Loading…

Saggio

Ancora sul rapporto tra derelizione e tutela ambientale: tra certezze e qualche ombra*

Alessandro Rimato, Avvocato in Roma

13 Luglio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il presente contributo si propone di indagare i profili di interferenza tra il diritto della crisi e la tutela dell’ecosistema, assumendo quale occasio cogitationis la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13993 del 13 maggio del 2026 [1]. L’indagine si sofferma sulla metamorfosi strutturale del giudizio che, traslando dal paradigma dello ius litigatoris a quello dello ius constitutionis, ha consentito l’esercizio di una funzione nomofilattica “pura” ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su impulso del Procuratore Generale nell’interesse della legge. Il cuore della riflessione risiede nel contrasto dogmatico tra la nitida perimetrazione della responsabilità ambientale del proprietario incolpevole — delineata dalle Sezioni Unite n. 3077/2023 attraverso l’esclusione di obblighi di facere sprovvisti di nesso eziologico — e la manifesta “timidezza” interpretativa dell’arresto del 2026. Nello specifico, si evidenzia come la Prima Sezione, pur sollecitata a comporre una “palese interferenza” tra blocchi normativi, si sia limitata a «prendere atto» del formante amministrativo, rinunciando a operare quella definitiva saldatura giurisprudenziale necessaria a garantire l’uniformità dell’ordinamento. Tale arresto, pur blindando la legittimità della derelizione ex art. 213 CCII su basi di pura razionalità economica, potrebbe lasciar aperta una qualche zona d’ombra così da costringere la Curatela a una difesa asimmetrica, laddove l’ortodossia delle Sezioni Unite avrebbe imposto il riconoscimento di una radicale immunità dell’ufficio concorsuale per l'inquinamento storico. Il lavoro si conclude riaffermando l’inderogabilità della par condicio creditorum nel regime distributivo e prospettando un “Diritto Circolare” della crisi, la cui urgenza dogmatica riceve oggi un decisivo riscontro dalle riforme dell'ultima ora: da un lato, il recepimento penale-ambientale del D.Lgs. n. 81/2026 con il passaggio dalle singole matrici alla tutela globale degli ecosistemi; dall'altro, le clausole di salvaguardia ecologica introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/799 in materia di pre-pack, che configurano l'ambiente come limite intrinseco alle operazioni di ristrutturazione aziendale. 

 
This paper investigates the areas of interference between insolvency law and environmental protection, taking as its occasio cogitationis judgment no. 13993/2026 delivered by the Italian Supreme Court of Cassation on May 13, 2026. The analysis focuses on the structural metamorphosis of the judicial proceeding which, by shifting from the paradigm of ius litigatoris to that of ius constitutionis, allowed the exercise of a "pure" nomofilactic function pursuant to Art. 363 of the Italian Code of Civil Procedure, prompted by the Prosecutor General in the interest of the law. At the core of this reflection lies the dogmatic conflict between the sharp perimetration of the innocent owner's environmental liability — outlined by the Joint Sections no. 3077/2023 through the exclusion of facere obligations lacking a causal link — and the apparent interpretative "timidity" of the 2026 ruling. Specifically, the paper highlights how the First Section, despite being urged to resolve a clear interference between regulatory blocks, confined itself to merely "acknowledging" the administrative case law, thus refraining from establishing that definitive jurisprudential consolidation necessary to ensure the uniformity of the legal system. Although this judgment safeguards the legitimacy of derelictio under Art. 213 of the Crisis and Insolvency Code on grounds of pure economic rationality, it might leave a certain grey area, forcing the bankruptcy trustee into an asymmetrical defense, whereas the orthodoxy of the Joint Sections would have required the recognition of a radical immunity of the insolvency office regarding historical pollution. The paper concludes by reaffirming the non-derogable nature of the par condicio creditorum within the distributive regime and envisaging a "Circular Law" of insolvency, whose dogmatic urgency is deeply confirmed by recent legislative reforms: on the one hand, the environmental-penal implementation of Legislative Decree 81/2026, marking the transition from individual environmental matrices to the global protection of ecosystems; on the other hand, the ecological safeguard clauses introduced by Directive (EU) 2026/799 on pre-packs, which configure the environment as an intrinsic limit to corporate restructuring operations. 
Riproduzione riservata
1 . I fatti di causa
Era accaduto che il Curatore avesse provveduto ad inventariare ingenti quantitativi di materiali che risultavano già sottoposti a sequestro preventivo penale. Tali composti, come chiarito dalla ricostruzione della Suprema Corte, erano stati ufficialmente qualificati come "rifiuti" da una perizia resa in sede di incidente probatorio nell’ambito di un procedimento penale pendente sin dal 2019. I costi di smaltimento e messa in sicurezza, calcolati in una successiva relazione di stima, evidenziarono una profonda antieconomicità del cespite, il Curatore optava per la derelizione del bene per manifesta non convenienza, ottenendo l'autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell’art. 213 comma II del Codice della Crisi [2]. Il proprietario dell’area, creditore ammesso al passivo, interpose reclamo ex art. 124 CCII contestando l’assenza di prova sull'effettiva non convenienza e chiedendo che il Curatore fosse invece onerato della redazione di un piano di smaltimento funzionale alla vendita[3].Secondo il reclamante, la scelta dismissiva avrebbe illegittimamente traslato i costi della bonifica a suo danno o sulla collettività, svuotando di contenuto il principio "chi inquina paga" [4].Il Tribunale rigettò il reclamo, confermando la legittimità dell'atto gestorio sul presupposto che la natura di “rifiuto “ non limita il potere di derelizione, essendo l’economicità l'unico parametro a cui deve attenersi il Curatore. La vicenda è così approdata dinanzi alla Suprema Corte la quale, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso attesa che l’impugnazione era diretta contro   provvedimento privo di natura decisoria e definitività[5], ha accolto la sollecitazione del Pubblico Ministero ex art. 363 Cpc [6] per enunciare il seguente principio di diritto : “ Il potere riconosciuto al curatore dall’art. 213, comma 2, Codice della Crisi, di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati». Dunque la Cassazione è tornata a blindare l'autonomia del Curatore[7], confermando che la scelta dismissiva risponde ad un atto di razionalità economica a tutela della massa[8]. 
2 . L'art. 363 c.p.c. e lo ius constitutionis: la metamorfosi del giudizio, la nuova figura del Curatore, il concetto della variabile ecologica
Davanti alla Prima Sezione della Suprema Corte, il processo ha subito una metamorfosi strutturale: da ordinario giudizio di impugnazione si è trasformato in un esercizio di pura nomofilachia nell’interesse dell’ordinamento (ex art. 363 c.p.c.). Invero rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di decisorietà e definitività, la Corte ha colto l'occasione per approdare allo ius constitutionis previo impulso della Procura Generale la quale ha agito per risolvere una “palese interferenza” tra il diritto della crisi e la normativa ambientale. Il perimetro di tale intervento[9] riguardava: i) il rapporto di prevalenza tra la massimizzazione dell'attivo e gli obblighi ambientali per fatti del debitore; ii) la qualificazione del Curatore quale organo sussidiario alla P.A. investito di funzioni pubbliche; iii) la legittimità della derelictio di beni qualificati come rifiuti. I quesiti a ben vedere sono correlati tra di loro e vanno ad intercettare la profonda evoluzione storica che ha accompagnato nel corso delle diverse riforme la figura del Curatore. Paradossalmente, invero, il sistema del CCII recupera tratti di modernità già presenti nel Codice di Commercio del 1882, dove il Curatore era l’“organo volitivo” della procedura, con ampi poteri di iniziativa e un sindacato del giudice limitato alla sola legittimità. Autonomia questa che era stata drasticamente compressa dal R.D. del 1942, che riduceva il Curatore a mero organo esecutivo del Giudice Delegato, arbitro assoluto della gestione. Solo con la riforma del 2006 e la definitiva consacrazione nel Codice della Crisi, l'ufficio approda alla figura di un amministratore professionista, investito di una spiccata autonomia ordinatoria e di una piena potestas gerendi. In questo rinnovato scenario, il Curatore viene a configurarsi come un vero e proprio gestore del patrimonio insolvente, chiamato a operare secondo rigorosi criteri di perizia professionale e diligenza qualificata. Egli cessa di essere un "braccio materiale" del Giudice per farsi motore autonomo della procedura; una metamorfosi che ne ridefinisce anche il perimetro della responsabilità civile, la quale non viene meno neppure a fronte dell'autorizzazione degli organi vigilanti qualora la scelta gestoria si riveli manifestamente irrazionale o dispendiosa secondo i canoni della Business Judgment Rule [10]. In questo mutato scenario dogmatico, la variabile ecologica cessa di essere una mera esternalità negativa per farsi limite proattivo e fattore di rischio patrimoniale. Le singole locuzioni che formano il sintagma della "variabile ecologica" solo apparentemente scontano una irreducibile eterogeneità concettuale: l'istanza ecologica, per sua natura legata a imperativi biologici e tutele reali diffuse da un lato, e la dimensione della variabile, che evoca il richiamo a calcoli probabilistici e fattori di rischio dall'altro. In realtà, l'introduzione della variabile ecologica nel diritto della crisi comporta la traduzione contabile del vincolo ambientale, sottraendolo alla sfera dell'indisponibilità pubblicistica per attrarlo in quella della razionalità manageriale. Sul piano propriamente costituzionale, tale operazione si giustifica alla luce del rifiuto di ogni logica totalizzante dei valori. Come solennemente affermato dalla Corte costituzionale (a partire dalla fondamentale sentenza n. 85 del 2013 sul caso ILVA), il nostro ordinamento costituzionale non conosce "valori tiranni" capaci di obliterare aprioristicamente gli altri diritti primari con cui si trovano in strutturale tensione. La tutela dell'ambiente e della salute (art. 9 Cost.), pur elevata a rango di principio cardine, non può espandersi fino al punto di prevaricare l'iniziativa economica e la protezione del credito dei creditori concorrenti (art. 41 Cost.), poiché ciò vulnererebbe il principio di proporzionalità e ragionevolezza istituzionale (art. 3 Cost.). I valori costituzionali si trovano sempre in una condizione di mutuo bilanciamento e di parità di rango; laddove si configurasse la tirannia di un singolo valore, il sistema perderebbe la sua natura democratica per farsi espressione di un assolutismo burocratico. Questa complessa articolazione dei valori costituzionali trova nella derelictio ex art. 213, comma 2, CCII la sua massima espressione ed il suo baricentro applicativo. Nella liquidazione giudiziale, pertanto, l'istanza ambientale non può pretendere un’attuazione incondizionata che prescinda dalla sostenibilità economica della procedura.  Quando i costi di smaltimento e messa in sicurezza superano il valore di realizzo del bene, la variabile ecologica si rivela un potente fattore di erosione patrimoniale e il cespite si risolve in una posta permanentemente negativa; la rinuncia alla liquidazione rappresenta allora la risposta razionale, necessaria e coerente dell'ufficio concorsuale.  Il calcolo della convenienza economica trova così una solida sponda nomofilattica nella decisione delle Sezioni Unite n. 3077/2023. Sancendo che al detentore incolpevole non può essere imposto alcun obbligo di facere (bonifica), ma solo un onere reale strettamente limitato al valore del bene, la decisione del 2023 ha permesso la definitiva saldatura a sistema. La derelizione non si configura dunque come una comoda via di fuga o come un atto di abdicazione indiscriminata, ma come l'atto legittimo con cui il Curatore tutela la massa creditoria, lasciando che il cerchio della protezione ecologica si chiuda con l'intervento sostitutivo dello Stato, in adempimento ai doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. e nel pieno rispetto delle generazioni future.
3 . La zona d'ombra: l'occasione mancata
Se sul piano endo-concorsuale la pronuncia del maggio 2026 consolida la legittimità della derelictio, è sul terreno della nomofilachia di sistema che si addensa una zona d'ombra. La Prima Sezione Civile, infatti, nel motivare il proprio decisum, ha utilizzato una locuzione che sa di eccessiva prudenza: il «prendere atto» dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di passività ambientali delle procedure concorsuali. Arrestandosi su questa soglia, la Corte però rischia di disorientare l’interprete alimentando nuovamente dubbi che, a ben vedere, erano già stati radicalmente sopiti dalle Sezioni Unite con la decisione n. 3077/2023 [11]. In quella sede, i Giudici di Piazza Cavour avevano lucidamente chiarito che al proprietario o detentore incolpevole non può essere imposto alcun obbligo di facere (M.I.S.E. o bonifica), riconducendo la responsabilità ambientale ai rigorosi binari della colpevolezza soggettiva e del nesso causale materialistico. 
Vale la pena di ripercorrere i tratti salienti dell’arresto delle Sezioni Unite, declinati in tre pilastri fondamentali: 
La specialità del T.U.A. rispetto al diritto comune. Le Sezioni Unite hanno sancito l'assoluta natura speciale e derogatoria della disciplina contenuta nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) rispetto al sistema generale dell'illecito civile di cui agli artt. 2043 e seguenti del Codice civile. Nello specifico, la Corte ha escluso la comunanza operativa con gli artt. 2050 e 2051 c.c.: non vi è alcun travaso tra il regime di responsabilità ambientale e le norme civilistiche sulla responsabilità da custodia o da attività pericolosa. Pertanto, la mera relazione con la res — ovvero la detenzione dei beni acquisiti all'attivo — non può fondare un obbligo di facere in capo al Curatore. Il T.U.A. delinea così una tassatività dei soggetti obbligati, distinguendo nettamente tra il "responsabile" (l'operatore che ha causato il danno) e il "proprietario incolpevole". Quest'ultimo, figura in cui deve inquadrarsi il Curatore per l'inquinamento storico, è tenuto esclusivamente ad adempimenti informativi e a misure di prevenzione urgenti, ma non può essere destinatario di ordini di bonifica o messa in sicurezza d’urgenza (M.I.S.E.). 
L'imprescindibilità del nesso causale materialistico. La decisione del 2023 ha ribadito l'esigenza di guardare oltre la responsabilità da posizione: anche in un regime di responsabilità oggettiva, è sempre richiesto l'accertamento di un nesso di causalità tra l'attività dell'operatore e la contaminazione. Poiché il Curatore è un amministratore giudiziale che subentra in una situazione già ampiamente cristallizzata, egli rimane per definizione estraneo alla catena causale del danno. L'onere reale circoscrive l'esposizione del soggetto incolpevole: l'obbligazione patrimoniale si converte in una garanzia puramente reale, risolvendosi nel rimborso delle spese sostenute dalla P.A. entro il limite del valore di mercato del sito bonificato. 
La saldatura con il Codice della Crisi (CCII). Le Sezioni Unite, relegando il T.U.A. a disciplina speciale, hanno implicitamente blindato l'autonomia del Curatore prevista dal CCII. La facoltà di derelizione ex art. 213 CCII non è dunque un'abdicazione indiscriminata, ma l'esercizio di un potere coerente con un sistema che vieta di imporre prestazioni di facere a chi non ha causato il danno. 
In conclusione, l'arresto del 2023 spazza via ogni dubbio: al Curatore non può essere imposto alcun obbligo di bonifica per fatti del fallito, poiché ciò integrerebbe una responsabilità oggettiva da posizione priva di base legale e in aperto contrasto con i principi di personalità e colpevolezza. Arrestandosi alla soglia del mero "prendere atto", la Prima Sezione ha di fatto perso l'occasione per una definitiva ricomposizione unitaria del sistema. I quesiti posti dalla Procura Generale ex art. 363 c.p.c. miravano proprio a risolvere una palese interferenza di sistema. La zona d'ombra risiede proprio in questa timidezza nomofilattica. La Corte avrebbe dovuto applicare con rigore i principi delle Sezioni Unite n. 3077/2023 per chiarire che il Curatore, in quanto organo dell'ufficio investito di una pubblica funzione giurisdizionale, non è solo un detentore incolpevole in senso civilistico, ma è il paradigma stesso dell'irresponsabilità per posizione. Sancendo che il T.U.A. è disciplina speciale che esclude l'applicabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., le Sezioni Unite avevano già fornito le chiavi per chiudere il cerchio: se al soggetto incolpevole non può essere imposto un facere, l'ordinanza di rimozione della P.A. contro la Curatela è un atto nullo per difetto di presupposto eziologico. La Prima Sezione, invece, sembra perpetuare ancora oggi un doppio binario, che potrebbe costringere il Curatore a una difesa asimmetrica: egli deve ricorrere alla derelizione ex art. 213 CCII per svincolarsi da un obbligo che, stando alle Sezioni Unite, non avrebbe mai dovuto gravare sulla procedura. In tal modo, la derelizione viene percepita erroneamente come una via di fuga, mentre dovrebbe essere riconosciuta come l'atto finale di un "Diritto Circolare" in cui il Curatore gestisce l'attivo con efficienza economica e lo Stato interviene in via sostitutiva per la tutela del bene comune ambiente. Senza questa saldatura, il sistema rimane monco. Il cerchio si chiude solo se si riconosce che la variabile ecologica non può essere gestita a spese della par condicio creditorum. Il Curatore ha il dovere costituzionale (ex art. 41 Cost. riformato) di non disperdere l'attivo in bonifiche che la legge pone a carico dell'inquinatore o, in via sussidiaria, della collettività. Solo così il diritto della crisi e il diritto dell'ambiente cessano di essere sfere incomunicabili per farsi interpreti di una responsabilità intragenerazionale e intergenerazionale coerente con i nuovi precetti costituzionali.
4 . Il regime dei crediti ambientali nel passivo: l'inderogabilità della par condicio secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite 2023
La delimitazione del perimetro delle responsabilità del Curatore, operata dalle Sezioni Unite n. 3077/2023, riverbera i suoi effetti sul piano strettamente distributivo e concorsuale. Esclusa radicalmente la configurabilità di un obbligo di facere coatto in capo alla curatela incolpevole, il conflitto tra l'istanza ecologica e il diritto della crisi si sposta inevitabilmente sulla qualificazione giuridica delle pretese economiche risarcitorie o di rivalsa avanzate dalla Pubblica Amministrazione o dai terzi proprietari dell'area. Anche su questo versante, la traiettoria tracciata dall'arresto del 2023 impone un rigido sbarramento dogmatico a tutela della par condicio creditorum [12]. Qualsiasi pretesa pecuniaria derivante dall'inquinamento — sia essa originata dalle spese sostenute dalla P.A. per l'intervento sostitutivo ex art. 250 T.U.A., sia essa avanzata in via di rivalsa dal proprietario incolpevole del sito — deve necessariamente sottostare alle regole del concorso ex art. 201 CCII. Non sono ammissibili corsie preferenziali esterne al codice, né tantomeno prelievi forzosi a valere sulle risorse finanziarie della massa al di fuori del riparto concorsuale. Il punto cardinale della disciplina risiede nell'assoluta insussistenza di un diritto alla prededuzione automatica per i costi di risanamento ambientale legati alla condotta dell'imprenditore ante procedura: 
a) L'esclusione della prededuzione (ex art. 6 CCII): Poiché l'organo concorsuale è del tutto estraneo al nesso causale e non ha posto in essere alcuna condotta pericolosa precedente (Ingerenz), i costi per i danni ambientali passati non possono in alcun modo qualificarsi come spese sorte "in funzione" o "in occasione" della liquidazione giudiziale [13]. Ammettere la prededuzione significherebbe operare una surrettizia traslazione della responsabilità oggettiva dell'insolvente sul ceto creditorio sano (lavoratori, fornitori, artigiani), i cui crediti verrebbero ingiustamente postergati a vantaggio del debito ecologico aziendale. 
b) La natura concorsuale del credito: I crediti vantati dallo Stato o dai terzi per la bonifica dei siti contaminati hanno natura squisitamente concorsuale. Essi si collocano al rango di crediti chirografari, salvo che la legge speciale non preveda espressamente una causa legittima di prelazione, come l'onere reale o il privilegio speciale immobiliare ex art. 253 T.U.A. sul bene bonificato, ove e nei limiti in cui il bene conservi un valore positivo di realizzo. 
In questa cornice si inquadra perfettamente la posizione del terzo proprietario evocato nel caso di specie. A seguito della legittima scelta del Curatore di liberare la procedura dal peso economico di un cespite infruttifero attraverso la derelictio, il proprietario incolpevole che si vede restituito il bene inquinato e decide di procedere autonomamente alla messa in sicurezza non può pretendere un ristoro integrale e immediato da parte della curatela. Il suo diritto di regresso o di risarcimento del danno verso la società insolvente costituisce un mero credito concorsuale chirografario. Egli subisce gli effetti dell'insolvenza alla stregua di un qualsiasi altro creditore, senza poter invocare la prededuzione per "ripulire" il proprio immobile in pregiudizio della massa.
5 . Considerazioni conclusive: verso un "Diritto Circolare" della crisi tra novità eurounitarie e riforme di settore
L’analisi fin qui condotta consente di affermare come la decisione della Corte di Cassazione n. 13993/2026, pur segnata da una evidente timidezza nel confrontarsi con il formante amministrativo, rappresenti egualmente uno spartiacque decisivo nel tormentato rapporto tra diritto della crisi e tutela ambientale. La pronuncia, infatti, consacra la derelictio ex art. 213 CCII quale atto fondato sul solo presupposto dell’antieconomicità, restituendo alla liquidazione giudiziale la propria funzione tipica e sottraendola a una impropria preminenza di valori pubblicistici che rischiava di vanificarne l'efficienza distributiva. L'evoluzione della figura del Curatore — passato storicamente dal ruolo di mero esecutore delle istanze creditorie nel codice di commercio del 1882 e nella legge fallimentare del 1942, a quello odierno di organo investito di una funzione giurisdizionale orientata alla sostenibilità[14]  — trova un solido ancoraggio nella rinnovata formulazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione. In questa mutata cornice della "costituzione economica", l'ambiente cessa di configurarsi come una mera esternalità negativa da gestire a detrimento della massa concorsuale, per farsi limite proattivo all’iniziativa economica. Tuttavia, tale limite deve oggi misurarsi con il mutamento di paradigma operato dal D.Lgs. 21/02/2026, n. 81 [15], che segna il passaggio dalla protezione delle singole matrici alla salvaguardia degli ecosistemi e degli habitat. Dinanzi a un inasprimento sanzionatorio che protegge l'ambiente come unità funzionale complessa, la derelizione non è più solo una scelta di convenienza, ma un atto di "legalità gestionale" indispensabile per evitare che la massa sia travolta da passività sistemiche e da rischi penali legati alla gestione di siti compromessi. Il cerchio dogmatico trova la sua ideale chiusura nella prospettiva del "Diritto Circolare"[16]; un paradigma questo capace di superare la logica strettamente lineare del debito e della sanzione. In questa visione, la rinuncia alla liquidazione del bene inquinato non costituisce un'elusione delle responsabilità ecologiche, bensì l'atto razionale che attiva i corretti meccanismi di protezione pubblica. Posto che il Curatore, in quanto detentore incolpevole protetto dal solido scudo nomofilattico delle Sezioni Unite n. 3077/2023, è esente da obblighi di facere, lo Stato, da parte sua, è investito del dovere solidaristico ex art. 2 Cost. di intervenire in via sostitutiva per il risanamento del sito. Questa prospettiva di "Diritto Circolare" riceve oggi un decisivo riscontro normativo nel quadro di armonizzazione europea dell'insolvenza, segnatamente nella disciplina delle procedure di pre-pack introdotta dalla Direttiva (UE) 30/03/2026, n.799[17]. Tale strumento, preordinato a preservare il valore unitario dell'azienda mediante una vendita prenegoziata in regime di continuità (going concern), riflette un chiaro mutamento di paradigma: la liquidazione non è più intesa come atomistico smembramento del patrimonio, ma come processo di conservazione delle utilità economiche complessive. È di estremo rilievo osservare come il legislatore unionale, pur sancendo il principio per cui l'acquirente debba acquisire l'impresa libera da passività pregresse per garantirne l'appetibilità sul mercato, abbia inserito una specifica clausola di salvaguardia che consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme volte a imputare all'acquirente la responsabilità per i danni ambientali derivanti dalla condotta del debitore[18] .Il legislatore europeo fissa così il principio per cui la salvaguardia dell'ambiente conforma i modelli di regolazione dell'insolvenza, precludendo che le procedure di trasferimento rapido del compendio aziendale operino come meccanismi di oggettiva elusione della responsabilità per danno ambientale. In definitiva, la sinergia tra la libertà di derelizione sancita nel maggio 2026 e l'obbligo penale di ripristino degli ecosistemi imposto dal D.Lgs. n. 81/2026 delinea un sistema in cui il Curatore salvaguarda il credito e lo Stato Garante preserva la biosfera. La derelizione diventa così l'atto finale di una gestione efficiente che, rifiutando la "tirannia" del debito ambientale sulla par condicio, assicura la restituzione sociale del Capitale Naturale a beneficio delle generazioni future.

Note:

[1] 
Il testo integrale della sentenza è reperibile in Diritto della Crisi (Dirittodellacrisi.it), 2026. 
[2] 
Sull'importanza dell'inventario quale atto che segna l'apprensione materiale dei beni e l'assunzione della responsabilità di custodia, si veda G. Casartelli, Sub Art. 195, in Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza commentato, a cura di One LEGALE, Milano, 2022, p. 146, rilevante anche per la ricca ricognizione bibliografica richiamata.  Sul punto, sia consentito anche il rinvio alla fondamentale ricostruzione di A.C. Marrollo, L'apposizione dei sigilli e l'inventario, in Le riforme delle procedure concorsuali, a cura di A. Didone, I, Milano, 2016, p. 739 ss., l’A. sottolinea come l’inventario assolva a una funzione meramente ricognitiva ed estimativa, costituendo il presupposto indefettibile per il futuro rendiconto della gestione.  Evidenzia altresì la natura di atto pubblico del verbale di inventario ai sensi dell'art. 2700 c.c., chiarendo che lo spossessamento del debitore e il vincolo di indisponibilità derivano direttamente dalla sentenza e non dall'inventario. Rispetto al passato, il Codice della Crisi offre al Curatore una duplice "via d’uscita" per salvaguardare la massa da cespiti con valore negativo: una prima opzione, di natura preventiva, consiste nella facoltà di non acquisire il bene ab initio ai sensi dell'art. 142, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, laddove la non convenienza sia rilevabile già nella fase ricognitiva; la seconda, esperibile in una fase più avanzata e di cui si è avvalsa la procedura nel caso di specie, risiede nella rinuncia alla liquidazione di un bene già inventariato ai sensi dell'art. 213, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, qualora la "manifesta non convenienza" emerga all'esito delle perizie di stima. Sul punto, si vedano G. Minutoli, Lo smaltimento di rifiuti e la bonifica di siti inquinati nella liquidazione giudiziale, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 3, 1 marzo 2025, p. 380, nonché A. Maffei Alberti, Commentario Breve al Codice della crisi, Padova, Cedam, 2023, p. 1650. Quanto alla natura giuridica dell’inventario, la giurisprudenza di legittimità è costante nel negargli una funzione costitutiva del vincolo di spossessamento [Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2012, n. 607], il quale discende direttamente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 142 CCII. La predetta sentenza fornisce anche la chiave di lettura in relazione al rapporto tra inventario e apposizione dei sigilli evidenziato le correlative misure reattive “Secondo quanto sostenuto da questa Corte sulla base di consolidata esegesi (Cass. n. 6353/1997 e, di recente n. 26172/2006), la facoltà del giudice delegato, a norma della L. Fall., art. 25, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio legittima il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale dei beni mobili che il curatore abbia rinvenuto in possesso del fallito o del coniuge, e di cui il fallito abbia la disponibilità, ovvero rinvenuti presso terzi-consenzienti. Dal momento che lo spossessamento del fallito colpisce ai sensi della L. Fall., art. 42, tutti i beni rinvenuti nella disponibilità del fallito a qualsiasi titolo alla data del fallimento, tale condizione legittima ex se l'acquisizione del bene alla massa attiva se esso appartiene effettivamente al fallito, ovvero la sua apprensione alla massa mediante la sigillatura, se si tratti di bene rinvenuto presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano sollevato contestazioni. Il corollario comporta l'onere del terzo, che intende opporre il proprio diritto reale o personale sul bene, ad agire per la sua restituzione a mente della L. Fall., art. 103, nonchè, in quell'alveo, dell'allegazione della prova del suo diritto (Cass. n. 8004/1996) “. La Suprema Corte ha anche chiarito che la redazione dell'inventario non comporta la sottrazione del possesso al debitore, ma rende il Curatore «mero detentore» dei beni [Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2015, n. 17605], assumendone la responsabilità per la custodia e non costituendo causa interruttiva del possesso che rimane in capo al fallito. In senso conforme cfr. Cass. 16853/2005 nonché Cass. 17605/2015 che ha preso in considerazione l’inventario redatto dal Commissario Giudiziale nell’ambito di un concordato preventivo assimilandolo a quello redatto dal Curatore.  La qualifica di «detentore qualificato» è stata fermamente ribadita anche dalla giurisprudenza penale, la quale riconosce al Curatore la legittimazione a proporre querela (ad esempio per il reato di furto commesso ai danni della massa) anche prima della redazione dell'inventario e in assenza di una materiale apprensione, in virtù del potere di amministrazione conferitogli dalla legge Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2019, n. 34802, nonché Cass. Pen. n. 28746/2017 secondo la quale “Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l'amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso. In dottrina, M. Fabiani – F. Peres, La posizione del curatore e gli obblighi di ripristino ambientale, in Il Fallimento, n. 5, 1 maggio 2021, p. 622, criticano la tesi dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/2021) che àncora la responsabilità ambientale all'atto dell'inventario. Gli Autori rilevano come tale impostazione, oltre a essere incoerente con il sistema concorsuale — dove la gestione dei beni è imputabile all'ufficio sin dalla data della sentenza — rischierebbe di creare una pericolosa «terra di mezzo» temporale in cui la responsabilità non sarebbe ascritta a nessuno, laddove invece l’inventario riveste una funzione meramente ricognitiva ed estimativa, avente valore economico-aziendalistico teso alla trasformazione contabile dei beni in attivo liquidabile. In tal senso, si vedano anche P. Catallozzi, II nuovo ruolo del curatore nella acquisizione dei beni, in Il Fallimento, 2007, p. 1073, e U. Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, Utet, 1961, p. 720. 
[3] 
In ambito tecnico-giuridico, il generico «piano di smaltimento» richiamato dalle parti trova la sua disciplina di riferimento nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale - T.U.A.), il quale tipizza una rigida sequenza di interventi a carico del "responsabile". Nello specifico, si fa riferimento alla M.I.S.E. (Messa in Sicurezza d’Emergenza), definita dall'art. 240, comma 1, lett. m), T.U.A. come l’insieme degli interventi immediati atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione e a rimuoverle, in attesa di ulteriori attività di bonifica. Tale misura è preceduta o accompagnata dal P.d.C. (Piano di Caratterizzazione) ex art. 242 T.U.A., consistente nell'attività di analisi chimico-fisica del suolo e delle acque volta ad accertare la concentrazione degli inquinanti. La giurisprudenza amministrativa [Cons. Stato, Ad. Plen., 26 gennaio 2021, n. 3] ha ritenuto che il Curatore, in quanto "detentore qualificato" a seguito dell'inventario, fosse destinatario ex lege di tali ordini di facere. Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione [sent. 1° febbraio 2023, n. 3077] hanno radicalmente smentito tale automatismo, chiarendo che la disciplina del T.U.A. ha carattere di specialità e che al proprietario (o detentore) "incolpevole" possono essere imposte solo le misure di prevenzione (volte a contrastare minacce imminenti e non ancora verificate) e non la M.I.S.E. o la bonifica, che restano a carico esclusivo del responsabile della contaminazione. In tal senso, si vedano anche G. Minutoli, op. cit., p. 382, e M. Fabiani – F. Peres, op. cit. p. 622. 
[4] 
Il principio «chi inquina paga» (Polluter Pays Principle) trova la sua fonte primaria nel diritto dell’Unione Europea, essendo sancito dall’art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) quale cardine della politica ambientale unionale, volta a garantire che i costi del ripristino ricadano sul soggetto responsabile della compromissione ecologica e non sulla società. Tale precetto è stato declinato in via analitica dalla Direttiva 2004/35/CE (ELD) sulla responsabilità ambientale e dalla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, le quali individuano nell’«operatore» (colui che esercita un'attività professionale pericolosa) il soggetto tenuto a sostenere i costi delle misure di prevenzione e riparazione .La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella fondamentale sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13 (Fipa Group), ha chiarito che il principio osta a una normativa nazionale che imponga obblighi di bonifica al proprietario incolpevole, ammettendo a carico di quest’ultimo solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore di mercato del sito : “ La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi “.«Sulla portata vincolante dei principi eurounitari in materia ambientale, si veda la storica sentenza CGUE, Sez. III, 4 marzo 2015, C-534/13, Fipa Group, la quale ha cristallizzato il principio secondo cui l’autorità competente non può imporre al proprietario "incolpevole" l’esecuzione delle misure di prevenzione e riparazione, restando quest’ultimo tenuto solo al rimborso delle spese nel limite del valore di mercato del sito. Tale interpretazione, fondata sull'art. 191, par. 2, TFUE, è stata recepita dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 3077/2023) per escludere che la responsabilità ambientale possa trasformarsi in una mera responsabilità da posizione svincolata dal nesso causale. In dottrina, sul valore del precedente europeo e sull'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne contrastanti, si rinvia a G. Amoroso – M.R. Morelli, La funzione nomofilattica e la forza del precedente, in Riv. dir. proc., 2010, p. 465 ss. e a C. Carrera, La Corte UE (de)limita l’incidenza del diritto europeo sulla disciplina delle bonifiche, in Urb. app., 2015, p. 635 ss.». Nell'ordinamento interno, la Corte costituzionale ha progressivamente recepito e valorizzato il principio, inquadrandolo non solo come criterio di efficienza economica ma come valore di rango primario. Con la sentenza n. 210 del 1987, la Consulta ha riconosciuto l'ambiente come «bene pubblico di carattere unitario» ed elevato a «diritto fondamentale», precisando che la sua tutela deve armonizzarsi con l'iniziativa economica. Successivamente, con le sentenze n. 233 del 2009 e n. 85 del 2013, il Giudice delle Leggi ha ribadito che il dovere di risanamento ambientale grava su chi ha cagionato il danno, in aderenza al principio di proporzionalità e ragionevolezza ex art. 3 Cost., escludendo che un valore, ancorché primario, possa divenire un «diritto tiranno» rispetto ad altre situazioni costituzionalmente protette. Più recentemente, la Corte ha sottolineato come la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. (L. Cost. n. 1/2022) imponga una lettura del principio «chi inquina paga» che non scada in forme di responsabilità oggettiva «da posizione». Tale automatismo violerebbe il principio di libertà e autodeterminazione del soggetto, costretto a rispondere per fatti altrui in assenza di un potere materiale di impedire l’evento, poiché, come è stato autorevolmente rilevato, «il diritto non può obbligare qualcuno a fare qualcosa che non può fare». Sul punto, si vedano anche G. Capobianco, La responsabilità della curatela fallimentare per omessa bonifica, ripristino e recupero dello stato dei luoghi inquinati, in Dir. fall., 5, 2022, p. 962 ss. e M. Meli Danno ambientale – Ancora sul principio chi inquina paga e sull’obbligo di bonifica del proprietario incolpevole, in Giur. it., 10/2023, p. 2036 
[5] 
Cfr.M.R. San Giorgio, I provvedimenti impugnabili in cassazione, in La Cassazione Civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana, a cura di M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti, Bari, 2011, p. 49.
[6] 
L’istituto del ricorso nell’interesse della legge affonda le sue radici storiche nell’atto istitutivo del Tribunal de cassation francese del 1 dicembre 1790, il quale prevedeva che il Commissario del Re potesse sollecitare l’annullamento di sentenze contenenti una «contravvenzione alla legge», senza che tale cassazione producesse effetti sulla lite tra le parti. Tale paradigma fu recepito nell’ordinamento unitario dall’art. 519 del Codice di procedura civile del 1865 e, successivamente, dall’art. 363 del Codice del 1940. Nella sua formulazione originaria, la norma configurava un vero e proprio «ricorso» del Procuratore Generale volto a chiedere che fosse «cassata la sentenza», benché la peculiarità risiedesse nel fatto che le parti non potessero giovarsi dell'eventuale accoglimento. Nonostante l'enfasi della Relazione al Re, che lo definiva strumento necessario per la «fedele interpretazione di una codificazione rinnovatrice», l'istituto rimase per decenni pressoché inapplicato, con rarissime eccezioni legate alla delibazione di sentenze straniere. La svolta dogmatica e strutturale è avvenuta con l'art. 4 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, emanato su delega della L. n. 80/2005, che ha inteso «rivitalizzare» l'istituto trasformandolo in un meccanismo di nomofilachia pura, sganciato dalle esigenze dei singoli litiganti e proteso esclusivamente alla certezza dell'ordinamento. Le innovazioni che hanno condotto all'attuale formulazione sono molteplici: i) la sostituzione del «ricorso» (volto a cassare un atto) con la mera «richiesta» di enunciazione del principio di diritto, cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi; ii) l'estensione dell'istituto a qualunque provvedimento giurisdizionale (non più solo sentenze) che sia non ricorribile o non impugnabile, inclusi i decreti emessi in sede di reclamo concorsuale o camerale; iii) l’introduzione del potere d’ufficio della Corte di enunciare il principio anche in caso di ricorso di parte dichiarato inammissibile, qualora la questione sia ritenuta di particolare importanza. In tal senso, l’art. 363 c.p.c. rappresenta oggi l’ipotesi eccezionale in cui il legislatore privilegia lo ius constitutionis a scapito dello ius litigatoris. In dottrina, per un'analisi dettagliata del passaggio dal vecchio al nuovo regime, si vedano P. Ciccolo, Ricorso nell'interesse della legge, in One LEGALE, 2022, p. 133 ss.; G. Amoroso, La Corte ed il precedente, in Rivista di diritto processuale, n. 1, 2010, p. 17 ss.; M. R. Morelli, Il principio di diritto, Milano, 2010, p. 248 ss.; V. Ansanelli, Sub Art. 363, in Codice di Procedura Civile commentato, a cura di L.P. Comoglio – R. Vaccarella, Milano, 2022. 
[7] 
Cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 25/02/2019, n. 5447; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza, 03/07/2019, n.17835; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza, 20/02/2020, n. 4346. nonché la fondamentale decisione a SSUU del 01/02/2023, n.  3077, tutti reperibili su One LEGALE
[8] 
L’approdo nomofilattico della sentenza n. 13993/2026 si inserisce in un solco interpretativo segnato da aspre divergenze tra il formante civile e quello amministrativo. Un precedente fondamentale nella giurisprudenza di legittimità è costituito da Cass. civ., sez. VI-1, 3 luglio 2019, n. 17835, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, 2020, p. 42 (con nota di V. Baroncini, Natura del provvedimento di autorizzazione alla derelictio e sua ricorribilità per cassazione), la quale aveva già riconosciuto la legittimità della derelizione di un compendio aziendale comprendente una discarica e impianti inquinati, qualificando il decreto autorizzativo come atto di gestione non decisorio e dunque insindacabile nel merito della convenienza economica. In senso diametralmente opposto si era invece attestato il Cons. Stato, Ad. Plen., 26 gennaio 2021, n. 3, in Diritto della crisi, 2021, con nota di G. Capobianco, Costi ambientali e procedura fallimentare, tra interessi collettivi e tutela creditoria, p. 1060 ss., il quale, basandosi sulla nozione eurounitaria di "detenzione", aveva negato al Curatore la facoltà di sottrarsi agli obblighi di bonifica tramite lo strumento dell'abbandono, restringendo l'applicabilità dell'art. 42, comma 3, L. fall. ai soli beni sopravvenuti. Tale orientamento è stato ribadito con estremo rigore da Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4383 e Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763, in Il Fallimento, 2022, 6, p. 337, secondo cui ogni atto di dismissione dei beni inquinati, pur se autorizzato dagli organi della procedura, andrebbe considerato come «atto privatistico», inidoneo a liberare l'ufficio dalle responsabilità di diritto pubblico connesse alla detenzione del sito (semel detentor semper detentor). Nel merito amministrativo, si registra una lunga scia di decisioni che, diversamente dalla Plenaria, avevano invece protetto l'autonomia della Curatela: si segnalano la storica T.A.R. Toscana, sez. II, 1° agosto 2001, n. 1318, che per prima affermò l'impossibilità di acquisire al fallimento i rifiuti in quanto non qualificabili come "beni", nonché T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11 settembre 2015, n. 1987, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5 gennaio 2016, n. 1 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 3061, tutte concordi nell'escludere la legittimazione passiva del Curatore rispetto a ordinanze di facere per inquinamenti storici. Per una disamina sistematica del contrasto giurisprudenziale, si vedano M. Fabiani – F. Peres, op. cit., p. 617 ss., e G. Minutoli, op. cit., p. 382 ss.. 
[9] 
Cfr. S. De Matteis, Osservazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, depositate in vista dell'udienza pubblica dell'11 marzo 2026, in IlCASO.IT, Sezione Giurisprudenza, 2026. 
[10] 
Sull'evoluzione storiografica e dogmatica della figura del Curatore, si veda R. Provinciali, op. cit., p. 742, il quale denunciava criticamente il «tragico assurdo» del sistema del 1942 che, relegando l'ufficio al ruolo di mero ausiliario esecutivo del Giudice Delegato, ne sanciva tuttavia un'estesa responsabilità per atti compiuti in esecuzione di provvedimenti altrui. Il superamento di tale impostazione statica è avvenuto con la riforma del 2006, la quale — come rilevato da G. Lo Cascio, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 2007, p. 263 e da L. Abete, op. cit., p. 646 — ha restituito al Curatore la «paternità della scelta gestoria», configurandolo come un amministratore professionista dotato di potestas gerendi. Sul punto si veda la fondamentale analisi di L.A. Bottai, op. cit., p. 20280 ss., la quale evidenzia come la riforma abbia sancito il passaggio verso un modello di "professionista della crisi", chiamato a supplire con diligenza qualificata (ex art. 1176, comma 2, c.c.) alle inefficienze burocratiche. Tale metamorfosi trova oggi il suo compimento nel Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2019), dove il Curatore assume la veste di organo pubblico investito di una funzione giurisdizionale, chiamato ad agire secondo criteri di razionalità economica e sostenibilità. In tal senso, si vedano L. Panzani, La nuova liquidazione giudiziale, in Commentario al Codice della crisi, Milano, 2024, p. 283; M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, Milano-Roma, 2023, p. 287 ss.; nonché S. Pacchi, La liquidazione giudiziale, in Crisi e insolvenza nel nuovo Codice, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2022, p. 967 ss.. Per un inquadramento sulla matrice dell'«organo volitivo» già presente nel Codice di Commercio del 1882, si veda la fondamentale indagine di F. Semiani Bignardi, Il curatore fallimentare pubblico ufficiale, Padova, 1965, p. 30 ss.. 
[11] 
Sull'impatto nomofilattico della sentenza delle Sezioni Unite n. 3077/2023, volta a perimetrare rigorosamente gli obblighi del proprietario incolpevole attraverso l'esclusione di obblighi di facere (M.I.S.E. e bonifica) sprovvisti di nesso eziologico, si vedano i commenti analitici di M. Galletti, Responsabilità ambientale del proprietario incolpevole, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 3, 1 maggio 2023, p. 579 ss.; M. Meli, op. cit., p. 2036 ss.; M. Mangano, Messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati: il revirement del Consiglio di Stato sulla distinzione tra misure di messa in sicurezza e misure di prevenzione, in Urbanistica e appalti, n. 3, 1 maggio 2024, p. 368 ss.. Gli Autori concordano nel ravvisare nel decisum delle Sezioni Unite il definitivo superamento di ogni forma di responsabilità oggettiva "da posizione" o di "status" dominicale, riaffermando la centralità del nesso di causalità e della nozione di "operatore" quale perno del sistema di responsabilità ambientale. 
[12] 
Sul principio della par condicio creditorum quale cardine inderogabile del sistema concorsuale, pur nel mutato scenario del Codice della Crisi che ammette priority rules diversificate — oscillando tra la absolute priority rule e la relative priority rule (specialmente nel concordato in continuità) — si veda M. Pollio, Trattamento dei crediti tributari e contributivi negli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 3, 2025, p. 1986 ss.. L'Autore evidenzia come il difficile equilibrio tra norme concorsuali e interessi pubblici (tributari o ambientali) non possa mai tradursi in una obliterazione della gerarchia delle cause legittime di prelazione, a meno di un espresso intervento del legislatore che, in materia ambientale, appare ancora frammentario e carente di una disciplina organica sulla priorità dei crediti ecologici. In tal senso, per un approfondimento sulla necessaria riperimetrazione della figura creditoria dinanzi alla comunità di pericolo ambientale, si veda anche G. Capobianco, op. cit., p. 28 ss.
[13] 
In merito al dibattito sulla prededucibilità dei costi ambientali, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ristretto il campo, escludendo che l'obbligo di bonifica possa qualificarsi come debito contratto per l'amministrazione della procedura ai sensi dell'art. 6 CCII (già art. 111 L. fall.) qualora il fatto inquinante sia ad essa preesistente. In tal senso, si vedano M. Fabiani – F. Peres, op. cit., p. 626, i quali definiscono «quasi bizzarro» l'orientamento che vorrebbe far dipendere la collocazione del credito (se concorsuale o prededucibile) dalla mera disponibilità di fondi in capo alla Curatela. Sul punto, si veda anche l’approfondita indagine di G. Capobianco, op. cit., p. 962 ss., la quale rileva come le passività legate alla tutela ambientale non ricevano alcuna specifica priorità giuridica rispetto alle altre obbligazioni pecuniarie, restando soggette al rigido vaglio di funzionalità rispetto agli scopi della liquidazione. In senso analogo, G. Minutoli, op. cit., p. 385, il quale evidenzia l'incongruenza logica delle tesi amministrative che pretendono di qualificare come prededucibile un debito che non ha generato alcuna utilità per la massa dei creditori. 
[14] 
L’evoluzione del diritto della crisi alla luce del paradigma della sostenibilità è stata impressa dalla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione operata dalla L. Cost. n. 1/2022. Come evidenziato da A. Rimato, La “variabile ecologica” nel diritto della crisi: dagli assetti organizzativi alla gestione del costo ambientale tra Costituzione e Codice della Crisi, in Diritto della crisi, 11 febbraio 2026, l’ambiente si trasforma in un limite proattivo all'iniziativa economica. Tale mutamento impone un bilanciamento ragionevole che eviti la preminenza assoluta dei valori patrimoniali a danno delle generazioni future, richiedendo assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. capaci di mappare i rischi ESG sin dalla fase di prevenzione della crisi. Si veda anche M. Meli, I nuovi principi costituzionali in materia di ambiente e di sostenibilità, in Riv. giur. AmbienteDiritto.it, n. 3, 2022, p. 3 ss. 
[15] 
Pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 maggio 2026, n.113 ed è stato emanato in attuazione della direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile del 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che ha sostituito le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. 
[16] 
 La proposta dogmatica di un "Diritto Circolare" (Kreislaufwirtschaftsrecht) applicato alla crisi d'impresa mira a superare la visione lineare del ciclo industriale. Per un inquadramento sistematico, si vedano F. De Leonardis, voce Economia circolare (diritto pubblico), in Dig. disc. pubb., Agg. VIII, Torino, 2021, pp. 161-183; M. Cocconi, La regolazione dell'economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, Milano, 2020; e l'opera collettanea a cura di A. Buonfrate – A. Uricchio, Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile, Milano, 2023. Il passaggio dal rifiuto come mero elemento passivo alla risorsa costituisce il fulcro di questo approccio, capace di influenzare la stessa fattibilità dei piani di risanamento.
[17] 
Pubblicata nella G.U.U.E. 1 Aprile 2026, Serie L. e che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza. Per un primo commento si rinvia a S. Pacchi, La Direttiva (UE) 2026/799 e il nuovo cantiere europeo del diritto della crisi
[18] 
Tale clausola di salvaguardia si pone in perfetta sintonia con il complessivo inasprimento della tutela ambientale realizzato, a livello interno, dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, atto di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203. Il decreto ha innovato il Titolo VI-bis del Codice penale, estendendo la fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) al danno agli habitat e introducendo il reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis.1 c.p.). Di assoluto rilievo per la razionalità della crisi è la circostanza aggravante legata al profitto di rilevante entità (art. 452 sexiesdecies c.p.), che colpisce le condotte volte a eludere i costi ambientali per massimizzare l'attivo. Il rigore del legislatore trova ulteriore conferma nelle modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25 undecies), che eleva le sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche. In questo quadro, impedire che il trasferimento d'azienda si traduca in uno strumento per svincolare i beni dai costi di bonifica previene condotte elusive che esporrebbero la società e i suoi organi a gravi responsabilità penali e amministrative.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02