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Cass., Sez. 1, 2 maggio 2023, n. 11357, Pres. Cristiano, Est. Pazzi

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – Stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto – Natura di presunzione iuris et de iure derivante dall’apertura della procedura concorsuale – Conseguenze.

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In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. “periodo sospetto” anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, il convenuto non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, dall’altro, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere dello stato di insolvenza al momento dell’esecuzione dell’atto revocando, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito. 

Massima Ufficiale
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art. 67 L. fall.