Sull'importanza dell'inventario quale atto che segna l'apprensione materiale dei beni e l'assunzione della responsabilità di custodia, si veda G. Casartelli, Sub Art. 195, in Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza commentato, a cura di One LEGALE, Milano, 2022, p. 146, rilevante anche per la ricca ricognizione bibliografica richiamata. Sul punto, sia consentito anche il rinvio alla fondamentale ricostruzione di A.C. Marrollo, L'apposizione dei sigilli e l'inventario, in Le riforme delle procedure concorsuali, a cura di A. Didone, I, Milano, 2016, p. 739 ss., l’A. sottolinea come l’inventario assolva a una funzione meramente ricognitiva ed estimativa, costituendo il presupposto indefettibile per il futuro rendiconto della gestione. Evidenzia altresì la natura di atto pubblico del verbale di inventario ai sensi dell'art. 2700 c.c., chiarendo che lo spossessamento del debitore e il vincolo di indisponibilità derivano direttamente dalla sentenza e non dall'inventario. Rispetto al passato, il Codice della Crisi offre al Curatore una duplice "via d’uscita" per salvaguardare la massa da cespiti con valore negativo: una prima opzione, di natura preventiva, consiste nella facoltà di non acquisire il bene ab initio ai sensi dell'art. 142, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, laddove la non convenienza sia rilevabile già nella fase ricognitiva; la seconda, esperibile in una fase più avanzata e di cui si è avvalsa la procedura nel caso di specie, risiede nella rinuncia alla liquidazione di un bene già inventariato ai sensi dell'art. 213, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, qualora la "manifesta non convenienza" emerga all'esito delle perizie di stima. Sul punto, si vedano G. Minutoli, Lo smaltimento di rifiuti e la bonifica di siti inquinati nella liquidazione giudiziale, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 3, 1 marzo 2025, p. 380, nonché A. Maffei Alberti, Commentario Breve al Codice della crisi, Padova, Cedam, 2023, p. 1650. Quanto alla natura giuridica dell’inventario, la giurisprudenza di legittimità è costante nel negargli una funzione costitutiva del vincolo di spossessamento [Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2012, n. 607], il quale discende direttamente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 142 CCII. La predetta sentenza fornisce anche la chiave di lettura in relazione al rapporto tra inventario e apposizione dei sigilli evidenziato le correlative misure reattive “Secondo quanto sostenuto da questa Corte sulla base di consolidata esegesi (Cass. n. 6353/1997 e, di recente n. 26172/2006), la facoltà del giudice delegato, a norma della L. Fall., art. 25, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio legittima il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale dei beni mobili che il curatore abbia rinvenuto in possesso del fallito o del coniuge, e di cui il fallito abbia la disponibilità, ovvero rinvenuti presso terzi-consenzienti. Dal momento che lo spossessamento del fallito colpisce ai sensi della L. Fall., art. 42, tutti i beni rinvenuti nella disponibilità del fallito a qualsiasi titolo alla data del fallimento, tale condizione legittima ex se l'acquisizione del bene alla massa attiva se esso appartiene effettivamente al fallito, ovvero la sua apprensione alla massa mediante la sigillatura, se si tratti di bene rinvenuto presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano sollevato contestazioni. Il corollario comporta l'onere del terzo, che intende opporre il proprio diritto reale o personale sul bene, ad agire per la sua restituzione a mente della L. Fall., art. 103, nonchè, in quell'alveo, dell'allegazione della prova del suo diritto (Cass. n. 8004/1996) “. La Suprema Corte ha anche chiarito che la redazione dell'inventario non comporta la sottrazione del possesso al debitore, ma rende il Curatore «mero detentore» dei beni [Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2015, n. 17605], assumendone la responsabilità per la custodia e non costituendo causa interruttiva del possesso che rimane in capo al fallito. In senso conforme cfr. Cass. 16853/2005 nonché Cass. 17605/2015 che ha preso in considerazione l’inventario redatto dal Commissario Giudiziale nell’ambito di un concordato preventivo assimilandolo a quello redatto dal Curatore. La qualifica di «detentore qualificato» è stata fermamente ribadita anche dalla giurisprudenza penale, la quale riconosce al Curatore la legittimazione a proporre querela (ad esempio per il reato di furto commesso ai danni della massa) anche prima della redazione dell'inventario e in assenza di una materiale apprensione, in virtù del potere di amministrazione conferitogli dalla legge Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2019, n. 34802, nonché Cass. Pen. n. 28746/2017 secondo la quale “Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l'amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso. In dottrina, M. Fabiani – F. Peres, La posizione del curatore e gli obblighi di ripristino ambientale, in Il Fallimento, n. 5, 1 maggio 2021, p. 622, criticano la tesi dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/2021) che àncora la responsabilità ambientale all'atto dell'inventario. Gli Autori rilevano come tale impostazione, oltre a essere incoerente con il sistema concorsuale — dove la gestione dei beni è imputabile all'ufficio sin dalla data della sentenza — rischierebbe di creare una pericolosa «terra di mezzo» temporale in cui la responsabilità non sarebbe ascritta a nessuno, laddove invece l’inventario riveste una funzione meramente ricognitiva ed estimativa, avente valore economico-aziendalistico teso alla trasformazione contabile dei beni in attivo liquidabile. In tal senso, si vedano anche P. Catallozzi, II nuovo ruolo del curatore nella acquisizione dei beni, in Il Fallimento, 2007, p. 1073, e U. Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, Utet, 1961, p. 720.