
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA "CHIUSURA" DEL CONCORDATO PREVENTIVO
30 Maggio 2021
Tra l’altro, si genera un difetto di chiarezza che potrebbe ingenerare incertezze anche nei terzi (soprattutto ove operatori esteri ), in particolare rispetto all’estensione d’efficacia delle fondamentali previsioni di cui agli artt. 167, 169 e 169-bis l.fall.: si applicheranno davvero sino all’omologazione o invece , perdurando lo status “in concordato”, fino all’avvenuta esecuzione della proposta ?
31 Maggio 2021 11:20
Del resto la procedura di concordato si chiude, ai sensi dell’art. 181 l.fall., con il decreto di omologa, risultando le obbligazioni concordatarie disciplinate dagli effetti costitutivi dell’art. 184 l.fall.
In particolare, nei concordati in continuità ex art. 186-bis l.fall., successivamente all’omologa, la società ritorna a tutti gli effetti in bonis, tanto che, se da un lato dovrà attenersi all’adempimento della proposta di concordato (oggetto di vigilanza del Commissario Giudiziale), dall’altro potrà tranquillamente contrarre nuove ed ordinarie obbligazioni.
Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, infatti, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura ragion per cui diviene ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l’esecuzione (cit. Trib. Padova, 16 luglio 2015; in senso conforme Trib. Perugia, 16 novembre 2017).
A riprova di quanto sopra asserito consta, altresì, la discriminante rappresentata dal fatto che, nella fase post omologa, non trovano applicazione gli artt. 167, 182-quinquies, 182-quater, 186-bis commi 3 e 4 (per partecipare alle gare d’appalto), ovverosia quelle norme che presuppongono l’intervento dell’autorità giudiziaria per il compimento di atti che eccedono l’attività ordinaria.
2 Giugno 2021 13:42
Del resto la procedura di concordato si chiude, ai sensi dell’art. 181 l.fall., con il decreto di omologa, risultando le obbligazioni concordatarie disciplinate dagli effetti costitutivi dell’art. 184 l.fall.
In particolare, nei concordati in continuità ex art. 186-bis l.fall., successivamente all’omologa, la società ritorna a tutti gli effetti in bonis, tanto che, se da un lato dovrà attenersi all’adempimento della proposta di concordato (oggetto di vigilanza del Commissario Giudiziale), dall’altro potrà tranquillamente contrarre nuove ed ordinarie obbligazioni.
Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, infatti, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura ragion per cui diviene ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l’esecuzione (cit. Trib. Padova, 16 luglio 2015; in senso conforme Trib. Perugia, 16 novembre 2017).
A riprova di quanto sopra asserito consta, altresì, la discriminante rappresentata dal fatto che, nella fase post omologa, non trovano applicazione gli artt. 167, 182-quinquies, 182-quater, 186-bis commi 3 e 4 (per partecipare alle gare d’appalto), ovverosia quelle norme che presuppongono l’intervento dell’autorità giudiziaria per il compimento di atti che eccedono l’attività ordinaria.
Il Tribunale può attestare che non vi è stata risoluzione per inadempimento, ma per attestare l’”adempimento”, stante la natura giurisdizionale delle funzioni giudiziarie, si dovrebbe introdurre un “processo”, nel contraddittorio con tutti i creditori. Inoltre, l’adempimento è la l’esatta prestazione. Se ho promesso di pagare entro 36 mesi dalla omologa ed ho pagato dopo 37, nessuno potrà chiedere la risoluzione ma neppure potrà essere attestato l’adempimento. Perché sarò “lievemente” inadempiente.
6 Giugno 2021 13:44
7 Giugno 2021 2:52
assimmetrie informative rappresentano sempre un limite .
Difatti , non va dimenticato che in caso di concordato preventivo in fase esecutiva gli unici soggetti interessati a conoscerne gli sviluppi sono i relativi creditori , non certo i terzi rispetto a cui la pubblicazione del decreto di omologazione e’ senz’altro sufficiente allo scopo per , appunto , avvertirli della fine ( positiva, sino a futuri esiti contrari ) della procedura.
Altrimenti si giungerebbe anche al paradosso che , non potendo i terzi conoscere gli sviluppi della fase esecutiva non essendo anch’essi destinatari della relazione semestrale del CG - ecco l’asimmetria informativa - che infatti non viene pubblicata al RdI , ma solo comunicata ad ogni singolo creditore , non potrebbero mai apprezzare se l’ imprenditore ex concordatario meriti o meno nuova fiducia , salvo attendere , caso mai qlc anno , un decreto di “chiusura” della relativa fase esecutiva, che tra l’altro potrebbe anche non giungere mai perché , come abbiamo visto , potrebbe anche non essere mai emanato…invero anche perché l’imprenditore , privo della fiducia del mercato in quanto sempre “marchiato” come in CP , non sia stato in grado di portare a buon fine la relativa fase esecutiva.
D’altra parte cosa succede rispetto ad un ADR182bis omologato (o ad un PAR 67 che il debitore abbia deciso di pubblicare al RdI) ?
Conclusivamente quanto sommessamente , mi pare sia necessario un cambio , come dire , di prospettive, per non dire di passo :
se l’imprenditore e ‘ fallito , la trasparenza e l’informativa verso i creditori ma anche i terzi devono essere massime per favorire piu’ che possibile la migliore e quindi anche più rapida liquidazione dell’attivo e, ricorrendone i presupposti , anche la continuità aziendale .
Ma ,purtroppo, così non e ‘ , come abbiamo cercato di dimostrare anche in un altro post sempre su queste “pagine”( v. commento a blog di REBECCA
“PER L'ISTAT NON ESISTONO I FALLIMENTI”, 2 giugno 2021).
Diversamente , nelle procedure cd minori , i creditori , e solo gli interessati creditori , devono essere sempre ben informati : e così puntualmente avviene dal 2012 grazie alla relazione semestrale del CG.
Non certo anche i terzi , che comunque con una mera visura storica potrebbero sapere sempre tutto sui trascorsi del loro potenziale interlocutore .
Quindi , subito dopo quelli dei creditori, vengono gli interessi e la tutela del debitore che una volta conseguita l’omologazione del CP o dell’ADR merita fiducia ed aiuto , non certo ancora “marchiature” per anni e peraltro per anni senza alcun aggiornamento al RdI.
7 Giugno 2021 13:05
Contrariamente all'opinione di alcuno il " sistema " non è efficiente, ovvero non è adeguato e non si adegua alla voluntas legis di riconoscere che esiste un " diritto della crisi ".
E' in questo contesto che si è determinata nel 2017 la decisione del Tribunale di Trento di cui riporto di seguito i riferimenti:
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17140 - pubb. 29/04/2017
Omologazione di concordato con continuità aziendale e cancellazione di iscrizioni nel registro imprese
Tribunale Trento, 13 Aprile 2017. Est. Monica Attanasio.
Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Inammissibilità della cancellazione di iscrizioni dalla parte storica della visura camerale
Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Ammissibilità della successiva cancellazione della menzione di esistenza di procedura in corso
8 Giugno 2021 18:03
Sul punto, la normativa da un lato, e l’esigenza di ordinaria operatività dall’altro, possono rendere opportuna, per l’imprenditore che abbia visto omologato il concordato in continuità, la espressa pronuncia di un provvedimento del Tribunale che dia atto della chiusura della procedura. Ciò, appunto, ai fini della cancellazione del richiamo alla pendenza della procedura di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Antonio auspicava un confronto in merito alle prassi territoriali: per quanto a noi noto, ci pare utile segnalare una prassi a noi “vicina”, ossia che il Tribunale di Padova ha già statuito in merito che “una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono, inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende, pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione” (Tribunale Padova 16 luglio 2015).
Dello stesso tenore, sempre Tribunale Padova 26 aprile 2016 (in procedura da noi assistita), proprio a ribadire l’orientamento cristallizzato in precedenti pronunce.
Pertanto, la prassi che può ricavarsi su Padova registra la presentazione di apposita istanza, al fine di richiedere specifica pronuncia al Tribunale affinché dia atto della chiusura della procedura, previa valutazione delle diverse esigenze in campo, ovvero, quella dell’impresa, che soprattutto in certi settori può subire uno svantaggio competitivo da un’annotazione male interpretata dai clienti (o, meglio, strumentalmente utilizzata dai concorrenti per gettare discredito sul competitor), e quella dei creditori, che anche dai pubblici registri possono ottenere informazioni aggiornate sulla permanenza di una fase esecutiva della procedura.
A nostro parere, pertanto, tale prassi può rappresentare un giusto equilibrio tra le eterogenee esigenze dei vari “attori” in gioco.
Renato Bogoni – Emanuele Artuso
14 Luglio 2021 16:28
Sul punto, la normativa da un lato, e l’esigenza di ordinaria operatività dall’altro, possono rendere opportuna, per l’imprenditore che abbia visto omologato il concordato in continuità, la espressa pronuncia di un provvedimento del Tribunale che dia atto della chiusura della procedura. Ciò, appunto, ai fini della cancellazione del richiamo alla pendenza della procedura di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Antonio auspicava un confronto in merito alle prassi territoriali: per quanto a noi noto, ci pare utile segnalare una prassi a noi “vicina”, ossia che il Tribunale di Padova ha già statuito in merito che “una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono, inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende, pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione” (Tribunale Padova 16 luglio 2015).
Dello stesso tenore, sempre Tribunale Padova 26 aprile 2016 (in procedura da noi assistita), proprio a ribadire l’orientamento cristallizzato in precedenti pronunce.
Pertanto, la prassi che può ricavarsi su Padova registra la presentazione di apposita istanza, al fine di richiedere specifica pronuncia al Tribunale affinché dia atto della chiusura della procedura, previa valutazione delle diverse esigenze in campo, ovvero, quella dell’impresa, che soprattutto in certi settori può subire uno svantaggio competitivo da un’annotazione male interpretata dai clienti (o, meglio, strumentalmente utilizzata dai concorrenti per gettare discredito sul competitor), e quella dei creditori, che anche dai pubblici registri possono ottenere informazioni aggiornate sulla permanenza di una fase esecutiva della procedura.
A nostro parere, pertanto, tale prassi può rappresentare un giusto equilibrio tra le eterogenee esigenze dei vari “attori” in gioco.
Renato Bogoni – Emanuele Artuso
Sicuramente, avere "militarizzato" il concordato preventivo, per prassi risalente a molto prima della riforma del 2005, non può avere aiutato. Avere mantenuto poi lo stesso approccio anche post riforma, ha chiuso il cerchio, nel quale ci si sta dibattendo.
In particolare se è vero che l'impresa in concordato preventivo è "in bonis", allora che senso logico ha che l'ammissione, venga "trascritta" in Camera di Commercio, come se fosse un fallimento, del quale invece, tutti devono essere a conoscenza, perché l'azienda è fuori dal mercato.? Il Registro delle Imprese, non è il bollettino medico dell'ospedale, non è gratuito e le informazioni che da, sono spesso confuse per non dire inesatte! Poi, ancora peggio, come fai a cancellare una "trascrizione" che non avrebbe dovuto essere fatta? Se improvvidamente una Legge ha stabilito che si fa, la stessa Legge dovrebbe stabilire come fare a toglierla, se non c'è, parte la discrezionalità.
L'errore è nell'avere trasformato il Concordato Preventivo, in un fallimento sprint. Ora, siccome non esiste il decreto di chiusura del concordato, che peraltro esiste nel fallimento, la situazione è e rimarrà in stallo, se non intervenendo a livello normativo, magari abolendo la trascrizione, piuttosto che aggiungere la cancellazione a mezzo decreto di chiusura, pur lasciando ahi-noi, nel frattempo, tutto all'arbitrio di ogni singolo Conservatore.
Discorso leggermente diverso, ma in sostanza con le stesse ricadute, vale per il MISE, che negli anni ha dato prova di non capire cosa siano le procedure concorsuali,, a cominciare da quelle gestite in prima persona, che quando si pronuncia, come ad esempio il MEF per le imposte, lo fa il più delle volte a sproposito ed anche in questo caso non ha fatto eccezione.
Quanto al Registro delle Imprese, emanazione dei ministeri di cui sopra, si può immaginare che per ragioni di convenienza, il meccanismo delle trascrizioni e/o cancellazioni, non potrà essere toccato, perché le trascrizioni indotte dalle procedure concorsuali, sono diventate fonte consistente di sostentamento della Camera di Commercio che, oramai, è diventata come le vacche indiane, pur se inutile, sacra e intoccabile.
A maggior ragione, per queste ultime, vale inoltre il discorso della territorialità: ognuna di loro, fa quel che crede a prescindere già da tempo, nel disinteresse generale e già questo, basterebbe a finire qui, la pur interessante discussione.
La sostanza però, in conclusione, non cambia: la fallimentare materia è organica, delicata, ostica perché interdisciplinare, va studiata, capita e applicata, con rigore,; purtroppo, l'esperienza recente, ci ha insegnato che qualsiasi approccio, pur volontaristico, che sia dilettantistico e disorganico, perché orientato al contingente, non può che creare affastellamento di criticità che alla lunga diventano, come in questo caso, praticamente inestricabili.