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) sia a quelli previsti dal codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 a seguire anche CCII). 
Con riferimento all’individuazione dei soggetti che in ambito R.D. n. 267/1942 (L. fall.) sono ricompresi tra quelli cui il beneficio non spetterebbe, l’attenzione va posta alla frase: “… o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942”.
Come in precedenza considerato l’agevolazione non spetterebbe quindi: 
- alle imprese in stato di liquidazione volontaria; il termine “impresa” ricomprende sia quelle individuali che quelle societarie. 
Con riferimento alle imprese individuali le stesse, non rilevando specifica norma civilistica, dovranno esclusivamente assolvere alla presentazione del modello AA9/7 che, in ambito Iva, è previsto per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati, cessazione attività. 
Con riferimento alle società personali le norme civilistiche che si occupano della liquidazione sono: 
· artt. 2272 e 2283 per le società semplici; 
· artt. 2308 e 2312 per le Snc; 
· artt. 2323 e 2324 per le Sas. 
Con riferimento alle società di capitali le norme civilistiche di riferimento per la liquidazione volontaria sono gli articoli dal 2484 al 2496 c.c.. 
- alle imprese sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942. 
Le altre procedure concorsuali, rispetto a quelle enunciate dalla norma e cioè: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, a parere di chi scrive sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle varie diverse tipologie. 
Tale indicazione trova conferma nella sentenza n. 13850/2019 in cui la suprema Corte di Cassazione ha espressamente affermato la qualificazione di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
In conseguenza dovrebbero poter accedere al beneficio del credito di imposta transizione 5.0 il concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L. fall., il piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) L. fall., e la convenzione di moratoria ex art. 182 octies L. fall. 
- alle imprese “sottoposte ad altra procedura concorsuale … prevista … dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019…”. 
L’indicazione normativa, come osservato, sembra denotare scarsa conoscenza in ambito normativo sulla gestione della crisi di impresa. 
Si precisa che la relazione al D.L. n. 19/2024 sul tema nulla aggiunge rispetto al testo normativo. 
Una lettura semplicistica della norma potrebbe portare a considerare che tutte le imprese che fanno ricorso agli istituti di gestione della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 possano beneficiare del credito di imposta 5.0, posto che il citato D.Lgs. non cita le procedure concorsuali. 
Ovvio è che tale semplicistica conclusione non appare corretta. 
Utile conforto all’auspicato intervento correttivo sulla norma in esame da adottarsi in sede di conversione del decreto-legge potrebbe trarsi dalle indicazioni contenute nell’art. 9 della Legge 111/2023 (delega al governo per la riforma fiscale), dove al comma 1 lett. a) prevede che, nell’ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (a seguire CCII), si dovrà: 
1) prevedere un regime di tassazione del reddito per tutte le imprese comprese quelle minori e le grandi imprese che ricorrono agli istituti di cui al CCII distinguendo tra: 
1.1) istituti liquidatori (che determinano l’estinzione dell’impresa debitrice) …; 
1.2) istituti di risanamento che non determinano l’estinzione dell’impresa.
La distinzione di cui alla legge delega potrebbe essere applicata, con riferimento ai soggetti cui non spetta il credito d’imposta 5.0 individuandoli in quelli di natura liquidatoria. Lo spirito che informa le indicazioni dell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 sembrerebbe infatti quello di consentire l’accesso a tale beneficio alle imprese che non determinano l’estinzione dell’impresa prevedendone la continuità.
4 . Conclusioni
Finalità di questo intervento è quello di sensibilizzare il legislatore verso una corretta considerazione delle procedure concorsuali e degli istituti di gestione della crisi di impresa al fine di correttamente intervenire in ambito fiscale e, nel caso in esame, nei confronti dei soggetti cui spetta o non spetta il beneficio del credito di imposta transizione 5.0.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02