Pare di poter affermare che la scarsa rilevanza del bilancio d’esercizio rispetto alla composizione negoziata dipenda da una serie di ragioni di carattere, per così dire, operative/logistiche e teleologiche.
Tra le ragioni di carattere operativo si constata, banalmente, come la composizione negoziata sia un istituto aperto a tutti gli imprenditori, compresi quelli agricoli. Come noto, solamente gli imprenditori commerciali sono obbligati, ai sensi dell’articolo 2214 c.c., alla tenuta del libro giornale e del libro inventari. Mentre il libro giornale è destinato ad accogliere, giorno per giorno, le annotazioni contabili relative alle operazioni compiute dall’impresa, il libro inventari, ai sensi dell’articolo 2217 c.c., deve essere redatto all’inizio della vita dell’impresa e successivamente alla fine di ogni anno. Il libro inventari, che contiene l’indicazione delle attività e passività relative all’impresa, deve chiudersi “con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili”.
L’imprenditore commerciale, che ha assunto la forma giuridica della società di capitali, è tenuto ad un ulteriore adempimento, cioè la pubblicazione presso il registro delle imprese del bilancio d’esercizio, predisposto ai sensi degli artt. 2423 e ss. del codice civile.
Peraltro, solo per completezza, va ricordato che, ai sensi dell’art. 111-duodecies delle disposizioni di attuazione al codice civile, oltre alle società di capitali, anche le società in nome collettivo o in accomandita semplice sono tenute a redigere e pubblicare il bilancio (anche consolidato) nel caso in cui tutti i loro soci illimitatamente responsabili assumano la forma della società di capitali.
Gli obblighi in materia di predisposizione e pubblicazione del bilancio d’esercizio sono, quindi, direttamente proporzionali alla forma giuridica assunta dall’impresa: la società di capitali è tenuta a predisporre e pubblicare il bilancio predisposto e composto dai documenti previsti dagli artt. 2423 e ss. del codice civile, mentre tutti gli altri imprenditori commerciali sono tenuti alla predisposizione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite (leggasi, stato patrimoniale e conto economico), ma non sono soggetti a nessun obbligo pubblicitario o di deposito presso il registro delle imprese. Infine, l’imprenditore agricolo è del tutto estraneo all’obbligo di predisposizione del bilancio d’esercizio.
L’articolo 5 del D.L. 118/2021 richiede che l’imprenditore, al momento della presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata, inserisca nella piattaforma telematica i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese.
Quali sono i casi in cui il bilancio d’esercizio di un imprenditore commerciale non sia depositato presso il registro delle imprese?
Per rispondere al quesito è necessario distinguere tra situazioni fisiologiche e patologiche.
Tra le situazioni fisiologiche va menzionato il caso dell’imprenditore commerciale che ha assunto forma giuridica diversa dalla società di capitali che ha predisposto il bilancio, limitandosi a riportarlo nel libro inventari, senza alcuna pubblicazione presso il registro delle imprese.
Altra situazione fisiologica è quella della società di capitali in cui l’assemblea ha da poco approvato il bilancio ma non sono ancora scaduti i termini per il relativo deposito presso il registro delle imprese (30 giorni).
Tra le situazioni patologiche, invece, si menziona il caso di quelle società di capitali che hanno predisposto il bilancio d’esercizio ma non lo hanno (anche volontariamente) pubblicato presso il registro delle imprese. Si pensi al caso di quelle imprese che, onde evitare di rendere noti ai terzi i margini commerciali da loro conseguiti, sono disposte a essere sanzionate pur di non pubblicare i loro bilanci.
Da ultimo vanno ricordate, tra le situazioni più che patologiche, quelle in cui il bilancio d’esercizio non è stato predisposto nei termini previsti dalla legge.
Di tutti i casi sopra elencati il legislatore del D.L. 118/2021 distingue gli imprenditori commerciali sotto forma di società di capitali da tutti gli altri imprenditori. L’articolo 5 del D.L. 118/2021 prevede, infatti, che “per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci” (leggasi: per gli imprenditori commerciali diversi dalle società di capitali o diversi da quelli indicati dall’art. 111-duodecies disp. att. c.c.) debbono essere inserite nella piattaforma telematica “le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza”.
In buona sostanza il legislatore, per l’accesso alla composizione negoziata, richiede la produzione del bilancio esclusivamente ai soggetti obbligati al deposito dello stesso presso il registro delle imprese.
Ci si permette osservare che in tale contesto sarebbe stato utile obbligare tutti gli imprenditori commerciali a depositare il loro bilancio in occasione della domanda di accesso alla composizione negoziata. Questa scelta, infatti, avrebbe stimolato un atteggiamento nei confronti del bilancio più aderente al contenuto dell’articolo 2086 c.c., laddove si prevede che l’imprenditore in forma societaria o collettiva istituisca un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa e funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, per l’adozione di strumenti finalizzati al risanamento e al recupero della continuità.
Se l’obiettivo del legislatore è quello di rinforzare gli assetti (anche contabili) delle imprese non si comprende per quale motivo nel D.L. 118/2021 non abbia preteso da parte di tutti gli imprenditori commerciali la produzione del bilancio (che, tra l’altro, è un documento la cui predisposizione è già obbligatoria ai sensi dell’articolo 2214 c.c. e non avrebbe comportato, quindi, per l’imprenditore alcun ulteriore onere per accedere all’istituto).
In ogni caso, però, si deve prendere atto che la scelta del legislatore è molto chiara: per l’accesso alla composizione negoziata solo gli imprenditori commerciali tenuti al deposito dei bilanci devono presentare anche i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese. Diversamente, tutti gli altri imprenditori (cioè quelli agricoli e quelli commerciali non obbligati al deposito del bilancio) provvedono a depositare le dichiarazioni dei redditi ed Iva riferiti agli ultimi 3 periodi d’imposta.