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Bilancio d’esercizio e composizione negoziata: brevi considerazioni sulle influenze reciproche

Rita Maggi, Dottore commercialista in Verona

13 Dicembre 2021

L’Autrice affronta il tema della redazione del bilancio nel perimetro inedito della composizione negoziata, cogliendone gli aspetti più originali e significativi.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione
Quattro: questo è il numero di articoli del Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118 che, in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, menzionano o si riferiscono al bilancio d’esercizio.
In particolare, l’articolo 5 del D.L. 118/2021 prevede l’obbligo per l’imprenditore di produrre, al momento della presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata, i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.
L’articolo 7, con riferimento al procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, prevede che l’imprenditore depositi al Tribunale competente, unitamente al ricorso, anche copia dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi.
Nell’articolo 13, con riferimento alla composizione negoziata di più imprese appartenenti ad un gruppo, il bilancio d’esercizio rileva per la definizione, nel caso in cui non si sia provveduto alla pubblicità richiesta dall’art. 2492-bis c.c., della camera di commercio dove presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata. Inoltre, nel medesimo articolo, si prevede l’obbligo di depositare, oltre alla documentazione “ordinaria”, anche il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
Da ultimo, il bilancio d’esercizio viene menzionato all’articolo 16 del D.L. 118/2021 quale base di riferimento su cui determinare il compenso dell’esperto.
Il bilancio d’esercizio, insomma, da una prima lettura della norma, ha un rilievo del tutto limitato e secondario rispetto alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Il presente scritto si soffermerà sulle ragioni per le quali il bilancio svolga un ruolo così marginale rispetto alla nuova normativa e sui possibili impatti che la composizione negoziata potrà avere sull’informativa del bilancio d’esercizio, redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. del Codice Civile.
2 . Il ruolo marginale del bilancio nella composizione negoziata: le ragioni operative
Pare di poter affermare che la scarsa rilevanza del bilancio d’esercizio rispetto alla composizione negoziata dipenda da una serie di ragioni di carattere, per così dire, operative/logistiche e teleologiche.
Tra le ragioni di carattere operativo si constata, banalmente, come la composizione negoziata sia un istituto aperto a tutti gli imprenditori, compresi quelli agricoli. Come noto, solamente gli imprenditori commerciali sono obbligati, ai sensi dell’articolo 2214 c.c., alla tenuta del libro giornale e del libro inventari. Mentre il libro giornale è destinato ad accogliere, giorno per giorno, le annotazioni contabili relative alle operazioni compiute dall’impresa, il libro inventari, ai sensi dell’articolo 2217 c.c., deve essere redatto all’inizio della vita dell’impresa e successivamente alla fine di ogni anno. Il libro inventari, che contiene l’indicazione delle attività e passività relative all’impresa, deve chiudersi “con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili”. 
L’imprenditore commerciale, che ha assunto la forma giuridica della società di capitali, è tenuto ad un ulteriore adempimento, cioè la pubblicazione presso il registro delle imprese del bilancio d’esercizio, predisposto ai sensi degli artt. 2423 e ss. del codice civile. 
Peraltro, solo per completezza, va ricordato che, ai sensi dell’art. 111-duodecies delle disposizioni di attuazione al codice civile, oltre alle società di capitali, anche le società in nome collettivo o in accomandita semplice sono tenute a redigere e pubblicare il bilancio (anche consolidato) nel caso in cui tutti i loro soci illimitatamente responsabili assumano la forma della società di capitali.
Gli obblighi in materia di predisposizione e pubblicazione del bilancio d’esercizio sono, quindi, direttamente proporzionali alla forma giuridica assunta dall’impresa: la società di capitali è tenuta a predisporre e pubblicare il bilancio predisposto e composto dai documenti previsti dagli artt. 2423 e ss. del codice civile, mentre tutti gli altri imprenditori commerciali sono tenuti alla predisposizione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite (leggasi, stato patrimoniale e conto economico), ma non sono soggetti a nessun obbligo pubblicitario o di deposito presso il registro delle imprese. Infine, l’imprenditore agricolo è del tutto estraneo all’obbligo di predisposizione del bilancio d’esercizio.
L’articolo 5 del D.L. 118/2021 richiede che l’imprenditore, al momento della presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata, inserisca nella piattaforma telematica i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese. 
Quali sono i casi in cui il bilancio d’esercizio di un imprenditore commerciale non sia depositato presso il registro delle imprese? 
Per rispondere al quesito è necessario distinguere tra situazioni fisiologiche e patologiche.
Tra le situazioni fisiologiche va menzionato il caso dell’imprenditore commerciale che ha assunto forma giuridica diversa dalla società di capitali che ha predisposto il bilancio, limitandosi a riportarlo nel libro inventari, senza alcuna pubblicazione presso il registro delle imprese.
Altra situazione fisiologica è quella della società di capitali in cui l’assemblea ha da poco approvato il bilancio ma non sono ancora scaduti i termini per il relativo deposito presso il registro delle imprese (30 giorni).
Tra le situazioni patologiche, invece, si menziona il caso di quelle società di capitali che hanno predisposto il bilancio d’esercizio ma non lo hanno (anche volontariamente) pubblicato presso il registro delle imprese. Si pensi al caso di quelle imprese che, onde evitare di rendere noti ai terzi i margini commerciali da loro conseguiti, sono disposte a essere sanzionate pur di non pubblicare i loro bilanci. 
Da ultimo vanno ricordate, tra le situazioni più che patologiche, quelle in cui il bilancio d’esercizio non è stato predisposto nei termini previsti dalla legge.
Di tutti i casi sopra elencati il legislatore del D.L. 118/2021 distingue gli imprenditori commerciali sotto forma di società di capitali da tutti gli altri imprenditori. L’articolo 5 del D.L. 118/2021 prevede, infatti, che “per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci” (leggasi: per gli imprenditori commerciali diversi dalle società di capitali o diversi da quelli indicati dall’art. 111-duodecies disp. att. c.c.) debbono essere inserite nella piattaforma telematica “le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza”. 
In buona sostanza il legislatore, per l’accesso alla composizione negoziata, richiede la produzione del bilancio esclusivamente ai soggetti obbligati al deposito dello stesso presso il registro delle imprese.
Ci si permette osservare che in tale contesto sarebbe stato utile obbligare tutti gli imprenditori commerciali a depositare il loro bilancio in occasione della domanda di accesso alla composizione negoziata. Questa scelta, infatti, avrebbe stimolato un atteggiamento nei confronti del bilancio più aderente al contenuto dell’articolo 2086 c.c., laddove si prevede che l’imprenditore in forma societaria o collettiva istituisca un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa e funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, per l’adozione di strumenti finalizzati al risanamento e al recupero della continuità. 
Se l’obiettivo del legislatore è quello di rinforzare gli assetti (anche contabili) delle imprese non si comprende per quale motivo nel D.L. 118/2021 non abbia preteso da parte di tutti gli imprenditori commerciali la produzione del bilancio (che, tra l’altro, è un documento la cui predisposizione è già obbligatoria ai sensi dell’articolo 2214 c.c. e non avrebbe comportato, quindi, per l’imprenditore alcun ulteriore onere per accedere all’istituto). 
In ogni caso, però, si deve prendere atto che la scelta del legislatore è molto chiara: per l’accesso alla composizione negoziata solo gli imprenditori commerciali tenuti al deposito dei bilanci devono presentare anche i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese. Diversamente, tutti gli altri imprenditori (cioè quelli agricoli e quelli commerciali non obbligati al deposito del bilancio) provvedono a depositare le dichiarazioni dei redditi ed Iva riferiti agli ultimi 3 periodi d’imposta.
3 . Il ruolo marginale del bilancio nella composizione negoziata: le ragioni teleologiche
Sotto il profilo teleologico delle ragioni per le quali il bilancio d’esercizio svolge un ruolo del tutto marginale nella nuova normativa, va senza dubbio rilevato come la composizione negoziata sia stata introdotta e vada interpretata anche alla luce della Direttiva insolvency n. 1023/2019. Direttiva che, tra gli altri obiettivi, si prefigge anche quello di indurre gli stati membri a prevedere strumenti che consentano l’individuazione precoce della crisi (o della probabilità di una futura crisi), al fine di adottare tempestivamente gli strumenti più idonei a superarla. 
Ebbene se l’obiettivo è quello di intercettare precocemente anche i segnali della twilight zone in cui si trova un’impresa, solo in rari casi il bilancio d’esercizio può essere uno strumento efficace per la loro individuazione. 
Questo in quanto il bilancio d’esercizio è un documento che consuntiva i risultati della gestione passata, pur avendo sempre un occhio teso alla loro evoluzione futura. Non si deve, infatti, dimenticare che il bilancio si riferisce esclusivamente a operazioni di gestione già concluse o in corso alla data di chiusura di un esercizio, valutandone, per queste ultime, gli effetti che si manifesteranno in futuro. Se da un lato il bilancio, come si è appena detto, è la fotografia della gestione passata, dall’altro è innegabile che numerosissimi criteri di valutazione dipendono da previsioni sul futuro. Si pensi, con riferimento alle regole nazionali che presiedono alla predisposizione dei bilanci, alla valutazione dei crediti al valore di presumibile realizzo, alla necessità di sottoporre le immobilizzazioni ad impairment test, alla valutazione dei derivati al fair value, alla valutazione delle rimanenze al valore di presumibile collocazione sul mercato, se inferiore al costo, etc..
A ben vedere (e, quasi, per assurdo) il bilancio d’esercizio è l’unico documento la cui predisposizione è obbligatoria con cui il legislatore induce implicitamente l’imprenditore commerciale ad interrogarsi sull’evoluzione prevedibile delle operazioni di gestione. Il bilancio, dunque, è la prima sollecitazione per l’imprenditore (specialmente quello di minori dimensioni) a prendere confidenza con la pianificazione e previsione dell’andamento di un’impresa in futuro. 
Se questo è vero, pare nuovamente doveroso interrogarsi sulla opportunità che anche l’imprenditore commerciale non tenuto al deposito del bilancio sia obbligato alla produzione di tale documento in sede di accesso alla procedura di composizione negoziata. 
Non sfugge certamente a chi scrive che altri sono gli strumenti più idonei a valutare l’esistenza di uno stato di crisi, anche se probabile. D’altra parte, però, si deve rilevare come moltissime imprese di modeste dimensioni non siano adeguatamente dotate di strumenti predittivi ed anzi, si rileva come in alcuni casi esistano delle rilevanti lacune anche sotto il profilo della documentazione a consuntivo. 
In questo contesto, con riferimento proprio alle imprese commerciali che finora sono risultate del tutto sprovviste di strumenti predittivi e scarsamente organizzate in relazione a quelli consuntivi, il bilancio, unitamente alla tenuta della contabilità in maniera regolare e tempestiva, potrebbe essere il primissimo riferimento per la valutazione dello stato di salute dell’impresa. 
Non a caso, infatti, il Provvedimento dirigenziale del 28 settembre 2021, relativamente al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per la composizione negoziata, precisa che il test stesso può essere eseguito anche in mancanza di un piano d’impresa, utilizzando come parametri di riferimento i dati sull’indebitamento e l’andamento economico attuale “normalizzato” ovvero depurato dagli eventi non ricorrenti.
4 . Il ruolo del bilancio per la composizione negoziata delle imprese che appartengono ad un gruppo
Il D.L. 188/2021 si riferisce nuovamente al bilancio quando, all’articolo 13, definisce i criteri di identificazione della camera di commercio dove presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata, nel caso in cui più imprese di un medesimo gruppo ne abbiano necessità. In particolare, al comma 3 del citato articolo si precisa che l’istanza va presentata alla CCIAA in cui è iscritta la società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis c.c.. In mancanza di tale pubblicità, l’istanza va presentata presso la camera di commercio in cui ha sede l’impresa “che presenta la maggior esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall’articolo 2424 del codice civile in base all’ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4”.
La ratio della norma pare rinvenirsi nella volontà di incardinare la composizione negoziata nel luogo in cui ha sede l’impresa con la trattativa prevedibilmente più complessa, siccome riferita ad una situazione debitoria più elevata.
Tuttavia tale finalità potrebbe non essere raggiunta nel caso in cui la maggior esposizione debitoria si riferisca ad un’impresa del gruppo che non sia soggetta a depositare il bilancio. Questa situazione è tanto più plausibile nella disciplina della composizione negoziata in quanto il gruppo, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 118/2021, è l’insieme di imprese che sono sottoposte alla direzione e coordinamento di una società, di un ente ed anche di una persona fisica. Il controllo e coordinamento, secondo l’art. 2497-septies e salvo prova contraria, è ritenuto esistente in capo alle imprese che sono obbligate a redigere il bilancio consolidato rispetto alle consolidate, nonché per tutte le società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 2497-septies, l’attività di controllo e coordinamento può esistere anche sulla base di un contratto o di clausole statutarie, a prescindere, quindi da eventuali rapporti partecipativi (norma peraltro da coordinare con il divieto di contratti di dominazione secondo la normativa nazionale). 
Sempre in materia di bilancio il medesimo articolo 13 del D.L. 118/2021, al comma 4, prevede l’obbligo di deposito del bilancio consolidato, ove redatto. La norma, a differenza di quanto previsto per il bilancio ordinario, non precisa che, nel caso in cui il bilancio consolidato sia già stato depositato presso il registro delle imprese, non sia necessario provvedervi. Di conseguenza si deve ritenere che in ogni caso, se il consolidato è stato predisposto, allora deve essere nuovamente depositato nella piattaforma telematica in occasione della domanda di accesso alla composizione negoziata. Inoltre andrà depositato anche il bilancio consolidato predisposto da una capogruppo non avente sede legale in Italia. Si pensi al caso di una serie di imprese nazionali tutte controllate da una holding straniera. 
In materia di bilancio consolidato si ricorda che la relativa predisposizione è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, per le società di capitali che controllano un’impresa nonché per gli enti pubblici, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali.
Oltre a quelle sopra elencate, sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato anche le società di persone nella forma delle società in nome collettivo e in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili abbiano assunto la forma giuridica di società di capitali.
Nonostante le disposizioni sopra richiamate va osservato come siano previste, dallo stesso D.Lgs. 127/1991, alcune situazioni in cui è possibile evitare la predisposizione del consolidato. Tra queste si menziona il caso dei gruppi di modeste dimensioni e le imprese “sottocapogruppo” (art. 27). Sono pure motivi di possibile esonero dalla predisposizione del bilancio di gruppo: l’irrilevanza del consolidamento, la presenza di gravi e durature restrizioni all’esercizio del controllo, l’impossibilità di ottenere le informazioni necessarie tempestivamente o senza spese sproporzionate, il possesso delle partecipazioni esclusivamente ai fini della loro alienazione (art. 28).
È facile notare come numerosi siano i casi in cui, pur rientrando nell’ambito applicativo della norma, la predisposizione del bilancio consolidato può essere legittimamente evitata. 
Tuttavia il documento in parola può risultare essenziale ai fini delle analisi e considerazioni dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata. Questo in quanto nel bilancio consolidato viene rappresentato il patrimonio del gruppo inteso come unica entità, a prescindere dai rapporti intercompany e dalla situazione di ogni singola impresa, una fotografia che, molto spesso, è già nota ai creditori con cui si instaureranno le trattative e che è opportuno sia fin da subito chiara all’esperto. Tanto più se si considera la facoltà per quest’ultimo di invitare alle trattative anche le imprese del gruppo “in bonis”.
5 . Gli impatti della composizione negoziata sull’informativa contenuta nel bilancio d’esercizio
Se finora sono stati esposti i risvolti che il bilancio d’esercizio può avere sulla composizione negoziata è necessario anche interrogarsi se quest’ultima possa, e in che misura, avere effetti sul bilancio d’esercizio[1]. 
Questo in quanto il principio contabile OIC numero 19 dedica alcuni paragrafi al trattamento contabile e informativo previsto per le operazioni di ristrutturazione dei debiti. 
L’OIC 19, nell’appendice A, offre la seguente definizione “aperta” di ristrutturazione del debito: “per ristrutturazione del debito s’intende un’operazione mediante la quale un creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione nei confronti di un debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore”.
Sulla base di tale definizione, quindi, un’operazione si configura come di ristrutturazione del debito se: 1) esiste una situazione di difficoltà finanziaria da parte del debitore e 2) viene prevista una concessione rispetto alle condizioni originariamente pattuite da parte del creditore, che può assumere, in concreto, svariate forme tecniche.
Sebbene il principio contabile fornisca un’elencazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti (tra cui: i concordati preventivi, gli accordi di ristrutturazione del debito e i piani attestati di risanamento) pare potersi affermare che anche la composizione negoziata rientra a pieno titolo nella famiglia delle operazioni di ristrutturazione del debito. Questo sia nel caso in cui la composizione negoziata, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 118/2021, si concluda con uno degli istituti previsti dalla legge fallimentare, sia nel caso in cui l’esito della stessa sia un contratto che preveda concessioni al debitore da parte di uno o più creditori. 
Da un punto di vista contabile, una ristrutturazione dei debiti, qualunque sia la forma in concreto adottata, deve essere rilevata nel momento in cui l’accordo diviene efficace tra le parti. Peraltro, nei casi in cui l’accordo assuma efficacia tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di predisposizione del bilancio, è necessario che gli amministratori forniscano in nota integrativa un’adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione di ristrutturazione e sui potenziali effetti patrimoniali ed economici prevedibili per il futuro. 
Tralasciando i tecnicismi relativi alla modalità di rilevazione contabile degli effetti di un’operazione di ristrutturazione del debito, vale però la pena qui richiamare la corposa informativa che secondo l’OIC 19 dovrà essere fornita in relazione alle cause e alle modalità di gestione della crisi.
In particolare, il paragrafo 81 dell’OIC 19, (tra le numerose altre notizie) richiede informazioni relativamente a: “la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa ossia l’ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall’operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull’ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore” nonché “le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito”. 
Il principio contabile dispone, infine, che dovranno essere fornite informazioni circa “gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall’operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell’impresa debitrice”.
Peraltro va rilevato che l’informativa non si esaurisce con il bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale si è conclusa la ristrutturazione, ma dovrà rinnovarsi in tutti gli esercizi in cui l’accordo produrrà effetti.
Le richieste informative previste dall’OIC 19 che, per quanto si è detto, producono effetto anche in caso di composizione negoziata, paiono contrastare con la volontà legislativa che quest’ultima procedura si svolga in forma il più possibile riservata. Tanto più se si considera che a quest’ultimo istituto possono ricorrere anche quelle imprese non già insolventi o in crisi, ma che si trovano nella twilight zone (una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi). 
Quali potrebbero essere gli effetti negativi che potrebbero impattare su un’impresa derivanti dall’aver comunicato a chiunque, per il tramite del bilancio, le proprie difficoltà, eventualmente già risolte grazie ad una trattativa riservata con un numero ristretto di creditori? Si può immaginare che la conoscenza di un preesistente stato di difficoltà possa compromettere o rendere più complessi i rapporti commerciali e finanziari futuri?
Peraltro, tale possibile effetto negativo non impatterebbe sugli imprenditori non tenuti al deposito del bilancio. Questi ultimi, infatti, non sono sottoposti ad alcun obbligo di disclosure sui motivi e sugli effetti di un’eventuale operazione di ristrutturazione.
6 . Conclusioni
Le indicazioni del legislatore circa la documentazione da produrre in sede di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa hanno indotto alcune riflessioni circa l’opportunità di obbligare tutti gli imprenditori commerciali al deposito dei loro bilanci. 
Questo obbligo, infatti, non comporterebbe alcun ulteriore onere in capo alle imprese (tutti gli imprenditori commerciali sono già tenuti a predisporre in bilancio, composto quantomeno da stato patrimoniale e conto economico, ai sensi dell’articolo 2217 del codice civile) e dall’altra parte darebbe impulso concreto ad atteggiamenti più conformi al disposto dell’articolo 2086 relativamente agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e, specialmente, contabili da parte degli imprenditori in forma collettiva o societaria.
D’altra parte va rilevato che il bilancio d’esercizio, pur essendo un documento di sintesi della gestione passata, richiede, nella sua predisposizione, una valutazione circa l’evoluzione futura delle operazioni di gestione. 
In tal senso, quindi, la predisposizione del bilancio potrebbe essere la prima ed embrionale modalità con cui un imprenditore, specialmente se di piccole o piccolissime dimensioni, viene indotto ad approcciare ad un atteggiamento di tipo forward looking (che è proprio quello che il legislatore europeo richiede alle imprese). 
Pare, infatti, molto difficile immaginare che un imprenditore possa dotarsi di strumenti contabili predittivi se non ha già dimestichezza con la predisposizione del bilancio.

Note:

[1] 
Il quesito sarà qui approfondito con riferimento esclusivamente ai bilanci predisposti dalle società di capitali ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c.

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