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News a cura di Angela Randazzo

  • 16 Aprile 2021

    Le nuove disposizioni organizzative del MISE in ambito di crisi d’impresa illustrate da Luciano Panzani

    Con quattro recenti provvedimenti il MISE è intervenuto a modificare la governance della Struttura per la crisi d’impresa, istituita con precedente decreto interministeriale del 18 dicembre 2007, ed i criteri per la nomina dei commissari giudiziali ed i commissari straordinari nelle procedure di amministrazione straordinaria. 
     
    Per quanto riguarda la Struttura per la crisi d’impresa il decreto interministeriale 9 marzo 2021 a firma del Ministro per lo Sviluppo Economico Giorgetti d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, detta disposizioni per la riorganizzazione, semplificazione e potenziamento e le modalità di funzionamento della Struttura. L’art. 2 del D.M. dispone che la Struttura ha il compito di supportare gli organi di vertice politico-amministrativo nell’individuazione e gestione delle crisi d’impresa per le quali sia richiesto l’intervento del MISE, provvedendo ad analisi ed approfondimenti tecnico-economici, al confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate nonché alle interlocuzioni utili a livello territoriale, per verificare e promuover le ipotesi di soluzione delle crisi individuate e/o positivamente valutate a livello tecnico. L’art. 3 precisa che le istanze di apertura di un tavolo di crisi ministeriale sono istruite dalla Struttura tenendo conto delle caratteristiche dell’impresa ( proprietà, forma societaria, numero dipendenti, settore produttivo), indicatori di bilancio, stato di crisi considerando anche gli esuberi occupazionali, l’utilizzo di ammortizzatori sociali e altri strumenti di salvaguardia, impatto della crisi sul territorio. La Struttura deve procedere all’elaborazione di proposte operative e d’intervento, ad indirizzare le strategie aziendali in presenza di lavoratori in esubero se vi sono imprese interessate al rilancio, a favorire l’attrazione di investimenti di operatori nazionali ed esteri quale strumento di risoluzione delle situazioni di crisi ed ancora ad analisi di ricerca, studio e monitoraggio in raccordo con il sistema camerale. Formula anche proposte generali per l’adozione di azioni e strumenti di contrasto al declino dell’apparato produttivo. 
    Per adempiere a questi compiti la Struttura si avvale delle strutture amministrative preposte alle trattazioni delle tematiche di politica industriale e gestione degli incentivi alle imprese, agevola la partecipazione di rappresentanti qualificati di regioni ed enti locali, favorisce la collaborazione delle OO.SS. e delle organizzazioni datoriali. 
    La Struttura sarà composta da due rappresentanti del MISE, due rappresentanti del Ministero del Lavoro e da un rappresentante di Unioncamere. Sarà diretta da un Coordinatore, per la cui nomina è già stato emanato un bando ( compenso previsto 150.000 euro lordi annui). E’ prevista una segreteria tecnica ed il supporto operativo e funzionale di Invitalia Spa “ai fini della gestione operativa delle crisi d’impresa e dello svolgimento delle necessarie attività di approfondimento, anche specialistiche, funzionali all’analisi delle cause di crisi e alla definizione degli interventi”. 
    La Struttura è prevista dal comma 852 della legge 296/2007 ( finanziaria). Essa è articolata presso la Divisione XI Crisi d’impresa, che deve appunto svolgere attività di supporto tecnico al coordinatore. Va sottolineato che il provvedimento è stato emanato dopo che l’art. 43 del decreto Rilancio, poi successivamente modificato, aveva affidato ad Invitalia la gestione del fondo MISE per la salvaguardia per la salvaguardia di marchi storici e di aziende che detengono beni o rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ma anche di società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 ( ed in talune ipotesi anche al di sotto di tale limite), fondo per il quale erano stati stanziati 300 milioni di euro. E’ peraltro da ritenere che la Struttura abbia compiti più ampi di quelli che riguardano gli interventi previsti dal decreto Rilancio. A questo proposito va ricordato che dalla Struttura per la crisi d’impresa dipende, o quantomeno dipendeva, l'Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi. Secondo una ricerca CISL per gli anni 2012-2017 l’Unità mediamente ogni anno aveva gestito 146 tavoli di crisi che riguardavano 140.000 posti di lavoro; ultimamente (2017), aveva agito nel settore degli elettrodomestici, delle telecomunicazioni ed ICT e della siderurgia, con un miglioramento del comparto automotive e call center. La gestione di una vertenza richiedeva circa 28/30 mesi prima di giungere ad una soluzione, con picchi fino a 60 ed una recidiva del 50% nonostante la positiva risoluzione precedente delle cause della crisi. Il tasso medio di risoluzione positiva nel periodo 2011-2017 era stato del 58%. Pare evidente che la situazione attualmente non possa che essere più gravosa.
     
    Per quanto concerne le nomine dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari nelle procedure di amministrazione straordinaria la Direttiva del Ministro Giorgetti del 13 aprile, consultabile sul sito del Ministero, si propone di definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell’ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale. Lo scopo è quello di assicurare la rotazione nelle nomine ed evitare le nomine di più soggetti se non nei casi di effettiva necessità. Da tener presente che provvedimenti in questo senso erano già stati adottati sin dal 2016, con una riduzione mediamente del 20% dei compensi che venivano in precedenza liquidati e con una penalizzazione nel caso in cui le procedure venissero a durare eccessivamente. Va tenuto presente che il compenso medio di un commissario di una grande procedura è sceso da 5,48 a 3,2-2,4 milioni e per quelle di dimensioni minori in misura proporzionale. Il compenso si divide per tre se vengono nominati tre commissari in collegio.
    Una prima novità è la limitazione dei casi in cui si può procedere alla nomina di tre commissari. La Direttiva dichiara che i casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura in cui l’art. 38 della legge Prodi bis consente la nomina del collegio vanno determinati guardando a tre parametri: fatturato annuo superiore ad 800 milioni di euro; pluralità di siti produttivi operativi; significative criticità occupazionali, operative e nelle relazioni industriali.  Non è escluso peraltro che in casi particolari, anche al di fuori dei requisiti indicati, possa farsi luogo alla nomina di un collegio. L’altra novità è che in ogni caso i commissari così nominati rimangono in carica soltanto nella fase in cui vi sono esigenze gestorie. Quando si faccia luogo ad attività liquidatoria per esaurimento del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di ristrutturazione, e quindi quando l’attività si avvicini a quella del curatore fallimentare, si farà luogo alla nomina di soggetti con diversa professionalità.
    Per la designazione dei soggetti da nominare la Direttiva prevede la formazione di un elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, aggiornato di anno in anno su domanda degli interessati; una Commissione che deve scegliere tra gli iscritti una rosa di tre nominativi, nove se deve essere nominato un collegio, scelti in base ai criteri della rotazione e dell’esperienza professionale. La nomina verrà effettuata dal Ministro tra i nominativi selezionati con facoltà per il Ministro di discostarsene per ragioni di urgenza o di carattere emergenziale, salvo adeguata motivazione. 
    La Commissione è composta da tre membri, di cui un membro scelto tra le magistrature ordinaria, amministrativa e contabile con funzioni di coordinatore e due con esperienza diretta in materia di amministrazione straordinaria, scelti anche tra i dirigenti delle amministrazioni pubbliche centrali. 
    Se si eccettua la limitazione alle nomine collegiali gli altri criteri che abbiamo menzionato erano già stati adottati precedentemente. Sul sito del Ministero può essere consultato il provvedimento con cui era stata nominata la Commissione.
    Analoghi criteri sono previsti per la nomina dei componenti del comitato di sorveglianza delle procedure. Anche in questo caso la possibilità prevista dall’art. 45 della legge Prodi bis di nominare un comitato di sorveglianza di cinque membri invece che tre, viene limitata alle ipotesi di procedure di gruppo. La selezione avverrà da parte della Commissione già ricordata, fatta eccezione per il membro interno al Ministero che sarà selezionato dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro. 

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