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Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, Pres. D’Ascola, Est. Porreca

CONCORRENZA – Intese restrittive – Fideiussioni specifiche riproduttive delle clausole ABI – Stipulazione anteriore o successiva al periodo oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 – Nullità della garanzia “a valle” – Accertamento del giudice di merito – Valore probatorio del provvedimento amministrativo – Sufficienza esclusiva – Esclusione – Fideiussione recante clausola di pagamento “a prima richiesta” – Nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. – Istanza stragiudiziale tempestiva – Idoneità a impedire la decadenza.

Postilla a cura di Filippo Labellarte , Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari

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Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., costituita in un tempo anteriore o successivo al periodo oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito deve accertare se il modello negoziale utilizzato risponda a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, potendo utilizzare il suddetto accertamento amministrativo quale elemento di prova, da solo non sufficiente, previa ricognizione del suo contenuto e della sua portata con riferimento agli ambiti temporale e oggettivo ulteriori rispetto a quelli propri. Qualora, inoltre, la fideiussione rechi una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore evita di incorrere nella decadenza anche mediante un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957 c.c., sebbene la compresente clausola di esenzione dal rispetto di tali termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto di intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante. 

Massima Ufficiale 
Riproduzione riservata

art. 1419 c.c.
art. 1957 c.c.
art. 2, comma 2, lett. a), e comma 3, L. n. 287/1990 
art. 101 TFUE 
Provvedimento della Banca d’Italia 2 maggio 2005, n. 55

POSTILLA

Fideiussioni ABI: il limite agli automatismi della prova antitrust

di Filippo Labellarte, Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari

16 Ottobre 2026

Sommario: 
1. Introduzione 
2. Decisum 
3. Osservazioni 
 
1. Introduzione 
Con la sentenza in commento, pronunciata all’esito del rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., le Sezioni Unite offrono una risposta organica ai principali interrogativi rimasti aperti in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. L’intervento si colloca nel solco di Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, che aveva ricondotto alla nullità parziale le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nelle fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2002-2005, senza tuttavia esaurire le questioni concernenti l’estensione temporale e oggettiva dell’accertamento amministrativo. 
La sentenza n. 41994 del 2021 aveva affermato che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante sono nulli, ai sensi dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo che dal contratto risulti, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. 
Dopo tale arresto, il dibattito si è concentrato su tre questioni decisive: 
a) se i principi enunciati nel 2021 siano applicabili alle fideiussioni omnibus stipulate al di fuori del triennio 2002-2005 considerato dal provvedimento della Banca d’Italia; 
b) se la nullità parziale possa riguardare anche fideiussioni specifiche che riproducano le clausole censurate, ancorché stipulate nel medesimo periodo; 
c) se, dichiarata nulla la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., la clausola di pagamento «a prima richiesta» consenta al creditore di evitare la decadenza mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale, senza necessità di promuovere l’azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. 
 
2. Decisum 
Investite dal Tribunale di Siracusa mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., le Sezioni Unite hanno enunciato due principi di diritto, rispettivamente dedicati ai limiti dell’efficacia probatoria del provvedimento n. 55 del 2005 e agli effetti della clausola di pagamento «a prima richiesta» sul regime di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. 
“Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia ‘a valle’, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri”. 
“Qualora una fideiussione rechi una clausola di ‘pagamento a prima richiesta’, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”. 
 
3. Osservazioni 
È opportuno muovere dal provvedimento n. 55 del 2005, con il quale la Banca d’Italia, allora autorità competente per la tutela della concorrenza nel mercato creditizio, esaminato anche il parere dell’AGCM, accertò il carattere anticoncorrenziale di tre clausole contenute nello schema di fideiussione omnibus diffuso dall’ABI nel triennio 2002-2005: 
1) la clausola di reviviscenza, che obbliga il fideiussore a restituire alla banca le somme da questa incassate e successivamente tenute a essere restituite per effetto dell’annullamento, dell’inefficacia o della revoca dei pagamenti; 
2) la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., mediante la quale il fideiussore rinuncia al termine semestrale di decadenza previsto in suo favore; 
3) la clausola di sopravvivenza, che mantiene ferma la garanzia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale. 
Quanto alle ricadute dell’accertamento amministrativo sui contratti «a valle», si erano contrapposte la tesi della nullità integrale della fideiussione e quella della nullità limitata alle clausole censurate. Con la sentenza n. 41994 del 2021, le Sezioni Unite hanno accolto la seconda impostazione: la garanzia resta valida, espunte le sole pattuizioni anticoncorrenziali, salvo che risulti una diversa volontà delle parti ai sensi dell’art. 1419 c.c. 
Per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo oggetto dell’indagine, il garante poteva assolvere l’onere probatorio documentando la corrispondenza tra le clausole contrattuali e quelle dello schema ABI: entro tale perimetro, il provvedimento del 2005 costituiva prova privilegiata dell’intesa «a monte» e del collegamento funzionale con il contratto «a valle». 
La pronuncia del 2026 delimita ora con maggiore precisione tale efficacia probatoria, esaminando sia le garanzie stipulate al di fuori del triennio 2002-2005, sia quelle che, per struttura e funzione, non coincidono con le fideiussioni omnibus considerate dalla Banca d’Italia. 
Sul versante temporale, le Sezioni Unite muovono dal confronto tra gli orientamenti formatisi in dottrina e in giurisprudenza circa l’utilizzabilità dell’accertamento del 2005 per contratti stipulati prima o dopo il periodo investigato. 
Il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 41994 del 2021 non può essere trasposto automaticamente alle fideiussioni stipulate al di fuori dell’arco temporale coperto dall’accertamento della Banca d’Italia. Analogamente, poiché quel provvedimento riguardava le sole fideiussioni omnibus, la mera riproduzione delle clausole censurate in una fideiussione specifica non dimostra, di per sé, il collegamento con l’intesa restrittiva (Cass. 24 dicembre 2025, n. 34049). 
Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, l’orientamento prevalente negava infatti che il provvedimento n. 55 del 2005, riferito alle fideiussioni omnibus, potesse fondare la nullità di garanzie di diverso contenuto: in tali casi, chi deduceva l’invalidità era tenuto a provare l’illecito antitrust senza beneficiare di alcun automatismo probatorio (Cass. 2 agosto 2024, n. 21841; Cass. 16 ottobre 2024, n. 26847; Cass. 14 marzo 2025, n. 8872). 
La tesi restrittiva poggiava su due argomenti convergenti: l’accertamento amministrativo aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus; lo stesso provvedimento aveva inoltre evidenziato le differenze funzionali ed economiche che separano tali garanzie dalle fideiussioni specifiche. 
L’effetto anticoncorrenziale non discende, dunque, dalla presenza isolata delle singole clausole, che non sono di per sé abusive o vessatorie, ma dalla loro concreta incidenza all’interno di un modello standardizzato destinato a regolare una serie indeterminata di rapporti presenti e futuri. 
La sentenza n. 24825 del 2026 prende espressamente in considerazione anche le conclusioni formulate dal Procuratore generale nel giudizio di rinvio pregiudiziale. 
La parte pubblica aveva sostenuto una lettura rigorosamente circoscritta del provvedimento della Banca d’Italia, richiamando l’art. 7 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3. La disposizione attribuisce all’accertamento definitivo dell’Autorità garante piena efficacia probatoria quanto alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale e temporale, ma non anche quanto al nesso causale e all’esistenza del danno. 
Ne derivava, secondo il Procuratore generale, che il provvedimento potesse valere come prova privilegiata soltanto entro il perimetro temporale e oggettivo dell’indagine. 
Le Sezioni Unite condividono tale impostazione e precisano che la sentenza del 2021 non aveva attribuito al provvedimento n. 55 del 2005 un valore probatorio illimitato: il precedente riguardava le sole fideiussioni omnibus concluse nel periodo 2002-2005. 
L’efficacia vincolante dell’accertamento amministrativo resta pertanto confinata alle condotte effettivamente esaminate. Estenderla senza limiti significherebbe trasformare un’indagine storicamente circoscritta in una presunzione permanente d’invalidità di ogni fideiussione conforme allo schema ABI, anche quando il contratto sia stato negoziato o manchi la prova di un’intesa anticoncorrenziale coeva. Ne deriverebbe un’indebita inversione dell’onere probatorio, non giustificabile neppure in forza del principio di vicinanza della prova. 
Porre a carico di chi deduce la nullità l’onere di provare l’intesa restrittiva, anche avvalendosi dell’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c., non equivale a presumere la validità delle garanzie estranee al periodo investigato; significa, più semplicemente, mantenere ferma la regola dell’art. 2697 c.c., secondo cui chi fa valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 
Fuori dal perimetro privilegiato dell’accertamento, il provvedimento della Banca d’Italia conserva dunque valore indiziario: costituisce un elemento di prova che il giudice deve apprezzare insieme alle altre risultanze del processo, verificandone in concreto la portata rispetto al tempo e al tipo di garanzia controversa. 
La medesima delimitazione opera sul piano oggettivo. Con riguardo alle fideiussioni specifiche stipulate nel triennio 2002-2005, le Sezioni Unite ricostruiscono il perimetro dell’indagine svolta dalla Banca d’Italia e dall’AGCM, soffermandosi sulle ragioni per le quali essa ebbe a oggetto le garanzie omnibus. 
L’attenzione per le fideiussioni omnibus dipendeva dalla loro diffusione nel mercato e dalla funzione di garanzia estesa alle obbligazioni presenti e future del debitore. Proprio l’indeterminatezza dei rapporti garantiti accentuava l’esigenza della banca di governare il rischio di credito e spiegava l’inserimento di clausole, quale quella di pagamento «a prima richiesta», destinate a rafforzare la posizione del creditore. 
La sola conformità testuale delle clausole a quelle censurate non determina, perciò, la loro automatica nullità. 
Quelle pattuizioni non sono illecite in sé: divengono rilevanti sul piano antitrust quando si inseriscano in un modello negoziale standardizzato riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata capace di comprimere in concreto la concorrenza e il potere negoziale del garante. 
Anche rispetto alle fideiussioni specifiche, pertanto, riconoscere al provvedimento n. 55 del 2005 valore di prova privilegiata oltre il suo oggetto significherebbe introdurre, per via interpretativa, una presunzione dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale priva di adeguato fondamento. 
In tale ambito, l’accertamento amministrativo non scompare dal quadro probatorio, ma degrada da prova privilegiata a elemento liberamente apprezzabile, da coordinare con le ulteriori evidenze acquisite. 
Il terzo nucleo della decisione concerne l’art. 1957 c.c. e, in particolare, la possibilità che il creditore impedisca la decadenza mediante una richiesta stragiudiziale quando il contratto contenga una clausola di pagamento «a prima richiesta» e sia invece nulla la distinta pattuizione derogatoria del termine semestrale. Anche su questo punto le Sezioni Unite, aderendo alle conclusioni del Procuratore generale, escludono che la clausola «a prima richiesta» trasformi, da sola, la fideiussione in garanzia autonoma: essa è compatibile tanto con garanzie indipendenti dal rapporto principale quanto con garanzie che conservano il vincolo di accessorietà. 
Le due clausole operano su piani distinti e sono reciprocamente autonome: la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. non travolge la pattuizione di pagamento «a prima richiesta». La soluzione è coerente con Cass., Sez. Un., n. 41994 del 2021, che aveva escluso la nullità derivata dell’intero contratto per effetto dell’invalidità delle clausole censurate. 
La clausola di pagamento «a prima richiesta», del resto, non era stata censurata dal provvedimento n. 55 del 2005, perché non deroga all’art. 1957 c.c. Quest’ultimo disciplina il termine entro il quale il creditore deve attivarsi, non la forma, giudiziale o stragiudiziale, dell’iniziativa necessaria a conservarne gli effetti. 
La pattuizione rafforza la tutela del creditore rispetto al rischio di deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, ma non elide il regime dell’art. 1957 c.c. Né priva il fideiussore delle eccezioni spettanti al debitore principale, che potranno essere fatte valere, anche dopo il pagamento, per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto. 
L’espressione «a prima richiesta» non vale, dunque, come indice decisivo della natura autonoma della garanzia. La qualificazione del rapporto resta affidata al giudice, chiamato a ricostruire la comune intenzione delle parti alla luce dell’intero regolamento negoziale (Cass. 9 agosto 2016, n. 16825; Cass. 27 dicembre 2024, n. 34678; Cass. 4 dicembre 2024, n. 31105; Cass. 6 maggio 2025, n. 13666). 
Il tratto più significativo della decisione risiede, in definitiva, nel rifiuto di ogni automatismo probatorio. Il provvedimento n. 55 del 2005 fotografa un’intesa determinata per oggetto, mercato e periodo; non può essere convertito in una rappresentazione permanente del settore creditizio, capace di proiettare indefinitamente i propri effetti su contratti diversi o stipulati in epoche estranee all’indagine. Oltre quei confini, la riproduzione delle clausole ABI conserva rilievo, ma non basta: spetta a chi invoca la nullità dimostrare, nel concreto assetto negoziale, il collegamento con un’intesa o una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

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