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Tommaso Nigro, Dottore Commercialista in Salerno

L’istituzione della banca dati delle aste giudiziarie nella riforma Cartabia

13 Agosto 2023

La riforma del settore civile e delle esecuzioni immobiliari contiene un’interessante elemento di novità che impatta in maniera innovativa e rilevante sul sistema di controllo delle aste giudiziarie, facilitando anche la rilevazione degli aspetti più propriamente statistici.

L’art. 26, comma 6 del D. lgs. n. 149/2022 dispone, infatti, l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di una apposita banca dati afferente tutte le aste giudiziarie, diversamente articolate nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede concorsuale.

Il successivo decreto n° 99, emanato in data 11 luglio 2023, titolato Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149” reca, in chiave operativa, indicazioni in ordine al suo funzionamento prevedendo che all’interno delle singole sezioni siano inseriti, in particolare:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;
b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;  
c) la relazione di stima dei beni;  
d) il nominativo del professionista delegato; 
e) il prezzo di stima; 
f) il prezzo base; 
g) il prezzo di aggiudicazione; 
h) il compenso liquidato al professionista delegato. 

Il decreto prevede, inoltre, che i dati vengano acquisiti, attraverso procedure automatizzate, tramite il portale delle vendite pubbliche, già istituito ai sensi dell’articolo 490 del codice di procedura civile; a completare il popolamento automatizzato della banca dati viene designata la figura del cancelliere, relativamente al dato del compenso liquidato al professionista delegato e, in caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, la figura del medesimo professionista delegato (o, se questo non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura) per l’inserimento dei dati mancanti. 

Quest’ultima disposizione, codificata all’art. 3 del Decreto 99/2023 appare, tuttavia, incompleta, riferendosi al solo Professionista Delegato trascurando che la banca dati interessa anche le procedure concorsuali, con la conseguenza di dover prevedere necessariamente l’interessamento del Curatore per le vendite attratte alla liquidazione giudiziale, del Commissario (Giudiziale o Liquidatore) per le vendite inerenti le procedure di concordato preventivo, del Liquidatore nelle liquidazioni controllate del sovraindebitato. 

Il naturale destinatario della consultazione è, ai sensi dell’art. 4, l'autorità giudiziaria civile e penale che, per dichiarate “ragioni di giustizia”, acquisisce i dati inseriti accedendo al sistema tramite apposita utenza.

Quanto ai soggetti deputati alla consultazione è previsto che il capo dell'ufficio giudiziario individui, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati, tenuto conto che sono in ogni caso “soggetti abilitati” il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato, mentre il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 

Un organico articolato che apre, dunque, un’interessante parentesi informativa che potrà servire agli organi di giustizia per vigilare adeguatamente sul sistema delle aggiudicazioni e sulla provvista utilizzata dai partecipanti (norma da leggere anche in combinato disposto con la parallela disposizione del riformato art. 585 c.p.c. che impone più pregnanti controlli in sede di vendita giudiziaria); ed allo stesso Ministero competente per un monitoraggio del settore. 

La sottesa finalità è ricavabile dal tenore della Relazione illustrativa al D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 a mente della quale “L’istituzione della banca dati consente: agli utenti abilitati di fruire delle informazioni in esso contenute, in un’ottica di trasparenza e comoda fruibilità delle stesse; all’autorità giudiziaria, civile e penale, di ottenere le informazioni ritenute necessarie; alle autorità centrali di comparare l’andamento complessivo di un settore nevralgico per l’economia e per la tutela del credito e, quindi, di effettuare scelte di politica legislativa o di politica economica con maggiore consapevolezza”

In questo contesto deve però rilevarsi come il Decreto n° 99/2023 abbia disatteso alcune interessanti aspettative considerato che la stessa Relazione Illustrativa aveva suggerito il censimento, oltre che del prezzo di stima e del prezzo base, anche “della data di emanazione dell’ordinanza di vendita e della data di aggiudicazione nonché del numero dei tentativi di vendita effettuati e dei costi della procedura, del valore complessivo dei crediti azionati, per consentire, attraverso la consultazione della banca dati, la valutazione dei seguenti dati: a) tempo intercorrente tra la data di emanazione dell’ordinanza di vendita e la data dell’aggiudicazione; b) differenza tra il prezzo di aggiudicazione del bene, il prezzo base e quello di stima iniziale (ove diverso); c) percentuale di soddisfacimento del credito in relazione al prezzo di aggiudicazione; d) incidenza dei costi della procedura sul prezzo di aggiudicazione”

Il che avrebbe reso il quadro informativo davvero completo, anche attraverso l’acquisizione diretta dal sistema informatico Siecic, utilizzando anche i rapporti informativi periodici.

Per di più deve rilevarsi che la fruibilità del dato è, al momento, strettamente riservata all’autorità civile e penale, non essendo prevista alcuna ostensibilità pubblica del dato.

E tale circostanza rappresenta un’evidente occasione persa, posto che la diffusione del capillare dato statistico dell’andamento delle vendite avrebbe potuto colmare quel deficit informativo che affligge l’esperto stimatore nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali e, ancor più, il professionista indipendente chiamato ad attestare valutazioni prognostiche in ordine alla più probabile collocazione dei beni sul mercato. 

Non sfugge, infatti, che uno dei punti nevralgici del settore delle vendite, siano esse relative alle esecuzioni immobiliari o concorsuali, è rappresentato proprio dalla configurazione del valore di mercato dei beni, che dovrebbe essere quanto più aderente alla realtà, riverberando i suoi effetti sulla durata della procedura. 

Sicché una stima disancorata dall’effettivo valore di mercato (in quel determinato momento ed in quel particolare contesto) determina un’inevitabile lungaggine del processo che non appare in linea con il dichiarato intento acceleratorio di cui risultano pervase le nuove norme. 

Sotto altro aspetto grande rilievo assume la corretta individuazione del valore di cessione dei beni nei processi attestativi, dove la valorizzazione dei beni immobili e/o del complesso mobiliare, costituisce, da un lato, un corredo informativo essenziale per fornire ai creditori il c.d. “consenso informato”, e dall’altro base per la determinazione del c.d. “valore di declassamento”, dando luogo alla misura del sacrificio del creditore privilegiato e/o ipotecario nelle procedure di composizione della crisi. 

Poter fare affidamento su transazioni effettivamente realizzate agevolerebbe ogni tipo di valutazione rendendo le stesse certamente più attendibili e credibili. 

Lo strumento statistico che la norma istituisce potrebbe, dunque, rappresentare, a condizione che vengano inglobati anche gli ulteriori dati sollecitati dalla Relazione Illustrativa e, soprattutto, che detti dati vengano messi a disposizione dei professionisti interessati, un determinante ausilio per tutti gli operatori, atteggiandosi a “banca dati pubblica” riferita al settore delle vendite coattive, contenente una attendibile fonte di consultazione scevra da condizionamenti, essendo frutto di dati necessariamente realizzati in ambito protetto. 

E, laddove il tema dell’ostensibilità pubblica del dato dovesse costituire un ostacolo, ben potrebbe essere mediato istituendo un meccanismo di autorizzazione alla consultazione motivato dall’incarico ricevuto. 

In ogni caso per la concreta operatività occorrerà attendere ancora nove mesi, da intendersi quale termine ultimo per l’emanazione delle specifiche tecniche relative all'inserimento nella banca dati ed all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi, nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso da parte di tutti i soggetti abilitati. 

Auspichiamo che, nel mentre, possano essere adottati i necessari correttivi affinché questo interessante strumento possa davvero spiegare in pieno tutti i suoi effetti. 
Pezzano Antonio, Avvocato in Firenze

20 Novembre 2023 0:15




Le riflessioni del blog in commento sono tanto interessanti , quanto evidenzianti ennesimamente in tema di trasparenza , un atteggiamento del nostro Legislatore , primario e secondario, davvero deludente. 

Nonostante il chiaro precetto di cui all’art. 7 , co. 9, L.155/17, a mente del quale “L’obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura è perseguito:  a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;  …”.

Salvo poi - anche se è all’evidenza una mera dimenticanza ( guardando all’analoga disposizione di cui all’art. 306, co.2, CCII) - non prevedere più all’art.130, co.9, CCII  la pubblicazione al RdI dei rapporti informativi di cui all’art. 33 , co.5 , LF.

Se poi si aggiunge che e’ sempre nel cassetto il Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi di cui all’art.3 DL 59/16 ( conv. in L.119/16) , lo sconforto rischia di aumentare, visto anche l’evidente difetto di coordinamento   [*]

Qualche soluzione ? 


[*]

Art. 3 DL 59/16 conv. in L.119/16 

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi 
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva. 

2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi: 
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; 
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; 
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n.



3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari; 
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b). 
4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo: 
a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione; 
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti; 
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria; 
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi. 
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b), assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente. 
7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti
8. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.
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