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Cass., 7 giugno 2023, n. 16116, Pres. Cristiano, Est. Vella

FALLIMENTO – Fondi di previdenza complementare – Conferimento TFR – Insinuazione al passivo – Legittimazione attiva.

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In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 L. fall. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005
art. 93 L. fall.
art. 1260 c.c.
art. 1268 c.c.