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Saggio

Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali e nuova decadenza biennale*

Marco Cavaliere, Dottore commercialista in Brindisi

18 Maggio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il presente contributo esamina il sistema delle azioni di responsabilità esercitabili nell’ambito delle procedure concorsuali, muovendo dalla funzione recuperatoria che tali iniziative assumono rispetto alla reintegrazione del patrimonio sociale e alla tutela del ceto creditorio. L’indagine prende le mosse dalla disciplina previgente dell’art. 146 L. fall. e dall’attuale assetto delineato dall’art. 255 CCII, che attribuisce al curatore la legittimazione a promuovere o proseguire le azioni risarcitorie spettanti alla società e ai creditori sociali nei confronti degli organi gestori, di controllo e degli altri soggetti responsabili. In tale prospettiva, le azioni di responsabilità non costituiscono un rimedio nuovo e originario della procedura, ma rappresentano il trasferimento, in capo all’organo concorsuale, di strumenti già esistenti nell’ordinamento societario, destinati tuttavia ad assumere una specifica funzione di massa. 
Dopo una ricostruzione sintetica delle azioni esperibili nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci, revisori, direttori generali, soci di società a responsabilità limitata e soggetti esercenti attività di direzione e coordinamento, il saggio si concentra sulla novella introdotta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026. La modifica dell’art. 2394 bis c.c. rende oggi espresso il termine di due anni, a pena di decadenza, entro il quale le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali devono essere proposte. 
La nuova previsione incide profondamente sull’attività degli organi della procedura, poiché impone una tempestiva verifica delle condotte gestorie e di controllo, della sussistenza del danno, del nesso causale e della concreta utilità dell’azione per la massa. Il termine biennale non rileva soltanto sul piano processuale, ma assume anche una funzione organizzativa e selettiva: esso impone al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario di valutare sin dalle prime fasi della procedura la praticabilità delle iniziative risarcitorie, coordinandole con il programma di liquidazione, con la stima dell’attivo potenziale e con l’interesse concreto dei creditori. Ne deriva un modello nel quale la responsabilità degli organi sociali si intreccia con la responsabilità gestionale dell’organo concorsuale, chiamato a trasformare l’azione di responsabilità da rimedio eventuale e tardivo a strumento tempestivo di conservazione e incremento dell’attivo.
Riproduzione riservata
1 . Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
Le azioni di responsabilità esercitabili nell’ambito delle procedure concorsuali costituiscono uno dei principali strumenti di ricostituzione del c.d. “patrimonio responsabile” e di tutela del ceto creditorio. Esse si collocano in una zona di intersezione tra diritto societario e diritto concorsuale: dal primo mutuano i presupposti sostanziali della responsabilità degli organi sociali; dal secondo ricevono la particolare destinazione funzionale alla reintegrazione della massa e alla realizzazione delle ragioni dei creditori. 
La responsabilità degli amministratori, dei liquidatori, dei componenti degli organi di controllo e degli altri soggetti coinvolti nella gestione o vigilanza dell’impresa non assume, nel contesto concorsuale, una fisionomia meramente sanzionatoria. L’azione promossa dall’organo della procedura non è diretta a riaffermare in astratto la violazione dei doveri gestori o di controllo, ma è volta a verificare se da tali violazioni sia derivato un pregiudizio patrimoniale suscettibile di essere recuperato nell’interesse della massa. Il dato centrale è, dunque, la funzione reintegratoria dell’azione. 
Già nel vigore della legge fallimentare, l’art. 146 L. fall. rappresentava la norma di riferimento per individuare le azioni esperibili dalla curatela. La disposizione attribuiva al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, le azioni di responsabilità contro amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali e liquidatori, nonché l’azione contro i soci di società a responsabilità limitata nei casi previsti dall’art. 2476 c.c. La formula normativa, riferendosi alle “azioni di responsabilità” e non a una singola azione tipizzata, era stata letta in senso ampio, quale fondamento della concentrazione in capo al curatore delle iniziative risarcitorie aventi rilievo per la massa.[1] 
La dottrina ha evidenziato come tale disciplina non introducesse una nuova azione di responsabilità, autonoma e diversa da quelle previste dal Codice civile, ma operasse essenzialmente sul piano della legittimazione. Il curatore non diventava titolare di un diritto nuovo; assumeva, piuttosto, la legittimazione all’esercizio di azioni che, prima dell’apertura della procedura, spettavano alla società, ai soci o ai creditori sociali. L’apertura della procedura determinava, quindi, una sostituzione soggettiva nella titolarità processuale dell’iniziativa, senza alterare i presupposti sostanziali dell’azione esercitata.[2] 
Questa ricostruzione consente di chiarire un primo profilo essenziale: l’azione di responsabilità concorsuale non nasce dalla procedura, ma viene attratta nella procedura in quanto funzionale alla tutela collettiva. L’organo concorsuale non agisce per il ristoro di un danno individuale, né per la tutela di interessi particolari di singoli soci o creditori. Agisce, invece, quando l’iniziativa sia idonea a produrre un incremento dell’attivo o, comunque, a reintegrare la garanzia patrimoniale destinata al soddisfacimento dei creditori ammessi al concorso. 
Il limite della legittimazione del curatore risiede proprio in tale funzione. Possono essere esercitate dall’organo della procedura soltanto le azioni che fanno capo alla società o che assumono natura di azioni di massa, in quanto dirette ad accrescere il patrimonio destinato alla soddisfazione concorsuale. Restano fuori da tale perimetro le pretese risarcitorie fondate su un danno diretto e immediato del singolo socio, del singolo creditore o del terzo, quando tale danno non si risolva in una lesione del patrimonio sociale o della garanzia patrimoniale comune.[3] 
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha confermato tale impostazione, pur con una tecnica normativa diversa. L’art. 255 CCII attribuisce al curatore, autorizzato ai sensi dell’art. 128 CCII, la legittimazione a promuovere o proseguire l’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali, l’azione nei confronti dei soci di s.r.l. che abbiano deciso o autorizzato atti dannosi, l’azione prevista dall’art. 2497, comma 4, c.c. e le altre azioni di responsabilità attribuitegli da singole disposizioni di legge. La norma, rispetto all’art. 146 L. fall., presenta una struttura più analitica e selettiva, ma conserva il medesimo nucleo funzionale: concentrare nell’organo della liquidazione giudiziale le iniziative risarcitorie utili alla reintegrazione dell’attivo.[4] 
La scelta del legislatore del Codice appare significativa. Da un lato, essa conferma l’ampiezza della legittimazione del curatore; dall’altro, ne delimita il perimetro attraverso il riferimento ad azioni espressamente individuate o attribuite da specifiche disposizioni di legge. La legittimazione concorsuale non può, quindi, essere intesa come potere generale e indistinto di agire contro qualunque soggetto che abbia avuto rapporti con la società insolvente. Essa richiede sempre l’individuazione di una specifica fattispecie di responsabilità e di un danno patrimoniale riconducibile alla società o alla massa dei creditori. 
Particolarmente rilevante è il rapporto tra azione sociale e azione dei creditori sociali. Secondo un orientamento consolidato, tali azioni, pur distinte per presupposti, natura e regime probatorio, confluiscono, in caso di apertura della procedura, nell’iniziativa esercitata dall’organo concorsuale. La confluenza non comporta, tuttavia, la perdita delle rispettive caratteristiche sostanziali: i fatti allegati a fondamento della domanda continuano a individuare l’azione concretamente proposta, con ricadute sulla prova della condotta, del danno, del nesso causale e del titolo di responsabilità.[5] 
In questa prospettiva, la funzione dell’organo della procedura è duplice. Egli deve, anzitutto, ricostruire le condotte potenzialmente dannose, verificando se gli organi sociali abbiano violato i doveri imposti dalla legge, dallo statuto o dalla natura dell’incarico. Deve poi valutare se tali condotte abbiano prodotto un danno effettivamente recuperabile a beneficio della massa. L’azione di responsabilità, infatti, non può essere considerata in termini meramente astratti: la sua promozione richiede un giudizio di utilità concreta, che tenga conto dei costi del giudizio, della durata prevedibile del contenzioso, della solvibilità dei convenuti e dell’effettiva possibilità di realizzo. 
Il medesimo impianto si ritrova nelle altre procedure. Nel concordato preventivo con cessione dei beni, l’art. 115 CCII attribuisce al liquidatore giudiziale il potere di esercitare o proseguire l’azione sociale di responsabilità, rendendo inopponibili eventuali patti contrari o diverse previsioni contenute nella proposta o nel piano. Nella liquidazione coatta amministrativa, l’art. 307 CCII attribuisce al commissario liquidatore l’azione contro amministratori e componenti degli organi di controllo, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Nei gruppi di imprese, l’art. 291 CCII riconosce al curatore, sia nella procedura unitaria sia nella pluralità di procedure, la legittimazione all’esercizio delle azioni previste dall’art. 2497 c.c.[6]
2 . I soggetti responsabili
L’individuazione dei soggetti passivi delle azioni di responsabilità costituisce il naturale sviluppo della ricostruzione della legittimazione dell’organo concorsuale. Se, infatti, l’azione esercitata dal curatore o dagli altri organi della procedura conserva i presupposti sostanziali propri delle azioni societarie, occorre verificare quali soggetti, in concreto, abbiano inciso sulla gestione, sul controllo o sulla conservazione del patrimonio dell’impresa. Il dato comune non è rappresentato dalla qualifica formale rivestita, ma dalla riconducibilità della condotta al pregiudizio arrecato alla società o alla garanzia patrimoniale dei creditori. 
Il primo nucleo di responsabilità riguarda gli amministratori. Essi rispondono verso la società per l’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, nonché verso i creditori sociali quando l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale abbia reso insufficiente il patrimonio al soddisfacimento delle loro ragioni. Nella dimensione concorsuale, tali profili tendono spesso a sovrapporsi. L’azione dell’organo della procedura può infatti cumulare, nella medesima iniziativa, la responsabilità verso la società e quella verso i creditori, pur restando necessario distinguere i presupposti sostanziali delle due azioni, il relativo titolo e gli oneri di allegazione e prova.[7] 
La responsabilità degli amministratori assume particolare rilievo nelle ipotesi di prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento, di aggravamento del dissesto, di indebita distrazione di risorse, di pagamenti preferenziali o di operazioni prive di razionalità economica. In tali casi, la responsabilità non deriva dalla mera produzione di perdite, né dall’esito infausto dell’attività d’impresa, ma dalla violazione di specifici doveri di corretta gestione, prudente amministrazione e conservazione del patrimonio. L’accertamento deve quindi evitare ogni automatismo tra insolvenza e responsabilità, richiedendo la puntuale individuazione della condotta antidoverosa, del danno e del nesso causale. 
Accanto agli amministratori vengono in rilievo i liquidatori. La loro responsabilità si colloca in una fase nella quale l’attività sociale è già orientata alla conservazione e alla realizzazione dell’attivo, con conseguente accentuazione dei doveri di prudenza, correttezza e rispetto della par condicio. Il liquidatore risponde quando, violando i doveri propri dell’incarico, disperda beni sociali, ometta il recupero di crediti, effettui pagamenti non rispettosi dell’ordine delle cause legittime di prelazione o prosegua attività non coerenti con la funzione liquidatoria. Anche in questo caso, l’azione concorsuale non è diretta a sindacare l’opportunità astratta delle scelte compiute, ma a verificare se esse abbiano determinato una diminuzione ingiustificata del patrimonio destinato ai creditori. 
Particolare attenzione merita la responsabilità dei componenti degli organi di controllo. I sindaci non rispondono per il solo fatto che gli amministratori abbiano compiuto atti dannosi, né la loro responsabilità può essere ricostruita come responsabilità oggettiva o da mera posizione. Essi rispondono, piuttosto, quando l’omesso o inadeguato esercizio dei poteri di vigilanza abbia consentito il compimento, la protrazione o l’aggravamento di condotte gestorie pregiudizievoli. La responsabilità sindacale è, dunque, responsabilità per fatto proprio, fondata sulla violazione dei doveri di vigilanza imposti dall’art. 2403 c.c.: controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sul loro concreto funzionamento. 
Il Codice della crisi ha inciso in modo significativo sul contenuto di tali doveri. Il controllo dei sindaci non può più essere letto soltanto come verifica successiva della regolarità formale degli atti sociali, ma deve essere inteso come vigilanza dinamica e preventiva, funzionale anche alla tempestiva emersione della crisi. Dal coordinamento tra gli artt. 2086 e 2403 c.c., nonché tra gli artt. 3 e 25-octies CCII, emerge infatti un dovere di controllo sugli assetti anche in funzione di prevenzione della crisi e di pronta attivazione degli strumenti di reazione. Ne deriva che, in presenza di segnali di squilibrio, perdite rilevanti, inadeguatezza degli assetti o inerzia dell’organo amministrativo, il collegio sindacale non può limitarsi a mere osservazioni formali, ma deve utilizzare i poteri informativi, ispettivi e reattivi che l’ordinamento gli attribuisce. 
In tale prospettiva, la responsabilità dei sindaci assume natura concorrente rispetto a quella degli amministratori, ma conserva una propria autonomia strutturale. Essa presuppone, da un lato, una condotta illecita dell’organo gestorio produttiva di danno; dall’altro, l’omessa vigilanza o l’insufficiente reazione dell’organo di controllo; infine, il nesso causale tra tale omissione e il danno lamentato dalla società o dai creditori. Il giudizio causale deve essere condotto in termini controfattuali: occorre verificare se, ove i sindaci avessero diligentemente esercitato i propri poteri, il danno sarebbe stato evitato, contenuto o comunque non si sarebbe prodotto nella medesima misura. 
La recente riforma dell’art. 2407 c.c., introdotta dalla L. 14 marzo 2025, n. 35, ha tuttavia modificato in modo significativo il regime della responsabilità dei sindaci. La nuova disposizione, nelle ipotesi di responsabilità colposa, anche grave, limita il risarcimento entro un multiplo del compenso annuo percepito o comunque stabilito per la carica, salvo il caso di dolo, nel quale permane la responsabilità piena. La novella risponde all’esigenza di evitare che l’organo di controllo sia esposto, ex post, a pretese risarcitorie sproporzionate rispetto al concreto ruolo svolto, alla conoscibilità delle condotte gestorie e alla effettiva possibilità di reazione. 
L’intervento legislativo, tuttavia, non elimina il problema della solidarietà tra amministratori e sindaci. Sebbene il nuovo art. 2407 c.c. non riproduca più l’espresso riferimento alla responsabilità solidale, appare preferibile ritenere che il vincolo solidale non sia venuto meno, alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1294 e 2055 c.c. Quando il danno sia causalmente riconducibile tanto alla condotta commissiva degli amministratori quanto all’omissione vigilante dei sindaci, l’evento lesivo rimane unitario, sicché la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti continua a potersi configurare in termini solidali. Resta invece aperto, e di particolare rilievo nelle procedure concorsuali, il tema dell’applicabilità temporale della nuova disciplina: in assenza di una disciplina transitoria, una parte della giurisprudenza di merito ha escluso l’efficacia retroattiva della novella, qualificandola come norma sostanziale destinata a regolare soltanto i fatti successivi alla sua entrata in vigore.[8] 
Tale ultima impostazione ha trovato un significativo avallo nella più recente giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, Sez. 1, con la sentenza 22 gennaio 2026, n. 1390, e con l’ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1392, ha escluso l’applicazione retroattiva dell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla L. 14 marzo 2025, n. 35, affermando che la nuova disciplina, incidendo sull’estensione sostanziale della responsabilità risarcitoria dei sindaci, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. 
Analoga esigenza di verifica causale si pone rispetto ai revisori legali e alle società di revisione. La responsabilità del revisore non coincide con quella degli amministratori, né con quella dei sindaci, poiché trova il proprio fondamento nell’inadempimento dei doveri professionali connessi all’attività di revisione legale e di controllo contabile. Essa può venire in rilievo quando la non corretta esecuzione dell’incarico abbia contribuito a rappresentare in modo inattendibile la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, impedendo o ritardando l’emersione della crisi, la percezione dell’insufficienza patrimoniale o l’attivazione tempestiva degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. 
Il Codice della crisi ha ampliato il rilievo della funzione del revisore, attribuendo anche al soggetto incaricato della revisione legale un ruolo nell’anticipata emersione della crisi. L’art. 25-octies CCII, come modificato dal correttivo, ricomprende infatti anche il revisore tra i soggetti tenuti alla segnalazione all’organo amministrativo dell’esistenza dei presupposti della crisi o dell’insolvenza. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta, con mezzi idonei a provarne la ricezione, e deve assegnare agli amministratori un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative intraprese. Tale obbligo non sostituisce i doveri professionali propri della revisione, ma si innesta su di essi, trasformando la rilevazione di anomalie contabili, finanziarie o prospettiche in un momento essenziale del sistema di prevenzione della crisi. 
Ne consegue che la responsabilità del revisore può configurarsi non soltanto quando siano state rilasciate relazioni inesatte o negligenti, ma anche quando l’omessa o tardiva rilevazione di segnali di crisi abbia inciso sulla perdita di valore della società o sulla diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori. Il danno, in tale prospettiva, non va necessariamente circoscritto alla rappresentazione non veritiera dei dati contabili, ma può consistere anche nel pregiudizio derivante dalla mancata o ritardata attivazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per la conservazione della continuità aziendale o per la gestione tempestiva della crisi. 
Resta, tuttavia, imprescindibile la prova del nesso causale. L’azione non può fondarsi sulla mera constatazione dell’insolvenza successiva o sull’inadeguatezza ex post delle valutazioni contabili. Occorre dimostrare che, ove il revisore avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi di verifica, controllo e segnalazione, la crisi sarebbe emersa prima, gli amministratori avrebbero potuto attivare tempestivamente misure adeguate e il danno alla società o ai creditori sarebbe stato evitato, contenuto o comunque non si sarebbe prodotto nella medesima misura. Anche per il revisore, quindi, la responsabilità resta responsabilità per fatto proprio, ancorata all’inadempimento professionale e alla sua effettiva incidenza causale sul pregiudizio lamentato dalla procedura.[9] 
Tra i soggetti passivi rientrano anche i direttori generali, ove abbiano svolto funzioni gestorie di rilievo e abbiano inciso sulle scelte operative o finanziarie della società. La responsabilità del direttore generale non discende dal mero inserimento nell’organizzazione aziendale, ma dal concreto esercizio di poteri di direzione, gestione o esecuzione di atti rilevanti. In presenza di deleghe operative, autonomia decisionale o stabile partecipazione alle scelte gestorie, la sua condotta può concorrere con quella degli amministratori, specie quando abbia contribuito alla realizzazione di operazioni dannose o alla prosecuzione di una gestione non più coerente con l’integrità del patrimonio sociale. 
Un ulteriore ambito è rappresentato dai soci di società a responsabilità limitata. La loro responsabilità non è generale, né può essere ricavata dalla mera partecipazione al capitale sociale. Essa presuppone che il socio abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Il riferimento all’intenzionalità segna il confine della fattispecie: non è sufficiente un generico assenso, né la semplice approvazione di atti rientranti nelle fisiologiche competenze assembleari; occorre una partecipazione consapevole alla decisione dannosa, idonea a incidere causalmente sul pregiudizio patrimoniale.[10] 
Il tema diviene particolarmente delicato nelle società a responsabilità limitata a base ristretta, nelle quali il socio può esercitare, anche informalmente, un’influenza determinante sulle scelte gestorie. In tali ipotesi, l’azione dell’organo concorsuale deve evitare di confondere la posizione del socio con quella dell’amministratore di fatto, ma deve al tempo stesso valorizzare quelle condotte nelle quali il socio abbia effettivamente concorso alla decisione o autorizzazione dell’atto dannoso. Il discrimine è dato dalla prova del contributo causale e della consapevole interferenza nella gestione. 
Resta poi il tema della responsabilità nei gruppi di imprese. L’attività di direzione e coordinamento non è, di per sé, fonte di responsabilità. Essa diviene rilevante quando la società o l’ente che la esercita agisca nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, arrecando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale o all’integrità del patrimonio della società eterodiretta. Nella prospettiva concorsuale, l’azione contro il soggetto che esercita direzione e coordinamento assume evidente funzione recuperatoria, poiché mira a far rientrare nella massa il pregiudizio derivante da scelte imposte o orientate dall’esterno.[11] 
L’azione nei gruppi richiede, tuttavia, un onere di allegazione particolarmente rigoroso. Non basta dimostrare l’appartenenza della società a un gruppo, né l’esistenza di rapporti di controllo o collegamento. Occorre individuare le direttive impartite, le operazioni imposte o favorite, il vantaggio perseguito dalla capogruppo o da altra società del gruppo, il pregiudizio subito dalla società eterodiretta e l’assenza di adeguati vantaggi compensativi. La responsabilità da direzione e coordinamento non è responsabilità da posizione, ma responsabilità da abuso della funzione direttiva. 
La medesima attenzione deve essere riservata ai soggetti che, pur non rivestendo formalmente cariche sociali, abbiano esercitato di fatto poteri gestori o di indirizzo. L’amministratore di fatto, il socio dominante, la holding di fatto o il soggetto che abbia stabilmente determinato le scelte della società possono rispondere quando la loro ingerenza abbia assunto carattere sistematico e decisivo. Anche in tali ipotesi, però, la procedura deve fornire una ricostruzione puntuale delle condotte e del loro impatto causale sul danno. 
L’ampiezza del novero dei soggetti responsabili non deve quindi condurre a una dilatazione indifferenziata dell’azione. La procedura è chiamata a selezionare i convenuti sulla base di un criterio di effettiva imputabilità del danno. L’azione di responsabilità perde forza quando si trasforma in una chiamata generalizzata di tutti coloro che, a vario titolo, abbiano avuto un ruolo nella vita societaria. Essa conserva, invece, la propria funzione quando individua con precisione doveri violati, condotte rilevanti, periodo di carica, incidenza causale e pregiudizio concretamente arrecato alla massa. 
Sotto questo profilo, il perimetro soggettivo delle azioni di responsabilità conferma la natura composita dello strumento. L’organo della procedura può agire contro amministratori, liquidatori, sindaci, revisori, direttori generali, soci e soggetti esercenti direzione e coordinamento, ma sempre entro il limite della funzione di massa e della concreta utilità recuperatoria. Non è la molteplicità dei possibili responsabili a definire la qualità dell’azione, bensì la capacità della domanda di collegare ciascun convenuto a una specifica condotta dannosa e a un risultato patrimoniale utile per i creditori.
3 . La nuova decadenza biennale
La disciplina delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali è stata recentemente incisa dalla modifica dell’art. 2394 bis c.c., introdotta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. La novella interviene su una disposizione che, già nella sua formulazione originaria, aveva la funzione di concentrare negli organi della procedura la legittimazione all’esercizio delle azioni di responsabilità previste dalla disciplina societaria. Il nuovo testo, tuttavia, non si limita ad aggiornare il lessico normativo al superamento del fallimento e alla nuova sistematica del Codice della crisi, ma introduce un elemento ulteriore e di forte impatto pratico: la previsione espressa di un termine biennale di decadenza per la proposizione delle azioni. 
L’intervento legislativo si muove su due piani. Da un lato, l’art. 2394 bis c.c. viene coordinato con il nuovo sistema concorsuale, sostituendo il riferimento al fallimento con quello alla liquidazione giudiziale e inserendo, accanto ad essa, il concordato liquidatorio, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria. Dall’altro lato, la disposizione individua i soggetti legittimati nell’organo proprio di ciascuna procedura: curatore, liquidatore giudiziale, commissario liquidatore e commissario straordinario. La scelta conferma la linea già emersa nel Codice della crisi, ossia la tendenza a ricondurre le azioni di responsabilità nell’alveo degli strumenti recuperatori funzionali alla massa, ma introduce un limite temporale espresso, destinato a incidere sul modo stesso in cui tali azioni devono essere valutate e promosse.[11] 
Il dato più significativo è rappresentato dalla qualificazione del termine come decadenza. La nuova disposizione prevede, infatti, che le azioni debbano essere proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Il legislatore non si limita, dunque, a individuare un nuovo dies a quo prescrizionale, ma introduce un termine decadenziale autonomo, collocato a monte dell’esercizio dell’azione da parte dell’organo concorsuale. La differenza non è soltanto nominale: mentre la prescrizione incide sull’estinzione del diritto per inerzia del titolare e conosce le ordinarie regole in tema di sospensione e interruzione, la decadenza è destinata a operare come limite legale all’esercizio del potere di azione, impedibile soltanto mediante il compimento dell’atto previsto dalla legge.[12] 
La nuova previsione si innesta su un quadro nel quale la prescrizione delle azioni di responsabilità era già oggetto di articolate ricostruzioni. Nel regime anteriore, la decorrenza del termine veniva distinta a seconda dell’azione concretamente esercitata. Per l’azione sociale di responsabilità, il termine quinquennale decorreva, di regola, dalla cessazione dell’amministratore dalla carica; per l’azione dei creditori sociali, invece, il termine decorreva dal momento in cui il patrimonio sociale risultava insufficiente al soddisfacimento dei creditori. Proprio la difficoltà di individuare il momento di esteriorizzazione dell’insufficienza patrimoniale aveva condotto la giurisprudenza a valorizzare una presunzione di coincidenza tra il dies a quo della prescrizione e l’apertura della procedura, salva la prova contraria.[13] 
La decadenza biennale non sostituisce integralmente tale sistema. Essa opera su un piano diverso. La prescrizione continua a riguardare il diritto sostanziale fatto valere; la decadenza delimita, invece, il tempo entro il quale l’organo della procedura può introdurre l’azione. Ne consegue che l’azione proposta entro due anni potrà essere comunque esposta a eccezioni di prescrizione, ove il relativo diritto fosse già prescritto secondo le regole proprie dell’azione sociale o dell’azione dei creditori. Al contrario, l’azione astrattamente non prescritta potrà risultare preclusa se l’organo concorsuale non l’abbia proposta entro il termine decadenziale. La novella introduce, quindi, un doppio controllo temporale: uno sostanziale, legato alla prescrizione dell’azione; l’altro procedurale-funzionale, legato all’esercizio tempestivo del potere dell’organo della procedura.[14] 
La scelta appare coerente con la funzione liquidatoria e recuperatoria delle azioni di responsabilità. Se tali azioni costituiscono una componente potenziale dell’attivo, il loro esame non può essere rimesso a una fase avanzata o residuale della procedura. Il termine biennale spinge l’organo concorsuale a compiere tempestivamente le verifiche necessarie: acquisizione della documentazione contabile e societaria, ricostruzione degli organi in carica, individuazione delle condotte potenzialmente dannose, stima del danno, valutazione della solvibilità dei convenuti e delle coperture assicurative. L’azione di responsabilità cessa così di essere un’iniziativa eventuale da coltivare solo dopo la liquidazione degli altri beni e diviene una voce dell’attivo da valutare sin dall’avvio della procedura.[15] 
Resta, tuttavia, da delimitare con precisione l’ambito oggettivo della nuova decadenza. La norma fa riferimento alle “azioni di cui al primo periodo” dell’art. 2394 bis c.c.; il che induce a ritenere che il termine riguardi le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti e spettanti, in caso di procedura, agli organi ivi indicati. Il riferimento letterale è chiaro, ma non esaurisce ogni questione. Il sistema del Codice della crisi, in particolare l’art. 255 CCII, assegna al curatore una legittimazione ampia, comprendente anche azioni che trovano fondamento in disposizioni diverse, quali l’art. 2476 c.c. per le s.r.l., l’art. 2497 c.c. per l’attività di direzione e coordinamento e le norme speciali in tema di revisione legale. Occorrerà pertanto verificare se il termine biennale debba essere applicato in senso strettamente letterale, limitandolo alle azioni formalmente richiamate dall’art. 2394 bis c.c., oppure se esso esprima una regola generale di tempestività delle azioni di responsabilità esercitate dagli organi delle procedure concorsuali. 
La soluzione più prudente, almeno sul piano operativo, è la seconda. Pur in assenza di un espresso coordinamento con tutte le fattispecie richiamate dall’art. 255 CCII, la ratio della novella sembra indirizzata a impedire che l’esercizio delle azioni risarcitorie concorsuali resti indefinitamente sospeso. L’organo della procedura, pertanto, dovrebbe trattare il termine biennale come parametro generale di organizzazione e selezione delle iniziative recuperatorie, anche quando l’azione trovi fondamento in disposizioni societarie diverse da quelle immediatamente precedenti all’art. 2394 bis c.c. Tale impostazione evita soluzioni disomogenee e riduce il rischio che azioni aventi identica funzione recuperatoria siano sottoposte a regimi temporali radicalmente diversi solo in ragione della diversa forma societaria o della diversa qualificazione del soggetto convenuto. 
Il dies a quo è individuato, per la liquidazione giudiziale, nella sentenza di apertura della procedura. Per le procedure che presuppongono una dichiarazione dello stato di insolvenza, il termine decorre invece da tale sentenza. La formulazione appare lineare con riguardo alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa e all’amministrazione straordinaria. Più problematica è, invece, la posizione del concordato liquidatorio, che il nuovo primo periodo dell’art. 2394 bis c.c. menziona espressamente, attribuendo la legittimazione al liquidatore giudiziale, ma rispetto al quale il periodo successivo non individua in modo altrettanto espresso un autonomo momento di decorrenza. È questo uno dei profili che richiederà maggiore attenzione interpretativa: il riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non si adatta perfettamente alla struttura del concordato liquidatorio, nel quale l’organo liquidatorio è normalmente nominato in un diverso contesto procedimentale. 
In tale ambito, le possibili soluzioni non sono prive di conseguenze. Una prima lettura potrebbe ritenere che, in assenza di un dies a quo espressamente riferito al concordato liquidatorio, la decadenza biennale non operi per tale procedura o operi solo nei casi in cui vi sia stata una precedente dichiarazione di insolvenza. Una seconda lettura, maggiormente coerente con la scelta di includere il concordato liquidatorio nel primo periodo dell’art. 2394 bis c.c., potrebbe individuare il momento iniziale nel provvedimento che rende attuale la legittimazione del liquidatore giudiziale, e quindi nell’omologazione o nella nomina dell’organo liquidatorio, secondo la concreta scansione della procedura. Si tratta, tuttavia, di una soluzione interpretativa non espressamente stabilita dalla norma e, per tale ragione, destinata a richiedere un chiarimento giurisprudenziale o legislativo. 
Un ulteriore profilo riguarda l’individuazione dell’atto idoneo a impedire la decadenza. La norma utilizza il verbo “proporre”, con ciò richiedendo l’introduzione dell’azione secondo le forme proprie del rito applicabile. Nelle azioni ordinarie di responsabilità, ciò comporterà normalmente la notificazione dell’atto di citazione o, nei casi in cui il rito lo preveda, il deposito del ricorso introduttivo. Non dovrebbero invece ritenersi sufficienti, in mancanza di una diversa previsione, atti meramente conservativi, diffide, richieste stragiudiziali, istanze autorizzatorie o interlocuzioni con gli organi della procedura. Tali attività possono essere essenziali ai fini dell’istruttoria e dell’autorizzazione, ma non integrano di per sé la proposizione giudiziale dell’azione. 
La distinzione è rilevante anche nel rapporto con l’autorizzazione dell’organo competente. Per il curatore, l’art. 255 CCII si coordina con l’art. 128 CCII e con il programma di liquidazione; per il commissario liquidatore resta centrale l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza; per il liquidatore giudiziale occorre considerare la specifica disciplina del concordato liquidatorio. La decadenza biennale, proprio perché incide sull’esercizio del potere di azione, impone che l’attività autorizzatoria sia organizzata in modo coerente con il termine. L’inerzia o il ritardo nell’acquisizione dell’autorizzazione non potranno, di regola, neutralizzare l’effetto decadenziale, salvo che si ritenga configurabile una specifica causa impeditiva prevista dalla legge. Ne deriva la necessità di anticipare la valutazione delle azioni già nella fase di formazione del programma di liquidazione o, comunque, nella prima ricognizione dell’attivo potenziale. 
La novella pone anche una questione di diritto intertemporale. In mancanza di una disciplina transitoria espressa, occorre stabilire come il nuovo termine operi rispetto alle procedure già aperte alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 47 del 2026. La soluzione non può essere data in termini automatici. Se si valorizza la natura sostanziale della decadenza, l’applicazione retroattiva a situazioni già consolidate rischierebbe di comprimere irragionevolmente l’esercizio di azioni che, secondo il regime precedente, erano soggette alle sole regole prescrizionali. Se invece si considera la norma come disciplina dell’esercizio processuale dell’azione da parte dell’organo della procedura, si potrebbe sostenere la sua applicabilità anche alle procedure pendenti, purché sia assicurato un termine ragionevole per l’esercizio dell’azione. La questione è aperta e dovrà essere affrontata tenendo insieme il principio di irretroattività, la tutela dell’affidamento e la finalità acceleratoria perseguita dal legislatore. 
Il nuovo termine, inoltre, non incide solo sull’attività del curatore o degli altri organi della procedura, ma anche sulle strategie difensive dei convenuti. La decadenza biennale diventa un’eccezione centrale nel giudizio di responsabilità, destinata a essere verificata preliminarmente rispetto al merito dell’azione. Gli amministratori, i sindaci, i revisori, i liquidatori e gli altri soggetti convenuti potranno contestare la tempestività della domanda e dedurre il decorso del termine. L’organo attore dovrà quindi allegare e documentare non soltanto il titolo di legittimazione e il contenuto della responsabilità, ma anche il rispetto del termine decadenziale, individuando con precisione la data della sentenza rilevante e la data di proposizione dell’azione. 
La previsione del termine biennale produce, infine, un effetto sistemico. Essa sposta il baricentro delle azioni di responsabilità verso la fase iniziale della procedura. In passato, la valutazione delle azioni contro gli organi sociali poteva essere talvolta rinviata all’esito della ricostruzione contabile o della liquidazione dei cespiti principali. Oggi tale rinvio rischia di pregiudicare definitivamente la possibilità di agire. L’azione di responsabilità deve essere considerata sin dall’inizio come una possibile posta attiva, da selezionare e istruire con metodo. In tal senso, la decadenza biennale non è soltanto una regola di chiusura temporale, ma un criterio di organizzazione della funzione liquidatoria. 
La nuova disciplina conferma, dunque, il passaggio da un modello centrato sulla mera legittimazione dell’organo concorsuale a un modello fondato sulla tempestività dell’iniziativa. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario non sono chiamati soltanto a verificare se l’azione sia giuridicamente fondata, ma anche se essa possa essere utilmente introdotta entro un termine breve e certo. La responsabilità degli organi sociali viene così collocata in un orizzonte procedurale più rigoroso, nel quale la tutela della massa non dipende solo dalla fondatezza della pretesa, ma anche dalla capacità dell’organo concorsuale di individuare tempestivamente le azioni recuperatorie e di tradurle in iniziative giudiziali effettive.
4 . Le ricadute operative della novella
La previsione di un termine biennale di decadenza incide in modo diretto sul metodo di lavoro degli organi della procedura. Se l’azione di responsabilità deve essere proposta entro un termine certo, decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, essa non può più essere considerata come un’iniziativa residuale, da valutare soltanto dopo la liquidazione degli altri cespiti. Deve, al contrario, essere esaminata sin dalle prime fasi della procedura, insieme alle altre componenti dell’attivo potenziale.[16] 
Il problema intertemporale costituisce una delle ricadute operative più delicate della novella. L’art. 2394 bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, introduce un termine biennale di decadenza, ma non detta una disciplina transitoria. Occorre quindi interrogarsi se tale termine operi soltanto per le procedure aperte dopo l’entrata in vigore della riforma, oppure anche per quelle già pendenti alla data del 29 aprile 2026. 
La questione assume rilievo pratico evidente. Ove il termine fosse applicato automaticamente anche alle procedure pendenti, facendolo decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, potrebbero prodursi effetti fortemente preclusivi: nelle procedure già aperte da oltre due anni, l’azione risulterebbe immediatamente decaduta; in quelle prossime al compimento del biennio, l’organo concorsuale disporrebbe di un tempo assai ridotto per completare l’istruttoria, stimare il danno, individuare i soggetti responsabili, acquisire le autorizzazioni e introdurre il giudizio. 
Ad avviso di chi scrive, una simile lettura deve essere accolta con cautela. La decadenza introdotta dall’art. 2394 bis c.c., pur incidendo sull’esercizio dell’azione, produce effetti sostanziali, poiché la sua maturazione impedisce definitivamente la proposizione della domanda. Ne deriva che l’applicazione del nuovo termine a procedure già pendenti non può essere risolta mediante automatismi, ma deve essere valutata alla luce dei principi di ragionevolezza, tutela dell’affidamento ed effettività della tutela giurisdizionale. 
In tale prospettiva, appare preferibile distinguere tra procedure aperte dopo l’entrata in vigore della novella e procedure già pendenti. Per le prime, il termine decorrerà secondo la lettera della norma; per le seconde, pare più coerente individuare il dies a quo nella data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026, ossia nel 29 aprile 2026. Tale soluzione, pur non espressamente prevista da una disposizione transitoria, consentirebbe di evitare che la novella determini effetti sostanzialmente retroattivi o immediatamente ablativi di azioni ancora esercitabili secondo il regime previgente. 
Sul piano operativo, ciò impone comunque agli organi della procedura di attivarsi senza indugio. Nelle procedure pendenti, il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore o il commissario straordinario dovranno procedere a una tempestiva ricognizione delle possibili azioni di responsabilità, verificando condotte rilevanti, soggetti potenzialmente responsabili, danno ipotizzabile, solvibilità dei convenuti, coperture assicurative e convenienza economica dell’iniziativa. La valutazione dovrà trovare adeguata rappresentazione nel programma di liquidazione o in un suo eventuale supplemento. 
Il tema intertemporale assume rilievo anche nel giudizio, poiché i convenuti potranno eccepire il decorso del termine biennale e sostenere l’applicabilità immediata della novella alle procedure pendenti. L’organo attore dovrà quindi allegare con precisione la data di apertura della procedura, la data di entrata in vigore della nuova disciplina e le ragioni per le quali, nel caso concreto, il termine decadenziale non può ritenersi già consumato. 
In definitiva, l’assenza di una disciplina transitoria impone una lettura prudente e sistematicamente coerente della nuova decadenza. Essa rafforza il dovere di tempestiva organizzazione dell’attività recuperatoria, ma non dovrebbe tradursi, per le procedure già pendenti, in una perdita retroattiva e improvvisa dell’azione. La soluzione che ancora il termine al 29 aprile 2026 appare, ad avviso di chi scrive, la più idonea a contemperare l’esigenza acceleratoria perseguita dal legislatore con la tutela dell’affidamento e dell’effettività della tutela della massa. 
In questa prospettiva, assumono particolare rilievo le prime indicazioni provenienti dalla prassi degli uffici giudiziari. Il Tribunale di Verona, con circolare del 22 aprile 2026, ha richiamato l’attenzione dei professionisti sull’art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026, evidenziando che esso ha aggiunto all’art. 2394 bis c.c. un termine di decadenza di due anni per la proposizione delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. La circolare segnala, altresì, che la norma deve ritenersi applicabile anche all’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, in forza del richiamo all’art. 2394 bis c.c. contenuto nell’art. 2407 c.c. 
Il documento del Tribunale veronese appare particolarmente significativo anche sotto il profilo intertemporale. In assenza di una disciplina transitoria espressa, la circolare esclude ragionevolmente l’applicazione retroattiva della nuova decadenza, ma prospetta il dubbio se essa debba trovare applicazione soltanto alle procedure aperte dopo l’entrata in vigore della norma, avvenuta il 29 aprile 2026, oppure anche alle procedure già pendenti, facendo decorrere il termine dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Proprio in ragione di tale incertezza, il Tribunale raccomanda, in via prudenziale, ai curatori di attivarsi in modo tale da poter esercitare le eventuali azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci entro due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale. 
La circolare valorizza, quindi, una lettura eminentemente prudenziale e operativa della novella. Pur non risolvendo in modo definitivo tutte le questioni interpretative poste dalla nuova disciplina, essa coglie il principale effetto sistemico della riforma: la necessità che il curatore proceda tempestivamente alla ricognizione delle possibili condotte gestorie o di controllo rilevanti, alla verifica della documentazione contabile e societaria, all’eventuale acquisizione di pareri tecnici o consulenze contabili e alla valutazione dell’opportunità di inserire l’azione nel programma di liquidazione. 
La conseguenza pratica è evidente. Il programma di liquidazione non potrà più limitarsi a prevedere genericamente l’eventuale esperimento di azioni di responsabilità all’esito delle verifiche successive, ma dovrà confrontarsi, già nella fase iniziale della procedura, con l’esistenza di un termine decadenziale breve e non meramente prescrizionale. Il curatore sarà pertanto chiamato a scandire l’attività istruttoria secondo una tempistica compatibile con il biennio, evitando che l’azione venga compromessa per effetto del mero decorso del tempo. 
Ne deriva che la nuova decadenza finisce per incidere non soltanto sul diritto sostanziale all’esercizio dell’azione, ma anche sull’organizzazione interna della procedura. Essa impone una diversa programmazione delle attività, una più sollecita acquisizione della documentazione sociale e contabile, una tempestiva verifica delle eventuali responsabilità degli organi amministrativi e di controllo e, ove necessario, una rapida richiesta di autorizzazione al giudice delegato. In questo senso, la novella rafforza il dovere dell’organo della procedura di considerare le azioni di responsabilità come parte integrante della strategia liquidatoria e non come rimedio recuperatorio differito o eventuale. 
L’art. 255 CCII collega l’esercizio delle azioni di responsabilità all’autorizzazione del giudice delegato e alla loro espressa indicazione nel piano di liquidazione. Ciò significa che la valutazione delle condotte degli organi sociali non può rimanere confinata in una generica riserva di approfondimento. Essa deve tradursi, quando emergano elementi sufficienti, in una specifica ricognizione delle possibili azioni, dei soggetti da convenire, del titolo di responsabilità, del danno ipotizzabile e della convenienza economica dell’iniziativa.[17] 
La nuova scansione temporale impone quindi al curatore un’attività anticipata di raccolta e selezione delle informazioni. Occorre acquisire tempestivamente i libri sociali, i bilanci, le situazioni contabili infrannuali, i verbali degli organi amministrativi e di controllo, le relazioni del revisore, la documentazione bancaria, fiscale e contrattuale, nonché ogni elemento utile a ricostruire le cause della crisi e l’eventuale aggravamento del dissesto. L’istruttoria non deve limitarsi alla constatazione dell’insolvenza, ma deve individuare il momento in cui la gestione avrebbe dovuto modificare direzione, gli strumenti che avrebbero potuto essere attivati e le condotte che abbiano concretamente inciso sulla perdita di valore del patrimonio sociale. 
In questo quadro, assume rilievo anche la ricostruzione della sequenza temporale degli organi in carica. L’azione di responsabilità richiede l’individuazione del periodo di gestione o di controllo imputabile a ciascun soggetto. Non è sufficiente chiamare in giudizio tutti coloro che abbiano rivestito una carica sociale. Occorre distinguere le condotte degli amministratori, le omissioni dei sindaci, gli eventuali inadempimenti del revisore, il ruolo dei liquidatori e il contributo causale di soci o soggetti esercenti attività di direzione e coordinamento. La decadenza biennale rende questa selezione ancora più importante, perché riduce il tempo disponibile per trasformare la ricostruzione contabile e societaria in domanda giudiziale. 
La seconda ricaduta riguarda la qualità della domanda. Il termine breve non deve indurre a promuovere azioni meramente esplorative o cautelative, prive di adeguato fondamento istruttorio. L’esigenza di evitare la decadenza non può giustificare un uso generico dell’azione di responsabilità. Al contrario, proprio la ristrettezza del termine impone una maggiore precisione nell’allegazione. La domanda deve indicare i doveri violati, le condotte imputate, il periodo di riferimento, il danno lamentato e il nesso causale. L’azione concorsuale conserva, infatti, la propria funzione soltanto se è in grado di collegare ciascun convenuto a un pregiudizio patrimoniale concretamente recuperabile per la massa. 
Ne deriva che la valutazione dell’azione deve svolgersi su due piani. Il primo è giuridico-probatorio: occorre verificare se sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità. Il secondo è economico-liquidatorio: occorre stabilire se l’azione sia utile, tenendo conto dei costi, dei tempi, della capienza dei convenuti, dell’esistenza di coperture assicurative e della prevedibile misura del recupero. Una domanda astrattamente fondata, ma priva di concreta possibilità di soddisfazione, può rivelarsi non conveniente per la procedura. All’opposto, una domanda selettiva, ben documentata e rivolta verso soggetti effettivamente solvibili può rappresentare una componente essenziale dell’attivo. 
La terza ricaduta attiene al rapporto tra azione di responsabilità e valore dell’attivo. Le pretese risarcitorie non sono beni in senso materiale, ma possono costituire una posta economicamente rilevante della procedura. Esse devono quindi essere valutate con criteri di prudenza, senza sopravvalutazioni automatiche e senza esclusioni aprioristiche. L’azione contro amministratori, sindaci, revisori o altri soggetti responsabili deve essere considerata come un’attività possibile, la cui consistenza dipende dalla probabilità di accoglimento, dalla misura del danno, dalla recuperabilità del credito e dalla sostenibilità del contenzioso. La decadenza biennale accentua questa esigenza, perché impone di attribuire alle azioni un valore decisionale già nella fase iniziale della procedura. 
Il nuovo termine biennale di decadenza incide anche sulla determinazione dello scenario liquidatorio, poiché le eventuali azioni di responsabilità possono essere considerate come componenti dell’attivo potenziale solo se ancora concretamente esercitabili. Ne deriva che l’advisor e attestatori nella stima del valore di liquidazione, dovrà valutare non soltanto la fondatezza e la recuperabilità della pretesa, ma anche la sua tempestiva proponibilità entro il termine decadenziale previsto dall’art. 2394 bis c.c. 
Un profilo specifico riguarda gli organi di controllo e i revisori. La nuova centralità degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché degli obblighi di segnalazione, impone di verificare se sindaci e revisori abbiano svolto un controllo effettivo, tempestivo e coerente con la situazione della società. Non è sufficiente accertare che la crisi si sia manifestata. Occorre domandarsi se essa fosse riconoscibile prima, se gli assetti fossero adeguati a intercettarla, se l’organo di controllo abbia attivato i propri poteri e se il revisore abbia rilevato le anomalie contabili e finanziarie emergenti. L’omessa o tardiva reazione può incidere sulla perdita di valore della società e sulla diminuzione della garanzia dei creditori, ma resta sempre necessario accertare il nesso causale tra omissione e danno.[18] 
La quarta ricaduta riguarda le procedure diverse dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato liquidatorio, la tempestività assume una fisionomia peculiare, poiché l’azione sociale di responsabilità è affidata al liquidatore giudiziale e deve coordinarsi con la proposta, il piano e l’interesse dei creditori. L’eventuale esclusione convenzionale dell’azione non può pregiudicare la massa, ma la sua concreta coltivazione richiede comunque una valutazione di utilità e di compatibilità con la strategia liquidatoria. Nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria, l’esercizio dell’azione deve invece coordinarsi con il ruolo dell’autorità di vigilanza e con le specificità pubblicistiche della procedura.[19] 
La novella impone, inoltre, un diverso rapporto tra attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le diffide, le richieste documentali, le interlocuzioni con ex amministratori, sindaci e revisori, nonché le eventuali trattative transattive, possono essere utili o necessarie. Tuttavia, esse non possono sostituire la proposizione dell’azione quando il termine decadenziale stia per maturare. L’organo della procedura dovrà quindi gestire le trattative in modo compatibile con il termine biennale, evitando che l’attività negoziale divenga causa di perdita definitiva dell’azione. La transazione può rappresentare un esito efficiente, ma solo se è preceduta da una consapevole valutazione del rischio processuale e del valore recuperabile. 
Il termine biennale produce effetti anche sul piano difensivo. I soggetti convenuti saranno indotti a verificare, in via preliminare, la tempestività della domanda. La decadenza diventa così una possibile eccezione centrale del giudizio. Per questa ragione, l’atto introduttivo dovrà indicare con chiarezza la data della sentenza rilevante, il momento di effettiva proposizione dell’azione e il titolo in forza del quale l’organo agisce. L’attenzione alla tempestività non è dunque un dato meramente interno alla procedura, ma un elemento destinato a incidere sul contraddittorio e sull’esito del giudizio. 
La quinta ricaduta concerne la responsabilità professionale dell’organo concorsuale. La previsione di un termine espresso rende più evidente il dovere di organizzare tempestivamente l’istruttoria sulle azioni recuperatorie. Ciò non significa che il curatore o il liquidatore giudiziale siano tenuti a promuovere ogni possibile azione, anche quando essa sia infondata o antieconomica. Significa, piuttosto, che essi devono dimostrare di aver svolto una valutazione effettiva, documentata e ragionevole. La scelta di agire o di non agire deve essere il risultato di un procedimento valutativo coerente, non l’effetto dell’inerzia o del ritardo. 
In questa prospettiva, il programma di liquidazione assume una funzione ancora più rilevante. Esso non è soltanto il documento di pianificazione delle vendite e dei recuperi, ma diventa anche il luogo nel quale l’organo della procedura espone, nei limiti consentiti dalla riservatezza e dalla strategia processuale, le valutazioni sulle azioni di responsabilità. L’indicazione dell’azione nel programma, l’autorizzazione del giudice delegato e l’eventuale controllo del comitato dei creditori concorrono a costruire una decisione procedimentalizzata. La decadenza biennale, pertanto, rafforza la necessità di una gestione ordinata e tracciabile delle scelte recuperatorie. 
La conclusione che può trarsi è che la novella dell’art. 2394 bis c.c. non muta soltanto il calendario delle azioni di responsabilità. Essa modifica il loro statuto operativo. L’azione risarcitoria non può più essere collocata ai margini della procedura, come rimedio eventuale da attivare quando ogni altra attività sia stata esaurita. Deve essere considerata, sin dall’inizio, come una delle possibili forme di realizzo dell’attivo. La tutela della massa passa quindi attraverso una tempestiva capacità di selezione: individuare le azioni utili, abbandonare quelle prive di prospettive, coltivare quelle fondate e gestire con prudenza le ipotesi transattive. 
La nuova decadenza biennale segna, in definitiva, il passaggio da un modello fondato sulla sola concentrazione della legittimazione processuale in capo all’organo concorsuale a un modello più esigente, nel quale tale legittimazione si accompagna a un preciso dovere di tempestiva valutazione, selezione e attivazione delle iniziative recuperatorie. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario non sono più soltanto i soggetti ai quali l’ordinamento trasferisce il potere di esercitare le azioni di responsabilità nell’interesse della massa; essi divengono anche i garanti della loro tempestiva emersione, della loro corretta istruttoria e della loro effettiva utilità economica per il ceto creditorio. 
In questa prospettiva, il termine biennale non incide sulla funzione sostanziale dell’azione, che resta eminentemente reintegratoria e recuperatoria, ma ne ridefinisce lo statuto operativo. L’azione di responsabilità non può più essere concepita come rimedio eventuale, differito o meramente residuale rispetto alle altre attività liquidatorie, bensì come componente potenziale dell’attivo da verificare sin dalle prime fasi della procedura. La tutela della massa non dipende, quindi, soltanto dalla fondatezza della pretesa risarcitoria, ma anche dalla capacità dell’organo concorsuale di trasformare tempestivamente l’ipotesi di responsabilità in iniziativa giudiziale utile, selettiva e concretamente orientata alla soddisfazione dei creditori. 
La novella, pertanto, non introduce soltanto una nuova regola di decadenza: essa impone un diverso metodo di amministrazione della procedura concorsuale, fondato su anticipazione dell’istruttoria, rigore selettivo, tracciabilità delle valutazioni e misurazione dell’utilità recuperatoria dell’azione. In ciò risiede il suo significato sistematico più profondo: non comprimere la funzione delle azioni di responsabilità, ma renderla effettiva entro un tempo compatibile con le esigenze di certezza, celerità e ordinata liquidazione dell’attivo.

Note:

[1] 
F. Dimundo, Le azioni di responsabilità esperibili dagli organi delle procedure concorsuali: il regime attuale e la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi e dell’insolvenza, in Ilcaso.it, 15 giugno 2019, p. 1 ss., ove si muove dall’art. 146, comma 2, L. fall. quale norma di riferimento per individuare le azioni esercitabili dalla curatela. L’Autore evidenzia altresì che la disposizione si riferiva alle “azioni di responsabilità” e non a una singola azione, valorizzando l’ampiezza della formula normativa.
[2] 
F. Dimundo, op. cit., p. 5 ss.; Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1981, n. 5241. Nel contributo si precisa che l’art. 146 L. fall. assume il ruolo di norma attributiva della legittimazione, poiché conferisce al curatore non l’azione in sé, ma la legittimazione all’esercizio delle azioni già previste dal Codice civile o da leggi speciali.
[3] 
F. Dimundo, op. cit., p. 3, ove si richiama il limite delle azioni esercitabili a vantaggio immediato e diretto del patrimonio oggetto dell’esecuzione concorsuale o dei creditori, con riferimento alle azioni facenti capo alla società fallita o qualificabili come azioni di massa.
[4] 
M. Marinoni - C.A. Giovanardi, Azioni di responsabilità, in One Legale, aggiornamento 29 aprile 2026, p. 1 ss., ove si evidenzia che l’art. 255 CCII attribuisce al curatore la legittimazione a esercitare o proseguire le azioni risarcitorie previste in favore della società e dei creditori sociali nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci, revisori contabili, direttori generali e soci di s.r.l. che abbiano deciso o autorizzato atti dannosi.
[5] 
G. Carmellino, Azioni di responsabilità esercitate da curatori e commissari, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2022, 11, p. 1450 ss., ove si richiama l’orientamento secondo cui le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., pur distinte, confluiscono nell’unica azione esercitabile dal curatore, senza che ciò ne muti i presupposti sostanziali.
[6] 
G. Carmellino, op. cit., p. 18, ove sono richiamati l’art. 255 CCII per il curatore, l’art. 115 CCII per il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, l’art. 307 CCII per il commissario liquidatore e l’art. 291 CCII per le azioni nei gruppi di imprese.
[7] 
G. Carmellino, Azioni di responsabilità esercitate da curatori e commissari, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2022, 11, p. 1450 ss., ove si evidenzia che le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur distinte, in caso di procedura concorsuale confluiscono nell’iniziativa esercitabile dal curatore, senza che ciò ne muti i presupposti sostanziali. Nello stesso senso, M. Marinoni - C.A. Giovanardi, Azioni di responsabilità, in One Legale, aggiornamento 29 aprile 2026, p. 1 ss., ove si richiama l’art. 255 CCII quale norma attributiva della legittimazione del curatore alle azioni risarcitorie in favore della società e dei creditori sociali.
[8] 
F. Salsone, Vecchie e nuove questioni in tema di responsabilità dei sindaci, in Dirittodellacrisi.it, 2026, ove, muovendo da Trib. Venezia, 10 ottobre 2025, si ricostruiscono il dovere di vigilanza del collegio sindacale, la sua evoluzione alla luce del Codice della crisi e gli effetti della riforma dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla L. 14 marzo 2025, n. 35. L’Autore evidenzia che la responsabilità dei sindaci resta responsabilità per fatto proprio, fondata sulla culpa in vigilando, e richiede la verifica del nesso causale tra omissione dell’organo di controllo e danno prodotto dalla condotta gestoria.
[9] 
B. Inzitari, Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 24 febbraio 2025. L’Autore evidenzia che, con il Codice della crisi, ai tradizionali compiti di vigilanza e controllo contabile si sono aggiunti obblighi di verifica della crisi e di segnalazione agli amministratori, funzionali all’attivazione tempestiva delle misure più adeguate. La mancata o tardiva attivazione di tali obblighi può assumere rilievo nella responsabilità di sindaci e revisori per la perdita di valore della società e dei crediti. 
[10] 
F. Dimundo, Le azioni di responsabilità esperibili dagli organi delle procedure concorsuali: il regime attuale e la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi e dell’insolvenza, in Ilcaso.it, 15 giugno 2019, p. 3 ss., ove sono ricomprese, tra le azioni esercitabili dalla curatela, l’azione contro i soci di s.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi e l’azione sociale di responsabilità prevista per le s.r.l. dagli artt. 2476 e 2477 c.c.
[11] 
Art. 9, D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato in G.U. n. 86 del 14 aprile 2026, S.O. n. 14, entrato in vigore il 29 aprile 2026. Il decreto attua la delega di cui all’art. 19, L. 5 marzo 2024, n. 21, in materia di mercati dei capitali e società di capitali.
[12] 
In termini generali, sulla distinzione tra prescrizione e decadenza, v. artt. 2934 ss. e 2964 ss. c.c. Nel caso dell’art. 2394 bis c.c. novellato, il riferimento testuale alla proposizione dell’azione “a pena di decadenza” induce a qualificare il termine come limite legale all’esercizio del potere di azione dell’organo della procedura.
[13] 
M. Marinoni - C.A. Giovanardi, Azioni di responsabilità, in One Legale, aggiornamento 29 aprile 2026, p. 2 ss., ove si ricostruisce la disciplina della prescrizione dell’azione esercitata dal curatore, distinguendo tra azione sociale ex art. 2393 c.c. e azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.; per quest’ultima, la giurisprudenza valorizza la presunzione di coincidenza tra il dies a quo della prescrizione e la data di apertura della procedura, salva prova contraria.
[14] 
G. Carmellino, Azioni di responsabilità esercitate da curatori e commissari, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2022, 11, p. 1450 ss., ove si evidenzia che le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., pur distinte, confluiscono nell’iniziativa esercitata dal curatore, senza che ciò ne muti i presupposti sostanziali.
[15] 
F. Dimundo, Le azioni di responsabilità esperibili dagli organi delle procedure concorsuali: il regime attuale e la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi e dell’insolvenza, in Ilcaso.it, 15 giugno 2019, p. 3 ss., ove si valorizza il limite funzionale della legittimazione del curatore alle azioni dirette a vantaggio immediato e diretto del patrimonio oggetto dell’esecuzione concorsuale o dei creditori.
[16] 
Art. 9, D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato in G.U. n. 86 del 14 aprile 2026, S.O. n. 14, che ha introdotto nell’art. 2394-bis c.c. il termine di due anni, a pena di decadenza, per la proposizione delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. In senso applicativo, Trib. Verona, 22 aprile 2026, Circolare, Introduzione di un termine decadenza per le azioni di responsabilità, in Dirittodellacrisi.it
[17] 
M. Marinoni - C.A. Giovanardi, Azioni di responsabilità, in One Legale, aggiornamento 29 aprile 2026, p. 1 ss., ove si evidenzia che la competenza a conoscere delle azioni di responsabilità è delle sezioni specializzate in materia d’impresa e che il curatore deve essere autorizzato dal giudice delegato a promuovere le azioni espressamente indicate nel piano di liquidazione.
[18] 
B. Inzitari, Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 24 febbraio 2025; F. Salsone, Vecchie e nuove questioni in tema di responsabilità dei sindaci, in Dirittodellacrisi.it, 2026. Entrambi i contributi valorizzano il nesso tra obblighi di vigilanza, assetti, segnalazione tempestiva e responsabilità per perdita di valore della società o della garanzia dei creditori. 
[19] 
G. Carmellino, Azioni di responsabilità esercitate da curatori e commissari, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2022, 11, p. 1450 ss., ove sono richiamati l’art. 255 CCII per il curatore, l’art. 115 CCII per il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, l’art. 307 CCII per il commissario liquidatore e l’art. 291 CCII per le azioni nei gruppi.

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