Come approcciare allo strumento della transazione fiscale per una impresa che espone una debitoria fiscale rilevante in un procedimento di composizione negoziata della crisi
Carlo Pirozzi, Dottore commercialista in Napoli
23 Dicembre 2024
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Gli operatori del settore ed in special modo i dottori commercialisti attraverso il loro istituto di ricerca ha raccolto le best practices per orientare i professionisti in questo delicato compito di asseveratori e revisori.
Le imprese cominciano a rendersi conto che non è più differibile affrontare la debitoria fiscale patologica. L’ampliamento dei soggetti deputati all’allerta interna con l’imposizione degli obblighi ai revisori ed una più precisa configurazione dell’obbligo di tempestiva segnalazione al collegio sindacale sono ulteriori elementi che convergono verso una più intensa applicazione dell’istituto della composizione negoziata.
Ma che ruolo sta agendo il fisco all’interno di questo mutato scenario ?
A mio sommesso parere il fisco sta assumendo due comportamenti alternativi incoerenti tra loro nel tempo e nello spazio. Da un lato infatti, per esigenze di cassa, promuove rottamazioni periodiche e definizioni agevolate mostrando il suo volto benevolo; dall’altro lato aumenta le segnalazioni di allerta esterna che in massima parte riguardano il superamento delle soglie di omessi versamenti IVA (più immediatamente rilevabili dalle comunicazioni trimestrali).
Su questo ultimo aspetto è sintomatico ed è opportuno ribadire che le omissioni nei versamenti delle ritenute irpef e addizionali dei dipendenti non sono controllabili su base mensile ma emergono su base annuale e ciò significa che non è previsto un sistema di allerta esterna paragonabile all’IVA.
Mi sia consentita una chiosa su questo punto. Il legislatore, nel dare maggiore importanza alle segnalazioni di allerta esterna relative all’IVA, sembra ignorare che il grado di privilegio per il recupero dell’IRPEF trattenuta ai dipendenti e non versata sia più elevato. Il legislatore dimentica che una omissione nel versamento delle ritenute IRPEF ed addizionali implica una violazione di maggiore gravità rispetto all’omesso versamento dell’IVA regolarmente dichiarata.
Diventa pertanto urgente che le agenzie fiscali diano indicazioni precise agli uffici periferici circa le modalità di partecipazione alle CNC ed al trattamento delle istanze di transazione fiscale in composizione.
Fintanto che non si definiscano degli standard positivi e non si elaborino delle indicazioni uniformi si potrà assistere ad atteggiamenti differenti di uffici diversi; gli operatori del settore non sapranno quali potranno essere le regole di partecipazione degli uffici alle trattative e come questi recepiranno gli obblighi di partecipazione in correttezza e buona fede applicabili a loro come a tutti i creditori.
Ebbene in questo silenzio protratto delle agenzie fiscali si inserisce e si inserirà sempre più il ruolo di supplenza dei tribunali che si troveranno a dover ottemperare al delicato ruolo di dare esecuzione agli accordi eventualmente sottoscritti (o alternativamente a quella che potrà essere l’inerzia o la partecipazione inadeguata degli uffici al procedimento incidentale della transazione fiscale nella composizione negoziata).
A titolo di esemplificazione del mio ragionamento cito un recente provvedimento emesso dalla sezione fallimentare del Tribunale di Livorno (linee guida del 16.10.2024 dell’ufficio procedure concorsuali del Tribunale di Livorno).
Il tribunale di Livorno, in merito al ruolo dell’esperto nella transazione va sicuramente oltre la norma.
Infatti, nell’ambito di una direttiva tesa ad uniformare il comportamento degli operatori, Il presidente della sezione afferma che il giudice può chiedere un parere all’esperto sulla regolarità formale e sulla corrispondenza dell’accordo alle risultanze interne del procedimento.
Tale parere che dovrà essere reso per consentire al giudice di emettere il decreto di autorizzazione all’esecuzione dell’accordo, non è regolamentato dalla norma ma sarà l’effetto della prassi che si instaurerà presso quello specifico tribunale.
Gli esperti del foro di Livorno dovranno adeguarsi ma ciò non solleverà i magistrati da una attività di controllo che, secondo questa interpretazione restrittiva, appare non meramente ed esclusivamente formale, ai fini del decreto di autorizzazione all’esecuzione.
Faccio rilevare su questa vicenda due considerazioni che lascio quale spunto per ulteriori riflessioni future rispetto al cantiere aperto del risanamento nel codice della crisi.
La prima considerazione si riferisce al fatto che il procedimento di presentazione dell’istanza e delle relazioni allegate e quello della valutazione dell’ufficio si svolgono in una modalità non negoziale ovvero al di fuori del controllo dell’esperto. Infatti, qualora le parti raggiungano l’accordo e le agenzie provvedano alla sottoscrizione residua unicamente un obbligo di comunicazione dell’accordo all’esperto che non dovrà fare altro che recepirlo.
Ma se il ruolo dell’esperto è così delimitato nella procedura c’è da chiedersi come potrà fare ad evadere la richiesta che secondo i magistrati di Livorno dovrà spingersi, tra l’altro, a “verificare la corrispondenza di quanto contenuto nelle relazioni con gli accertamenti da lui eseguiti e con le informazioni da lui assunte”.
La seconda considerazione attiene a quanto debba essere approfondito il controllo di leggittimità dell’accordo che il giudice dovrà operare onde poter emettere il decreto di esecuzione. Lascio ai giuristi il compito di delimitare il perimetro della legittimità nell’alveo di quella formale in quanto non mi sembra che vi possa essere un controllo di leggittimità sostanziale. Diversamente ragionando si dovrebbe accedere alla possibilità di un controllo sull’articolazione delle asseverazioni e sulla loro effettiva capacità di rispettare lo spirito normativo. Appare inoltre che, a prescindere dalla diversa formulazione tecnica delle norme, il controllo del Tribunale per il caso del decreto di esecuzione della transazione fiscale raggiunta in composizione non possa in ogni caso essere più incisivo rispetto a quello che lo stesso Tribunale esplica nel caso di omologa di una transazione fiscale in un ARD.
In un secondo momento l’ Amministrazione sarà chiamata a valutare la proposta e dovrà considerare il piano ma anche attestazione e asseverazione nella misura in cui facciano emergere in modo chiaro e trasparente la maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.