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Come approcciare allo strumento della transazione fiscale per una impresa che espone una debitoria fiscale rilevante in un procedimento di composizione negoziata della crisi

Carlo Pirozzi, Dottore commercialista in Napoli

23 Dicembre 2024

Non sempre le ragioni che hanno determinato la formazione di un debito erariale/previdenziale sono censurabili così come non sempre gli effetti di questo indebitamento è sinonimo di insolvenza. Il nuovo strumento della transazione fiscale, da avviare in composizione negoziata, può accompagnare la crisi ad una soluzione che potrà raggiungersi o con il consenso del creditore erariale oppure con gli strumenti di regolazione che potranno succedervi ovvero con il concordato semplificato oppure infine con la transazione nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche con il ricorso al cram down con omologa del Tribunale.
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1 . Come approcciare allo strumento della transazione fiscale per una impresa che espone una debitoria fiscale rilevante in un procedimento di composizione negoziata della crisi
Affrontiamo la questione, ponendoci quali aziendalisti, nell’ottica di una azienda che, per motivazioni diverse e stratificate nel tempo ha accumulato una debitoria fiscale.
Per molti interpreti la situazione prospettata svela uno strutturale stato patologico della gestione in grado di minacciare la continuità aziendale. Occorre però indagare caso per caso in quanto l’indebitamento fiscale potrebbe rappresentare una sintomatologia della crisi che si è determinata per una insufficienza di flussi di cassa, per la riduzione degli affidamenti bancari o per l’impossibilità di apportare mezzi propri. Queste circostanze hanno determinato, soprattutto nel periodo pandemico, la formazione di una debitoria erariale anomala come unica forma residuale di finanziamento del tutto atipico. 
Sotto questo profilo, il monitoraggio dell’ADE e degli Enti previdenziali di cui all’art. 25 novies del CCII, in merito alla segnalazione dei debiti scaduti, assolve alla funzione di allerta preventiva esterna che si coniuga con la funzione interna che deve essere messa in atto da sindaci e revisori nei confronti degli amministratori. 
Pertanto la possibilità di dilatare il debito erariale oltre una soglia di sostenibiità, potrebbe sicuramente comportare la valutazione di aggravamento di un dissesto e, per questo motivo, proprio le segnalazioni interne ed esterne hanno la finalità di suggerire all’organo amministrativo di valutare il ricorso alla Composizione Negoziata della Crisi. 
Cominciando da queste considerazioni, osserviamo che il dato normativo ci lascia intendere che l’ attenzione particolare venga posta sui debiti IVA che, potendo essere monitorati con le comunicazioni periodiche trimestrali, rappresentano l’elemento più facilmente controllabile in base alle informazioni di acquisizione esterna. Minore attenzione le segnalazioni esterne pongono ai ritardi ed alle omissioni nel versamento delle ritenute e alle imposte sul reddito la cui evidenza contabile risulta, negli archivi dell’ ADE in un tempo più dilatato corrispondente alla liquidazione delle rispettive dichiarazioni annuali. 
Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto le imprese, nell’ultimo decennio, ad accumulare debitoria fiscale ? 
Certamente gli istituti del ravvedimento operoso e la possibilità si sanare la posizione attraverso la rateizzazione amministrativa attivabile dopo il controllo formale delle dichiarazioni, unita alle periodiche rottamazioni a valere sul debito trasferito in riscossione, hanno determinato un quadro di “tolleranza” e di “regolarizzazione ex post” che, alla luce degli oneri ridotti di tali adempimenti, hanno fatto valutare queste regolarizzazioni come convenienti rispetto al normale e regolare adempimento. 
Da un punto di vista finanziario si è quindi verificato, in queste stesse aziende, che il debito fiscale che rientra naturalmente tra i debiti a breve, subisse un consolidamento implicito diventando, di fatto, debito a medio e lungo termine. Non è escluso poi che una parte di questo debito sia riconducibile ad avvisi di accertamento specifici anche sottoposti all’alea del contenzioso. 
Si pensi inoltre che, a differenza degli affidamenti bancari e commerciali che necessitano di una preventiva istruttoria positiva, i rateizzi fiscali venivano e vengono concessi sostanzialmente in modo automatico. 
Coniugando tutte queste premesse con una difficoltà delle imprese di ricorrere a fonti finanziarie alternative a causa di una ridotta patrimonializzazione ed a dati di bilancio che mostrano EBITDA contenuti, possiamo comprendere come la debitoria fiscale possa superare la soglia del 50% della debitoria complessiva senza che questo debba essere implicitamente e necessariamente considerato come una situazione sintomatica di assenza di continuità o di insolvenza. Tante volte, tra l’altro, grazie alle rateizzazioni in essere, questa debitoria non può nemmeno rientrare nei debiti scaduti. 
A supporto di tutte le imprese che si accostano alla soluzione negoziata della crisi di impresa vi è quindi questo dato positivo. Pur in presenza di una debitoria fiscale anomala di derivazione patologica, qualora questa situazione sia 
1. Formata da debiti che godono di forme di rateizzo (piani di dilazione amministrativa o dell’ente di riscossione) 
2. Accompagnata dalla capacità di non generare nuova debitoria fiscale 
Si possa procedere alla valutazione di un piano di risanamento che valuti: 
A. La possibilità di un maggior rateizzo anche proponendo rate crescenti; 
B. La possibilità di proporre stralci di sanzioni e quote di tributo che rendano il piano di risanamento sostenibile.
2 . L’istituto della composizione negoziata come primo strumento di accesso alla valutazione complessiva della risanabilita’ fiscale e complessiva
Pur limitando la mia analisi allo strumento della transazione fiscale, occorre da subito chiarire che la finalità dell’istituto, nell’ambito della composizione negoziata, è quella di rendere percorribile il risanamento complessivo ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria parte del sacrificio cui concorreranno altresì gli altri stakeholder (Banche, Fornitori, altri creditori).
Già la fase preliminare di accesso alla CNC, attraverso la richiesta preventiva delle certificazione dei debiti maturati, scaduti e iscritti a ruolo concorre a comporre il quadro complessivo dell’indebitamento consentendo così all’esperto nominato di valutare in modo autonomo ed indipendente le concrete prospettive di risanamento dell’impresa proponente.
Se l’impresa fa richiesta anche delle misure protettive potrà ottenere che le azioni esecutive esattoriali vengano sospese per il periodo di 4 + 4 mesi consentendo così di affrontare le trattative con i creditori in modo da non assoggettare l’impresa debitrice alla coartazione delle azioni esecutive. 
Il creditore fiscale, nell’ambito dell’analisi che qui interessa, risulterà sicuramente tra i creditori con cui avviare il confronto e l’esperto non potrà esimersi dal farlo. 
In questa prima fase l’amministrazione finanziaria prenderà cognizione del piano e da esso potrà desumere se siano previsti, in linea generale, degli stralci o delle maggiori dilazioni. 
L’esperto dovrà avere cura di esprimere un proprio parere sul piano offrendo anche un contributo all’eventuale perfezionamento del medesimo e potrà prospettare che, qualora la composizione negoziata non abbia un esito positivo, si schiudono per l’impresa proponente tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi così come sarà possibile un concordato semplificato in chiave liquidatoria. 
Le novità del decreto correttivo ter impongono però che il prosieguo delle attività ovvero la vera e propria instaurazione del procedimento di transazione fiscale nell’ambito della composizione (articolo 23, comma 2 bis, CCII), abbia inizio con la presentazione di una apposita istanza che deve essere accompagnata da una duplice relazione che attesti: 
A. La convenienza della proposta rispetto alla ipotesi della liquidazione giudiziaria; 
B. La veridicità dei dati contabili su cui si basa il piano 
Da un punto di vista procedurale appare chiaro quindi che l’impresa proponente dopo aver avviato un primo confronto con l’amministrazione finanziaria tramite l’esperto, debba dar corso velocemente alla formalizzazione della proposta e questo per poter disporre del massimo tempo utile in caso di diniego della proposta medesima. 
Infatti qualora l’impresa proponente volesse riservarsi la possibilità di accedere al concordato semplificato, dovrebbe ricevere il diniego di accettazione in tempo utile affinché lo stesso diniego possa essere recepito nella relazione finale dell’esperto. 
Volendo invece muoversi nella normale “dialettica” della CNC ho motivo di ritenere che l’amministrazione finanziaria non si possa sottrarre ai doveri di collaborazione leale e sollecita con l’imprenditore assumendo l’obbligo di dare riscontro alle richieste con risposta tempestiva e motivata (art. 16, comma 6, CCII); questo a mio sommesso parere significa che l’ADE non potrà applicare per analogia dei termini di risposta desunti da altre normative e dovrà quindi rispettare la tempistica ed il dovere di collaborazione.
Tra l’altro è compito dell’esperto quello di richiamare tutte le parti al rispetto di questi generali principi di buona fede e correttezza previsti dall’art. 4 del CCII.
3 . La valutazione della proposta di transazione ricevuta dall’impresa proponente
La proposta che l’impresa presenterà sarà tesa alla dimostrazione della convenienza della medesima rispetto alla liquidazione giudiziaria. Nell’ambito di questa analisi si darà rilevanza ad una proposta di risanamento con continuità.
Parte della giurisprudenza non esclude che la composizione negoziata possa essere rivolta al risanamento del debito di una società già sottoposta a liquidazione o che verrà messa in liquidazione e pertanto, secondo una interpretazione estensiva della normativa, non è escluso che una proposta di piano liquidatorio con apporto di finanza esterna possa essere presentato per una transazione fiscale a carattere liquidatorio (l’espressa esclusione di questa fattispecie risulta infatti prevista solo per il cram down degli ARD).
La proposta di risanamento in continuità sarà tanto più conveniente quanto meno rilevante sia il patrimonio di liquidazione della società istante. 
Non è escluso che la proposta possa prevedere delle premialità aggiuntive rispetto alla proposta base, magari agganciate ad una migliore performance aziendale, fermo restando che la proposta deve essere definita ed articolata nelle modalità e nei tempi. 
Ma il dato che maggiormente conta è la valutazione indiretta che gli uffici dovranno fare rispetto alle relazioni ed asseverazioni presentate dai professionisti in quanto tali relazioni devono accompagnare dall’inizio l’istanza. 
E’ la relazione del professionista, la sua articolazione logica, le sue motivazioni e la conformità degli standard alle migliori prassi che possono costituire il presupposto dell’affidamento che le agenzia fiscali devono riporre nella proposta; dovranno sulla base di queste risultanze e delle preliminari riunioni con l’esperto, convincersi che la proposta sia migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria. 
Occorre che le agenzie fiscali facciano anche loro quello sforzo “culturale” imposto dalla direttiva insolvency e dal nuovo CCII: la salvaguardia del valore dell’impresa e il principio dell’efficienza dell’ azione amministrativa possono prevalere sul principio della capacità contributiva. 
A mio sommesso giudizio se altre norme (in specie quelle che governano il cram down negli ARD ad esempio) regolamentano la possibilità che il Tribunale omologhi degli accordi pur in assenza dell’approvazione delle agenzie fiscali, significa, a maggior ragione, che le agenzie fiscali non devono rinunciare alla valutazione interna delle istanze presentate esprimendo parere negativo nei casi in cui possano motivare tale giudizio, ma procedendo alla stipula degli accordi dove questo giudizio positivo, avvalorato dalle asseverazioni richieste dalla normativa, vada espresso. 
Le recenti evoluzioni di alcuni dei procedimenti di Composizione Negoziata ci dicono che l’evoluzione naturale del mancato accordo con il fisco si traduce in una nuova proposta di transazione in ARD con la possibilità di ottenere, tra l’altro, anche il beneficio automatico previsto dal terzo comma dell’articolo 25 bis con abbattimento del 50% delle sanzioni maturate anche antecedentemente alla CNC. 
Le agenzie fiscali dovranno altresì in debita considerazione che un loro fermo diniego ad ogni ipotesi di stralcio potrebbe comportare che, in esito alla chiusura sfavorevole del procedimento di CNC, si prospetti una soluzione liquidatoria di concordato semplificato. In questa ipotesi l’amministrazione finanziaria si troverebbe a dover accettare una forma di cram down implicito che potrebbe risultare peggiorativo rispetto al piano di continuità ed alla proposta rigettata.
4 . Il silenzio assordante dell’amministrazione finanziaria e il ruolo di supplenza della giurisprudenza
La proposta di transazione fiscale in composizione comporta impone che l’istanza venga accompagnata da due relazioni di cui una attestante la veridicità dei dati contabili e la seconda avente ad oggetto la convenienza della proposta avanzata rispetto all’alternativa liquidatoria.
Gli operatori del settore ed in special modo i dottori commercialisti attraverso il loro istituto di ricerca ha raccolto le best practices per orientare i professionisti in questo delicato compito di asseveratori e revisori.
Le imprese cominciano a rendersi conto che non è più differibile affrontare la debitoria fiscale patologica. L’ampliamento dei soggetti deputati all’allerta interna con l’imposizione degli obblighi ai revisori ed una più precisa configurazione dell’obbligo di tempestiva segnalazione al collegio sindacale sono ulteriori elementi che convergono verso una più intensa applicazione dell’istituto della composizione negoziata.
Ma che ruolo sta agendo il fisco all’interno di questo mutato scenario ?
A mio sommesso parere il fisco sta assumendo due comportamenti alternativi incoerenti tra loro nel tempo e nello spazio. Da un lato infatti, per esigenze di cassa, promuove rottamazioni periodiche e definizioni agevolate mostrando il suo volto benevolo; dall’altro lato aumenta le segnalazioni di allerta esterna che in massima parte riguardano il superamento delle soglie di omessi versamenti IVA (più immediatamente rilevabili dalle comunicazioni trimestrali).
Su questo ultimo aspetto è sintomatico ed è opportuno ribadire che le omissioni nei versamenti delle ritenute irpef e addizionali dei dipendenti non sono controllabili su base mensile ma emergono su base annuale e ciò significa che non è previsto un sistema di allerta esterna paragonabile all’IVA.
Mi sia consentita una chiosa su questo punto. Il legislatore, nel dare maggiore importanza alle segnalazioni di allerta esterna relative all’IVA, sembra ignorare che il grado di privilegio per il recupero dell’IRPEF trattenuta ai dipendenti e non versata sia più elevato. Il legislatore dimentica che una omissione nel versamento delle ritenute IRPEF ed addizionali implica una violazione di maggiore gravità rispetto all’omesso versamento dell’IVA regolarmente dichiarata.
Diventa pertanto urgente che le agenzie fiscali diano indicazioni precise agli uffici periferici circa le modalità di partecipazione alle CNC ed al trattamento delle istanze di transazione fiscale in composizione.
Fintanto che non si definiscano degli standard positivi e non si elaborino delle indicazioni uniformi si potrà assistere ad atteggiamenti differenti di uffici diversi; gli operatori del settore non sapranno quali potranno essere le regole di partecipazione degli uffici alle trattative e come questi recepiranno gli obblighi di partecipazione in correttezza e buona fede applicabili a loro come a tutti i creditori.
Ebbene in questo silenzio protratto delle agenzie fiscali si inserisce e si inserirà sempre più il ruolo di supplenza dei tribunali che si troveranno a dover ottemperare al delicato ruolo di dare esecuzione agli accordi eventualmente sottoscritti (o alternativamente a quella che potrà essere l’inerzia o la partecipazione inadeguata degli uffici al procedimento incidentale della transazione fiscale nella composizione negoziata).
A titolo di esemplificazione del mio ragionamento cito un recente provvedimento emesso dalla sezione fallimentare del Tribunale di Livorno (linee guida del 16.10.2024 dell’ufficio procedure concorsuali del Tribunale di Livorno).
Il tribunale di Livorno, in merito al ruolo dell’esperto nella transazione va sicuramente oltre la norma.
Infatti, nell’ambito di una direttiva tesa ad uniformare il comportamento degli operatori, Il presidente della sezione afferma che il giudice può chiedere un parere all’esperto sulla regolarità formale e sulla corrispondenza dell’accordo alle risultanze interne del procedimento. 
Tale parere che dovrà essere reso per consentire al giudice di emettere il decreto di autorizzazione all’esecuzione dell’accordo, non è regolamentato dalla norma ma sarà l’effetto della prassi che si instaurerà presso quello specifico tribunale. 
Gli esperti del foro di Livorno dovranno adeguarsi ma ciò non solleverà i magistrati da una attività di controllo che, secondo questa interpretazione restrittiva, appare non meramente ed esclusivamente formale, ai fini del decreto di autorizzazione all’esecuzione. 
Faccio rilevare su questa vicenda due considerazioni che lascio quale spunto per ulteriori riflessioni future rispetto al cantiere aperto del risanamento nel codice della crisi. 
La prima considerazione si riferisce al fatto che il procedimento di presentazione dell’istanza e delle relazioni allegate e quello della valutazione dell’ufficio si svolgono in una modalità non negoziale ovvero al di fuori del controllo dell’esperto. Infatti, qualora le parti raggiungano l’accordo e le agenzie provvedano alla sottoscrizione residua unicamente un obbligo di comunicazione dell’accordo all’esperto che non dovrà fare altro che recepirlo. 
Ma se il ruolo dell’esperto è così delimitato nella procedura c’è da chiedersi come potrà fare ad evadere la richiesta che secondo i magistrati di Livorno dovrà spingersi, tra l’altro, a “verificare la corrispondenza di quanto contenuto nelle relazioni con gli accertamenti da lui eseguiti e con le informazioni da lui assunte”. 
La seconda considerazione attiene a quanto debba essere approfondito il controllo di leggittimità dell’accordo che il giudice dovrà operare onde poter emettere il decreto di esecuzione. Lascio ai giuristi il compito di delimitare il perimetro della legittimità nell’alveo di quella formale in quanto non mi sembra che vi possa essere un controllo di leggittimità sostanziale. Diversamente ragionando si dovrebbe accedere alla possibilità di un controllo sull’articolazione delle asseverazioni e sulla loro effettiva capacità di rispettare lo spirito normativo. Appare inoltre che, a prescindere dalla diversa formulazione tecnica delle norme, il controllo del Tribunale per il caso del decreto di esecuzione della transazione fiscale raggiunta in composizione non possa in ogni caso essere più incisivo rispetto a quello che lo stesso Tribunale esplica nel caso di omologa di una transazione fiscale in un ARD. 
5 . Conclusioni
Tirando le fila del ragionamento espresso, auspico che l’ Amministrazione Finanziaria approcci al nuovo strumento con dei necessari presupposti. 
Il primo sarà quello di prendere parte all’abbrivio della negoziazione con correttezza, buona fede e spirito collaborativo. 
In un secondo momento l’ Amministrazione sarà chiamata a valutare la proposta e dovrà considerare il piano ma anche attestazione e asseverazione nella misura in cui facciano emergere in modo chiaro e trasparente la maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. 
Il trade off della vicenda è tutto li. Occorre che l’ Amministrazione comprenda che non sottoscrivere un buon accordo apre la strada alla continuazione della vicenda (se l’impresa vive in continuità) verso lo strumento regolatorio più congeniale (l’ARD) che comporta l’omologa forzosa. 
Un insuccesso delle trattative ancora più significativo porta invece nella direzione del concordato semplificato liquidatorio, istituto nel quale il cram down è implicito.

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