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Giuliano Buffelli, Professore incaricato presso l'Università di Bergamo

Federico Clemente, Dottore Commercialista in Bergamo

Sopravvenienze attive nel concordato preventivo: l’Agenzia delle Entrate assume una interpretazione criticabile

3 Maggio 2022

Con una risposta ad interpello, la numero 201/2022, l'Agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento fiscale delle sopravvenienze attive che, per effetto dello stralcio dei debiti di cui alla proposta concordataria, si manifestano all'omologazione del concordato stesso.
Si rammenta come, per la fattispecie, operi l'articolo 88 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), comma 4-ter, a norma del quale “non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni di debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio… In caso di concordato di risanamento…la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento…”.
Le analisi dell'Agenzia muovono da un'ipotesi particolare, che riporta altresì alla tematica della decorrenza dei termini di prescrizione delle spettanze dei creditori in sede di concordato.
Nell'ambito di un concordato preventivo di natura liquidatoria la cui esecuzione è durata più di dieci anni, e per il quale la proposta omologata prevedeva il pagamento dei creditori chirografari al 40% tramite la liquidazione di tutti gli atti, un socio della società debitrice ha eccepito la prescrizione di parte delle spettanze dei creditori, per intervenuta decorrenza del termine decennale di cui all'articolo 2946 del c.c., sostenendo che nel corso della procedura concordataria il decorso nel termine di prescrizione non sia sospeso, come invece è previsto apertis verbis nel fallimento.
Ne sono scaturite in particolare procedure di mediazione assistita con singoli creditori, ovvero giudizi ordinari. 
All'esito degli stessi, una serie di posizioni di debito è stata definita con una ulteriore riduzione delle spettanze dei creditori, rispetto alla percentuale del 40% prevista dalla proposta, ovvero con l'integrale annullamento per intervenuta prescrizione.
L'aspetto dell'interpello su cui ci si vuole focalizzare è quello della applicabilità o meno delle prescrizioni dell'articolo 88 T.u.i.r. a questo ulteriore stralcio [1].
A giudizio dell'istante, l’effetto esdebitatorio si determina alla fine del periodo concorsuale assorbendo tutta l’operatività sviluppata nel corso della procedura e l’intero risultato rientra nelle ipotesi agevolative di cui all’art. 88 comma 4-ter T.u.i.r., sottolineandosi che tale prescrizione normativa “non subordina in alcun modo la detassazione delle sopravvenienze di cui trattasi alla causa sottostante, ovvero ad una particolare causa”.
Replica diversamente l'Agenzia delle Entrate, secondo cui "in relazione alla riduzione dei debiti derivanti dalle procedure poste in essere dal socio della società [2], le relative sopravvenienze concorrono interamente alla formazione della base imponibile Ires ai sensi dell'articolo 88 TUIR".
L'Agenzia poggia la propria affermazione sulla circostanza per cui "si tratta di componenti di reddito che, sebbene conseguiti in fase di esecuzione di concordato, esulano dall'originario concordato omologato".
L'interpretazione è particolarmente restrittiva, e si presta ad una serie di considerazioni in direzione contraria. 
Innanzitutto, il dato letterale della norma non è tale da consentire una distinzione tra la fase di formazione della proposta concordataria (fino all’omologazione) e la fase esecutiva del concordato omologato. La norma, opportunamente, richiama "le riduzioni di debiti in sede di concordato". E la sede del concordato è certamente anche quella della fase esecutiva, alla quale oltretutto sono connaturate evoluzioni e modifiche degli originari termini del piano concordatario, pur nella direzione della sua tenuta ed esecuzione. 
D’altro canto, giova risalire ai principi ispiratori della norma. Come ricorda la relazione accompagnatoria all'articolo 55 del D.P.R. 917/86 (confluito poi nell’articolo 88 in commento), "si è ritenuto di escludere la tassabilità inserendo una norma espressa, allo scopo di non rendere più difficoltoso il concordato stesso".
Le finalità normative sono state riprese e cristallizzate dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5112 del 3 aprile 1996 che, pur in tema di articolo 86 T.u.i.r., aveva chiaramente enunciato l'obiettivo "di ridurre l'onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria".
Recente dottrina [3] ha rimarcato la circostanza per cui "il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria in relazione all'ammontare delle sopravvenienze attive originate dalla riduzione dei crediti chirografari avrebbe comportato l'impossibilità di dare attuazione al concordato preventivo e conseguentemente avrebbe provocato la sentenza dichiarativa di fallimento, rendendo quindi del tutto inapplicabile la normativa civilistica del concordato stesso". 
In definitiva, l'arrocco dell'Agenzia sullo schema del piano omologato non pare in linea:
- con l'iter complessivo della procedura, che evolve in una fase esecutiva necessariamente interessata da variazioni applicative del piano, ai fini di una sua esecuzione;
- con la conseguente possibilità che in tale fase esecutiva le posizioni passive possano conoscere variazioni qualitative e quantitative rispetto al piano come portato alla votazione dei creditori;
- con il concetto stesso di piano, che comporta una fase esecutiva con le relative differenti declinazioni;
- con le chiare finalità della norma di neutralizzare dal punto di vista fiscale le "riduzioni dei debiti" legate al piano concordatario.
 In senso conforme i primi commenti all'interpello, secondo cui "la limitazione individuata dalle Entrate non appare conforme alla ratio della norma… che è quella di non gravare di oneri fiscali un'impresa già soggetta a procedure come concordato liquidatorio o fallimento in considerazione della sua effettiva capacità contributiva” [4]
Non si ravvisa un mutamento di visuale tra concordato liquidatorio e concordato in continuità. Anche in ipotesi di continuità, infatti, le diminuzioni delle passività concordatarie, ancorché successive alla omologa del concordato, possono rientrare a pieno titolo tra le variazioni di passivo neutrali dal punto di vista fiscale [5], in quanto finalizzate alla tenuta della proposta e comunque correlate al suo adempimento (sotto la vigilanza, si rammenta, del commissario giudiziale). 
Un ulteriore aspetto merita un riordino sistemico e terminologico.
Tanto l'istanza di interpello, quanto la risposta dell'Agenzia delle Entrate, che riguardano un concordato liquidatorio, richiamano il concetto di possibile "residuo attivo" alla chiusura della procedura, asserendo come lo stesso “deve essere assoggettato ad imposizione" (così l’istanza) e "assume rilevanza a fini fiscali" (così il parere dell’Agenzia).
La rappresentazione non convince.
Si ricorda che nel concordato preventivo la gestione rimane all’imprenditore e fiscalmente l’impresa in procedura è soggetta alle ordinarie disposizioni in tema di reddito di impresa, eccezion fatta per quelle che in modo specifico trattano del concordato preventivo (in particolare artt. 86 e 88 T.u.i.r.).
 Il risultato reddituale viene determinato al termine di ogni esercizio, e l'eventuale utile netto potrà essere accantonato a riserva.
Ove al termine di un concordato liquidatorio residuasse della finanza, questa potrà eventualmente essere distribuita ai soci, in primis quale rimborso di capitale, e se del caso, come distribuzione di riserve. 
In altri termini, non si determina come nel fallimento un "residuo attivo" da assoggettare ad imposta autonomamente, come invece previsto per la procedura fallimentare dall'articolo 183 T.u.i.r. 
L'interpello offre altresì spunto per alcune considerazioni prospettiche, con un richiamo al legislatore del diritto della crisi, in chiave aziendalistica e fiscale (anche la luce dei prospettati interventi di modifica). Aziendalisticamente parlando il riferimento è al principio di continuità e agli adeguati assetti, che l'articolo 13 dello schema di D. Lgs. di modifica del codice della crisi e dell’insolvenza accentua in una contingenza quale l'attuale, legata al protrarsi della pandemia, all'inasprimento dei costi delle materie prime e al panorama bellico sul fronte russo-ucraino.
Sotto il profilo fiscale, si coglie una scarsa attenzione ai risvolti di natura tributaria delle procedure concorsuali in genere.
Ci si permette ravvisare una contraddittorietà tra la filosofia della riforma, che da un lato sottolinea gli obiettivi di recupero delle aziende, mentre dall'altro non pone la dovuta attenzione ad aspetti aziendalistici e fiscali di rilevante possibile incidenza.

Giuliano Buffelli
Federico Clemente

                                                               
[1] Un altro tema è trattato nell'interpello, legato alla circostanza per cui la società debitrice, al momento dell'interpello, non aveva ancora registrato contabilmente la sopravvenienza, con il conseguente dubbio di possibile applicazione della disposizione ex art. 88 T.u.i.r. per decorso del termine.
[2] In realtà, dall'interpello si coglie come sia stata la società a porre in essere tali procedure. Si ritiene ininfluente la differente angolatura, ai fini delle analisi sviluppate in fase di esecuzione del concordato.
[3] Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2020, pagg. 1619 e seguenti.
[4] Andreani e Tubelli, Il residuo attivo tassabile anche nel concordato, in Ilsole24ore, 21 aprile 2022.
[5] Ferma in tale fattispecie la neutralizzazione corrispondente delle perdite pregresse.
Bogoni Renato - Artuso Emanuele Bogoni Renato - Artuso Emanuele, Dottori Commercialisti in Padova

11 Maggio 2022 11:12

Brevi spunti sulla risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, n. 201/2022.
La risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 201/2022 offre molteplici spunti di riflessione, anche in una prospettiva critica.
Nel condividere convintamente quanto affermato dai Colleghi che hanno avviato la discussione, proviamo ad aggiungere qualche ulteriore profilo di possibile indagine in merito alla tassazione delle “sopravvenienze da concordato”, movendo anzitutto dalla considerazione che il tema si radica su quella che la più autorevole dottrina ha da tempo definito come l’atavica “questione fiscale” delle procedure concorsuali (per tutti, cfr. G. Falsitta, La questione fiscale delle procedure concorsuali, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 1982, III 2 ss., poi trasfusa in G. Falsitta, La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi. II edizione, Padova, Cedam, 1986, 233 ss.).
Tema, questo, che come noto offre poche certezze bensì numerose difficoltà esegetiche, anche alla luce di un tessuto normativo frastagliato, caratterizzato da taluni vuoti.
In ogni caso, cercando di ricostruire a trecentosessanta gradi la fattispecie, giova evidenziare che, da un punto di vista contabile, l’OIC 19, denominato “Debiti”, che ha sostituito (rispetto al trattamento della tematica de qua) il precedente OIC 6 denominato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, statuisce il trattamento contabile da riservare alle sopravvenienze da stralcio.
In specie, la disciplina in esame viene affrontata nei paragrafi da 73 a 73C. Infatti, il paragrafo 73 prevede l’obbligo per le imprese di eliminare totalmente o parzialmente il debito dalla situazione patrimoniale e, conseguentemente, dal bilancio allorquando “l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita”. Il par. 73, inoltre, precisa che gli effetti dell’eliminazione contabile del debito si realizzano alla data in cui l’accordo tra le parti diviene efficace; in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f. tale data corrisponde all’omologa da parte del Tribunale. La differenza tra il valore del debito originario e il valore del nuovo debito comporta l’emersione di un componente positivo di reddito (da appostare a Conto Economico).
Tali note contabili non esauriscono la questione, dovendo giocoforza raccordarsi con quello che è il trattamento tributario attribuito alle poste de quibus, le quali vanno annoverate tra le “sopravvenienze attive” in senso proprio; ossia, quelle derivanti da eventi che modificano – provocando una variazione in aumento del valore del patrimonio dell’impresa – gli effetti reddituali di operazioni contabilizzate (o che avrebbero dovuto essere contabilizzate) in precedenti esercizi, e quindi imputate (o che avrebbero dovuto essere imputate) al reddito in precedenti esercizi.
Su questo terreno merita considerare che l’imposizione tributaria deve sempre e comunque rispondere al principio della capacità contributiva scolpito nell’art. 53 Costituzione. Pertanto, laddove non vi sia una effettiva manifestazione di ricchezza, ovvero laddove il Legislatore reputi meritevole di non tassazione (per motivi ordinamentali, sistematici ecc., insomma in base alla propria discrezionalità e ragionevolezza) una fattispecie in astratto avente i requisiti strutturali del rispettivo comparto impositivo – ed a tali fattispecie pare fondatamente riconducibile il caso che qui occupa – non deve per l’effetto esservi tassazione; ciò, al fine di non intercettare una attitudine alla contribuzione fittizia.
In quest’ottica, pare del resto perfettamente calarsi la formulazione letterale dell’art. 88, co. 4-ter, Tuir, che come noto dispone quanto segue: “Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio”. Senza addentrarci in complessi dibattiti di tecnica legislativa, pare che la stessa formulazione letterale impiegata dal Legislatore militi verso una sorta di “presunzione assoluta” di intassabilità, proprio mediante l’utilizzo della locuzione “non si considerano”. E, ancora, ciò si sposa in maniera chiara con l’evidentissimo favor che il Legislatore ha inteso assicurare nel corso del tempo alle procedure concordatarie, quale strumento per la risoluzione della crisi d’impresa, in particolar modo al concordato preventivo che comunque reca in sé la conservazione di una qualche funzionalità in seno all’azienda (ad evidenza, anche nel caso del concordato liquidatorio, in quanto i beni ceduti entrano a far parte del circuito produttivo di altro operatore economico).
Alla luce di quanto sin qui succintamente esposto, ad avviso di chi scrive la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate non risulta convincente: né sul piano letterale, né su quello sistematico.
D’altro canto, ed avendo a mente quanto concretamente accade nei concordati preventivi con cessio bonorum la sopravvenienza da stralcio risulta quasi sempre diversa (maggiore o minore), rispetto a quanto indicato nella proposta concordataria, e la lettura offerta dall’Amministrazione finanziaria non è mai stata affacciata prima di ora. Anzi, se per paradosso essa trovasse esito, al momento di chiusura “definitiva” dei concordati preventivi si genererebbe una (asserita…) manifestazione di capacità contributiva a fronte di risultati inferiori rispetto all’originaria rilevazione, il che rappresenta un evidente corto-circuito dal punto di vista concorsual-tributario. In termini più concreti, se per assurdo in un concordato con cessio bonorum in cui si prevedeva uno stralcio del 60% dei debiti chirografari, a seguito dei minori realizzi sui beni aziendali si addivenisse ad un minor attivo, e di conseguenza ad un maggior stralcio dell’80% dei debiti, emergerebbe un’ulteriore sopravvenienza attiva pari al 20% della massa chirografaria. Se tale sopravvenienza fosse tassata, le risorse a disposizione dei creditori si ridurrebbero ulteriormente, risultato evidentemente contrario alla ratio normativa (con possibili implicazioni sulla stessa possibilità di pagare la percentuale minima imposta normativamente).
D’altro canto, seppur ben prima dell’introduzione dell’OIC 19, in un momento in cui il c.d. doppio binario reggeva il rapporto tra l’utile civilistico e l’imponibile fiscale (relazione oggi modificata per effetto del principio di derivazione rafforzata), autorevolissima letteratura aveva affermato che: “sembra dunque che per constatare quali effetti economici siano con certezza derivati dal concordato si debba attendere la conclusione delle operazioni di esecuzione del concordato: in tal momento nasce la sopravvenienza. La conclusione precedente vale a fortiori per il concordato con cessio bonorum, in cui fino a che non si portano a compimento le operazioni liquidatorie non si è in grado di stabilire se sopravvenienze vi siano e di che ammontare siano” così G. Falsitta, La tassazione delle plusvalenze, cit., 243.
Insomma, pare di potersi trarre il seguente principio: il momento in cui, ai fini tributari, va indagata l’effettiva emersione di capacità contributiva è in ogni caso quello della definitività della procedura, il che – nel caso di specie – parrebbe risolvere pure il problema di diritto intertemporale affacciato nell’interpello che ha originato la presa di posizione erariale qui investigata.
Appare evidente, in definitiva, che l’interpretazione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, oltre a non trovare accoglimento in nessun addentellato normativo, appare insostenibile anche da un punto di vista sistematico e si deve ritenere che non si debbano considerare fiscalmente “sopravvenienze attive” le riduzioni dei debiti dell'impresa concordatarie, a prescindere dal momento in cui siano imputate e di come le stesse vengano registrate (la tardiva registrazione potrebbe rappresentare un errore contabile da imputare a conto economico o direttamente a rettifica del patrimonio netto, a seconda della rilevanza della stessa).
Renato Bogoni – Emanuele Artuso
giulio andreani, Dottore commercialista

5 Giugno 2022 22:28

Brevi spunti sulla risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, n. 201/2022.
La risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 201/2022 offre molteplici spunti di riflessione, anche in una prospettiva critica.
Nel condividere convintamente quanto affermato dai Colleghi che hanno avviato la discussione, proviamo ad aggiungere qualche ulteriore profilo di possibile indagine in merito alla tassazione delle “sopravvenienze da concordato”, movendo anzitutto dalla considerazione che il tema si radica su quella che la più autorevole dottrina ha da tempo definito come l’atavica “questione fiscale” delle procedure concorsuali (per tutti, cfr. G. Falsitta, La questione fiscale delle procedure concorsuali, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 1982, III 2 ss., poi trasfusa in G. Falsitta, La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi. II edizione, Padova, Cedam, 1986, 233 ss.).
Tema, questo, che come noto offre poche certezze bensì numerose difficoltà esegetiche, anche alla luce di un tessuto normativo frastagliato, caratterizzato da taluni vuoti.
In ogni caso, cercando di ricostruire a trecentosessanta gradi la fattispecie, giova evidenziare che, da un punto di vista contabile, l’OIC 19, denominato “Debiti”, che ha sostituito (rispetto al trattamento della tematica de qua) il precedente OIC 6 denominato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, statuisce il trattamento contabile da riservare alle sopravvenienze da stralcio.
In specie, la disciplina in esame viene affrontata nei paragrafi da 73 a 73C. Infatti, il paragrafo 73 prevede l’obbligo per le imprese di eliminare totalmente o parzialmente il debito dalla situazione patrimoniale e, conseguentemente, dal bilancio allorquando “l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita”. Il par. 73, inoltre, precisa che gli effetti dell’eliminazione contabile del debito si realizzano alla data in cui l’accordo tra le parti diviene efficace; in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f. tale data corrisponde all’omologa da parte del Tribunale. La differenza tra il valore del debito originario e il valore del nuovo debito comporta l’emersione di un componente positivo di reddito (da appostare a Conto Economico).
Tali note contabili non esauriscono la questione, dovendo giocoforza raccordarsi con quello che è il trattamento tributario attribuito alle poste de quibus, le quali vanno annoverate tra le “sopravvenienze attive” in senso proprio; ossia, quelle derivanti da eventi che modificano – provocando una variazione in aumento del valore del patrimonio dell’impresa – gli effetti reddituali di operazioni contabilizzate (o che avrebbero dovuto essere contabilizzate) in precedenti esercizi, e quindi imputate (o che avrebbero dovuto essere imputate) al reddito in precedenti esercizi.
Su questo terreno merita considerare che l’imposizione tributaria deve sempre e comunque rispondere al principio della capacità contributiva scolpito nell’art. 53 Costituzione. Pertanto, laddove non vi sia una effettiva manifestazione di ricchezza, ovvero laddove il Legislatore reputi meritevole di non tassazione (per motivi ordinamentali, sistematici ecc., insomma in base alla propria discrezionalità e ragionevolezza) una fattispecie in astratto avente i requisiti strutturali del rispettivo comparto impositivo – ed a tali fattispecie pare fondatamente riconducibile il caso che qui occupa – non deve per l’effetto esservi tassazione; ciò, al fine di non intercettare una attitudine alla contribuzione fittizia.
In quest’ottica, pare del resto perfettamente calarsi la formulazione letterale dell’art. 88, co. 4-ter, Tuir, che come noto dispone quanto segue: “Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio”. Senza addentrarci in complessi dibattiti di tecnica legislativa, pare che la stessa formulazione letterale impiegata dal Legislatore militi verso una sorta di “presunzione assoluta” di intassabilità, proprio mediante l’utilizzo della locuzione “non si considerano”. E, ancora, ciò si sposa in maniera chiara con l’evidentissimo favor che il Legislatore ha inteso assicurare nel corso del tempo alle procedure concordatarie, quale strumento per la risoluzione della crisi d’impresa, in particolar modo al concordato preventivo che comunque reca in sé la conservazione di una qualche funzionalità in seno all’azienda (ad evidenza, anche nel caso del concordato liquidatorio, in quanto i beni ceduti entrano a far parte del circuito produttivo di altro operatore economico).
Alla luce di quanto sin qui succintamente esposto, ad avviso di chi scrive la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate non risulta convincente: né sul piano letterale, né su quello sistematico.
D’altro canto, ed avendo a mente quanto concretamente accade nei concordati preventivi con cessio bonorum la sopravvenienza da stralcio risulta quasi sempre diversa (maggiore o minore), rispetto a quanto indicato nella proposta concordataria, e la lettura offerta dall’Amministrazione finanziaria non è mai stata affacciata prima di ora. Anzi, se per paradosso essa trovasse esito, al momento di chiusura “definitiva” dei concordati preventivi si genererebbe una (asserita…) manifestazione di capacità contributiva a fronte di risultati inferiori rispetto all’originaria rilevazione, il che rappresenta un evidente corto-circuito dal punto di vista concorsual-tributario. In termini più concreti, se per assurdo in un concordato con cessio bonorum in cui si prevedeva uno stralcio del 60% dei debiti chirografari, a seguito dei minori realizzi sui beni aziendali si addivenisse ad un minor attivo, e di conseguenza ad un maggior stralcio dell’80% dei debiti, emergerebbe un’ulteriore sopravvenienza attiva pari al 20% della massa chirografaria. Se tale sopravvenienza fosse tassata, le risorse a disposizione dei creditori si ridurrebbero ulteriormente, risultato evidentemente contrario alla ratio normativa (con possibili implicazioni sulla stessa possibilità di pagare la percentuale minima imposta normativamente).
D’altro canto, seppur ben prima dell’introduzione dell’OIC 19, in un momento in cui il c.d. doppio binario reggeva il rapporto tra l’utile civilistico e l’imponibile fiscale (relazione oggi modificata per effetto del principio di derivazione rafforzata), autorevolissima letteratura aveva affermato che: “sembra dunque che per constatare quali effetti economici siano con certezza derivati dal concordato si debba attendere la conclusione delle operazioni di esecuzione del concordato: in tal momento nasce la sopravvenienza. La conclusione precedente vale a fortiori per il concordato con cessio bonorum, in cui fino a che non si portano a compimento le operazioni liquidatorie non si è in grado di stabilire se sopravvenienze vi siano e di che ammontare siano” così G. Falsitta, La tassazione delle plusvalenze, cit., 243.
Insomma, pare di potersi trarre il seguente principio: il momento in cui, ai fini tributari, va indagata l’effettiva emersione di capacità contributiva è in ogni caso quello della definitività della procedura, il che – nel caso di specie – parrebbe risolvere pure il problema di diritto intertemporale affacciato nell’interpello che ha originato la presa di posizione erariale qui investigata.
Appare evidente, in definitiva, che l’interpretazione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, oltre a non trovare accoglimento in nessun addentellato normativo, appare insostenibile anche da un punto di vista sistematico e si deve ritenere che non si debbano considerare fiscalmente “sopravvenienze attive” le riduzioni dei debiti dell'impresa concordatarie, a prescindere dal momento in cui siano imputate e di come le stesse vengano registrate (la tardiva registrazione potrebbe rappresentare un errore contabile da imputare a conto economico o direttamente a rettifica del patrimonio netto, a seconda della rilevanza della stessa).
Renato Bogoni – Emanuele Artuso
In merito alla tassazione delle sopravvenienze discendenti da eventi diverse dalla omologazione del concordato, considererei che da un punto di vista strettamente letterale l comma 4-ter dell'88 del TUIR non subordina in alcun modo la detassazione delle sopravvenienze di cui trattasi alla causa sottostante ovvero a una particolare causa, limitandosi, al primo periodo, a stabilire che, ai fini del reddito d’impresa, “non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio”. La riduzione dei debiti, cui si riferisce la detassazione, intervenendo nel corso (ovverosia “in sede”) della procedura concordataria, potrebbe essere comunque ricondotta nel campo di applicazione di tale norma che deriva dalla lettera della stessa.
Non pare, però, che l’argomento letterale possa essere al riguardo decisivo, perché per renderlo tale bisogna dilatare la portata dell’espressione “in sede”, attribuendole il significato dell’espressione “nel contesto”, privilegiando il profilo temporale a quello causale, secondo cui “in sede” significa “per effetto”, che è invece da preferire alla luce della ratio della disposizione.
È infatti dalla ratio della norma che si deve muovere per verificare se il presupposto della detassazione comprende anche le sopravvenienze che traggono origine da eventi diversi dalla omologazione del concordato.
A questo riguardo occorre considerare che sin dall’emanazione del TUIR il legislatore ha escluso espressamente dal concorso alla formazione del reddito le “sopravvenienze attive da esdebitazione”. Tale esclusione, era stata inizialmente prevista unicamente con riguardo alla riduzione dei debiti occorsa discendente dal concordato fallimentare o preventivo (in considerazione delle procedure concorsuali vigenti all’epoca). Così disponeva, infatti, l’art. 55 (poi 88), comma 4, del TUIR dal momento della sua emanazione (fino a prima delle modifiche recate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83), dimostrando il legislatore di condividere la tesi secondo cui la riduzione dei debiti in sede di concordato con cessione dei beni, pur integrando una insussistenza del passivo, non avrebbe potuto costituire - per sua natura - un indice di capacità contributiva (ovverosia una manifestazione di reddito assoggettabile a imposizione), in quanto l’imprenditore, per effetto di tale tipo di concordato, perde il possesso di tutti i suoi beni (senza quindi proseguire l’attività economica) e la procedura si chiude senza alcun arricchimento patrimoniale da parte del debitore, tranne che in caso di realizzo delle attività per un importo maggiore di quello integrale dei debiti. In altri termini, allo scopo di fornire una soluzione normativa a una controversa querelle sorta in dottrina e in giurisprudenza, con l’emanazione del TUIR il legislatore decise di sancire espressamente l’irrilevanza reddituale del provento usualmente denominato “bonus da concordato”. Come si legge nella relazione di accompagnamento allo schema di testo unico, tuttavia, “allo scopo di non rendere più difficoltoso il concordato stesso” e, quindi, con dichiarata finalità agevolativa/esentativa, fu deciso di estendere la detassazione anche alla riduzione dei debiti che si origina nel concordato preventivo senza cessione dei beni, ovvero anche nelle forme di concordato in cui non si verifica un vero e proprio spossessamento in capo all’impresa debitrice (ad onor del vero a quel tempo l’ordinamento contemplava una sola forma di concordato alternativa a quella con cessione dei beni, rappresentata dal cosiddetto concordato con garanzia). La detassazione prevista dalla norma costituiva quindi un’esclusione con riguardo alle sopravvenienze attive emergenti nel concordato con cessione dei beni e un’esenzione con riguardo a quelle generate negli altri tipi di concordato.
Alla luce di tale ratio, anche se la detassazione prevista dall’art. 88 del TUIR pare avere ad oggetto le sopravvenienze emerse per effetto, e non semplicemente nella contestualità, del concordato, dovrebbe comunque escludersi la tassazione anche delle sopravvenienze originate da accordi successivi alla omologazione del concordato ovvero dalla sopravvenuta prescrizione di debiti, in considerazione del fatto che, ciò nonostante, il soggetto le consegue non ne ricava un incremento patrimoniale – e non finisce per possedere alcun corrispondente reddito – a causa dello spossessamento subito e della destinazione delle risorse generate dalla riduzione dei debiti a favore di altri creditori e non di se stesso, fatto salvo il caso in cui al termine della procedura sussista un residuo attivo.

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Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

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  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
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  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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