
Jan Czmil, Avvocato in Rimini
Transazione fiscale e tributi locali nel concordato preventivo
26 Luglio 2022
- all’art. 7, comma 1, della L. 3/2012, che alla luce della sentenza 245/2019 della Corte Costituzionale consente alla persona fisica in stato di sovraindebitamento di pagare in misura percentuale tutti i tributi, compresa l’IVA;
- allo strumento (ora abrogato) della transazione dei ruoli ex art. 3, comma 3 D. l. 138/2002;
- alla rottamazione delle cartelle (D. l. 193/2016, art. 6);
(e) d’altro canto, gli stessi concetti di “transazione” o “disposizione” dei tributi sono fuorvianti quando vengono applicati al contribuente che versa in stato di crisi; ciò in quanto il soddisfacimento parziale riservato all’ente pubblico non deriva da una transazione o da una rinuncia, bensì dalle limitate disponibilità del debitore e dalla mancanza di valide alternative. Di conseguenza quando il fisco si esprime sulla proposta di transazione fiscale, in realtà non “dispone” di nulla: si limita semplicemente ad accettare o rifiutare quello che il debitore è in grado di offrire;
(f) si potrebbe addirittura ipotizzare che il sottoinsieme delle norme che regolano la crisi del contribuente sia espressione del principio costituzionale di capacità contributiva, rapportata all’effettiva possibilità per il contribuente di far fronte i propri obblighi tributari;
(g) in quest’ottica l’art. 182-ter l. fall. promanerebbe dal precetto costituzionale e sarebbe perciò applicabile in via analogica a qualunque tributo.
- perché l’art. 182-ter, ove interpretato in senso rigidamente letterale, finirebbe per regolare in maniera diversa situazioni che dovrebbero invece esser trattate allo stesso modo: la sola diversità del soggetto titolare del credito tributario non vale infatti a rendere “ragionevole” la differenziazione normativa (viceversa foriera, come s’è visto, di conseguenze illogiche [4]);
- perché si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti in crisi e fallibili (a cui si applicano le norme della legge fallimentare) e i contribuenti in crisi ma non fallibili (a cui si applica la L. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento): infatti i primi non potrebbero proporre il pagamento falcidiato dei tributi locali [5] mentre i secondi sì [6];
[1] Per comodità espositiva, si farà unicamente riferimento all’art. 182-ter (nonché alla vecchia dizione “transazione fiscale”), benché le considerazioni di cui al prosieguo valgano anche per la disciplina dell’art. 88 CCI.
[2] In cui è stata accolta la c.d. RPR – Relative Priority Rule (Cass. n. 17155/2022).
[3] Leggendo l’art. 182-ter nel contesto dell’evoluzione della legge fallimentare, si ha la netta impressione che la mancata previsione dei debiti tributari è frutto di una mera dimenticanza del legislatore, non ovviata nel nuovo codice della crisi.
[4] Prima tra tutte l’inapplicabilità della transazione fiscale agli stessi tributi statali quando convivono con debiti per tributi locali.
[5] Se non ai sensi dell’art. 160/2 L.F., che però presupporrebbe la disponibilità della finanza esterna (Cass. 10884/2020).
[6] Gli strumenti per il superamento della crisi da sovraindebitamento si applicano anche ai tributi locali: cfr. art. 9, comma 1, l. 3/2012 (“La proposta, … deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del proponente …”) e Circolare A.d.E. 19/E del 2015.
27 Luglio 2022 12:50
In realtà la differenziazione non é fra tributi erariali e tributi locali ma fra tributi amministrati da agenzie erariali e tributi amministrati da altri enti.
E solo quelli amministrati da agenzie erariali risultano ricompresi nell’area di operatività degli artt. 63 e 88 cci (già 182bis e 182ter l.fall.) e dunque falcidiabili con il meccanismo ivi regolato (ma non é nemmeno escluso che in qualche caso, in virtù di apposite convenzioni, possano essere affidati in gestione alle agenzie fiscali anche i tributi locali che così diverrebbero anch’essi trattabili).
Questo (si ritiene) in quanto il legislatore ha inteso affidare la (delicata) facoltà di rinuncia della pretesa tributaria solo ad un ente ritenuto strutturalmente adeguato per una appropriata e prudente valutazione delle proposte (per il vero rivelatasi fin troppo prudente, vista la successiva evoluzione normativa che ora prevede anche l’omologazione coatta…).
Considerate le difficoltà di strutturazione di un concordato preventivo con l’utilizzo della riduzione dei privilegiati generali ex art. 160, comma 2, l.fall. che Lei pone - e per restare, come Lei chiede, nell’ambito della normativa vigente - alternativamente consiglierei la valutazione di fattibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182 bis/63 cci al quale tentare di far aderire l’Ente locale (e interessanti spunti e stimoli per avviare questo specifico tipo di percorso alternativo con gli Enti locali li potrá reperire nelle delibere della Corte dei Conti - sezione di controllo per l’Emilia Romagna n. 263/2021 e della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Toscana n. 40/2021).
Alberto Cimolai
29 Luglio 2022 20:14
In realtà la differenziazione non é fra tributi erariali e tributi locali ma fra tributi amministrati da agenzie erariali e tributi amministrati da altri enti.
E solo quelli amministrati da agenzie erariali risultano ricompresi nell’area di operatività degli artt. 63 e 88 cci (già 182bis e 182ter l.fall.) e dunque falcidiabili con il meccanismo ivi regolato (ma non é nemmeno escluso che in qualche caso, in virtù di apposite convenzioni, possano essere affidati in gestione alle agenzie fiscali anche i tributi locali che così diverrebbero anch’essi trattabili).
Questo (si ritiene) in quanto il legislatore ha inteso affidare la (delicata) facoltà di rinuncia della pretesa tributaria solo ad un ente ritenuto strutturalmente adeguato per una appropriata e prudente valutazione delle proposte (per il vero rivelatasi fin troppo prudente, vista la successiva evoluzione normativa che ora prevede anche l’omologazione coatta…).
Considerate le difficoltà di strutturazione di un concordato preventivo con l’utilizzo della riduzione dei privilegiati generali ex art. 160, comma 2, l.fall. che Lei pone - e per restare, come Lei chiede, nell’ambito della normativa vigente - alternativamente consiglierei la valutazione di fattibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182 bis/63 cci al quale tentare di far aderire l’Ente locale (e interessanti spunti e stimoli per avviare questo specifico tipo di percorso alternativo con gli Enti locali li potrá reperire nelle delibere della Corte dei Conti - sezione di controllo per l’Emilia Romagna n. 263/2021 e della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Toscana n. 40/2021).
Alberto Cimolai
Rimanendo sul piano del concordato preventivo (che nelle situazioni di crisi estesa è difficilmente sostituibile con un accordo ex art. 182bis) credo che i dubbi che Lei solleva siano superabili alla luce delle seguenti considerazioni:
1) il livello informativo garantito nel concordato dalla relazione ex art. 172 l.f. è il più ampio che si possa assicurare ai creditori;
2) di conseguenza la "capacità valutativa" delle agenzie fiscali viene ad essere superata dalla profonda ed estesa informativa del CG;
3) perciò all'interno del concordato gli enti locali hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare se accettare o meno la proposta del debitore (venendo di fatto ad acquisire un grado di conoscenza della situazione dell'impresa pari a quella delle agenzie fiscali);
4) di conseguenza la differenziazione che Lei indica non è a mio avviso preclusiva all'interpretazione analogica dell'art. 182ter.
1 Settembre 2022 17:35
In realtà la differenziazione non é fra tributi erariali e tributi locali ma fra tributi amministrati da agenzie erariali e tributi amministrati da altri enti.
E solo quelli amministrati da agenzie erariali risultano ricompresi nell’area di operatività degli artt. 63 e 88 cci (già 182bis e 182ter l.fall.) e dunque falcidiabili con il meccanismo ivi regolato (ma non é nemmeno escluso che in qualche caso, in virtù di apposite convenzioni, possano essere affidati in gestione alle agenzie fiscali anche i tributi locali che così diverrebbero anch’essi trattabili).
Questo (si ritiene) in quanto il legislatore ha inteso affidare la (delicata) facoltà di rinuncia della pretesa tributaria solo ad un ente ritenuto strutturalmente adeguato per una appropriata e prudente valutazione delle proposte (per il vero rivelatasi fin troppo prudente, vista la successiva evoluzione normativa che ora prevede anche l’omologazione coatta…).
Considerate le difficoltà di strutturazione di un concordato preventivo con l’utilizzo della riduzione dei privilegiati generali ex art. 160, comma 2, l.fall. che Lei pone - e per restare, come Lei chiede, nell’ambito della normativa vigente - alternativamente consiglierei la valutazione di fattibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182 bis/63 cci al quale tentare di far aderire l’Ente locale (e interessanti spunti e stimoli per avviare questo specifico tipo di percorso alternativo con gli Enti locali li potrá reperire nelle delibere della Corte dei Conti - sezione di controllo per l’Emilia Romagna n. 263/2021 e della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Toscana n. 40/2021).
Alberto Cimolai
In tal caso si può dire , avvenuta la iscrizione a ruolo, che il tributo è amministrato da agenzie fiscali? al sottoscritto non pare proprio e pertanto il tributo (esempio IMU) resterebbe di competenza dell'ente locale e non trattabile con l'istituto della transazione fiscale (anche nella considerazione che la Agenzia della Riscossione non è onerata mai di un giudizio di merito sull'oggetto della transazione fiscale, che resta dell'Ente impositore o Agenzia Entrate in senso stretto, se non limitatamente agli aggi o compensi del servizio).
Se poi, come sembra dedursi dalle pronuncie della Corte Conti o da esposizioni di alcuni commentatori, l'IMU iscritta ruolo (nell'ottica su esposta) rientrasse nell'istituto della transazione fiscale quale è il procedimento decisorio sul merito della proposta? l'Ente locale ? o chi?
Grazie