
Tommaso Nigro, Dottore Commercialista in Salerno
L’istituzione della banca dati delle aste giudiziarie nella riforma Cartabia
13 Agosto 2023
L’art. 26, comma 6 del D. lgs. n. 149/2022 dispone, infatti, l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di una apposita banca dati afferente tutte le aste giudiziarie, diversamente articolate nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede concorsuale.
Il successivo decreto n° 99, emanato in data 11 luglio 2023, titolato “Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149” reca, in chiave operativa, indicazioni in ordine al suo funzionamento prevedendo che all’interno delle singole sezioni siano inseriti, in particolare:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;
b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
c) la relazione di stima dei beni;
d) il nominativo del professionista delegato;
e) il prezzo di stima;
f) il prezzo base;
g) il prezzo di aggiudicazione;
h) il compenso liquidato al professionista delegato.
Il decreto prevede, inoltre, che i dati vengano acquisiti, attraverso procedure automatizzate, tramite il portale delle vendite pubbliche, già istituito ai sensi dell’articolo 490 del codice di procedura civile; a completare il popolamento automatizzato della banca dati viene designata la figura del cancelliere, relativamente al dato del compenso liquidato al professionista delegato e, in caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, la figura del medesimo professionista delegato (o, se questo non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura) per l’inserimento dei dati mancanti.
Quest’ultima disposizione, codificata all’art. 3 del Decreto 99/2023 appare, tuttavia, incompleta, riferendosi al solo Professionista Delegato trascurando che la banca dati interessa anche le procedure concorsuali, con la conseguenza di dover prevedere necessariamente l’interessamento del Curatore per le vendite attratte alla liquidazione giudiziale, del Commissario (Giudiziale o Liquidatore) per le vendite inerenti le procedure di concordato preventivo, del Liquidatore nelle liquidazioni controllate del sovraindebitato.
Quanto ai soggetti deputati alla consultazione è previsto che il capo dell'ufficio giudiziario individui, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati, tenuto conto che sono in ogni caso “soggetti abilitati” il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato, mentre il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Per di più deve rilevarsi che la fruibilità del dato è, al momento, strettamente riservata all’autorità civile e penale, non essendo prevista alcuna ostensibilità pubblica del dato.
E tale circostanza rappresenta un’evidente occasione persa, posto che la diffusione del capillare dato statistico dell’andamento delle vendite avrebbe potuto colmare quel deficit informativo che affligge l’esperto stimatore nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali e, ancor più, il professionista indipendente chiamato ad attestare valutazioni prognostiche in ordine alla più probabile collocazione dei beni sul mercato.
Sicché una stima disancorata dall’effettivo valore di mercato (in quel determinato momento ed in quel particolare contesto) determina un’inevitabile lungaggine del processo che non appare in linea con il dichiarato intento acceleratorio di cui risultano pervase le nuove norme.
Sotto altro aspetto grande rilievo assume la corretta individuazione del valore di cessione dei beni nei processi attestativi, dove la valorizzazione dei beni immobili e/o del complesso mobiliare, costituisce, da un lato, un corredo informativo essenziale per fornire ai creditori il c.d. “consenso informato”, e dall’altro base per la determinazione del c.d. “valore di declassamento”, dando luogo alla misura del sacrificio del creditore privilegiato e/o ipotecario nelle procedure di composizione della crisi.
Lo strumento statistico che la norma istituisce potrebbe, dunque, rappresentare, a condizione che vengano inglobati anche gli ulteriori dati sollecitati dalla Relazione Illustrativa e, soprattutto, che detti dati vengano messi a disposizione dei professionisti interessati, un determinante ausilio per tutti gli operatori, atteggiandosi a “banca dati pubblica” riferita al settore delle vendite coattive, contenente una attendibile fonte di consultazione scevra da condizionamenti, essendo frutto di dati necessariamente realizzati in ambito protetto.
E, laddove il tema dell’ostensibilità pubblica del dato dovesse costituire un ostacolo, ben potrebbe essere mediato istituendo un meccanismo di autorizzazione alla consultazione motivato dall’incarico ricevuto.
Auspichiamo che, nel mentre, possano essere adottati i necessari correttivi affinché questo interessante strumento possa davvero spiegare in pieno tutti i suoi effetti.
20 Novembre 2023 0:15
3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).