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Cass., Sez. 1, 13 febbraio 2023, n. 4385, Pres. Nazzicone, Est. Campese

SOCIETÀ DI FATTO – Fallimento dell’imprenditore individuale – Fallimento in estensione della società di fatto fra l’imprenditore e i suoi familiari e in ripercussione di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili – Prova del rapporto sociale – Necessità – Rapporti di finanziamento e di garanzia – Rilevanza – Condizioni.

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In ipotesi di fallimento dell’imprenditore che eserciti l’attività d’impresa in forma apparentemente individuale, per la dichiarazione del fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147, comma 5, L. fall. della società di fatto occulta costituita tra il predetto e i suoi familiari, nonché del fallimento in ripercussione di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, ai sensi del comma 1 della norma anzidetta, è indispensabile la prova del rapporto sociale, ai fini della quale le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore possono costituire indici rivelatori sempreché, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno del garante o finanziatore all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Massima Ufficiale
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art. 147 L. fall.