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Saggio

Amministrazione straordinaria e obblighi di redazione dei bilanci antecedenti la procedura*

Alessandro Danovi e Francesco Slucca, Dottori commercialisti in Milano

27 Luglio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
La disciplina dell’amministrazione straordinaria, nelle sue diverse declinazioni (D.Lgs. n. 270/1999, c.d. Prodi-bis e D.L. n. 347/2003, c.d. Decreto Marzano), contiene alcuni riferimenti agli obblighi contabili e amministrativi della debitrice. Nonostante il tempo trascorso dall’introduzione della norma, su alcune problematiche di frequente rilevanza applicativa permangono profili interpretativi non ancora pienamente risolti. Tra queste, vi è il tema dell’obbligo (in capo agli amministratori o al commissario) di procedere alla redazione e al deposito degli ultimi bilanci anteriori la dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero di un bilancio a tale data. 
Il presente contributo, dopo una sintetica ricognizione del quadro normativo, si propone di analizzare i principali elementi che connotano la problematica, richiamando, in chiave comparativa, le disposizioni dettate per gli altri istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
La conclusione cui si perviene è che non sussista, né in capo all’organo amministrativo né al commissario, alcun obbligo di redazione e deposito dei bilanci anteriori o contestuali alla dichiarazione di insolvenza, gravando sugli amministratori il solo onere di predisporre un bilancio di verifica a tale data, quale strumento di continuità informativa tra la gestione ordinaria e la fase concorsuale. 
Riproduzione riservata
1 . Introduzione e contesto normativo
Come è noto, l’amministrazione straordinaria è stata introdotta nell’ordinamento italiano nel 1979 con il decreto-legge 30 gennaio, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile, n. 95 (c.d. legge Prodi). La disciplina originaria è stata oggetto di numerosi interventi successivi, che ne hanno ridefinito struttura e funzionamento. Attualmente la normativa è contenuta nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi-bis) e nel decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. legge Marzano) per le imprese maggiori. 
La finalità dell’amministrazione straordinaria è la prosecuzione dell’attività della grande impresa in crisi o insolvente per tutelare i complessi aziendali ed evitare impatti generali sul sistema economico, a partire dall’occupazione. 
La disciplina (in attesa di una rivisitazione del legislatore non essendo stata inclusa nella generale riforma che ha portato al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) si presenta sintetica e opera attraverso numerosi rinvii alla legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267) e in particolare ex art. 36 D.Lgs. n. 270/1999 alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili. 
Poiché l’amministrazione straordinaria prevede la continuità gestionale con il passaggio al commissario giudiziale[1] o straordinario (art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 270/1999), si pone il tema della gestione amministrativa, in necessaria continuità con il periodo precedente. Se l’amministrazione interviene prima dell’approvazione del bilancio è lecito allora chiedersi chi debba redigere quello dell’esercizio precedente e quello della frazione di periodo dall’inizio dell’esercizio fino alla data di dichiarazione di insolvenza[2]. 
Va innanzitutto ricordato che nel D.Lgs. n. 270/1999 non vi sono specifiche disposizioni sugli obblighi di predisposizione, approvazione e pubblicazione del bilancio della società ammessa in procedura in capo agli amministratori o al commissario. Occorre quindi partire dalle disposizioni di rinvio. 
2 . I rinvii alla legge fallimentare e al codice della crisi e dell’insolvenza
Un aspetto preliminare di ordine sistematico riguarda i rinvii alla legge fallimentare contenuti nel D.Lgs. n. 270/1999. Si pone, infatti, il problema se vadano interpretati in senso stretto e quindi correlati alla legge fallimentare o se a far tempo dal 15 luglio 2022 debbano intendersi riferiti alle corrispondenti norme del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). 
In linea con questo secondo orientamento si è espressa gran parte della dottrina[3], che ha riconosciuto la natura “mobile”[4] o quanto meno “dinamica”[5] dei rinvii operati. Ammessa la generale applicabilità del CCII, è da chiedersi se, anche ove manchi il richiamo diretto, possano trovare applicazione nell’amministrazione straordinaria (a maggior ragione per le procedure dichiarate dopo il luglio 2022) anche norme non direttamente richiamate, facendo quindi ricorso a strumenti di ermeneutica giuridica quali l’analogia iuris o legis. Nonostante la questione sia oggetto di dibattito in considerazione della specialità della norma[6], dottrina e prassi hanno reso consuetudine operare, nei casi di incertezza, un raffronto con quanto previsto dal CCII.
3 . Gli obblighi del curatore
In mancanza di una disciplina specifica per il commissario, per quanto qui interessa, occorre muovere dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999, il quale prevede che si applicano al commissario giudiziale le disposizioni sui poteri e doveri del curatore, “ivi inclusa la tenuta delle scritture contabili che allo stesso dovranno essere consegnate ai sensi dell’art. 197, comma 1, CCII”[7]. 
Il tema trovava una esplicita previsione nella legge fallimentare all’art. 89, comma 2, L. fall.: “il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14”. La disposizione era stata ripresa nella prima formulazione del codice della crisi all’art. 198 CCII che sanciva per il debitore l’obbligo di “presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale” disponendo che “in mancanza, alla redazione provvede il curatore”. La prescrizione andava letta unitamente con l’art. 130, comma 4, CCII il quale imponeva al curatore di allegare alla relazione di cui allo stesso articolo “il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del Codice civile, evidenziando le rettifiche apportate”. 
La considerazione pratica che non sempre risultava possibile per il curatore sopperire all’inerzia del debitore[8] per la mancanza di documentazione o l’insufficienza di dati contabili, ha portato, con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “Correttivo–ter”), a emendare il comma 2 dell’art. 198, eliminando l’onere per il curatore di provvedere alla redazione dell’ultimo bilancio e a fortiori di quelli precedenti, per i quali non vi era neanche in passato un’esplicita previsione. 
Pare quindi possibile concludere che la vigente disciplina del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non prevede attualmente a carico del curatore (e quindi del commissario nella amministrazione straordinaria) alcun onere di redazione e pubblicazione dell’ultimo bilancio e men che meno dei bilanci antecedenti la declaratoria di insolvenza. 
Al curatore è invece richiesto di ricostruire, ovviamente nel limite della documentazione disponibile, gli “elenchi dei creditori, dei titolari dei diritti immobiliari o mobiliari e bilancio” (così recita la rubrica dell’art. 198 CCII). Considerato il riconoscimento al commissario ex art. 19, comma 3, e art. 40 D.Lgs. n. 270/1999 dei poteri e doveri del curatore[9], la disposizione pare applicarsi anche all’amministrazione straordinaria, interpretazione avvalorata anche dall’applicabilità delle norme riguardanti la liquidazione coatta amministrativa[10]. 
Rimane da chiarire se l’onere in parola incomba o meno agli amministratori della società.
4 . Gli obblighi degli amministratori
Nel D.Lgs. n. 270/1999 l’onere di deposito e presentazione documentale per gli amministratori è contemplato dall’art. 5, comma 2: la debitrice che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve depositare presso “la cancelleria del tribunale: [...] b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto una minore durata; c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso”. La ratio della disposizione è quella di consentire l’accertamento del Tribunale della sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 2 e 27 D.Lgs. n. 270/1999 per l'ammissione alla procedura. 
Anche l’art. 8 D.Lgs. n. 270/1999 prevede che mediante la sentenza il tribunale ordini “all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2”. La finalità è in questo caso quella di agevolare il commissario giudiziale nella ricostruzione delle cause del dissesto e nella valutazione delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico[11]. 
Al quesito se si tratti dei bilanci degli ultimi due anni o degli ultimi approvati, la giurisprudenza ha unanimemente risposto che “i bilanci degli ultimi esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, quarto comma, l.f., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 cod. civ.”[12]. 
Anche la prassi pare concordare con questo orientamento poiché l’obbligo di deposito in cancelleria presuppone che gli amministratori abbiano già redatto il bilancio e ne abbiano curato il deposito presso il registro delle imprese prima della sentenza. 
Vale però chiedersi se gli adempimenti relativi ai bilanci antecedenti (redazione e approvazione da parte dell’organo amministrativo, approvazione da parte dell’assemblea, deposito al Registro Imprese) possano essere eseguiti successivamente all’apertura della procedura. 
Sul punto il rinvio generale alle norme della liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili operato dall’art. 36 del D.Lgs. n. 270/1999 (v. § 2) porta ad una risposta negativa. L’art. 303 CCII, in cui è confluito il dettato dell’art. 200 L. fall., prevede che dalla data di apertura della procedura, “se l’impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo”. Autorevole dottrina[13] ha specificato che gli “organi […] non cessano di esistere, ma vengono posti, relativamente alle funzioni assegnate agli organi della gestione liquidatoria, in una posizione di sospensione dalla possibilità di esercizio”. Tale sospensione[14] ha natura temporanea[15], in quanto limitata alla durata della procedura concorsuale, e non assoluta, poiché derogata dalla legge ogni qualvolta le esigenze della procedura lo esigano[16]. Una certa giurisprudenza[17] sembra aprirsi alla possibilità di attribuire alla sospensione un carattere relativo, in quanto limitata alla disposizione del patrimonio del debitore. Se tale impostazione trova accoglimento nell’ipotesi di fallimento (oggi liquidazione giudiziale)[18], incontra tuttavia un ostacolo rilevante nell'ontologica differenza tra fallimento e liquidazione coatta, identificata proprio dalla presenza nella seconda di una previsione esplicita di “cessazione” (rectius sospensione) delle funzioni degli organi sociali[19], assente per la diversa ipotesi di fallimento. Inoltre, anche volendo limitare la sospensione alla disposizione del patrimonio, resterebbe il problema pratico relativo all’onerosità delle attività di redazione e deposito dei bilanci[20]. Ne consegue che, essendo i poteri degli amministratori e dell’assemblea “sospesi”, tali organi non potranno (e quindi, nel silenzio della normativa, non dovranno) predisporre e approvare i bilanci degli esercizi anteriori all’ultimo.
5 . L’ultimo bilancio e la situazione patrimoniale alla data della dichiarazione di insolvenza
A differenza delle conclusioni raggiunte a proposito dei bilanci degli esercizi pregressi, meno netto appare l’orientamento sull’obbligo degli amministratori di redazione dell’ultimo bilancio. Dall’applicabilità dell’art. 198 CCII potrebbe infatti desumersi l’obbligo di “presentare il bilancio dell’ultimo esercizio”[21] entro trenta giorni dall’apertura della procedura[22]. Stante la ratio della disposizione è evidente che in questo caso non si tratta dell’ultimo bilancio approvato[23]. 
Ove gli amministratori volessero provvedere, si porrebbe comunque il tema dei criteri di redazione, quello dei pareri del collegio sindacale e del revisore, e quello dell’approvazione sul quale è difficilmente ipotizzabile che si esprima l’assemblea. Stante l’assenza di una sanzione specifica, è verosimile che anche per il bilancio dell’ultimo esercizio gli amministratori potrebbero far valere la concreta impossibilità di pervenire alla redazione di un bilancio completo. 
Oltre a questo, gli amministratori dovrebbero comunque essere chiamati a redigere il “conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio” ai sensi dell’art. 306 CCII. Nella fattispecie un tale onere dovrebbe constare almeno nella redazione di una situazione economico – patrimoniale alla data della declaratoria di insolvenza. 
Con riguardo a tale incombente non varrebbe la sospensione dell’attività degli organi sociali. La dottrina già citata sottolinea come “le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo sono sospese, salvo il caso di […] adempimento di taluni obblighi connessi all’apertura della procedura, quali la redazione del conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio e fino al decreto di apertura della procedura”[24]. 
A sostegno dell’obbligo depone la previsione in capo alla debitrice di depositare unitamente al ricorso per la dichiarazione di insolvenza “una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 270/1999. Il dispositivo mette in rilievo la volontà del legislatore di assicurare, sin dalla fase introduttiva della procedura, un quadro informativo attuale e funzionale alla successiva gestione commissariale. 
L’onere di redigere il “conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio”, cioè relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio e fino al decreto di apertura della procedura, può essere considerato analogo “a quello al quale è tenuto l’amministratore di società, al quale l’art. 2487 bis c.c. prescrive di consegnare al liquidatore una situazione dei conti aggiornata alla consegna della gestione della società”[25]. Il contenuto di quest’ultimo documento, infatti, altro non sarebbe, secondo autorevole dottrina[26], che una situazione patrimoniale completa e di periodo, che contenga un elenco dettagliato di tutte le operazioni attive e passive compiute successivamente all’ultimo bilancio e la situazione debitoria e creditoria[27]. 
Il coordinamento tra tali disposizioni[28] conduce, dunque, a ritenere configurabile in capo agli amministratori un obbligo di redazione, perlomeno, di una situazione patrimoniale aggiornata alla data della dichiarazione di insolvenza, quale strumento di continuità informativa tra la gestione ordinaria e la fase concorsuale.
6 . Considerazioni conclusive
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene che non si configuri in capo all’organo amministrativo, e/o al commissario straordinario l’onere di predisposizione e deposito di bilanci anteriori la dichiarazione dello stato di insolvenza. 
Tale conclusione può essere estesa anche al bilancio dell’ultimo esercizio. In tal caso le ragioni dell’esclusione vanno ricondotte per l’organo amministrativo alla paralisi operativa che colpisce gli organi sociali chiamati a formare ed approvare tale conto annuale. 
Oltretutto, tale bilancio annuale si rivelerebbe probabilmente poco utile alla procedura in considerazione della redazione del “conto della gestione” richiamato in forza dell’art. 36 del D.Lgs. n. 270/1999. 
Sembra infatti che il quadro normativo decritto, in specie il disposto degli artt. 5 del D.Lgs. n. 270/1999 e 306 del CCII, richieda all’organo amministrativo della società debitrice la redazione di un bilancio di verifica alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza.

Note:

[1] 
L’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999 stabilisce che “l’affidamento dalla gestione al Commissario giudiziale determina gli effetti di cui agli art. 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell’insolvenza, sostituito al curatore il Commissario giudiziale. Si applicano altresì al Commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.” 
[2] 
Lo stesso problema si pone nella liquidazione giudiziale, ove interviene lo spossessamento del debitore; diversamente non ricorre in tutte le procedure in cui la gestione rimane all’imprenditore. 
[3] 
Tra tutti V. MinerviniLe procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi nel nuovo ordinamento concorsuale, Ristrutturazioni Aziendali, 15 dicembre 2024 e G. Leogrande, Le interazioni del Codice della crisi con la disciplina della procedura di amministrazione straordinaria, in Lavoro Diritti Europa, 2/2024. 
[4] 
Sulla natura “mobile” dei richiami alla disciplina della legge fallimentare si vedano tra tutti S. Ambrosini, Riparlando di amministrazione straordinaria: ingresso e collocazione dell’istituto nel sistema, finalità della procedura e (cenni ai) rapporti con la disciplina di diritto comune, in Ristrutturazioni Aziendali, 11 dicembre 2024 e G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2022. 
[5] 
Quanto alla natura “dinamica”, cioè volta alla ricerca caso per caso della soluzione più convincente e compatibile con la disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria, si veda M. Rossi, La disciplina applicabile alle amministrazioni straordinarie, in D. Vattermoli, Le amministrazioni straordinarie delle grandi imprese insolventi, Pisa, 2024. Concordemente Trib. Milano,14 marzo 2024, in Dirittodellacrisi.it, secondo cui “le procedure concorsuali - ivi incluso il corredo delle regole che le disciplinano - sono applicabili all’A.S. nella misura in cui quest’ultima non contenga precetti specifici, divaricati o incompatibili”. 
[6] 
Sul punto si richiama quanto affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi sulle seguenti tematiche: 
(i) Cass., Sez. Un. 29 maggio 2017, n. 13451, in Dirittodellacrisi.it, nell’esprimersi sulla giurisdizione dell’impugnazione del provvedimento con il quale il Ministero dello sviluppo economico autorizza l’organo della procedura a sospendere il procedimento di liquidazione, riconosce che “l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi costituisce una procedura liquidatoria che riguarda imprese private e che si attua secondo i principi, ed in parte, le regole delle procedure concorsuali”. 
(ii) Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12559, in www.dejure.it nell’esprimersi sul riconoscimento in capo ad un creditore degli interessi maturati nel corso della procedura di A.S. regolata dalla legge n. 95/79 (c.d. legge Prodi), sottolinea come l’“art. 1, comma 3, dispone che la procedura per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è disciplinata dagli artt. 195 e ss. L. fall., ovvero dalle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue che nella specie trova sicura applicazione l'art. 55 L. fall., compreso nella sezione II del capo III del titolo II della legge, cui l'art. 201 (richiamato dall'art. 1, comma tre, cit.) espressamente rinvia”. Così ammettendo l’applicazione della normativa del fallimento (liquidazione giudiziale) in quanto richiamata da quella dalla liquidazione coatta amministrativa a sua volta integralmente richiamata dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria. La Cassazione aggiunge: “nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa manca invece un espresso rinvio al capo VIII del titolo II della legge fallimentare (ovverosia agli artt. 118-123). Ciò non toglie che ragioni di ordine sistematico impongano l'applicazione a tale procedura, e perciò anche a quella di amministrazione straordinaria, dell'art. 120 L. fall. […]”. In tal senso la pronuncia sembra ammettere, in quanto compatibile, una norma riguardante la liquidazione giudiziale anche se non direttamente o indirettamente richiamata. 
(iii) Cass., Sez. I, 10 maggio 2016, n. 9453, in www.ilcaso.it nell’esprimersi circa la necessità dell’autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza dell’azione revocatoria ai sensi degli artt. 25 e 31 L. fall., chiarisce come “l’esercizio dei poteri attribuiti al commissario liquidatore è specificamente regolato dall'art. 206  L. fall., che richiede l'autorizzazione da parte della autorità di vigilanza solo per il promovimento delle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e per il compimento degli atti di cui all'art.35 L. fall. La specificità di tale previsione normativa ne implica il carattere esaustivo, si che deve escludersi l’applicabilità in via analogica di norme ivi non richiamate.” In tal senso la Cassazione sembra negare l’applicabilità analogica della disciplina del fallimento (liquidazione giudiziale) sull’assunto dell’esclusività della disciplina della l.c.a. 
Si aggiunga quanto previsto dall’art. 1, comma 2, CCII che nel circoscrivere l’ambito di applicazione del Codice della Crisi e dell’insolvenza ribadisce il principio lex specialis derogat legi generali, secondo il quale nei casi in cui non vi sia una disciplina esclusiva restano applicabili le norme generali. 
[7] 
Si vedano AA.VV., Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, a cura di Maffei Alberti, 7° ed., Milano, 2023, pp. 2707 e F. Serao - M. Ruvolo, Il curatore, in Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di Panzani - Fauceglia, Torino, 2009. 
[8] 
Sebbene la normativa non facesse cenno ad una specifica forma per il bilancio da redigere, la prassi operativa, quando l’obbligo non era disatteso, è andata verso la redazione di un bilancio ex art. 2423 c.c. 
[9] 
La dottrina ha più volte sottolineato che “molte delle attività del Commissario straordinario non sono disciplinate e spesso neppure previste dal decreto […], tra le principali possono ricordarsi la presa in consegna dei beni, la formazione dell’inventario, l’esercizio di azioni revocatorie e di quelle di responsabilità nei confronti degli organi sociali”. Sul punto si veda AA.VV., Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, a cura di Maffei Alberti - Speranzin, 8° ed., Milano, 2025, p. 2706. 
[10] 
Infatti, sebbene l’art. 198 CCII non sia direttamente richiamato, il Commissario liquidatore ha l’obbligo di presentare al Pubblico ministero la relazione di cui all’art. 130 ai sensi dell’art. 299, comma 3, CCII. Pare quindi ragionevole ritenere applicabile in quanto compatibile anche l’art. 198 CCII, perché regola un’attività prodromica alla redazione della stessa relazione. In generale, nonostante la differente natura tra l.c.a. e a.s., la norma “si rivela utile per tutti quei casi in cui determinati articoli della Legge Fallimentare […], non richiamati direttamente dal d.lgs. 270/1999, potevano venire indirettamente ripescati anche attraverso il rinvio alla disciplina della l.c.a. e, da questa, alla normativa fallimentare”. Sul punto si veda AA.VV., Codice commentato del fallimento: diritto europeo, normativa transfrontaliera, normativa tributaria, amministrazione straordinaria, sovraindebitamento, a cura di Lo Cascio, 4ª ed., Assago: Wolters Kluwer, 2017. 
[11] 
In entrambi i casi il dovere di deposito è analogo a quello previsto dall’art. 15 L. fall. in caso di fallimento e, dal luglio 2022, dagli artt. 39 e 49 CCII per la liquidazione giudiziale. 
[12] 
Si veda sul punto Cass., Sez. I, 31 maggio 2017 n. 13746, in www.dejure.it, Cass., Sez. I, 13 settembre 2016, n. 17951, in www.dejure.it, Cass., sez. I, 18/06/2018, n. 16067, in www.dejure.it e D. Corrado, I bilanci non approvati non sono idonei a provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità, Milano, Giuffrè, 2016. 
[13] 
O. Cagnasso – L. Panzani, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Milano, 2025, Tomo II, pp. 2047 e ss.; conf. Maffei Alberti, sub art. 303 CCII, in Commentario breve alle leggi su Crisi d’Impresa ed Insolvenza, Milano, 2023, pp. 2234 e ss. 
[14] 
Sulla sospensione e i suoi effetti si vedano anche Cass., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19293, in www.onelegale.wolterskluwer.it, Cass. Sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9881, in www.dejure.it, Cass., Sez. I, 7 marzo 1990, n. 1809, in www.dejure.it, Cass., Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 2527, in www.onelegale.wolterskluwer.it, Cass., Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5662, in www.onelegale.wolterskluwer.it.
[15] 
Cass., Sez. I, 1 agosto 2014, n. 17525, in www.onelegale.wolterskluwer.it ha in realtà affermato come “la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società messa in liquidazione coatta amministrativa, sancita dall'art. 200, primo comma, legge fall., consiste, in realtà, in una sospensione temporanea (per la durata della procedura concorsuale) degli organi sociali limitata al compimento dei soli atti di disposizione patrimoniale, sicché, dopo la cessazione della procedura, gli organi sociali originari tornano in funzione, nella pienezza dei loro poteri, senza soluzione di continuità”. 
[16] 
Il riferimento è evidentemente alla predisposizione del concordato ex art. 314 CCII, all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza successivo all’apertura della procedura ex art. 297 CCII, alla revoca o annullamento del provvedimento che ordina la l.c.a. (Cass., Sez. I, 26 febbraio 1990, n. 1430, in www.onelegale.wolterskluwer.it); alla redazione del conto della gestione di cui all’art. 306 CCII; alla consegna dei beni, delle scritture contabili e degli altri documenti ex art. 305 CCII e secondo Cass., Sez. I, 1 agosto 2014, n. 17525, in www.onelegale.wolterskluwer.it anche di compiere gli atti di riorganizzazione della struttura corporativa. 
[17] 
Si veda anche Cass., Sez. I, 4 dicembre 1992, n. 12928, in www.dejure.it, che si esprime circa le funzioni degli organi societari specificando come “l'aver sottolineato che il fallimento comporta lo scioglimento e non l'estinzione della società impedisce il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 200 della legge fallimentare peculiare alla liquidazione coatta amministrativa. Non senza aggiungere che anche per la liquidazione coatta si ritiene, nonostante il dato formale della lettera della norma dell'art. 200 della legge fallimentare, che le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo non cessano, ma restano soltanto temporaneamente sospese, in quanto la possibilità, legislativamente prevista, della sopravvivenza della società, a seguito dell'omologazione di un'eventuale concordato, deve far ritenere che anche in questo caso l'ordinamento non può aver voluto la cessazione delle funzioni degli organi di una società che possa invece riprendere la propria attività”. 
[18] 
Come agevolmente ricavabile dalla lettura degli artt. 254, 255, 265, e 233 CCII. 
[19] 
Si evidenzia a tal proposito che l’art. 303, comma 1, CCII, nel rinviare agli artt. 142 e 144 CCII opera di per sé un richiamo agli effetti dello spossessamento della liquidazione giudiziale, per cui ritenere la “cessazione” delle funzioni degli organi della società limitata ai beni del patrimonio del debitore non farebbe che far ripetere al testo normativo due volte il medesimo concetto. 
[20] 
Resterebbe invece aperta la facoltà dell’organo assembleare di approvare il bilancio ove già redatto. D’altra parte, probabilmente all’approvazione potrebbe provvedere anche il Commissario straordinario in forza dell’applicazione per analogia dell’art. 264 CCII. 
[21] 
Tale adempimento non va confuso con quello di cui all’art. 183 del Tuir, il quale trova applicazione nell’Amministrazione straordinaria solo alla cessazione dell’esercizio dell’impresa di cui all’art. 73 d.lgs. n. 270/1999. Si vedano P. Vella – F. Aprile, in La legge fallimentare - Commentario teorico-pratico, a cura di Ferro, Padova, 2014 e A. Jorio – B. Sassani (diretto da), Trattato delle procedure concorsuali, Milano, 2017. 
[22] 
D. Galletti – F. Lamanna, Dall’emergenza Covid al correttivo del codice della crisi d’impresa: commento alla legislazione concorsuale nell’emergenza pandemica e al d.lgs. n. 147/2020 con tavole sinottiche, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, osservano come tale bilancio non deve essere assoggettato alle modalità di deposito e pubblicazione nel registro delle imprese ma solo depositato nel fascicolo della procedura, unitamente al rendiconto di cui all’art. 2487 bis c.c. 
[23] 
Il collegamento tra l’onere imposto al curatore e la relazione di cui all’art. 130, comma 4, CCII, e non anche al programma di liquidazione di cui all’art. 213 CCII, evidenzia che l’acquisizione del bilancio ai sensi dell’art. 198 CCII non è funzionale alla procedura liquidatoria quanto piuttosto agli accertamenti demandati alla curatela. 
[24] 
A. Maffei Alberti, sub art. 303 CCII, pp. 2234 e P. Pajardi, sub art. 200 L. fall. in Codice del fallimento, Milano, 2013, pp. 1873 e ss. 
[25] 
AA.VV., Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, a cura di Maffei Alberti, 7° ed., Milano, 2023, p. 2247. 
[26] 
Si vedano D. Vattermoli, sub. art. 205, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro – M. Sandulli, Torino, 2006 e M. Giorgetti, La liquidazione coatta amministrativa, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura di A. Jorio - Sassani, IV, Milano, 2016. 
[27] 
M. Cataldo, Commento Sub. Artt. 194 - 210, in Codice commentato del fallimento: diritto europeo, normativa transfrontaliera, normativa tributaria, amministrazione straordinaria, sovraindebitamento, a cura di Lo Cascio, 4ª ed., Assago: Wolters Kluwer, 2017. 
[28] 
Si noti che l’art. 2487 bis c.c. viene richiamato anche nell’art. 130, comma 4, CCII. 

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