
Claudio Del Prete, Commercialista
Perdita del capitale sociale alla data del 31 dicembre 2020 e responsabilità degli organi societari nel successivo fallimento
24 Giugno 2021
24 Giugno 2021 21:56
Gli adempimenti comunque non sospesi
27 Giugno 2021 15:15
Gli adempimenti comunque non sospesi
Come corrette sono le preoccupazioni dell’Autore per i rischi di responsabilità degli organi sociali in caso - soprattutto - di fallimento ( ed anche rispetto alla ‘semisfera’ penalistica; cfr. DI VIZIO , Le ombre e gli specchi delle norme sul dissesto societario.I riflessi penali delle moratorie societarie del D.L. liquidità n. 23/2020, aprile 2020 , in www.osservatorio-oci.org).
Però, l’impresa ed i suoi gestori - come i relativi controllori - può/possono , recte deve/devono restare impresa/amministratori , senza alcuna particolare limitazione , in primis rispetto alla business judgment rule ,appunto, degli organi gestori ; ci mancherebbe solo , soprattutto in qst particolare momento , un’altra figura commissariale di nomina giudiziale o sperare di utilmente scaricare sull’assemblea compiti propri degli amministratori , come conferma l’art.376 CCII .
Naturalmente , ferma la necessità , a prescindere dalle fictionis normative in esame , di massima informazione e quindi di trasparenza sulla reale situazione ‘bilancistica’ dell’impresa (in particolare grazie alla ricchezza di dati offribili in nota integrativa , salvo non si scelga la sempre possibile via della messa in liquidazione - che si spera - temporanea, ricorrendo nelle more all’esercizio provvisorio previsto anche espressamente dall’art.2487,co.1,lett.c), c.c. , ma quindi in tal caso anche con riclassificazione di più voci del bilancio).
Come l’adozione più corretta dei prescritti assetti organizzativi per monitorare al meglio le situazioni .
D’altra parte , soprattutto nelle PMI, con srl oramai possibili anche con un € di cs, considerare ancora il capitale sociale e ,più in generale , il pn , un baluardo a tutela dei creditori , forse è un po’ , come dire , eccessivo o , se si preferisce , poco prudente da parte del (l’imprenditore) creditore che solo su ciò faccia affidamento rispetto al proprio debitore ( in tema sia permesso il rinvio allo scritto di BOTTAI - PEZZANO, Come (provare a) salvare le (sole) imprese meritevoli, 25 Marzo 2021, in questa Rivista, in part. v. cap.3).
Quel che davvero conta nelle PMI moderne e’ la positivita’ dei flussi della cd gestione caratteristica dell’attività d’ impresa: insomma la visione, la rappresentazione dinamica “in video( per non dire in streaming )” più che statica “ in foto” dell’impresa .
Sopratutto rispetto alle imprese in bonis ante Covid e che tali , grazie appunto alla positività della relativa gestione caratteristica , torneranno sol che abbiamo il tempo per farlo (perciò’ la necessità di strumenti tipo l’AME ipotizzato nel predetto scritto - o in questi giorni adottato dalla Francia con la L. 689/21 - oltre che una normativa comunitaria bancaria che non vada , almeno nei fatti , in senso contrario alle più elementari necessità del momento. Si pensi solo alla recente, incredibile, emendatio al Calendar Provisioning, che espone alla segnalazione in centrale rischi con 500 € di ritardo nel dovuto e addirittura solo 100 € ove si tratti di privati . Cfr. in tema PADOVANI – GUADAGNIN, Il calendar provisioning: la gestione delle NPE anche alla luce della crisi da Covid-19, in www.dirittobancario.it,03.02.2021; v. anche BONECHI, Quella asimmetria da superare tra banche ed imprese,www.ilsole24ore.com, 24 marzo 2021,p.16.).
D’altra parte , la vera insolvenza, e’ si’ un dato oggettivo ,che prescinde ,dunque, dalla imputabilità , ma deve , oggi più di ieri , risultare come una “situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass.SU 115/2001; cfr. anche ML RUSSOTTO, La prova dello stato di insolvenza nel periodo emergenziale,1 Aprile 2021, in questa Rivista ).
12 Luglio 2021 22:18
Come corrette sono le preoccupazioni dell’Autore per i rischi di responsabilità degli organi sociali in caso - soprattutto - di fallimento ( ed anche rispetto alla ‘semisfera’ penalistica; cfr. DI VIZIO , Le ombre e gli specchi delle norme sul dissesto societario.I riflessi penali delle moratorie societarie del D.L. liquidità n. 23/2020, aprile 2020 , in www.osservatorio-oci.org).
Però, l’impresa ed i suoi gestori - come i relativi controllori - può/possono , recte deve/devono restare impresa/amministratori , senza alcuna particolare limitazione , in primis rispetto alla business judgment rule ,appunto, degli organi gestori ; ci mancherebbe solo , soprattutto in qst particolare momento , un’altra figura commissariale di nomina giudiziale o sperare di utilmente scaricare sull’assemblea compiti propri degli amministratori , come conferma l’art.376 CCII .
Naturalmente , ferma la necessità , a prescindere dalle fictionis normative in esame , di massima informazione e quindi di trasparenza sulla reale situazione ‘bilancistica’ dell’impresa (in particolare grazie alla ricchezza di dati offribili in nota integrativa , salvo non si scelga la sempre possibile via della messa in liquidazione - che si spera - temporanea, ricorrendo nelle more all’esercizio provvisorio previsto anche espressamente dall’art.2487,co.1,lett.c), c.c. , ma quindi in tal caso anche con riclassificazione di più voci del bilancio).
Come l’adozione più corretta dei prescritti assetti organizzativi per monitorare al meglio le situazioni .
D’altra parte , soprattutto nelle PMI, con srl oramai possibili anche con un € di cs, considerare ancora il capitale sociale e ,più in generale , il pn , un baluardo a tutela dei creditori , forse è un po’ , come dire , eccessivo o , se si preferisce , poco prudente da parte del (l’imprenditore) creditore che solo su ciò faccia affidamento rispetto al proprio debitore ( in tema sia permesso il rinvio allo scritto di BOTTAI - PEZZANO, Come (provare a) salvare le (sole) imprese meritevoli, 25 Marzo 2021, in questa Rivista, in part. v. cap.3).
Quel che davvero conta nelle PMI moderne e’ la positivita’ dei flussi della cd gestione caratteristica dell’attività d’ impresa: insomma la visione, la rappresentazione dinamica “in video( per non dire in streaming )” più che statica “ in foto” dell’impresa .
Sopratutto rispetto alle imprese in bonis ante Covid e che tali , grazie appunto alla positività della relativa gestione caratteristica , torneranno sol che abbiamo il tempo per farlo (perciò’ la necessità di strumenti tipo l’AME ipotizzato nel predetto scritto - o in questi giorni adottato dalla Francia con la L. 689/21 - oltre che una normativa comunitaria bancaria che non vada , almeno nei fatti , in senso contrario alle più elementari necessità del momento. Si pensi solo alla recente, incredibile, emendatio al Calendar Provisioning, che espone alla segnalazione in centrale rischi con 500 € di ritardo nel dovuto e addirittura solo 100 € ove si tratti di privati . Cfr. in tema PADOVANI – GUADAGNIN, Il calendar provisioning: la gestione delle NPE anche alla luce della crisi da Covid-19, in www.dirittobancario.it,03.02.2021; v. anche BONECHI, Quella asimmetria da superare tra banche ed imprese,www.ilsole24ore.com, 24 marzo 2021,p.16.).
D’altra parte , la vera insolvenza, e’ si’ un dato oggettivo ,che prescinde ,dunque, dalla imputabilità , ma deve , oggi più di ieri , risultare come una “situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass.SU 115/2001; cfr. anche ML RUSSOTTO, La prova dello stato di insolvenza nel periodo emergenziale,1 Aprile 2021, in questa Rivista ).
2 Agosto 2021 12:49
Mi permetto dire anche qui che l’assunto che fa conseguire, dal venir meno della continuità aziendale, il verificarsi di una causa di scioglimento non è condivisibile. La sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, tra le altre cose, deve essere definitiva ed irreversibile per concretizzare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1°, n. 2), c.c. La perdita della continuità aziendale è, per contro, un giudizio prognostico e può limitarsi ad un periodo limitato di tempo (come dimostra la pandemia in corso); la perdita della continuità aziendale è tendenzialmente, in altre parole, per definizione, reversibile.
Rimane il fatto però che disporre la non operatività, in epoca di pandemia, della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale non risolve tutti i problemi neanche sotto il profilo giuridico. Il rischio che possa affermarsi – a distanza di anni - che si è verificata la causa di scioglimento derivante dal venir meno della continuità aziendale avrebbe dovuto essere previsto ed evitato. Il legislatore si è occupato anche di “fingere” contabilmente, per un certo periodo, che la continuità esista, ma ha completamento omesso di considerare gli effetti che la sua mancanza potrebbe creare sullo scioglimento della società.