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Cass., Sez. 2 Pen, 15 novembre 2023, n. 46099, Pres. Petruzzellis, Est. Di Paola

MISURE DI PREVENZIONE - Misure reali - Verifica dei crediti - Prescrizione presuntiva - Deferibilità del giuramento decisorio - Esclusione - Fondamento.

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La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reale, ha affermato che nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 D.Lgs. n. 159/2011, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria. 

Massima Ufficiale
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art. 59 D.Lgs. n. 159/2011