Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Spoleto, 11 maggio 2021, Circolare
La presente circolare fornisce chiarimenti circa la necessità di procedere alla regolarizzazione del pagamento delle spese di giustizia che siano state prenotate a debito o anticipate dall’erario prima di effettuare ogni altro pagamento, l’obbligo di immediata comunicazione alla cancelleria tramite pct dell’apertura del libretto o del conto corrente intestato alla procedura fallimentare, gli adempimenti da assolvere ai fini della vidimazione telematica del libro giornale. Quanto alle udienze di verifica dello stato passivo, con la presente vengono fornite indicazioni circa la fissazione delle udienze in modalità telematica o in presenza, le tempistiche e le modalità di deposito del progetto di stato passivo e di presentazione di istanze di rinvio dell’udienza, nonché di richieste di chiarimenti indirizzate al Giudice delegato.
Trib. Salerno, 7 maggio 2021, Circolare
Il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Salerno ricorda ai Curatori che prima di depositare l’istanza di chiusura della procedura è necessario verificare la mancata pendenza di liti attive, essendo necessaria, in caso di liti pendenti, l’accettazione di controparte all’abbandono della lite attiva e ribadisce, inoltre, che al momento della proposizione dell’azione, nonché durante il corso della lite, occorre verificare la capienza patrimoniale di ogni convenuto.
Trib. Mantova, 4 maggio 2021, Circolare
I Giudici delegati del Tribunale di Mantova, preso atto del “potere-dovere” del Giudice delegato – specificato nella circolare ministeriale del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato nelle procedure concorsuali – di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenuta disponibilità di denaro per spese di lite, anche nell’ipotesi di giudizi civili già conclusi, dispongono che i curatori fallimentari segnalino l’intervenuto mutamento della situazione patrimoniale in cui versa la procedura, ricordando – peraltro – come tal’ultimo obbligo trovi altresì fondamento negli artt. 79, comma 1, lett. d) e 134 comma 1 del D.P.R. n. 115/2002.
Trib. Padova, 3 maggio 2021, Circolare
Il Tribunale di Padova, al fine di velocizzare l’attività di vidimazione del registro spese del Curatore, invita i professionisti a depositare telematicamente il registro indicando nel ricorso, di seguito all’istanza, le pagine bianche debitamente numerate ed apponendo nell’ultima pagina la formula di chiusura, così che il Giudice Delegato possa provvedere a firmare digitalmente il ricorso stesso apponendovi apposito timbro di vidimazione.
Trib. Firenze e Procura della Repubblica di Firenze, 27 aprile 2021, Protocollo
Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Firenze di concerto con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con l’Ordine degli Avvocati territoriali hanno inteso elaborare linee guida sia con riferimento alla redazione della relazione del curatore di cui all’art. 33 I co. L. fall., sia con riferimento alla redazione di un documento più sintetico - una sorta di pre-relazione, in forma di questionario - in risposta all’esigenza di un più immediato reciproco scambio informativo tra gli organi fallimentari e la Procura. Le linee guida si soffermano preliminarmente sugli aspetti di carattere deontologico delle diverse professioni a vario titolo implicate nella trattazione della crisi d’impresa.
Trib. Salerno, 25 aprile 2021, Circolare
Il Tribunale di Salerno chiede ai Curatori Fallimentari di comunicare la sopravvenuta capienza delle procedure fallimentari anche in relazione ai giudizi civili già conclusi per consentire ai Giudici Delegati di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello stato perché nella circolare ministeriale del 20.01.21 sono qualificate come spese prededucibili che non devono essere poste a carico della collettività. In particolare si deve ritenere incompatibile con l'art. 144 del D.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 per cui la revoca del decreto di ammissione debba avvenire nel corso del processo perché con l'applicazione di tale inciso si priverebbe il giudice delegato della potestas iudicandi sull'intera procedura.