Loading…
Torna alla lista discussioni

Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

Una nuova pronuncia delle SS.UU. in tema di fallimento omisso medio?

13 Febbraio 2023

Una recente decisione  del Tribunale di Prato (v. in questa Rivista Trib. Prato, 17 gennaio 2023) è occasione propizia  per tornare su un argomento  che mi ha sempre appassionato sul piano sistematico:  l’ammissibilità - o meno -  del fallimento omisso medio.
 
Nella fattispecie decisa dal giudice toscano vi è stato, per così dire,  un salto di qualità, atteso che si è giunti  alla  liquidazione giudiziale omisso medio rispetto ad un concordato preventivo ante CCII.
 
Orbene, a parte gli aspetti di regime intertemporale [1] ciò che colpisce è l’adesivo, il pienamente adesivo richiamo alle SS.UU. 4696/2022 ad opera del giudice pratese, quando invece, come vedremo fra un attimo, ben poteva essere scoperto l’errore documentale in cui è incorso il S.C. 
 
Come noto, le SS.UU. hanno riconosciuto l’ammissibilità dell’omisso medio fallimentare, assumendo perciò che i “fatti sopravvenuti” richiamati dalle SS.UU. 9935/2015 afferiscono agli inadempimenti successivi delle originarie obbligazioni ristrutturate [2] ritenendo, al contempo, non possibile far tesoro esegetico dell’art. 119 CCII e segnatamente del relativo comma 7 introdotto dal D. Lgs. 147/2020  (“Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.”).
 
Anzi, si può dire che sul punto la S.C. ha forse effettuato uno dei suoi sforzi argomentativi maggiori, ben conscia, ovviamente, dei propri insegnamenti circa la ricorribilità al CCII per interpretare la l. fall. allorché vi sia continuità  tra le due discipline (cfr., ex multis, SS. UU. 12476/2020).
 
Ci sembra importante riportare qui in calce [3] tale passaggio motivazionale delle SS.UU. 4696/2022, che, come potrà leggersi, poggia, e non poco, sulla relazione legis, che secondo la SC conforterebbe la tesi che vi sia piena discontinuità tra vecchia (art. 186 l. fall.)  e nuova disciplina (art.119 CCII) e quindi quest’ultima non potrebbe mai utilizzarsi per interpretare la prima.

(segue nel primo commento)
 
                                                             

[1]  Cioè che risulti corretto che quell’unica procedura concorsuale/unica crisi, insorta durante la l. fall., possa poi essere regolata dal CCII, ma fatta eccezione per l’art. 119, co. 7, in tema di divieto di pronuncia di L. G. omisso medio (“salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”).

[2] "...l'omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento già presentate e rimuove lo stato di insolvenza, rendendo possibile la presentazione di nuove istanze solo per fatti sopravvenuti o per la risoluzione o l'annullamento del concordato”.

[3] "6.3 Il legislatore del d.lvo 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) ha stabilito quanto segue: “Risoluzione del concordato. 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o piu' creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. 2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante. 3. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. 4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. 5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. 6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. 7. Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.”. Quest’ultima previsione (co. 7^), quella più calzante al problema in esame, è stata introdotta dal primo intervento integrativo e correttivo di cui al d.lvo 147/2020. E’ scontato che si tratti di disposizione qui non applicabile, dal momento che il Codice della Crisi non è ancora vigente avendo subito, come è noto, vari rinvii; d’altra parte, la disposizione in esame non potrebbe governare la presente fattispecie neppure se esso fosse – per ipotesi – già in vigore, visto il regime transitorio previsto nell’art.390, co. 1^ e l'assoggettamento delle procedure pendenti alla disciplina previgente. Ciò non toglie che si tratti di una fonte che costituisce già oggi parte integrante del corpus legislativo dell'ordinamento, così che il ricorso ad essa in funzione interpretativa non può ritenersi aprioristicamente inibito.
Soccorre, esattamente in termini, quanto stabilito da queste Sezioni Unite – chiamate a pronunciarsi sulla proponibilità dell’azione revocatoria ordinaria tra procedure fallimentari - nella sentenza n. 12476/20 cit., nella quale si legge che la pretesa di rinvenire nel CCII norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare oggi ancora vigente può sì ammettersi, ma “se (e solo se) si possa configurare - nello specifico segmento - un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro”. Analogamente, Cass.SSUU n.8504/21 (in tema di impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter l.fall.) ha riaffermato l’utilità interpretativa del ‘codice della crisi’ qualora ricorra, nello specifico segmento considerato,un ambito di continuità tra i due regimi (v. anche Cass.SSUU n.35954/21).
Dunque è proprio in applicazione di questo indirizzo che va negata, nel caso qui in esame, qualsivoglia influenza ermeneutica a quanto prescritto dall’art.119 CCII in ordine al fatto che il Tribunale possa dichiarare aperta la liquidazione giudiziale (salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo) “solo a seguito della risoluzione del concordato”.
E’ infatti evidente il difetto di quel requisito di continuità di regime che si è detto essere essenziale per il recupero della valenza interpretativa postuma. Basti considerare che la nuova disciplina della risoluzione del concordato attribuisce la legittimazione a chiedere quest’ultima, oltre che ai creditori, anche al commissario giudiziale, seppure su istanza di uno o più creditori. Vale a dire, ad un organo della procedura che – nell’assetto attuale della fase esecutiva – è privo di legittimazione in materia, risultando in realtà investito di sole funzioni di vigilanza e segnalazione, non di azione. Nella stessa relazione illustrativa al CCII la disciplina viene descritta in termini dichiaratamente innovativi: “l'articolo 119 sulla risoluzione del concordato contiene una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina, in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta (...)”.Non è certo questa la sede per ricostruire gli esatti contorni di questa disposizione, soprattutto per quanto concerne i poteri di sindacato ed autonoma valutazione riconoscibili al commissario giudiziale che si trovi sollecitato ad agire giudizialmente per la risoluzione da parte di uno o più creditori. Preme invece qui osservare come il regime sopravvenuto introduca un'innovazione che va al di là del mero ampliamento del novero dei soggetti legittimati, per assumere carattere sistematico in quanto involgente il ruolo del commissario giudiziale nella fase esecutiva del concordato. Ed è ancora la Relazione illustrativa a chiarire come l’innovazione sia stata ritenuta necessaria per imprimere una svolta ad uno stato di cose - evidentemente indotto dall’attuale regime, nel quale la risoluzione ex art.186 l.fall. viene dai creditori percepita come rimedio giudiziale inutilmente defatigante e dispendioso in un quadro di già conclamata insoddisfazione - caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di concordati preventivi dormienti; cioè di “procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione” (ivi).Non va poi sottaciuto l’ulteriore elemento di soluzione di continuità intrinseco allo stesso raccordo tra risoluzione e fallimento, là dove nella disciplina complessiva risultante dall’art.119 cit. (che per altri aspetti ricalca pedissequamente l’attuale formulazione dell’art.186 l.fall.) viene poi introdotta (co. 7) una previsione che, subordinando la liquidazione giudiziale alla risoluzione, si pone per ciò solo in opposto avviso rispetto al diritto vivente oggi individuabile nella giurisprudenza di legittimità sul punto.
Neppure per questa via interpretativa di tipo evolutivo risulta dunque possibile introdurre nell’ordinamento, in via sostanzialmente pretoria, una condizione di fallibilità-procedibilità che, per le indicate ragioni, non è oggi rinvenibile
 

 
 
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

13 Febbraio 2023 12:22

(segue dal blog " Una nuova pronuncia delle SS. UU. in tema di fallimento omisso medio?")

Orbene, a parte condividersi - o meno - la ritenuta discontinuità tra le due discipline [4] ciò che, oggettivamente, non è condivisibile è quanto affermato dalla S.C. circa il contenuto della relazione legis. 

E tra un attimo vedremo che la circostanza assume un rilevanza decisiva.
 
Difatti, sicuramente per il turbinio di modifiche legislative, e conseguenti relazioni, gli Ermellini Uniti non si sono avveduti  che, oltre il D. Lgs. 14/2019 (la cui r.l. la S.C. ha puntualmente richiamato), anche la  modifica del citato comma 7 dell’art. 119, ex  D. Lgs. 147/2020, ha  una sua relazione illustrativa.
 
E come, se ce l’ha!
 
Prima di riportare tale decisiva r.l., ci sembra importante ricordare che il Legislatore Delegante all’art. 2 comma 1, lett. m) L. 155/17 si era preoccupato di invitare il Legislatore Delegato a  dirimere i contrasti interpretativi.
 
Ed ora, passiamo al decisivo passaggio della relazione al D. Lgs. 147/20, sub relativo art. 18, che è sfuggito alla S.C. : “ È stato introdotto, inoltre, il comma 7 che, al fine di dirimere un contrasto interpretativo non sopito neppure successivamente agli interventi della Corte di cassazione (ve n’è traccia, ad esempio, in Cass. n. 26002/2019), stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, fatta eccezione per il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all’interno della prima procedura.”
 
Dunque, con il predetto comma 7, si è chiarito, sia che l’omisso medio non può aver patria nel ns sistema (vecchio o nuovo che sia), sia che solo i debiti insorti successivamente alla crisi regolata con il c.p. possono considerarsi “fatti sopravvenuti” generanti una nuova insolvenza e quindi non necessitanti di alcuna previa risoluzione dell’antecedente c.p. [5]
 
Errore, come accennavamo, sicuramente involontario, ma ci pare indubbio che ora una nuova valutazione di legittimità sull’omisso medio si appalesa sicuramente opportuna, oltre che, nelle more, ben possibile per i giudici di merito discostarsi motivatamente dalle SS.UU. 4696/2022. 

                                                                               
[4] Come, sommessamente, non condivido, visto che nulla di fondo è mutato rispetto al passato, solo per aver dato ai creditori - ma sempre e solo ai creditori, rimasti dunque unici soggetti legittimati ad invocare la risoluzione del c.p. - la possibilità di risparmiare le spese del necessario ricorso, affidandolo, se ed in quanto lo desiderino, al loro mero delegato/procuratore  C.G., che infatti, autonomamente, continua a non rivestire alcuna legittimazione.

[5] Tanto si ritenga norma di interpretazione autentica e/o norma che abbia attuato il predetto precetto della Legge Delega. 
Difatti, in ogni caso risulta evidente che è disposizione che conferma che la disciplina del 119 CCII si pone in continuità rispetto al regime passato sulla risoluzione del cp di cui all’art. 186 l. fall..

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02