
Giovanni La Croce, Dottore Commercialista in Milano
MA CHI L’HA DETTO CHE NEL CORSO DELLA CN NON SI POSSA UTILMENTE NEGOZIARE UNA TRANSAZIONE FISCALE?
18 Dicembre 2023
L’Erario e l’INPS sarebbero creditori estranei alla CN.
Della disorganicità dei testi, di un cattivo uso del lessico da parte del riformatore, della non coerenza logica dei costrutti e della predilezione per le chiavi lettura anti abusive.
La mortificante delegittimazione della pubblica amministrazione – che in quel caso aveva esercitato il proprio potere conformemente al dettato costituzionale dell’art. 97 Cost., negando la propria adesione – si staglia nitida.
È il giudice che – pur in assenza di una vertenza contenziosa – decide cosa sia “bene o male” per l’interesse delle finanze pubbliche, non gli uffici che vi sono deputati. Un sovvertimento del principio fondante dello Stato di diritto e della democrazia liberale, quello della separazione dei poteri.
Supporre che la funzione pubblica agisca in costante violazione di tale principio costituzionale sarebbe, infatti, un vero e proprio ossimoro.
Tanto che, ove la CN non si concluda positivamente, e l’imprenditore ricorra a uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII, ivi compreso il concordato semplificato di cui all’art 25 sexies CCII, le sanzioni e gli interessi sono, in quella nuova sede, ridotti alla metà.
18 Dicembre 2023 15:55
[*]
Art. 25-bis Misure premiali
1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza(1).
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
(1) Il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto con l’art.38, comma 1, che “Nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25 bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25 bis, comma 4, e sottoscritta dall’esperto”.
La disposizione è entrata in vigore il 25 febbraio 2023.
20 Dicembre 2023 9:09
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Art. 25-bis Misure premiali
1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza(1).
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
(1) Il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto con l’art.38, comma 1, che “Nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25 bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25 bis, comma 4, e sottoscritta dall’esperto”.
La disposizione è entrata in vigore il 25 febbraio 2023.
Non mi pare affatto che l’art. 25 bis, quarto comma CCII, prevedendo la concessione della rateazione automatica solo su taluni debiti tributari, non tutti, per altro, e non su quelli previdenziali, sia indicativo della volontà del legislatore, pur nella sua arabescata espressività, di escludere la transigibilità di imposte e contributi in sede di CN.
L’esperienza positiva del collega padovano Andrea Fontana, che ha chiuso una transazione in tale ambito, nonché le lucide riflessioni del prof. Raffaello Lupi nella sua ultima opera, “L’imposizione tributaria come diritto amministrativo speciale”, 2023, 189, sono la testimonianza ben più autorevole del mio argomentare che “si può fare”.
È che il nostro mondo della concorsualità si è barricato in un cerchio autoreferenziale ormai impermeabile a qualsiasi contaminazione da parte degli altri diritti “speciali”. Pensa all’ammissione dei crediti tributari sulla base del solo estratto di ruolo, difesa a spada tratta per più di quindici anni o all’infalcidiabilità dell’IVA, caduta sotto la scure della Corte di Giustizia, o, ancora, al tema delle note di credito nei concordati in continuità.. Se su queste questioni, come su molte altre di carattere fiscale, si fosse dato credito al pensiero dei maestri del diritto tributario - quelli veri - penso a Gaspare Falsitta, a Gianfranco Gaffuri, al già nominato Raffaello Luppi, a Lorenzo Del Federico e tanti altri, il “mercato” non avrebbe subito i danni di anni di provvedimenti infondati e perciò “ingiusti”. In questo viziato cerchio di autoreferenzialità non possiamo non ricordare che tramite l’affermazione dell’esistenza del super privilegio IVA si era arrivati financo ad abbattere, per alcuni anni, uno dei pilastri del nostro codice civile, quello della tassatività dei privilegi e dell’ordine della loro graduazione.
Ma ritorniamo a noi. Tu pari ignorare totalmente il secondo comma dell’art. 25 bis: “Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2. ” , laddove si afferma che le sanzioni sui debiti “sorti prima” e “oggetto della composizione negoziata” sono ridotte etc. …
Se, infatti, per ottenere la riduzione delle sanzioni occorre che i debiti tributari siano stati “oggetto di composizione negoziata”, sostenere che tali debiti non lo possano essere è più che una fallacia, più che un ossimoro è negare il fatto conclamato, inequivoco. È sostituire alla chiarezza del dettato - condivido, espresso malamente come fosse un “incidente tantum” - una convinzione teologica: “la transazione fiscale è praticabile solo nelle procedure concorsuali”, cioè non è un istituto avente natura tributaria (rileggi, a proposito, la mia vecchia monografia “La transazione fiscale” del 2010, ritenuta nel nostro mondo, sotto questo specifico profilo, irrilevante). Per comprendere quanto, invece, la questione della natura della transazione fiscale non lo fosse sono sufficienti le brevi considerazioni che il prof. Lupi dedica al tema nella sua ultima opera sopra citata.
Che, poi, il comma quattro dell’art. 25, di cui tu enfatizzi la portata, non sia affatto risolutivo in senso contrario, anche a voler ignorare il dirimente disposto del secondo comma che lo precede, lo testimonia il fatto che non tutte le imposte erariali possono essere oggetto di rateazione. Non lo possono essere, poiché non richiamate: l’imposta di registro, non lo possono essere le accise, non lo può essere l’imposta di bollo, non le imposte ipotecarie e catastali, non l’imposta sulle assicurazioni, neppure i dazi doganali e le imposte di fabbricazione. Ne consegue che la possibilità di rateizzazione di taluni debiti tributari non può assurgere ad argomento utile ad affermare che la transazione sui debiti tributari e contributivi non è praticabile nell’ambito della CN.
20 Dicembre 2023 10:42
Andrea Fontana - www.fsst.it (FONTANA SAVIO SCATTOLIN TONO & Partners)
27 Dicembre 2023 12:40
Il Caso Reggina che cita lei ne è la prova, un'omologa che sosterrebbe l'impresa tra le più grandi di quel territorio, che ha un impatto sociale (oltre che garantiva 100 posti di lavoro ed un indotto enorme) , era quanto di più "evoluto" positivamente potevamo aspettarci (con l'approvazione dei creditori privati, al 100%), ed ora, grazie ad un ricorso di AdE ed Inps (sebbene c'è la recente pronuncia di dicembre 2023 della Corte di Cassazione che ne toglie, fortunatamente, il "peso") ci sarà il fallimento e cosa otterrà l'AdE (che ha rifiutato il 5% di proposta)? Nemmeno un solo euro e idem l'Inps, anzi lo Stato dovrà mettere mano al portafoglio e pagare enormi somme per i TFR e le ultime mensilità (Fondo di Garanzia) per dipendenti che, tra l'altro, alcuni, avevano stipendi di milioni d'euro l'anno. No, la TF è uno strumento forse troppo bello per uno stato moderno ma, dopo secoli possiamo dirlo, il nostro sistema non può esserlo così come gli stati europei ma soprattutto quelli che si basano sul modello anglosassone, arcaico forse fino al secolo scorso ma terribilmente attuale e dinamico oggi dove c'è necessità di un "pubblico" meno pachiderma e più gazzella. Possibile in Italia? Temo proprio di no...
29 Dicembre 2023 14:12
30 Dicembre 2023 20:54
Il Caso Reggina che cita lei ne è la prova, un'omologa che sosterrebbe l'impresa tra le più grandi di quel territorio, che ha un impatto sociale (oltre che garantiva 100 posti di lavoro ed un indotto enorme) , era quanto di più "evoluto" positivamente potevamo aspettarci (con l'approvazione dei creditori privati, al 100%), ed ora, grazie ad un ricorso di AdE ed Inps (sebbene c'è la recente pronuncia di dicembre 2023 della Corte di Cassazione che ne toglie, fortunatamente, il "peso") ci sarà il fallimento e cosa otterrà l'AdE (che ha rifiutato il 5% di proposta)? Nemmeno un solo euro e idem l'Inps, anzi lo Stato dovrà mettere mano al portafoglio e pagare enormi somme per i TFR e le ultime mensilità (Fondo di Garanzia) per dipendenti che, tra l'altro, alcuni, avevano stipendi di milioni d'euro l'anno. No, la TF è uno strumento forse troppo bello per uno stato moderno ma, dopo secoli possiamo dirlo, il nostro sistema non può esserlo così come gli stati europei ma soprattutto quelli che si basano sul modello anglosassone, arcaico forse fino al secolo scorso ma terribilmente attuale e dinamico oggi dove c'è necessità di un "pubblico" meno pachiderma e più gazzella. Possibile in Italia? Temo proprio di no...
31 Dicembre 2023 16:06
Il Caso Reggina che cita lei ne è la prova, un'omologa che sosterrebbe l'impresa tra le più grandi di quel territorio, che ha un impatto sociale (oltre che garantiva 100 posti di lavoro ed un indotto enorme) , era quanto di più "evoluto" positivamente potevamo aspettarci (con l'approvazione dei creditori privati, al 100%), ed ora, grazie ad un ricorso di AdE ed Inps (sebbene c'è la recente pronuncia di dicembre 2023 della Corte di Cassazione che ne toglie, fortunatamente, il "peso") ci sarà il fallimento e cosa otterrà l'AdE (che ha rifiutato il 5% di proposta)? Nemmeno un solo euro e idem l'Inps, anzi lo Stato dovrà mettere mano al portafoglio e pagare enormi somme per i TFR e le ultime mensilità (Fondo di Garanzia) per dipendenti che, tra l'altro, alcuni, avevano stipendi di milioni d'euro l'anno. No, la TF è uno strumento forse troppo bello per uno stato moderno ma, dopo secoli possiamo dirlo, il nostro sistema non può esserlo così come gli stati europei ma soprattutto quelli che si basano sul modello anglosassone, arcaico forse fino al secolo scorso ma terribilmente attuale e dinamico oggi dove c'è necessità di un "pubblico" meno pachiderma e più gazzella. Possibile in Italia? Temo proprio di no...
Nel senso che il suo ripristino, ove la deviazione sia occorsa, avviene tramite gli istituti dell’avocazione, della sostituzione o della delegazione. Esso non può essere oggetto di interventi giurisdizionali se non nel caso in cui siano lesi diritti e interessi legittimi dei privati.
Problematico sarà, piuttosto, il coordinamento tra il la disposizione tributaria e quelle del CCII, su cui, per quanto a mia conoscenza, la novella non interviene.
Fissata, infatti, la soglia minima entro la quale l’AdE potrà aderire a un piano di ristrutturazione, e fissato l’obbligo di assumere una posizione a riguardo, il diniego motivato sopra la soglia minima appare difficilmente conciliabile con la possibilità di confisca del voto da parte del giudice. Se ci sarà un diniego a una proposta al 30% sarà gioco forza, d’ora in poi, eziologicamente dipendente da ragioni superiori la mera convenienza economica, la cui esistenza troverà obiettiva conferma nel parere dell’organismo centrale deputato all’emissione del provvedimento, ritornando in tal modo nel pieno alveo dello Stato di diritto.
31 Dicembre 2023 16:23
Recentemente, non più tardi di 20 giorni or sono, si è tenuta alla DRE una riunione dei Direttori dei vari uffici periferici ai quali è stato "impartito" l'ordine categorico di declinare ogni tipologia di richiesta finalizzata a ridurre il carico tributario nell'ambito del procedimento di CNC,
Per quanto sopra credo che se il legislatore non provvede ad estendere il perimetro di utilizzo della transazione fiscale anche alla CNC, alla stessa stregua del CP o dell'ADR, di accordi con l'AE all'interno della CNC non ne vedremo.
Bun lavoro
31 Dicembre 2023 17:00
Recentemente, non più tardi di 20 giorni or sono, si è tenuta alla DRE una riunione dei Direttori dei vari uffici periferici ai quali è stato "impartito" l'ordine categorico di declinare ogni tipologia di richiesta finalizzata a ridurre il carico tributario nell'ambito del procedimento di CNC,
Per quanto sopra credo che se il legislatore non provvede ad estendere il perimetro di utilizzo della transazione fiscale anche alla CNC, alla stessa stregua del CP o dell'ADR, di accordi con l'AE all'interno della CNC non ne vedremo.
Bun lavoro
2 Gennaio 2024 0:52
Recentemente, non più tardi di 20 giorni or sono, si è tenuta alla DRE una riunione dei Direttori dei vari uffici periferici ai quali è stato "impartito" l'ordine categorico di declinare ogni tipologia di richiesta finalizzata a ridurre il carico tributario nell'ambito del procedimento di CNC,
Per quanto sopra credo che se il legislatore non provvede ad estendere il perimetro di utilizzo della transazione fiscale anche alla CNC, alla stessa stregua del CP o dell'ADR, di accordi con l'AE all'interno della CNC non ne vedremo.
Bun lavoro
Riassumendo la ns. tesi, visto che l’Amministrazione finanziaria ha avuto bisogno di riunioni interne (perché?), invece che emanare una circolare …, assumiamo che:
1) l’art. 23, comma 1, lett. c), CCII, nel prevedere l’accordo semplice/non concorsuale, anche remissorio, assistito dall’esperto, tra tutti i creditori e l’imprenditore, è pertanto perfettamente legittimo e conforme ai (realizza i) principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost., per cui anche l’Amministrazione finanziaria può apprezzare, valutare e accettare (se ritenute convenienti) proposte di remissione e/o dilazione dei tributi (e relativi accessori) dovuti, come tutti gli altri creditori, al di fuori delle procedure concorsuali, perché il postulato “totem” o “dogma” della indisponibilità (o della disponibilità limitata all’a.r.d. e al c.p.) della pretesa tributaria non regge ed è contrario alle norme ordinarie dello stesso c.c.i.i. (anche se fosse applicabile l’art. 49 R.D. n. 827 del lontano 1924 e che regolava ben altre fattispecie …);
2) cio’ infatti è chiaramente espresso dallo stesso Decr.Dir. 21/3/2023 applicativo delle norme sulla c.n.c. e come illustrato da R. Barvas, S. Bonfatti, R. Bonzi, C. Codecà, R. Guidotti, e F. Pipicelli, Il debito fiscale ed erariale …, ne Il protocollo di conduzione della composizione negoziata, in AA.VV., Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, 2023, pagg. 236 e segg.), per cui è possibile, per ottenere una remissione (e/o una forte dilazione) dall’Erario, la <<stipula di un accordo prettamente privatistico>> (invece che altri soluzioni e invece che la transazione fiscale rituale concorsuale, ove è prevista l’omologazione forzosa eventuale), pur ovviamente nella discrezionalità piena della P.A. e rispettando in generale la parità di trattamento tra creditori dello stesso grado di prelazione sul patrimonio del debitore in crisi, come chiaramente disposto dal punto 9.6, sez. III, del Decr.Dir. 21/3/2023 applicativo del CCII, cioè un accordo speciale non concorsuale che, nell’unanimità dei consensi assicurata dall’esperto, trova ragione ragione della speciale efficacia concorsuale di quanto pattuito (mica un semplice contratto bilaterale e in autonomia piena delle parti);
3) peraltro, un’interpretazione contraria/diversa dell’art. 23 CCII (ad escludere cioè una remissione controllata, amministrata e conveniente per l’Erario della pretesa tributaria nella c.n.c., come vorrebbe escluderla l’AG.ENTR.-RISCOSSIONE) sarebbe errata e contraria quanto meno ai principi di cui agli artt. 3 (forse) e comunque 53, 97 e 98 Cost.;
4) pertanto, non c’è proprio alcuna ragione o fondamento normativo (tanto meno costituzionale …) per cui anche nella fase esecutiva del tributo (come nella lite per accertare la base imponibile, con l’accertamento con adesione, o nella lite giudiziaria, con la conciliazione giudiziale), non si possa e addirittura si debba, da parte del funzionario tributario, ricercare il miglior soddisfacimento possibile dell’Erario ì in applicazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, per realizzare veramente la capacità contributiva (art. 53 Cost.) in relazione alla capacità patrimoniale, reddituale, ecc. del contribuente in difficolta, in crisi o insolvente (che cioè non è in grado di pagare tutto il tributo e le relative sanzioni ed interessi moratori), come di deduce dalle indicazioni interpretative contenute in R. Lupi, L’imposizione tributaria …, 2023, pag. 189;
5) del resto, non è vero (secondo dottrina tributaria autorevolissima e cioè F. Crovato e R. Lupi, Indisponibilità del credito tributario, contabilità pubblica e giustizia tributaria, Dialoghi di diritto tributario, 2007, pagg. 853 e segg.) che la pretesa tributaria sia (del tutto) indisponibile per l’Amministrazione finanziaria, perché lo è/potrebbe esserlo solo nella determinazione (in astratto) delle aliquote del tributo e nella determinazione (in astratto) della base imponibile, (anche) in ragione di principi di cui agli artt. 23 o 53 Costituzione, non certo sulla base di una norma centenaria sulla contabilità pubblica, che, originata dall’intento di evitare l’autonomia tributaria degli enti locali, riguarda solo la determinazione del tributo (eventualmente) convenzionale da parte della P.A. e cioè la disposizione per cui “nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione” (art. 49 R.D. n. 827/’24, utilizzato dalla dottrina e pratica meno attenta quale fondamento dell’indisponibilità della pretesa tributaria), ad evitare contratti tra P.A. e contribuente di scambio economico sulla determinazione (non già sulla riscossione) del tributo, norma (quella del 1924);
6) infatti, la norma centenaria (del 1924) viene richiamata da altra dottrina quale fondamento dell’esclusività della transazione fiscale rituale concorsuale, ma - attenzione - a prescindere, ovviamente, dall’art. 23 Costituzione (cfr. G. Andreani e A. Tubelli, Transazione fiscale nel codice della crisi, 2022, pag. 6, oppure anche gli stessi autori www.transazione-fiscale.it), anche se altra pratica pubblicistica e la stessa Amministrazione finanziaria richiamano spesso in toto (proprio) il solo art. 23 Costituzione (principio di legalità) a fondare il presunto principio di indisponibilità (anche in fase di riscossione) della pretesa tributaria (che sarebbe per ciò solo possibile ove regolata da legge ordinaria), quando, invece, la stessa Corte di Cassazione (Cass. n. 22456/2020) esclude un qualche fondamento costituzionale dell’indisponibilità del credito tributario nella fase di riscossione;
7) addirittura, la migliore dottrina tributaria - lo stesso R. Lupi, in L’imposizione tributaria …, 2023, pag. 281 - critica che tale disponibilità della pretesa erariale sia - come da alcuni anni è - limitata e/o regolamentata (anche proprio nella transazione fiscale rituale concorsuale) e addirittura forzata, oltre la discrezionalità appunto dell’Amministrazione finanziaria, in modo peraltro abbastanza/sempre più rigido, appunto (solo) nelle procedure concorsuali, cioè con la transazione fiscale (con exit strategy in cram down) nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo, ex artt. 63 e 88 CCCII, ma - a guardarci bene - nelle procedure concorsuali le ragioni (speciali) di una limitazione della disponibilità esattiva tributaria, in effetti, ci sono e sono quelle del mantenimento di un equilibrio e proporzione tra gli interessi di tutti i creditori in concorso, appunto, ad evitare che l’assenso o dissenso o il voto favorevole o sfavorevole dell’Amministrazione finanziaria condizioni le maggioranze di approvazione e/o i presupposti di omologazione della domanda del debitore posta al tribunale, tanto che il tribunale, se invocato, può intervenire forzosamente, surrogandosi al creditore Erario);
8) (e allora) e’ evidente che tali ragioni (di limitazione, vincolo e addirittura intervento giudiziario forzoso specifico sul trattamento dei crediti tributari), proprie della transazione fiscale rituale nelle procedure di a.r.d. e c.p. (art. 63 e 88 CCII), non ci sono e non possono sussistere nella (ben diversa e coatta) procedura di concordato semplificato, ove i creditori non esprimono il loro voto, né ove trattasi di remissione tributaria in esito favorevole non concorsuale della composizione negoziata, ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII, stante la base unanime dello stesso accordo, peraltro amministrato sotto il controllo dell’esperto, di nomina pubblica camerale e necessariamente indipendente.
6 Gennaio 2024 13:11
Oltretutto in quella sede si assiste alla contrapposizione delle argomentazioni del contribuente con quelle dell'Ufficio senza alcuna mediazione ulteriore che pure può intercorrere nella conciliazione giudiziale.
La figura dell'esperto nella composizione negoziata ha il ruolo di prospettare ai creditori le concrete possibilità di realizzo del proprio credito nell'ipotesi di insuccesso del procedimento e di successiva liquidazione giudiziale.
Ebbene ritengo che proprio la presenza di questo terzo indipendente, possa rappresentare un filtro di garanzia anche a tutela dei funzionari che devono assumersi la responsabilità di aderire alla proposta di transazione. Le prospettazioni dell'esperto e la trasparenza del piano di risanamento unitamente alla partecipazione alle trattative può disvelare il migliore quadro informativo per ADE / Inps per assumere decisioni improntate a criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Diversamente ragionando occorrerebbe chiedersi se, un ufficio che dovesse rifiutare una proposta di transazione fiscale con un trattamento congruo (ed in ogni caso non irrilevante), spesso accompagnata da finanza esterna, non possa subire un' azione di danno erariale laddove, durante la successiva liquidazione giudiziale l'Erario non dovesse riscuotere nulla, a causa delle lungaggini della procedura, delle prededuzioni e dei crediti con superiore privilegio.
Nella qualità di esperto occorrerà quindi necessariamente "coartare" l'amministrazione alla partecipazione alle trattative ed alla piena acquisizione degli elementi conoscitivi per l'espressione di un giudizio quando il piano preveda delle ipotesi di stralcio del credito erariale / previdenziale.