Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Parma, 17 maggio 2021, Circolare
Il Tribunale di Parma fornisce le direttive cui i professionisti dovranno attenersi nel formulare le istanze ex art. 492 bis c.p.c., specificando che l’istanza de quo dovrà essere formulata direttamente dal curatore ed indirizzata al Giudice Delegato alla procedura fallimentare e, se richiesta nell’ambito di procedure concorsuali, potrà essere formulata indipendentemente alla sussistenza di un titolo esecutivo nei confronti della procedura. Viene chiarito, inoltre, che potendo il suddetto strumento rispondere a diverse finalità, il contenuto dello stesso varierà a seconda che si persegua lo scopo di individuare beni e/o crediti di un debitore della società fallita al fine di sottoporli a pignoramento ovvero quello di ricostruire l’attivo ed il passivo della stessa fallita.
Trib. Parma, 17 maggio 2021, Circolare
La Sezione Fallimentare del Tribunale di Parma, al fine di incentivare l’applicazione della disposizione di cui all’art. 118, comma 2, L. fall, come novellato dal D.L. n. 83/2015, con l’obiettivo di chiudere tempestivamente le procedure fallimentari prima del termine settennale, fornisce ai professionisti indicazioni circa l’ambito applicativo della summenzionata norma, le attività a carico dei Curatori, il modello di provvedimento tipo che dovrà essere adottato in caso di chiusura anticipata.
Trib. Vicenza, 14 maggio 2021, Circolare
Il Tribunale di Vicenza rappresenta la necessità che i curatori o i commissari che vogliano far intestare al loro studio associato il mandato relativo al proprio compenso comunichino tempestivamente alla cancelleria la volontà che sia nominato in loro vece lo studio associato e chiarisce altresì che i professionisti nominati a titolo personale nelle procedure concorsuali saranno anche intestatari del mandato di pagamento del compenso liquidato dal Tribunale.
Trib. Spoleto, 11 maggio 2021, Circolare
La presente circolare fornisce chiarimenti circa la necessità di procedere alla regolarizzazione del pagamento delle spese di giustizia che siano state prenotate a debito o anticipate dall’erario prima di effettuare ogni altro pagamento, l’obbligo di immediata comunicazione alla cancelleria tramite pct dell’apertura del libretto o del conto corrente intestato alla procedura fallimentare, gli adempimenti da assolvere ai fini della vidimazione telematica del libro giornale. Quanto alle udienze di verifica dello stato passivo, con la presente vengono fornite indicazioni circa la fissazione delle udienze in modalità telematica o in presenza, le tempistiche e le modalità di deposito del progetto di stato passivo e di presentazione di istanze di rinvio dell’udienza, nonché di richieste di chiarimenti indirizzate al Giudice delegato.
Trib. Salerno, 7 maggio 2021, Circolare
Il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Salerno ricorda ai Curatori che prima di depositare l’istanza di chiusura della procedura è necessario verificare la mancata pendenza di liti attive, essendo necessaria, in caso di liti pendenti, l’accettazione di controparte all’abbandono della lite attiva e ribadisce, inoltre, che al momento della proposizione dell’azione, nonché durante il corso della lite, occorre verificare la capienza patrimoniale di ogni convenuto.
Trib. Mantova, 4 maggio 2021, Circolare
I Giudici delegati del Tribunale di Mantova, preso atto del “potere-dovere” del Giudice delegato – specificato nella circolare ministeriale del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato nelle procedure concorsuali – di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenuta disponibilità di denaro per spese di lite, anche nell’ipotesi di giudizi civili già conclusi, dispongono che i curatori fallimentari segnalino l’intervenuto mutamento della situazione patrimoniale in cui versa la procedura, ricordando – peraltro – come tal’ultimo obbligo trovi altresì fondamento negli artt. 79, comma 1, lett. d) e 134 comma 1 del D.P.R. n. 115/2002.