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Giuseppe Rebecca, Dottore commercialista in Vicenza

PER L'ISTAT NON ESISTONO I FALLIMENTI

2 Giugno 2021

L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, è un ente di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e scientifico.
L’ISTAT si occupa di molti settori dell’economia e della vita sociale italiana. Rileva i prezzi, a vari livelli, fa indagini strutturate sull’occupazione, sulle imprese, sulle spese, sulla sanità, sulla vita media, sulla cultura, sui redditi, sugli omicidi, sui furti, sui matrimoni e sui divorzi. Non c’è settore che non sia trattato. O meglio, un settore c’è, dal 2009. Probabilmente è stato ritenuto essere il settore meno interessante di tutti, un settore da trascurare o perché considerato irrilevante, o perché fastidioso o per chissà quale altra motivazione.
E così, nell’indifferenza generale, dei cittadini, dei giudici, dei professionisti, delle imprese, della stampa, di tutti, dal 2009 è stato abolito il servizio statistico sui fallimenti e sulle procedure concorsuali (https://www.istat.it/it/archivio/14186)
Perché interessarsi degli eventi negativi delle imprese, si saranno detto, meglio pensare positivo!
L’improvvisa decisione è stata presa nonostante in una relazione dell’allora presidente Biggeri del 24 novembre 2008, si parlasse, invece, della necessità di rilanciare il Servizio (Mercogliano Katiuscia).
Con la soppressione del Servizio delle statistiche giudiziarie viene meno uno degli strumenti che, per decenni, ha contribuito a monitorare uno dei settori vitali del Paese. A suo tempo avevamo richiesto che della questione se ne occupassero il Ministro di Grazia e Giustizia, il Csm e l’Associazione Nazionale Magistrati, la cui attività, come noto, non pu prescindere dalla esistenza di adeguati e seri strumenti informativi tra i quali rientravano a pieno titolo le Statistiche Giudiziarie. Indubbiamente maggiormente utili i periodi di crisi dell’economia, quali quelli successivi al 2008. Ma non è accaduto nulla, proprio nulla.
Con provvedimento del 25 maggio 2009 l’ISTAT ha così abolito, di punto in bianco, immotivatamente, il servizio statistiche delle procedure concorsuali, attivo dal 1938. Le ultime statistiche pubblicate hanno riguardato quindi il 2007.
 I dati allora analizzati riguardavano:
- la durata delle procedure, distinte per Tribunale;
- l’ammontare dell’attivo e del passivo;
- l’ammontare delle spese di procedura;
- l’ammontare del compenso dei curatori e dei commissari;
- il grado di soddisfazione dei creditori chirografari;
- per i concordati, altri dati.
I dottori commercialisti curatori fallimentari meno giovani si ricorderanno di sicuro che alla chiusura di ogni procedura era richiesto di depositare anche la scheda statistica (allegato).
La mancanza impediva la chiusura della procedura stessa, e quindi anche il pagamento del compenso al curatore.
Per i fallimenti la scheda era verde, o almeno così ce la ricordiamo.
Ogni anno venivano poi elaborate le analisi relative a due anni precedenti. E da queste si poteva capire l’andamento delle procedure, se erano di più o di meno, quali erano le spese di procedura, quanto percepivano i curatori e gli altri soggetti legati alla procedura, quanto percepivano i chirografari e così via.
Tutto spazzato via; evidentemente ritenuto del tutto inutile o comunque superfluo. 
Ma è mai possibile? Si fanno statistiche di tutti i tipi, anche forse di non rilevante interesse collettivo, e proprio in un periodo di grande crisi quale quello iniziato nel 2007, si abbandonano le rilevazioni statistiche delle procedure concorsuali? Ha un senso, tutto ciò?
Potrà essere detto che il Cerved ha le sue statistiche, per i fallimenti. Ma queste sono fatte in modo differente. Innanzitutto le rilevazioni numeriche hanno sempre differito, e non si è mai capito perché, come pure nessuno si è mai premunito di cercare di analizzare queste differenze (semplicisticamente è stato detto che la differenza probabilmente riguardava i carichi delle procedure di fine d’anno, ma l’analisi non era concorde) e in ogni caso mancavano del tutto le altre rilevazioni. Il solo numero dei fallimenti oggi disponibile pare troppo poco. Non ci si può accontentare.
 
Appare interessante analizzare anche il comunicato dell’ISTAT del 23 gennaio 2017:
“Il sistema informativo territoriale sulla giustizia chiude e viene inserito in I.Stat.
Da Gennaio 2017 la banca dati dedicata alla diffusione delle statistiche sulla giustizia (dati 1980-2008) non è più attiva.
Tutte le serie sono ora disponibili nella banca dati dell’Istat I.Stat, nei temi Giustizia e sicurezza, Popolazione e famiglia, Salute e sanità.
Per consentire agli utenti di I.Stat di ritrovare con facilità ogni tavola finora presente sul sistema è stato realizzato uno schema di corrispondenza, disponibile in download”.
Questo appunto è lo scarno comunicato dell’ISTAT.
Cosa vuol dire?
Che l’ISTAT, oltre a non fare più alcuna ricerca statistica sui fallimenti, da quasi 13 anni, si libera anche degli archivi.
Proprio non ne vuole più sapere, dei fallimenti.
Invece di potenziare un servizio sicuramente utile, a nostro avviso necessario, lo si chiude, disperdendo le esperienze e le competenze accumulate in decenni di servizio.
Ma quello che dispiace di più, nell’abolizione di questo servizio, è stata l’indifferenza generale. Nessuno si è mai occupato di sollevare questo problema, quanto meno per una richiesta di chiarimenti. Nessun Deputato, nessun Senatore, nessuna Amministrazione, nessuna organizzazione professionale, nessun giornale. Proprio nessuno, insomma.
 
Cosa chiedere
Si dovrebbe richiedere a gran voce il ripristino di queste statistiche.
Sono indispensabili per una analisi motivata dell’andamento delle procedure concorsuali, dell’efficacia o meno dei provvedimenti o di come si stia andando. E questo dovrebbe essere chiesto a gran voce dai magistrati, dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dalle associazioni di categoria degli imprenditori, dal mondo dell’università. Chi si farà portavoce?
La crisi che ci colpisce è di tutta evidenza, e non avere degli strumenti per poterla analizzare pare una grandissima incongruenza. 
Si confida che i Ministri competenti  prendano iniziative , in merito, e che l’ISTAT riprenda finalmente a fare il suo lavoro, inopinatamente interrotto senza alcuna logica. 

Laura De Simone, Presidente di Sezione del Tribunale di Bergamo

5 Giugno 2021 13:09

A far tempo dal 2001 è stata istituita la Direzione generale di statistica e analisi o​rganizzativa (DG-Stat) presso  il Ministero della giustizia e fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). ​
Ritengo quindi che il monitoraggio nazionale sulle procedure concorsuali sia passato in carico a questa struttura, anche in ragione della  gestione informatizzata dei registri di cancelleria che rende disponibili costantemente tutti i dati degli uffici. 
Da oltre un ventennio le procedure concorsuali hanno subito una svolta informatica con significativo   miglioramento della qualità dei servizi giudiziari, riversando nei database ministeriali una imponente quantità di dati.  Ora i fascicoli telematici sono un contenitore ricco di atti ordinati a disposizione dei giudici e dei professionisti della procedura ma essendo molti file tra quelli depositati di tipo strutturato, le informazioni inserite vengono salvate nel sistema e vanno  a  popolare il database delle procedure concorsuali denominato SIECIC.
Chiarisco meglio: quando si seleziona una tipologia di modello per depositare un atto, sia il professionista sia il magistrato, individuano – anche senza accorgersene – uno schema .xsd, nel cui formato talune informazioni previamente individuate (cd. campi .xml) saranno trasmesse al database. 
Se un rapporto riepilogativo ex art. 33 ul. co. l.fall. viene depositato utilizzando il modello corretto – in ragione di quanto previsto dall’art.16 bis comma 9 septies D.L.n.179/2012 -  e quindi compilando tutti i campi .xml previsti, il SIECIC acquisisce tutti i dati in esso contenuti, dati di cui solo il curatore può disporre e che solo egli stesso può immettere nel sistema. 
La presenza di questi dati strutturati inseriti in SIECIC dai professionisti dovrebbe porre il Ministero  nella condizione di elaborare prospetti statistici corrispondenti alle varie attività svolte. Le informazioni contenute nei campi .xml vengono trasferite nel database e quindi si prestano ad essere aggregate, confrontate, studiate, riassunte, schematizzate.  A titolo esemplificativo, in aggiunta ai dati più generici sui tempi  e sul grado di soddisfazione dei creditori, anche divisi per qualità del credito, si potrebbe:  misurare le tempistiche e stimare i costi con cui i curatori vendono direttamente i beni inventariati mediante procedure competitive rispetto alle ipotesi in cui fanno ricorso a commissionari; riscontrare e confrontare, in termini di tempi e di costi, i risultati conseguiti nell’ambito del recupero dei crediti delle procedure in virtù degli strumenti alternativamente utilizzati della cessione in blocco dei crediti in tutto o in parte o del mandato all’incasso a società esterne o, ancora, dell’incarico affidato a legali per attività di esazione stragiudiziale. Quanto ai riparti, i dati forniti potrebbero  descrivere le categorie giuridiche ed economiche dei creditori che vengono pagati, le percentuali di soddisfazione, i tempi, le prelazioni specifiche di cui godono i creditori soddisfatti. 
Anche accedendo al sito di DG- Stat ( - Home (giustizia.it) non risultano tuttavia  disponibili neppure i dati che un tempo l’ISTAT pubblicava per cui, paradossalmente, ora che tutti i “numeri”  sono facilmente estraibili senza la compilazione a mano di alcuna scheda da parte dei curatori, questi  non vengono aggregati e messi a disposizione degli interessati.
Se i dati oggi a disposizione consentono  al giudice delegato della singola procedura di  apprezzare e soppesare il lavoro dei professionisti e le differenti strategie operative che possono essere messe in campo, all’esterno essi potrebbero  consentire agli operatori del settore e in generale al sistema economico nazionale oltre che al panorama internazionale degli investitori, di ricevere  informazioni essenziali per valutare l’affidabilità e l’efficienza delle nostre procedure concorsuali.

Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze e curatore del repertorio on line de Il Codice dei Concordati

6 Giugno 2021 0:14

A far tempo dal 2001 è stata istituita la Direzione generale di statistica e analisi o​rganizzativa (DG-Stat) presso  il Ministero della giustizia e fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). ​
Ritengo quindi che il monitoraggio nazionale sulle procedure concorsuali sia passato in carico a questa struttura, anche in ragione della  gestione informatizzata dei registri di cancelleria che rende disponibili costantemente tutti i dati degli uffici. 
Da oltre un ventennio le procedure concorsuali hanno subito una svolta informatica con significativo   miglioramento della qualità dei servizi giudiziari, riversando nei database ministeriali una imponente quantità di dati.  Ora i fascicoli telematici sono un contenitore ricco di atti ordinati a disposizione dei giudici e dei professionisti della procedura ma essendo molti file tra quelli depositati di tipo strutturato, le informazioni inserite vengono salvate nel sistema e vanno  a  popolare il database delle procedure concorsuali denominato SIECIC.
Chiarisco meglio: quando si seleziona una tipologia di modello per depositare un atto, sia il professionista sia il magistrato, individuano – anche senza accorgersene – uno schema .xsd, nel cui formato talune informazioni previamente individuate (cd. campi .xml) saranno trasmesse al database. 
Se un rapporto riepilogativo ex art. 33 ul. co. l.fall. viene depositato utilizzando il modello corretto – in ragione di quanto previsto dall’art.16 bis comma 9 septies D.L.n.179/2012 -  e quindi compilando tutti i campi .xml previsti, il SIECIC acquisisce tutti i dati in esso contenuti, dati di cui solo il curatore può disporre e che solo egli stesso può immettere nel sistema. 
La presenza di questi dati strutturati inseriti in SIECIC dai professionisti dovrebbe porre il Ministero  nella condizione di elaborare prospetti statistici corrispondenti alle varie attività svolte. Le informazioni contenute nei campi .xml vengono trasferite nel database e quindi si prestano ad essere aggregate, confrontate, studiate, riassunte, schematizzate.  A titolo esemplificativo, in aggiunta ai dati più generici sui tempi  e sul grado di soddisfazione dei creditori, anche divisi per qualità del credito, si potrebbe:  misurare le tempistiche e stimare i costi con cui i curatori vendono direttamente i beni inventariati mediante procedure competitive rispetto alle ipotesi in cui fanno ricorso a commissionari; riscontrare e confrontare, in termini di tempi e di costi, i risultati conseguiti nell’ambito del recupero dei crediti delle procedure in virtù degli strumenti alternativamente utilizzati della cessione in blocco dei crediti in tutto o in parte o del mandato all’incasso a società esterne o, ancora, dell’incarico affidato a legali per attività di esazione stragiudiziale. Quanto ai riparti, i dati forniti potrebbero  descrivere le categorie giuridiche ed economiche dei creditori che vengono pagati, le percentuali di soddisfazione, i tempi, le prelazioni specifiche di cui godono i creditori soddisfatti. 
Anche accedendo al sito di DG- Stat ( - Home (giustizia.it) non risultano tuttavia  disponibili neppure i dati che un tempo l’ISTAT pubblicava per cui, paradossalmente, ora che tutti i “numeri”  sono facilmente estraibili senza la compilazione a mano di alcuna scheda da parte dei curatori, questi  non vengono aggregati e messi a disposizione degli interessati.
Se i dati oggi a disposizione consentono  al giudice delegato della singola procedura di  apprezzare e soppesare il lavoro dei professionisti e le differenti strategie operative che possono essere messe in campo, all’esterno essi potrebbero  consentire agli operatori del settore e in generale al sistema economico nazionale oltre che al panorama internazionale degli investitori, di ricevere  informazioni essenziali per valutare l’affidabilità e l’efficienza delle nostre procedure concorsuali.

Condivido a pieno ,quanto in generale, l’importanza , in chiave prospettica , dei dati statistici ed il database delle procedure concorsuali denominato SIECIC va senz’altro in questa direzione nel settore qui d’interesse .

Ma sono altrettanto convinto che informazioni specifiche , recte trasparenza su ogni singola procedura sia un valore in se’ per favorire al massimo i traffici giuridici ed occorrendo le liquidazioni atomistiche- che poi sono spesso , purtroppo , la regola - inerenti gli attivi delle imprese in procedura( ovviamente ferme di volta in volta le secretazioni strettamente necessarie o per tutelare diritti fondamentali del debitore o , di contro, per lo sviluppo delle investigazioni ovvero il conseguimento di misure cautelari contro lo stesso ) .

Ed in tal senso , prima sembrava voler militare la disposizione cui all’art.3 L.119/16 [*] e poi l’art.7, co.9,lett.a) L.155/17[**]

Invece , non è mai sorto il “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi” di cui a detto art.3 , ne’ mi pare che l’art.7 cit. abbia trovato particolare attuazione nel CCII , se si pensi anche che l’art.130, co.9 ( l’omologo dell’art.33, co.5 l.f.) non prevede più la pubblicazione al RdI del
rapporto informativo semestrale ( nonostante , tra l’altro, nulla sullo specifico riguardo sia stato previsto in Legge Delega).

Dunque ?

Temo che la trasparenza sulle informazioni tese a sviluppare un vero ed efficiente mercato sui beni (anche solo) da liquidare sia ancora solo una chimera .

Con buona pace dei propositi ,dichiarati (meramente ?) , dal legislatore [***]




[*]

Art. 3 DL 59/16 conv . in L 119/16

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/02/16A04966/sg



Relazione Legge all’Articolo 3 :

Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, la quale può trarre da esso informazioni utili ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari. Esso è diviso in due sezioni, una pubblica e una ad accesso limitato. Nella sezione ad accesso limitato e -- salve specifiche esenzioni da individuare ad opera del decreto attuativo -- oneroso, vengono pubblicati tutti gli atti relativi alle procedure e agli strumenti di cui alla norma, salve le limitatissime eccezioni individuate dal medesimo decreto attuativo in relazione alle esigenze di riservatezza del contenuto di alcune tipologie di documenti o della assenza, già ex ante percepibile, di qualsiasi valore informativo per i terzi.
Con l'occasione, la norma si propone altresì di dare attuazione al nuovo regolamento (UE) 2015/848 (che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1346/2000), che ha imposto agli Stati membri di creare uno o più registri elettronici, accessibili gratuitamente a tutti, contenenti alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza, e dunque, per l'Italia, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, alle procedure di sovraindebitamento e alla liquidazione dei beni. La norma prevede, pertanto, di inserire le informazioni previste dal regolamento (UE) 2015/848 all'interno di una sezione del registro (ossia, come previsto dal regolamento, nella sezione ad accesso pubblico).
Ciò si ritiene opportuno alla luce del fatto che molte delle informazioni che il regolamento (UE) 2015/848 prevede siano rese pubbliche sono altresì funzionali all'obiettivo di fornire al mercato informazioni a supporto della domanda di NPL e, in ogni caso, in considerazione della inopportunità di una «proliferazione» dei registri.
L'introduzione di un registro che renda accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l'intento di creare i presupposti per lo sviluppo di un mercato degli NPL, trova ampio riscontro nell'esperienza maturata in tal senso nell'ambito di altri ordinamenti. In particolare, negli USA è operativo da alcuni decenni un database pubblico chiamato PACER attraverso il quale è possibile acquisire informazioni dettagliate sulle procedure (non solo fallimentari) incardinate presso le corti americane. Tale database è molto utilizzato da fondi e banche d'investimento, consulenti finanziari, studi legali e altri soggetti che a vario titolo sono interessati a ricevere informazioni sul mercato degli NPL. L'archivio PACER è consultabile on-line (https://pacer.login.uscourts.gov/csologin/login.jsf). L'accesso all'archivio è subordinato ad una previa registrazione e attribuzione di password ed è consentito, con diversa ampiezza delle informazioni consultabili, a varie categorie di soggetti (in particolare: avvocati e utenti individuali che vi abbiano interesse). Esso permette la consultazione in tempo reale di pressoché tutti i documenti relativi a ciascuna procedura.

[**]

Art.7, co.9, L.155/17:

9. L’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura è perseguito:

a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;


[***]

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 conv. in L.119/2016

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali,
nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Capo I

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure a sostegno
delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti
nelle procedure esecutive e concorsuali;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in
favore degli investitori in banche in liquidazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia;
giuseppe Rebecca, Dottore Commercialista in Vicenza

6 Giugno 2021 16:24

A far tempo dal 2001 è stata istituita la Direzione generale di statistica e analisi o​rganizzativa (DG-Stat) presso  il Ministero della giustizia e fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). ​
Ritengo quindi che il monitoraggio nazionale sulle procedure concorsuali sia passato in carico a questa struttura, anche in ragione della  gestione informatizzata dei registri di cancelleria che rende disponibili costantemente tutti i dati degli uffici. 
Da oltre un ventennio le procedure concorsuali hanno subito una svolta informatica con significativo   miglioramento della qualità dei servizi giudiziari, riversando nei database ministeriali una imponente quantità di dati.  Ora i fascicoli telematici sono un contenitore ricco di atti ordinati a disposizione dei giudici e dei professionisti della procedura ma essendo molti file tra quelli depositati di tipo strutturato, le informazioni inserite vengono salvate nel sistema e vanno  a  popolare il database delle procedure concorsuali denominato SIECIC.
Chiarisco meglio: quando si seleziona una tipologia di modello per depositare un atto, sia il professionista sia il magistrato, individuano – anche senza accorgersene – uno schema .xsd, nel cui formato talune informazioni previamente individuate (cd. campi .xml) saranno trasmesse al database. 
Se un rapporto riepilogativo ex art. 33 ul. co. l.fall. viene depositato utilizzando il modello corretto – in ragione di quanto previsto dall’art.16 bis comma 9 septies D.L.n.179/2012 -  e quindi compilando tutti i campi .xml previsti, il SIECIC acquisisce tutti i dati in esso contenuti, dati di cui solo il curatore può disporre e che solo egli stesso può immettere nel sistema. 
La presenza di questi dati strutturati inseriti in SIECIC dai professionisti dovrebbe porre il Ministero  nella condizione di elaborare prospetti statistici corrispondenti alle varie attività svolte. Le informazioni contenute nei campi .xml vengono trasferite nel database e quindi si prestano ad essere aggregate, confrontate, studiate, riassunte, schematizzate.  A titolo esemplificativo, in aggiunta ai dati più generici sui tempi  e sul grado di soddisfazione dei creditori, anche divisi per qualità del credito, si potrebbe:  misurare le tempistiche e stimare i costi con cui i curatori vendono direttamente i beni inventariati mediante procedure competitive rispetto alle ipotesi in cui fanno ricorso a commissionari; riscontrare e confrontare, in termini di tempi e di costi, i risultati conseguiti nell’ambito del recupero dei crediti delle procedure in virtù degli strumenti alternativamente utilizzati della cessione in blocco dei crediti in tutto o in parte o del mandato all’incasso a società esterne o, ancora, dell’incarico affidato a legali per attività di esazione stragiudiziale. Quanto ai riparti, i dati forniti potrebbero  descrivere le categorie giuridiche ed economiche dei creditori che vengono pagati, le percentuali di soddisfazione, i tempi, le prelazioni specifiche di cui godono i creditori soddisfatti. 
Anche accedendo al sito di DG- Stat ( - Home (giustizia.it) non risultano tuttavia  disponibili neppure i dati che un tempo l’ISTAT pubblicava per cui, paradossalmente, ora che tutti i “numeri”  sono facilmente estraibili senza la compilazione a mano di alcuna scheda da parte dei curatori, questi  non vengono aggregati e messi a disposizione degli interessati.
Se i dati oggi a disposizione consentono  al giudice delegato della singola procedura di  apprezzare e soppesare il lavoro dei professionisti e le differenti strategie operative che possono essere messe in campo, all’esterno essi potrebbero  consentire agli operatori del settore e in generale al sistema economico nazionale oltre che al panorama internazionale degli investitori, di ricevere  informazioni essenziali per valutare l’affidabilità e l’efficienza delle nostre procedure concorsuali.

In merito alla abolizione del servizio statistico da parte del'ISTAT , a decorrere dal 2009 , con ultima analisi fatta, per il 2007, interessanti le informazioni date dal Presidente Laura De Simone : dal 2001 risulta istituita la Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa ( DG-Stat) presso il Ministero della Giustizia .
Peccato però che , pur avendo a disposizione una ingente massa di dati, non vengano fatte o quantomeno pubblicizzate le statistiche delle procedure consorsuali . Allora era meglio lasciarle all'ISTAT, che faceva un ottimo lavoro, per fallimenti e concordati . Perchè non richiedere ORA con forza che questo servizio venga ripreso, dall'ISTAT ? Il mondo economico, ma anche chi si interessa di queste cose, ha sempre più necessità di avere dei dati a disposizione . E fino al 2007 questi dati erano forniti . Vedasi pagine dell'ISTAT
Fabio Onofri, Dottore Commercialista in Bologna

25 Giugno 2021 17:02

In merito alla abolizione del servizio statistico da parte del'ISTAT , a decorrere dal 2009 , con ultima analisi fatta, per il 2007, interessanti le informazioni date dal Presidente Laura De Simone : dal 2001 risulta istituita la Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa ( DG-Stat) presso il Ministero della Giustizia .
Peccato però che , pur avendo a disposizione una ingente massa di dati, non vengano fatte o quantomeno pubblicizzate le statistiche delle procedure consorsuali . Allora era meglio lasciarle all'ISTAT, che faceva un ottimo lavoro, per fallimenti e concordati . Perchè non richiedere ORA con forza che questo servizio venga ripreso, dall'ISTAT ? Il mondo economico, ma anche chi si interessa di queste cose, ha sempre più necessità di avere dei dati a disposizione . E fino al 2007 questi dati erano forniti . Vedasi pagine dell'ISTAT
Per rendersi conto che la questione sia importante, complessa e per nulla banale, basta leggere il tenore dei tre interventi e della relazione postata dall'Avv. Pezzano: ognuno di questi contributi esprime esigenze, diverse e non congruenti le une con le altre. Si passa dal "Micro" rappresentato dalla singola procedura, al "Macro" auspicato dal Collega Rebecca, passando per registi di NPL da fornire al mercato finanziario, piuttosto che altri registri, per assicurare trasparenza nelle vendite coattive.
Il tratto comune che si può ricavare dall'attuale impostazione, sta nel fatto che le informazioni richieste, dovrebbero essere estratti dalla stessa base di dati.
Chiunque abbia fatto almeno l'esame di statistica ad Economia, sa che questo non è possibile: la costruzione della base dati e del campione (anche se qui in realtà non c'è bisogno di campione perché si hanno tutti i dati) deve essere tarata in funzione dell’obbiettivo prefissato, che tradotto, vuol dire che non tutti i dati sono "buoni" per ottenere delle informazioni. Per esempio, il PCT è una cosiddetta "macchina stato-evento", ovvero, un pezzo di software gestionale, pensato per una catena di operazioni, date e non modificabili; Il sistema è tarato, per fornire micro informazioni, localmente, ai G.D ed alle Cancellerie: gli XSD, (gli schemi da riempire) veicolano solo gli XML che, a monte, qualcuno ha ritenuto essere significativi, nell'ottica, sia chiaro, del singolo fallimento, sempre e solo a fini di controllo delle fasi, (stato) ma anche, incidentalmente, delle persone, per poter passare da evento ad evento, fino alla fine del percorso delineato.
La conseguenza è che i dati ottenibili sono e saranno, sempre e solo, quelli delimitati dall'architettura degli XSD, come detto, strettamente correlati ad ogni singola procedura.
In questo mondo, l'aspetto Macro, ovvero raccolta di dati per fornire informazioni che possano essere di utilità generale, multi disciplinare, viene, per forza di cosa ad essere escluso sin dalla base progettuale, sempre che non si vogliano ottenere le risposte, da somme di infiniti dati dei singoli ....
In sostanza, in questa impostazione che è stata data al sistema, si ottengono solo alcuni tipi di risposte, a domande talmente specifiche, che a parte il caso specifico sono inutili, perché inservibili su una scala di maggiore ampiezza.
Per esempio, è facile ottenere la risposta alla domanda: quanto hanno incassato e da quali Tribunali, il Dott X, l'Avv. Y, il Notaio Z o l'Ing, T, ; così come dire quanto sono costate le consulenze, per esempio in un distretto, piuttosto che vedere a chi sono sono state date, in quale quantità e per quale corrispettivo, ma è impossibile, ad esempio, ricavare informazioni che possano essere utili a livello nazionale, per la funzione legislativa, la politica economica, il supporto a decisioni di carattere sociale e via discorrendo.
Così facendo però, con questa infrastruttura, si può rispondere solamente ad una delle "quattro istanze" più sopra espresse. L'equivoco di base, probabilmente sta nell'errata convinzione di qualcuno che, con in dati che vengono ottenuti per le singole procedure, si sarebbe potuto dare risposta a tutte le domande. La dura realtà dei numeri, è che non è così e che, per ottenere le giuste informazioni bisogna porre le giuste domande ai corretti soggetti, Toto, Peppino e il Ghisa di Milano, lo hanno mostrato a generazioni di italiani.
Grazie per l'attenzione
giuseppe rebecca, Dottore commercialista in Vicenza

25 Giugno 2021 19:59

Per rendersi conto che la questione sia importante, complessa e per nulla banale, basta leggere il tenore dei tre interventi e della relazione postata dall'Avv. Pezzano: ognuno di questi contributi esprime esigenze, diverse e non congruenti le une con le altre. Si passa dal "Micro" rappresentato dalla singola procedura, al "Macro" auspicato dal Collega Rebecca, passando per registi di NPL da fornire al mercato finanziario, piuttosto che altri registri, per assicurare trasparenza nelle vendite coattive.
Il tratto comune che si può ricavare dall'attuale impostazione, sta nel fatto che le informazioni richieste, dovrebbero essere estratti dalla stessa base di dati.
Chiunque abbia fatto almeno l'esame di statistica ad Economia, sa che questo non è possibile: la costruzione della base dati e del campione (anche se qui in realtà non c'è bisogno di campione perché si hanno tutti i dati) deve essere tarata in funzione dell’obbiettivo prefissato, che tradotto, vuol dire che non tutti i dati sono "buoni" per ottenere delle informazioni. Per esempio, il PCT è una cosiddetta "macchina stato-evento", ovvero, un pezzo di software gestionale, pensato per una catena di operazioni, date e non modificabili; Il sistema è tarato, per fornire micro informazioni, localmente, ai G.D ed alle Cancellerie: gli XSD, (gli schemi da riempire) veicolano solo gli XML che, a monte, qualcuno ha ritenuto essere significativi, nell'ottica, sia chiaro, del singolo fallimento, sempre e solo a fini di controllo delle fasi, (stato) ma anche, incidentalmente, delle persone, per poter passare da evento ad evento, fino alla fine del percorso delineato.
La conseguenza è che i dati ottenibili sono e saranno, sempre e solo, quelli delimitati dall'architettura degli XSD, come detto, strettamente correlati ad ogni singola procedura.
In questo mondo, l'aspetto Macro, ovvero raccolta di dati per fornire informazioni che possano essere di utilità generale, multi disciplinare, viene, per forza di cosa ad essere escluso sin dalla base progettuale, sempre che non si vogliano ottenere le risposte, da somme di infiniti dati dei singoli ....
In sostanza, in questa impostazione che è stata data al sistema, si ottengono solo alcuni tipi di risposte, a domande talmente specifiche, che a parte il caso specifico sono inutili, perché inservibili su una scala di maggiore ampiezza.
Per esempio, è facile ottenere la risposta alla domanda: quanto hanno incassato e da quali Tribunali, il Dott X, l'Avv. Y, il Notaio Z o l'Ing, T, ; così come dire quanto sono costate le consulenze, per esempio in un distretto, piuttosto che vedere a chi sono sono state date, in quale quantità e per quale corrispettivo, ma è impossibile, ad esempio, ricavare informazioni che possano essere utili a livello nazionale, per la funzione legislativa, la politica economica, il supporto a decisioni di carattere sociale e via discorrendo.
Così facendo però, con questa infrastruttura, si può rispondere solamente ad una delle "quattro istanze" più sopra espresse. L'equivoco di base, probabilmente sta nell'errata convinzione di qualcuno che, con in dati che vengono ottenuti per le singole procedure, si sarebbe potuto dare risposta a tutte le domande. La dura realtà dei numeri, è che non è così e che, per ottenere le giuste informazioni bisogna porre le giuste domande ai corretti soggetti, Toto, Peppino e il Ghisa di Milano, lo hanno mostrato a generazioni di italiani.
Grazie per l'attenzione
Sono lieto che l'argomento statistiche Istat delle procedure concorsuali abbia destato dell'interesse . Speriamo che finalmente l'ISTAT riprenda a fare il suo lavoro, che peraltro faceva bene. Probabilmente sarà necessario che qualche voce autorevole si levi a supporto di questa iniziativa. Segnalo che i dati a suo tempo rilevati, fino al 2007, erano più che sufficienti. e per vedere cosa analizzata l'ISTAT è sufficiente cliccare sul sito inserito nel mio primo intervento. L'analisi del collega Onofri tocca il problema alla radice ; servono dati macro, a beneficio di un utilizzo comune.

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