
Filippo Rasile, Avvocato in Reggio Emilia
Alda Boracchini, Dottoressa in giurisprudenza
QUANDO L’ESPERTO CHIUDE TROPPO IN FRETTA LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E VIENE SOSTITUITO – MELIUS RE PERPENSA
21 Luglio 2025
4 Agosto 2025 11:46
Ai requisiti indicati nel testo (i.e. diligenza e perizia) aggiungerei la sensibilità: necessaria per distinguere tra accanimento giuridico (da cassare il prima possibile) e percorsi - anche ardui - ma - magari col tempo - possibili. Insomma, interpretare al meglio i grigi.
E nessun protocollo può indicarne i confini, trattandosi di caratteristica (per definizione) extragiuridica.
5 Agosto 2025 17:18
Dagli atti pubblicati nel Blog su www.dirittodellacrisi.it (i 2 verbali della Commissione per la c.n.c. presso la C.C.I.A.A. di Trieste), sembra che ci possa esser stato un equivoco, tra advisor ed esperto, nell'individuare (o nel valutare) quale piano (economico) fosse possibile (e cioè concretamente praticabile, tra continuità aziendale diretta, continuità aziendale indiretta o liquidazione atomistica del patrimonio) per supportare la proposta (misura % e tempi) di soddisfacimento (e con quale strumento/procedura/procedimento) ai creditori di risoluzione della crisi dell'imprenditore.
Ciò non dovrebbe succedere mai, perchè l'istanza di accesso alla c.n.c. deve esplicitare, in apposito documento, il progetto di piano, in cui devono essere contenuti gli elementi che caratterizzano appunto il piano, la proposta e lo strumento/procedura/procedimento, eventualmente con delle alternative, comunque praticabili (possibili). E qui sembra che il piano ci fosse, attendibile e fattibile, secondo le valutazioni protettive/cautelari positivamente espresse dal Tribunale di Trieste competente per la cautela/protezione para-concorsuale.
Peraltro, dagli stessi atti (pubblicati nel Blog), sembra anche che, purtroppo, non ci siano state concrete (approfondite ed estese) trattative con i creditori (e/o altri interlocutori azienzali interessati al/dal risanamento), nè plenarie, nè bilanterali, ma solo un incontro dell'esperto con gli advisor e l'imprenditore: ciò è molto sconveniente.
Anche questo, cioè, come l'equivoco su quale piano sia stato prospettato, non dovrebbe mai succedere,... ma proprio mai l'assenza di trattative..., anche perchè dalle trattative possono e devono uscire le proposte e contro-proposte di vari piani e scenari possibili, per cercarne almeno uno su cui lavorare in dettaglio, con la programmazione della gestione, la elaborazione della proposta e le trattative bilaterali/specifiche con i singoli creditori/interlocutori di maggior rilievo/interesse.
Infatti, il progetto di piano di supporto all'istanza di accesso alla c.n.c., se ritenuto possibile dall'esperto, va subito discusso con i creditori (e gli altri interlcocutori/parti interessati/e), perchè, se una parte preminente dei creditori (rilevanti per valore o per necessità aziendale strategica) esplicitamente e fermamente non "gradisce" il piano (lo ritenessero impossibile e/o comunque non conveniente, inaccettabile), allora le trattative non possono continuare e il risanamento (non-concorsuale) non è possibile (a prescindere da quanto fosse probabile in origine), per cui non sono ammissibili misure di protezione o cautalari e non è possibile continuare la c.n.c., salvo, ovviamente, che venga immediatamente proposto agli stessi creditori/interlocutori un nuovo e migliore piano.
La c.n.c. è una non-procedura (parametrata alle procedure concorsuali negli obiettivi e nel rapporto costi-spese/benefici-risultati) e anche un procedimento semi-amministrato (i verbali allegati nel Blog lo confermano...) svolta/o nell'interesse comunque (anche e soprattutto) dei creditori, perchè il non soddisfacimento (l'insoddisfazione) - attuale (insolvenza reversibile dell'imprenditore), probabile (crisi dell'impresa) o possibile (difficoltà in azienda) - dei creditori (più che dell'imprenditore) è il presupposto oggettivo della stessa c.n.c. (mentre il presupposto soggettivo della c.n.c. è che tale difficoltà, crisi o insolvenza derivino da un'impresa ancora esercitabile, anche da terzi, e riferibile ad un imprenditore, di qualsiasi dimensione, natura e settore).
Ovviamente, nei casi (purtroppo ricorrenti) di insolvenza (benchè reversibile) dell'imprenditore anche la gestione dell'impresa (e non solo il procedimento di c.n.c.) deve svolgersi nell'interesse dei creditori.